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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 713/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
17.04.1989 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e (c.f. ), ed C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...] [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Pag. 2 di 13 Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_6
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”
Pag. 3 di 13 Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare integralmente la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda laddove riferita ad aa.ss., con particolare riferimento all'a.s. 2021/22, in cui la ricorrente non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.07.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professi onali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 4 di 13 La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione de l divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 19.12.2024, si costituisce il , eccepe ndo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettron ica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale,
Pag. 5 di 13 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è p revisto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2021/22 , in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di lite quantomeno parziale “in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instau ratosi, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 28.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1
Pag. 6 di 13 comma 121 Legge n. 107/2015 e quind i un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “C arta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professional i, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
Pag. 7 di 13 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha s tatuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , i l CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
Pag. 8 di 13 La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la for mazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi an nuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
Pag. 9 di 13 stanti le identiche mansioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differ enza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didat tiche ed in particolare: 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 17.09.2019 al
30.06.2020 (18 ore settimanali);
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 15.09.2020 al
30.06.2021 (18 ore sett imanali);
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
31.08.2022 (18 ore settimanali);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 05.09.2022 al
31.08.2023 (18 ore settimanali);
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (18 ore settimanali).
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico dell a ricorrente al momento
Pag. 10 di 13 del deposito del ricorso, come si evince dal medesimo “Stato matricolare completo”. Contro Tuttavia, il eccepisce che la ricorrente non ha Parte_6
svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale nell'a.s. 2021/2022.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2021/2022 (supplenza annuale con incarico su sostegno psicofisico a decorrenza 06.09.2021 e cessazione al 31.08.2022 ) la ricorrente è risultata assente dal servizio dal 07.10.2021 al
12.11.2021 (interdizione a tutela della salute della lavoratrice ); dal 13.11.2021 al 13.01.2022 (astensione obbligatoria per gravidanza); dal 17.01.2022 al 17.04.2022 (astensione obbligatoria per puerperio ); e dal 18.04.2022 al 17.08.2022
(interdizione dal lavoro a tutela della lavoratrice ).
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 202 1/2022, è fondato ritenere che non ha raggiunto i 180 giorni Parte_6
lavorativi effettivi che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
La prestazione di servizio di docenza non è quindi stata posta in essere dal punto di vista oggettivo e pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quanto elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di
Pag. 11 di 13 docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circostanza è stata smentita dalla documentazione acquisita in atti.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente , per le ragioni sopra Parte_6
esposte, va accolta in riferimento agli a nni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2022/23 e 2023/24 , mentre va rigettata in riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e le spese devono essere poste a carico del vista la soccombenza del CP_1
90%, tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma
4, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 713/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
Pag. 12 di 13 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo co n riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.000,00 a favore di , Parte_1
oltre interessi sino al soddisfo.
2) rigetta le ulteriori domande.
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_9
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 460,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 13 di 13
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 713/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
17.04.1989 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e (c.f. ), ed C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...] [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Pag. 2 di 13 Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_6
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
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Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”
Pag. 3 di 13 Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare integralmente la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda laddove riferita ad aa.ss., con particolare riferimento all'a.s. 2021/22, in cui la ricorrente non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.07.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professi onali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 4 di 13 La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione de l divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 19.12.2024, si costituisce il , eccepe ndo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettron ica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale,
Pag. 5 di 13 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è p revisto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2021/22 , in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di lite quantomeno parziale “in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instau ratosi, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 28.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1
Pag. 6 di 13 comma 121 Legge n. 107/2015 e quind i un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “C arta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professional i, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
Pag. 7 di 13 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha s tatuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , i l CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
Pag. 8 di 13 La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la for mazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi an nuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
Pag. 9 di 13 stanti le identiche mansioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differ enza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didat tiche ed in particolare: 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 17.09.2019 al
30.06.2020 (18 ore settimanali);
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 15.09.2020 al
30.06.2021 (18 ore sett imanali);
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
31.08.2022 (18 ore settimanali);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 05.09.2022 al
31.08.2023 (18 ore settimanali);
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (18 ore settimanali).
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico dell a ricorrente al momento
Pag. 10 di 13 del deposito del ricorso, come si evince dal medesimo “Stato matricolare completo”. Contro Tuttavia, il eccepisce che la ricorrente non ha Parte_6
svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale nell'a.s. 2021/2022.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2021/2022 (supplenza annuale con incarico su sostegno psicofisico a decorrenza 06.09.2021 e cessazione al 31.08.2022 ) la ricorrente è risultata assente dal servizio dal 07.10.2021 al
12.11.2021 (interdizione a tutela della salute della lavoratrice ); dal 13.11.2021 al 13.01.2022 (astensione obbligatoria per gravidanza); dal 17.01.2022 al 17.04.2022 (astensione obbligatoria per puerperio ); e dal 18.04.2022 al 17.08.2022
(interdizione dal lavoro a tutela della lavoratrice ).
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 202 1/2022, è fondato ritenere che non ha raggiunto i 180 giorni Parte_6
lavorativi effettivi che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
La prestazione di servizio di docenza non è quindi stata posta in essere dal punto di vista oggettivo e pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quanto elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di
Pag. 11 di 13 docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circostanza è stata smentita dalla documentazione acquisita in atti.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente , per le ragioni sopra Parte_6
esposte, va accolta in riferimento agli a nni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2022/23 e 2023/24 , mentre va rigettata in riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e le spese devono essere poste a carico del vista la soccombenza del CP_1
90%, tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma
4, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 713/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
Pag. 12 di 13 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo co n riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.000,00 a favore di , Parte_1
oltre interessi sino al soddisfo.
2) rigetta le ulteriori domande.
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_9
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 460,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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