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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 974/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Pt_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Borachia e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 137/2024 del 26.07.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 03.04.2025, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare ed insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
2. i ricorrenti intendono applicare la disciplina italiana della separazione e del divorzio congiunto, come da riforma L. Cartabia;
3. gli stessi si riconoscono piena libertà di fissare ove meglio credono la propria residenza e per tale motivo si danno sin da ora reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti;
4. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
5. i medesimi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni in comune, per cui essendo reciprocamente soddisfatti, riconoscono di non aver più nulla a pretendere, anche per il pregresso,
l'uno dall'altro, né per il mantenimento dei figli e che sono, si ripete maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, né per qualsiasi motivo, ragione e/o titolo;
6. la casa coniugale, di cui si allega contratto di locazione (all. n.7) resterà alla Sig.ra
[...]
ove abiterà anche la figlia maggiorenne ed il Sig. provvederà al Pt_2 Per_3 Parte_1 pagamento del relativo canone locatizio;
7. il padre corrisponderà alla figlia la somma di € 400,00 mensili, non qualificabili come Per_3 contributo al mantenimento della stessa ma da configurarsi al fine contributo alle spese scolastiche della figlia;
8. le spese del presente procedimento, onorari compresi, si intendono integralmente compensati tra le parti”. Si tratta delle medesime condizioni di separazione già omologate, con le precisazioni che erano state fornite all'udienza del 4.7.2024 in merito alla figlia al cui mantenimento, una volta terminata Per_3 la frequentazione della scuola e cessato quindi il contributo pattuito a carico del padre, provvederà in via esclusiva la madre, con l'aiuto della famiglia di origine. Da ultimo, le parti hanno confermato che sta continuando a frequentare la solita scuola. Per_3
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 13.07.1994 a Milot (Albania);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, come precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 03.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani