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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Bixio n. 131, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piero Sabellini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rinaldo
Cappello, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
12.02.2025.
pagina 1 di 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto, con , a Scicli, il 30.04.2013, matrimonio trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, Parte I, dell'anno 2013 e dal quale è nato il figlio in Per_1
data 26.09.2008; che la ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione personale pronunciata con sentenza n. 1051/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa in data
22.07.2021 (proc. n.ro 638/2017 R.G.), ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
che, in data 23.09.2024, si è costituita ritualmente in giudizio parte resistente mediante deposito di memoria di costituzione;
che tuttavia, nelle more dell'udienza, le parti addivenivano ad una risoluzione consensuale della controversia e hanno depositato separato ricorso contenente gli “Accordi consensuali per lo scioglimento del matrimonio”; che, il giudizio proseguiva pertanto nelle forme del procedimento a domanda congiunta e l'udienza del
12.02.2025, su istanza di parte, sostituita da note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che le parti hanno chiesto congiuntamente che il divorzio proceda alle condizioni di seguito esposte:
1. Dichiarare lo scioglimento — divorzio - del matrimonio contratto in data 30 aprile 2013 a
Scicli tra i IGg. e;
Parte_1 Controparte_1
2. Ciascun coniuge essendo economicamente autonomo ed autosufficiente, provvederà al proprio sostentamento;
3. Il figlio minore rimane affidato in maniera esclusiva alla IG.ra Persona_2 Parte_1
4. Il padre potrà vedere il figlio, nei giorni di mercoledì, venerdì dalle 15.00 alle 20.00, nonché le
domeniche — dalle ore 09:00 alle ore 20:00 - ogni quindici giorni e per due giorni nel periodo natalizio e Pasquale (tale calendario consentirà anche l'esercizio del diritto di visita dei nonni paterni che potranno prelevare in autonomia il IP a casa della madre e riaccompagnarlo agli orari pattuiti);
pagina 2 di 4
5. Il IG. contribuirà mensilmente al soddisfacimento delle esigenze Controparte_1
economiche del figlio mediante il versamento di un assegno alimentare nella misura di Per_1
150,00 (da versare entro il quinto giorno di ogni mese), oltre al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso figlio Per_1
(spese scolastiche, medico-sanitarie e ricreative, concordate). 1 IGg. , nata a [...]
Scicli il 02 giugno 1963 (C.F.: e nato a [...] il 20 CodiceFiscale_3 Persona_2
febbraio 1953 (C.F: ), entrambi residenti a [...]
Santo n.51, genitori del IG. , si impegnano a garantire nei confronti Controparte_1 della IG.ra il versamento dell'assegno di mantenimento dovuto da parte del Parte_1
figlio, IG. , qualora questi entro il quinto giorno di ogni mese non Parte_2
dovesse provvedervi (pagamento della somma di Euro 150,00 pattuito a titolo di assegno di mantenimento) così come anche del 50 % delle spese straordinarie concordate che si renderanno necessarie per il soddisfacimento delle esigenze del IP (spese Persona_2
scolastiche, medico-sanitarie e ricreative);
6. L'assegno per il nucleo familiare universale verrà percepito nella sua interezza dalla IG.ra
; Parte_1
7. Le indennità economiche erogate dall' (indennità di accompagnamento e/o assegno di CP_3
invalidità civile e/o indennità di frequenza) saranno percepite unicamente ed interamente dalla
IG.ra . Parte_1
8. Le parti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione a richiedere il documento valido per
l'espatrio. che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1051/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 22.07.2021, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale;
pagina 3 di 4 che, quanto agli ulteriori accordi sottoscritti anche da terzi rispetto alle odierne parti, il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso e con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Scicli in data 30.04.2013 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Controparte_1
Comune, anno 2013, parte I, numero 8;
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Bixio n. 131, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Piero Sabellini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rinaldo
Cappello, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
12.02.2025.
pagina 1 di 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto, con , a Scicli, il 30.04.2013, matrimonio trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, Parte I, dell'anno 2013 e dal quale è nato il figlio in Per_1
data 26.09.2008; che la ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione personale pronunciata con sentenza n. 1051/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa in data
22.07.2021 (proc. n.ro 638/2017 R.G.), ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
che, in data 23.09.2024, si è costituita ritualmente in giudizio parte resistente mediante deposito di memoria di costituzione;
che tuttavia, nelle more dell'udienza, le parti addivenivano ad una risoluzione consensuale della controversia e hanno depositato separato ricorso contenente gli “Accordi consensuali per lo scioglimento del matrimonio”; che, il giudizio proseguiva pertanto nelle forme del procedimento a domanda congiunta e l'udienza del
12.02.2025, su istanza di parte, sostituita da note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che le parti hanno chiesto congiuntamente che il divorzio proceda alle condizioni di seguito esposte:
1. Dichiarare lo scioglimento — divorzio - del matrimonio contratto in data 30 aprile 2013 a
Scicli tra i IGg. e;
Parte_1 Controparte_1
2. Ciascun coniuge essendo economicamente autonomo ed autosufficiente, provvederà al proprio sostentamento;
3. Il figlio minore rimane affidato in maniera esclusiva alla IG.ra Persona_2 Parte_1
4. Il padre potrà vedere il figlio, nei giorni di mercoledì, venerdì dalle 15.00 alle 20.00, nonché le
domeniche — dalle ore 09:00 alle ore 20:00 - ogni quindici giorni e per due giorni nel periodo natalizio e Pasquale (tale calendario consentirà anche l'esercizio del diritto di visita dei nonni paterni che potranno prelevare in autonomia il IP a casa della madre e riaccompagnarlo agli orari pattuiti);
pagina 2 di 4
5. Il IG. contribuirà mensilmente al soddisfacimento delle esigenze Controparte_1
economiche del figlio mediante il versamento di un assegno alimentare nella misura di Per_1
150,00 (da versare entro il quinto giorno di ogni mese), oltre al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso figlio Per_1
(spese scolastiche, medico-sanitarie e ricreative, concordate). 1 IGg. , nata a [...]
Scicli il 02 giugno 1963 (C.F.: e nato a [...] il 20 CodiceFiscale_3 Persona_2
febbraio 1953 (C.F: ), entrambi residenti a [...]
Santo n.51, genitori del IG. , si impegnano a garantire nei confronti Controparte_1 della IG.ra il versamento dell'assegno di mantenimento dovuto da parte del Parte_1
figlio, IG. , qualora questi entro il quinto giorno di ogni mese non Parte_2
dovesse provvedervi (pagamento della somma di Euro 150,00 pattuito a titolo di assegno di mantenimento) così come anche del 50 % delle spese straordinarie concordate che si renderanno necessarie per il soddisfacimento delle esigenze del IP (spese Persona_2
scolastiche, medico-sanitarie e ricreative);
6. L'assegno per il nucleo familiare universale verrà percepito nella sua interezza dalla IG.ra
; Parte_1
7. Le indennità economiche erogate dall' (indennità di accompagnamento e/o assegno di CP_3
invalidità civile e/o indennità di frequenza) saranno percepite unicamente ed interamente dalla
IG.ra . Parte_1
8. Le parti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione a richiedere il documento valido per
l'espatrio. che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1051/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 22.07.2021, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale;
pagina 3 di 4 che, quanto agli ulteriori accordi sottoscritti anche da terzi rispetto alle odierne parti, il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso e con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Scicli in data 30.04.2013 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Controparte_1
Comune, anno 2013, parte I, numero 8;
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4