Articolo 28 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 27Articolo 29
Versione
27 agosto 1966
Art. 28.
I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.
Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.
Le tariffe e le modalita' per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che cio' sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli i non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.
Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966