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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 998/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 998 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 05.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pisa, via G. Giusti n. 18, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Antonella Grieco che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lucca, via Alcide De Gasperi n. 83, presso lo studio dell'Avv. Cristina
Sbrana, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposta
Oggetto: “Contratti Bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.03.2022, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il D.I. 1955 del 23.12.2021 con il quale il Parte_2
Tribunale di Pisa ha ad essi ingiunto il pagamento di € 36.948,47 in favore di Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta dall'ingiungente in quanto: - sarebbe non identificabile l'autore del certificato ex art. 50 TUB e neppure sarebbe comprensibile la qualifica rivestita all'interno della Banca;
- non sarebbero state prodotte le scritture contabili;
- mancherebbe la dicitura, nel certificato in parola, inerente al carattere vero e liquido del credito ivi indicato.
La difesa opponente ha inoltre eccepito l'assoluta incertezza circa la individuazione dei tassi di interesse, diversi nei due contratti di finanziamento, e l'impossibilità di comprendere dalla lettura degli estratti conto se vi sia stata ricapitalizzazione degli interessi o l'effettiva misura dei tassi applicati;
ha infine dedotto che nel ricorso monitorio la società ingiungente avrebbe fatto riferimento ad un contratto del 23.06.2015 mai intercorso tra le parti.
Per le suesposte ragioni, gli opponenti hanno chiesto revocarsi il D.I. opposto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 27.09.2022 si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione o, in via subordinata, l'accertamento del diritto di credito vantato nei confronti degli opponenti, comprensivo di interessi.
In questa sede, la società opposta ha prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili e, quanto alla determinatezza dei tassi, ha eccepito la genericità dell'eccezione ex adverso spiegata, precisando che la liquidazione degli interessi non è stata richiesta in forza di un contratto datato 23.06.2015.
Con ordinanza del 24.11.2022 è stata concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto ed è stato assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, il quale ha dato esito negativo.
La causa è stata istruita per tabulas e, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 5.12.2024, è stata trattenuta in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. La presente controversia verte dell'accertamento della pretesa creditoria azionata da
[...]
per omesso adempimento delle obbligazioni nascenti da due diversi contratti di CP_1
finanziamento.
2. Nei fatti, è pacifico e comunque provato per tabulas, che gli opponenti hanno sottoscritto due contratti di finanziamento – nn. 2770470 del 13.05.2008 e 3451334 del 10.12.2009 (doc. 2 e 3 monitorio) - originariamente con la creditrice e che i diritti di credito da essi nascenti Parte_3
siano stati ceduti alla odierna opposta come da comunicazione in G.U., parte seconda n. 75, del
02.07.2015 (doc. 6 monitorio).
3. Il presente giudizio trae origine da una duplice eccezione degli ingiunti: la prima inerente alla mancanza di prova scritta, attesa la mancata produzione delle scritture contabili autenticate ex art. 634 c.p.c., e la seconda concernente l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati nel corso del rapporto.
4. L'opposizione è infondata. 4.1. Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'intero rapporto negoziale dal quale ha tratto origine la pretesa azionata in sede monitoria, va chiarito che, nella specie, la opposta ha prodotto le scritture contabili CP_1
autenticate (doc. 5 opposta) alle quali la certificazione ex art. 50 TUB – apposta agli estratti conto prodotti in sede monitoria sub. doc. 4 e 5 – fa riferimento.
In ogni caso, ed è dirimente, dalla documentazione acquisita è provata l'esistenza del diritto di credito alla data del 22.06.2015, prima della cessione da parte della creditrice originaria e in favore di
, pari ad € 36.948,47, del tutto coincidente con la somma oggetto di ingiunzione. CP_1
In tale contesto, è irrilevante la generica eccezione di parte opponente secondo cui le certificazioni ex art. 50 TUB non recherebbero la dicitura che attesta la certezza e la liquidità del credito stesso: nel presente giudizio, infatti, gli ingiunti non hanno contestato di avere richiesto ed ottenuto detti finanziamenti, né hanno dato prova di avere pagato le rate insolute e, infine, non hanno mosso alcuna contestazione circa l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine (in data 29.11.2013).
3.2 E' del pari infondata l'eccezione relativa alla pretesa indeterminatezza dei tassi di interesse applicati dalla creditrice.
e , infatti, si sono limitati ad eccepire che “non è dato capire se c'è stata Pt_1 Pt_2 ricapitalizzazione degli interessi, né quali tassi siano stati effettivamente applicati”. Ebbene, i contratti in esame recano espressamente la misura del TAN e del TAEG pattuiti tra le parti e non vi sono elementi dai quali desumere un'applicazione dei suddetti tassi in difformità dalla misura pattuita.
Gli attori, sul punto, non hanno svolto allegazioni e deduzioni circostanziate, talchè – a fronte di contestazioni del tutto generiche – un'indagine delegata al CTU avrebbe avuto inammissibile natura esplorativa.
Inoltre, dalla lettura dei contratti non emergono profili di illegittimità quanto all'applicazione del tasso di mora.
Invero, dal tenore letterale del D.I. opposto si evince che il giudice del monitorio ha inteso ingiungere il pagamento della somma di € 36.948,47 “oltre interessi come da domanda”; nel ricorso sono stati esplicitamente richiesti gli interessi moratori sulla somma capitale nella misura prevista in contratto.
Ed entrambi i contratti contengono, ai rispettivi artt. 16, l'indicazione del tasso di mora che, in ambo i casi, è indicato nel 15,96%. Naturalmente detti interessi dovranno quantificarsi sul capitale riferibile a ciascuno dei contratti oggetto di causa, di talché matureranno interessi di mora sulla somma capitale di € 28.211,63 di cui al contratto di finanziamento n. 2770470, nonché sull'importo di € 8.736,84 quale debito di cui al finanziamento n. 3451334. Detti interessi, per entrambi i rapporti di finanziamento, dovranno decorrere a far data dal 23.06.2015, ossia dal giorno successivo a quello di cui alla certificazione ex art. 50 TUB (in linea con la richiesta espressamente avanzata dalla opponente nel ricorso monitorio e ribadita nella comparsa di costituzione e risposta).
4. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite vengono seguono la soccombenza della parte attrice (art. 91 c.p.c.) e sono liquidati in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei minimi solo per la fase istruttoria, meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 998 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 05.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pisa, via G. Giusti n. 18, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Antonella Grieco che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lucca, via Alcide De Gasperi n. 83, presso lo studio dell'Avv. Cristina
Sbrana, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposta
Oggetto: “Contratti Bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.03.2022, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il D.I. 1955 del 23.12.2021 con il quale il Parte_2
Tribunale di Pisa ha ad essi ingiunto il pagamento di € 36.948,47 in favore di Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta dall'ingiungente in quanto: - sarebbe non identificabile l'autore del certificato ex art. 50 TUB e neppure sarebbe comprensibile la qualifica rivestita all'interno della Banca;
- non sarebbero state prodotte le scritture contabili;
- mancherebbe la dicitura, nel certificato in parola, inerente al carattere vero e liquido del credito ivi indicato.
La difesa opponente ha inoltre eccepito l'assoluta incertezza circa la individuazione dei tassi di interesse, diversi nei due contratti di finanziamento, e l'impossibilità di comprendere dalla lettura degli estratti conto se vi sia stata ricapitalizzazione degli interessi o l'effettiva misura dei tassi applicati;
ha infine dedotto che nel ricorso monitorio la società ingiungente avrebbe fatto riferimento ad un contratto del 23.06.2015 mai intercorso tra le parti.
Per le suesposte ragioni, gli opponenti hanno chiesto revocarsi il D.I. opposto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 27.09.2022 si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione o, in via subordinata, l'accertamento del diritto di credito vantato nei confronti degli opponenti, comprensivo di interessi.
In questa sede, la società opposta ha prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili e, quanto alla determinatezza dei tassi, ha eccepito la genericità dell'eccezione ex adverso spiegata, precisando che la liquidazione degli interessi non è stata richiesta in forza di un contratto datato 23.06.2015.
Con ordinanza del 24.11.2022 è stata concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto ed è stato assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, il quale ha dato esito negativo.
La causa è stata istruita per tabulas e, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 5.12.2024, è stata trattenuta in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. La presente controversia verte dell'accertamento della pretesa creditoria azionata da
[...]
per omesso adempimento delle obbligazioni nascenti da due diversi contratti di CP_1
finanziamento.
2. Nei fatti, è pacifico e comunque provato per tabulas, che gli opponenti hanno sottoscritto due contratti di finanziamento – nn. 2770470 del 13.05.2008 e 3451334 del 10.12.2009 (doc. 2 e 3 monitorio) - originariamente con la creditrice e che i diritti di credito da essi nascenti Parte_3
siano stati ceduti alla odierna opposta come da comunicazione in G.U., parte seconda n. 75, del
02.07.2015 (doc. 6 monitorio).
3. Il presente giudizio trae origine da una duplice eccezione degli ingiunti: la prima inerente alla mancanza di prova scritta, attesa la mancata produzione delle scritture contabili autenticate ex art. 634 c.p.c., e la seconda concernente l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati nel corso del rapporto.
4. L'opposizione è infondata. 4.1. Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'intero rapporto negoziale dal quale ha tratto origine la pretesa azionata in sede monitoria, va chiarito che, nella specie, la opposta ha prodotto le scritture contabili CP_1
autenticate (doc. 5 opposta) alle quali la certificazione ex art. 50 TUB – apposta agli estratti conto prodotti in sede monitoria sub. doc. 4 e 5 – fa riferimento.
In ogni caso, ed è dirimente, dalla documentazione acquisita è provata l'esistenza del diritto di credito alla data del 22.06.2015, prima della cessione da parte della creditrice originaria e in favore di
, pari ad € 36.948,47, del tutto coincidente con la somma oggetto di ingiunzione. CP_1
In tale contesto, è irrilevante la generica eccezione di parte opponente secondo cui le certificazioni ex art. 50 TUB non recherebbero la dicitura che attesta la certezza e la liquidità del credito stesso: nel presente giudizio, infatti, gli ingiunti non hanno contestato di avere richiesto ed ottenuto detti finanziamenti, né hanno dato prova di avere pagato le rate insolute e, infine, non hanno mosso alcuna contestazione circa l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine (in data 29.11.2013).
3.2 E' del pari infondata l'eccezione relativa alla pretesa indeterminatezza dei tassi di interesse applicati dalla creditrice.
e , infatti, si sono limitati ad eccepire che “non è dato capire se c'è stata Pt_1 Pt_2 ricapitalizzazione degli interessi, né quali tassi siano stati effettivamente applicati”. Ebbene, i contratti in esame recano espressamente la misura del TAN e del TAEG pattuiti tra le parti e non vi sono elementi dai quali desumere un'applicazione dei suddetti tassi in difformità dalla misura pattuita.
Gli attori, sul punto, non hanno svolto allegazioni e deduzioni circostanziate, talchè – a fronte di contestazioni del tutto generiche – un'indagine delegata al CTU avrebbe avuto inammissibile natura esplorativa.
Inoltre, dalla lettura dei contratti non emergono profili di illegittimità quanto all'applicazione del tasso di mora.
Invero, dal tenore letterale del D.I. opposto si evince che il giudice del monitorio ha inteso ingiungere il pagamento della somma di € 36.948,47 “oltre interessi come da domanda”; nel ricorso sono stati esplicitamente richiesti gli interessi moratori sulla somma capitale nella misura prevista in contratto.
Ed entrambi i contratti contengono, ai rispettivi artt. 16, l'indicazione del tasso di mora che, in ambo i casi, è indicato nel 15,96%. Naturalmente detti interessi dovranno quantificarsi sul capitale riferibile a ciascuno dei contratti oggetto di causa, di talché matureranno interessi di mora sulla somma capitale di € 28.211,63 di cui al contratto di finanziamento n. 2770470, nonché sull'importo di € 8.736,84 quale debito di cui al finanziamento n. 3451334. Detti interessi, per entrambi i rapporti di finanziamento, dovranno decorrere a far data dal 23.06.2015, ossia dal giorno successivo a quello di cui alla certificazione ex art. 50 TUB (in linea con la richiesta espressamente avanzata dalla opponente nel ricorso monitorio e ribadita nella comparsa di costituzione e risposta).
4. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite vengono seguono la soccombenza della parte attrice (art. 91 c.p.c.) e sono liquidati in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei minimi solo per la fase istruttoria, meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino