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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVI LLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 582 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 57/2024 emesso da l Tribunale di Castrovillari in data 5 febbraio 2024, vertente
TRA
(P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carlo De Simone
Opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall 'avv. CP_1 C.F._1
Raffaele Meles
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO Parte_ 1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2024, con il quale il
Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento di euro 178.345,92, oltre interessi e spese, in favore dell'ing. a titolo di compensi per CP_1 prestazioni professionali svolte .
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Castrovillari in favore del Tribunale di Bologna.
Nel merito, ha dedotto: a) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti posti a fondamento della pretesa;
b) l'infondatezza della pretesa monitoria;
c) l'illegittimo calcolo degli interessi.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della doma nda ex adverso proposta.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 16 dicembre 2024 è stata accordata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opp osto limitatamente alle somme richieste in relazione alle partiche (superbonus 110%), e e Pt_2 Parte_3 Pt_4 Per_1 Per_2 Per_3
ed è stata rigettata la richiesta in relazione alle pratiche relative ai clienti Per_4
1 e (bonus 50 %), per le quali è stata ordinata l'esibizione degli Per_5 Parte_3 originali dei contratti all'udienza successiva.
1.4. Alla successiva udienza del 16 maggio 2025 parte opposta non ha depositato detti originali.
2. In primo luogo, va respinta l'eccezione di incompetenz a, in quanto, in un caso analogo a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca
l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il con tratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del
"forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (Cass. civ.,
Sez. VI - 2, 16 luglio 2020, n. 15254).
Pertanto, il disconoscimento di sottoscrizione posto in essere da parte opponente non
è idoneo a determinare uno spostamento della competenza , la quale si radica sulle deduzioni attoree contenute nel ricorso monitorio, fondate sulle clausole di determinazione in via esclusiva del foro di Castrovillari per i contratti azionati, non apparendo le medesime deduzioni neppure artificiose e finalizzat e soltanto a determinare il mutamento di competenza.
Inoltre, “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia pred isposto l'intero contenuto del contratto in modo che
l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel co ntenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un
2 singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cu i l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”
(Cass. civ., Sez. VI - 2, 28 settembre 2020, n. 20461).
Ciò premesso, i contratti per cui è causa, in ragione della natura degli stessi e del loro contenuto individualizzato, pur se eventualmente predisposti dal solo opposto, non appaiono essere destinati all'utilizzo per una serie indefinita di rapporti, bensì per un singolo affare, per cui non è necessaria alcuna specifica approvazione della clausola di deroga alla competenza per territorio.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti per cui è causa, ve evidenziato che “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina
l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (Tribunale di Benevento, ordinanza dell'11 gennaio 2018)
(cfr. Trib. Perugia, 16 giugno 2014; Trib. Nola, 07 giugno 2015; Trib. Matera, 15 aprile 2015); ed ancora, “in tema di disconoscimento di scrittura privata, la parte che, prima del giudizio, abbia ta citamente riconosciuto una scrittura non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente riconoscerla, sicché la controparte, a seguito dell'avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (Cass. civ., 17 settembre 2004, n. 18768).
3.1. Ebbene, con riferimento al rapporto relativo al cliente (docc. n. 10 e 11), Pt_2 parte opposta ha prodotto una fattura emessa dall'opponente al cliente con all'interno la voce di recupero compensi ing. (doc. n. 15), già depositata in fase CP_1 monitoria e non oggetto di alcuna contestazione.
Tale fattura, unitamente alla raccomandata del 9/11/23 (doc. n. 37 bis) dell'opponente e ai verbali di sopralluogo di cui al doc. 37 quinquies, sottoscritti da opponente, opposto e cli ente, dimostra che il contratto ha avuto esecuzione e che l'incarico è stato eseguito.
Pertanto, il disconoscimento è inammissibile in relazione a tale rapporto.
Né tale conclusione è sconfessata dalle deduzioni di parte opponente contenute nella seconda memoria istruttoria, secondo cui la prestazione sarebbe stata sì eseguita dall'opponente in favore del proprio cliente, ma non sulla base del contratto ex adverso azionato e non con il compenso ivi pattuito.
Infatti, le considerazioni che precedono non part ono dal presupposto per cui, sulla base delle argomentazioni di parte opponente, sarebbe da escludersi l'intera operazione, vale a dire i lavori eseguiti dall'opponente, la cui esistenza non è messa in dubbio da nessuno, o, comunque, dal fatto che l'ing. vrebbe sì diritto al CP_2
3 compenso, ma non sulla base dei contratti azionati, bensì dal fatto che nell'ambito di tale operazione l'opposto non avesse prestato la propria opera.
In altri termini, certamente l'opponente non ha mai negato di aver svolto lavo ri per il proprio cliente, tuttavia, dal tenore dell'atto di citazione, emerge in modo chiaro la negazione da parte dell'opponente medesimo di ogni pretesa dell'ing. CP_1
(nell'atto di citazione non si deduce che l'opposto ha svolto la propria attività pe r la quale ha percepito o dovrebbe percepire un compenso, seppur non sulla base dei contratti azionati, bensì che l'ing. non ha svolto alcuna prestazione e non ha, CP_1 quindi, diritto ad alcun compenso , cfr. pag. 11 citazione dal rigo terzo ).
Qualora, invece, l'opponente avesse riconosciuto l 'an della pretesa monitoria, ma avesse, poi, dedotto che il quantum non poteva essere desunto dai contratti azionati, perché non sottoscritti dallo stesso, allora è evidente che non avrebbe potuto trovare applicazione il principio sopra menzionato, secondo cui in caso di principio di esecuzione (di fronte ad un rapporto di cui si nega l'esistenza) il disconoscimento deve ritenersi inammissibile.
In tal caso, infatti, pacifica l'esistenza dell'an, sarebbe stato necessario accertare la paternità delle sottoscrizioni presenti sui contratti azionati e, qualora le stesse non fossero state riconducibili all'opponente, si sarebbe proceduto alla determinazione del compenso sulla base delle tariffe applicabili.
Pertanto, avendo l'opponente negato tout court l'esistenza del rapporto professionale e del diritto al compenso, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale richiamato, non essendo, peraltro, chiara la ragione per la quale, se parte opponente non ha avuto alcun rapporto con l'opposto in relazione a lla prestazione in esame, nella suindicata fattura ha richiesto al proprio cliente il rimborso dei compensi dovuti all'ing. CP_1
Di conseguenza, una volta esclusa l'ammissibilità del disconoscimento in ragione delle considerazioni sopra esposte e ritenut a, quindi, riconducibile all'opponente la sottoscrizione apposta sul contratto, è evidente che le condizioni da applicare non possano che essere quelle ivi pattuite.
3.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rapporto con il cliente per la pratica del superbonus 110% (docc. n. 17 e 18), per il quale sussiste Parte_3 la fattura di parte opponente (doc. 21), la raccomandata del 29 gennaio 2024 (doc. n.
37 quater) e i verbali di sopralluogo (sempre doc. 37 quinquies).
Tale conclusione va, poi, estesa anche al rapporto con il cliente (docc. n. 1 e Pt_4
2), per il quale vanno considerate le fatture di cui ai docc. n. 6, 7 e 8 (depositate anche al doc. n. 43).
3.3. In relazione, poi, al rapporto con i clienti e il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 contratto, depositato, anche in tal caso in fase di opposizione (doc. n. 35), è stato disconosciuto da parte opponente, ma lo stesso può ritenersi parzialmente eseguito,
4 in quanto l'opposto ha depositato una ricevuta di un bonifico da 2.000,00 euro (doc.
n. 24), eseguito da parte opponente e giustificato in causale come acconto della fattura da euro 4.000,00 emessa per la prestazione in esame.
Tale bonifico e l'imputazione in esso contenuta non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente, per cui, considerata anche la documentazione relativa all'avvenuta esecuzione della prestazione e alla corrispondenza intercorsa
(docc. n. 46, 47, 48 e 49), deve ritenersi esistente il rapporto dedotto in giudizio e dovuto il compenso richiesto.
3.4. Invece, con riferimento al rapporto con il cliente il disconoscimento è Per_5 certamente ammissibile, non essendo stato provato il principio di esecuzione, essendo stata depositata soltanto una asseverazione (doc. n. 25) e risultando inutile la fattura dell'opponente (doc. 26), in cui non è indicato il recupero spese per compensi dell'ing. CP_1
Pertanto, non essendo stato depositato l'originale da parte opposta, la pretesa in esame deve essere respinta (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 8304/2024).
3.5. Infine, con riferimento all'ulteriore rapporto con il cliente (contratto Parte_3 doc. n. 37 prodotto direttamente in fase di opposizione e disconosciuto da parte opponente), avente ad oggetto una pratica di bonus 50% relativa ad un immobile del medesimo proprietario della prestazione di super bonus 110% sopra esaminata (in particolare la prestazione di superbonus 110% riguarda gli immobili in catasto al fg.
60, p.lla 88, sub 8, 9, 10 e 11, mentre la prestazione in esame riguarda il sub 4), valgono le medesime considerazioni relative al rapporto con il cliente in Per_5 quanto, in assenza di ulteriore documentazione, pur essendo stata depositata l'asseverazione (doc. n. 51, nella cui cartella è contenuta anche la fattura emessa dall'opponente, nella quale non è indicata alcuna voce di recupero spese per i compensi dell'opposto) oggetto della prestazione, non è possibile stabilire se il rapporto professionale sia insorto direttamente tra opposto e cliente ovvero se sussista un contratto tra opponente e oppost o.
4. Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di ritenere provato il diritto al compenso in relazione alle pratiche Miceli, (superbonus 110%), Parte_3 Pt_4
e e con conseguente rigetto del motivo di Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 opposizione relativo all'infondatezza della pretesa monitoria.
Invece, per le pratiche Barone e (bonus 50%), il rigetto della pretesa Parte_3 determinato dalla mancata produzione dei contratti in originale implica l'assorbimento del medesimo motivo di opposizione.
5. Infine, per quel che riguarda il computo degli interessi sulle pretese sopra riconosciute, è infondato il motivo di opposizione secondo cui gli interessi ex d. lgs
231/2002 troverebbero applicazione soltanto nei rapporti tra professionista e ente pubblico, in quanto l'art. 2 di detto decreto definisce “transazioni commerciali” i
5 contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e “imprenditore” ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.
Pertanto, rientrando nella definizione di transazione commerciale ogni contratto tra imprese e nella nozione di imprenditore anche l'esercente una libera professione, è evidente che al contratto concluso tra professionista e impresa si applica il d. lgs in esame.
6. In definitiva, per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di euro 178.345,92, detratte le somme richieste ad ogni titolo (capitale e interessi) per le pratiche Barone
e (bonus 50%), oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 maturati Parte_3 dall'emissione del decreto ingiuntivo al saldo.
7. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di euro 178.345,92, con detrazione da tale importo delle so mme richieste ad ogni titolo (capitale e interessi) per le pratiche e (bonus 50%), oltre interessi ex art. 5 d. lgs. Per_5 Parte_3
231/2002 maturati dall'emissione del decreto ingiuntivo al saldo;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lit e sostenute da parte opposta che liquida in euro 7.300,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, 2.900,00 per la fase di trattazione ed euro 2.200,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Raffaele Meles.
Così deciso in Castrovillari, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVI LLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 582 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 57/2024 emesso da l Tribunale di Castrovillari in data 5 febbraio 2024, vertente
TRA
(P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carlo De Simone
Opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall 'avv. CP_1 C.F._1
Raffaele Meles
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO Parte_ 1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2024, con il quale il
Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento di euro 178.345,92, oltre interessi e spese, in favore dell'ing. a titolo di compensi per CP_1 prestazioni professionali svolte .
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Castrovillari in favore del Tribunale di Bologna.
Nel merito, ha dedotto: a) il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti posti a fondamento della pretesa;
b) l'infondatezza della pretesa monitoria;
c) l'illegittimo calcolo degli interessi.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della doma nda ex adverso proposta.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 16 dicembre 2024 è stata accordata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opp osto limitatamente alle somme richieste in relazione alle partiche (superbonus 110%), e e Pt_2 Parte_3 Pt_4 Per_1 Per_2 Per_3
ed è stata rigettata la richiesta in relazione alle pratiche relative ai clienti Per_4
1 e (bonus 50 %), per le quali è stata ordinata l'esibizione degli Per_5 Parte_3 originali dei contratti all'udienza successiva.
1.4. Alla successiva udienza del 16 maggio 2025 parte opposta non ha depositato detti originali.
2. In primo luogo, va respinta l'eccezione di incompetenz a, in quanto, in un caso analogo a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca
l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il con tratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del
"forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (Cass. civ.,
Sez. VI - 2, 16 luglio 2020, n. 15254).
Pertanto, il disconoscimento di sottoscrizione posto in essere da parte opponente non
è idoneo a determinare uno spostamento della competenza , la quale si radica sulle deduzioni attoree contenute nel ricorso monitorio, fondate sulle clausole di determinazione in via esclusiva del foro di Castrovillari per i contratti azionati, non apparendo le medesime deduzioni neppure artificiose e finalizzat e soltanto a determinare il mutamento di competenza.
Inoltre, “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia pred isposto l'intero contenuto del contratto in modo che
l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel co ntenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un
2 singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cu i l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”
(Cass. civ., Sez. VI - 2, 28 settembre 2020, n. 20461).
Ciò premesso, i contratti per cui è causa, in ragione della natura degli stessi e del loro contenuto individualizzato, pur se eventualmente predisposti dal solo opposto, non appaiono essere destinati all'utilizzo per una serie indefinita di rapporti, bensì per un singolo affare, per cui non è necessaria alcuna specifica approvazione della clausola di deroga alla competenza per territorio.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti per cui è causa, ve evidenziato che “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina
l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (Tribunale di Benevento, ordinanza dell'11 gennaio 2018)
(cfr. Trib. Perugia, 16 giugno 2014; Trib. Nola, 07 giugno 2015; Trib. Matera, 15 aprile 2015); ed ancora, “in tema di disconoscimento di scrittura privata, la parte che, prima del giudizio, abbia ta citamente riconosciuto una scrittura non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente riconoscerla, sicché la controparte, a seguito dell'avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (Cass. civ., 17 settembre 2004, n. 18768).
3.1. Ebbene, con riferimento al rapporto relativo al cliente (docc. n. 10 e 11), Pt_2 parte opposta ha prodotto una fattura emessa dall'opponente al cliente con all'interno la voce di recupero compensi ing. (doc. n. 15), già depositata in fase CP_1 monitoria e non oggetto di alcuna contestazione.
Tale fattura, unitamente alla raccomandata del 9/11/23 (doc. n. 37 bis) dell'opponente e ai verbali di sopralluogo di cui al doc. 37 quinquies, sottoscritti da opponente, opposto e cli ente, dimostra che il contratto ha avuto esecuzione e che l'incarico è stato eseguito.
Pertanto, il disconoscimento è inammissibile in relazione a tale rapporto.
Né tale conclusione è sconfessata dalle deduzioni di parte opponente contenute nella seconda memoria istruttoria, secondo cui la prestazione sarebbe stata sì eseguita dall'opponente in favore del proprio cliente, ma non sulla base del contratto ex adverso azionato e non con il compenso ivi pattuito.
Infatti, le considerazioni che precedono non part ono dal presupposto per cui, sulla base delle argomentazioni di parte opponente, sarebbe da escludersi l'intera operazione, vale a dire i lavori eseguiti dall'opponente, la cui esistenza non è messa in dubbio da nessuno, o, comunque, dal fatto che l'ing. vrebbe sì diritto al CP_2
3 compenso, ma non sulla base dei contratti azionati, bensì dal fatto che nell'ambito di tale operazione l'opposto non avesse prestato la propria opera.
In altri termini, certamente l'opponente non ha mai negato di aver svolto lavo ri per il proprio cliente, tuttavia, dal tenore dell'atto di citazione, emerge in modo chiaro la negazione da parte dell'opponente medesimo di ogni pretesa dell'ing. CP_1
(nell'atto di citazione non si deduce che l'opposto ha svolto la propria attività pe r la quale ha percepito o dovrebbe percepire un compenso, seppur non sulla base dei contratti azionati, bensì che l'ing. non ha svolto alcuna prestazione e non ha, CP_1 quindi, diritto ad alcun compenso , cfr. pag. 11 citazione dal rigo terzo ).
Qualora, invece, l'opponente avesse riconosciuto l 'an della pretesa monitoria, ma avesse, poi, dedotto che il quantum non poteva essere desunto dai contratti azionati, perché non sottoscritti dallo stesso, allora è evidente che non avrebbe potuto trovare applicazione il principio sopra menzionato, secondo cui in caso di principio di esecuzione (di fronte ad un rapporto di cui si nega l'esistenza) il disconoscimento deve ritenersi inammissibile.
In tal caso, infatti, pacifica l'esistenza dell'an, sarebbe stato necessario accertare la paternità delle sottoscrizioni presenti sui contratti azionati e, qualora le stesse non fossero state riconducibili all'opponente, si sarebbe proceduto alla determinazione del compenso sulla base delle tariffe applicabili.
Pertanto, avendo l'opponente negato tout court l'esistenza del rapporto professionale e del diritto al compenso, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale richiamato, non essendo, peraltro, chiara la ragione per la quale, se parte opponente non ha avuto alcun rapporto con l'opposto in relazione a lla prestazione in esame, nella suindicata fattura ha richiesto al proprio cliente il rimborso dei compensi dovuti all'ing. CP_1
Di conseguenza, una volta esclusa l'ammissibilità del disconoscimento in ragione delle considerazioni sopra esposte e ritenut a, quindi, riconducibile all'opponente la sottoscrizione apposta sul contratto, è evidente che le condizioni da applicare non possano che essere quelle ivi pattuite.
3.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rapporto con il cliente per la pratica del superbonus 110% (docc. n. 17 e 18), per il quale sussiste Parte_3 la fattura di parte opponente (doc. 21), la raccomandata del 29 gennaio 2024 (doc. n.
37 quater) e i verbali di sopralluogo (sempre doc. 37 quinquies).
Tale conclusione va, poi, estesa anche al rapporto con il cliente (docc. n. 1 e Pt_4
2), per il quale vanno considerate le fatture di cui ai docc. n. 6, 7 e 8 (depositate anche al doc. n. 43).
3.3. In relazione, poi, al rapporto con i clienti e il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 contratto, depositato, anche in tal caso in fase di opposizione (doc. n. 35), è stato disconosciuto da parte opponente, ma lo stesso può ritenersi parzialmente eseguito,
4 in quanto l'opposto ha depositato una ricevuta di un bonifico da 2.000,00 euro (doc.
n. 24), eseguito da parte opponente e giustificato in causale come acconto della fattura da euro 4.000,00 emessa per la prestazione in esame.
Tale bonifico e l'imputazione in esso contenuta non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente, per cui, considerata anche la documentazione relativa all'avvenuta esecuzione della prestazione e alla corrispondenza intercorsa
(docc. n. 46, 47, 48 e 49), deve ritenersi esistente il rapporto dedotto in giudizio e dovuto il compenso richiesto.
3.4. Invece, con riferimento al rapporto con il cliente il disconoscimento è Per_5 certamente ammissibile, non essendo stato provato il principio di esecuzione, essendo stata depositata soltanto una asseverazione (doc. n. 25) e risultando inutile la fattura dell'opponente (doc. 26), in cui non è indicato il recupero spese per compensi dell'ing. CP_1
Pertanto, non essendo stato depositato l'originale da parte opposta, la pretesa in esame deve essere respinta (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 8304/2024).
3.5. Infine, con riferimento all'ulteriore rapporto con il cliente (contratto Parte_3 doc. n. 37 prodotto direttamente in fase di opposizione e disconosciuto da parte opponente), avente ad oggetto una pratica di bonus 50% relativa ad un immobile del medesimo proprietario della prestazione di super bonus 110% sopra esaminata (in particolare la prestazione di superbonus 110% riguarda gli immobili in catasto al fg.
60, p.lla 88, sub 8, 9, 10 e 11, mentre la prestazione in esame riguarda il sub 4), valgono le medesime considerazioni relative al rapporto con il cliente in Per_5 quanto, in assenza di ulteriore documentazione, pur essendo stata depositata l'asseverazione (doc. n. 51, nella cui cartella è contenuta anche la fattura emessa dall'opponente, nella quale non è indicata alcuna voce di recupero spese per i compensi dell'opposto) oggetto della prestazione, non è possibile stabilire se il rapporto professionale sia insorto direttamente tra opposto e cliente ovvero se sussista un contratto tra opponente e oppost o.
4. Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di ritenere provato il diritto al compenso in relazione alle pratiche Miceli, (superbonus 110%), Parte_3 Pt_4
e e con conseguente rigetto del motivo di Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 opposizione relativo all'infondatezza della pretesa monitoria.
Invece, per le pratiche Barone e (bonus 50%), il rigetto della pretesa Parte_3 determinato dalla mancata produzione dei contratti in originale implica l'assorbimento del medesimo motivo di opposizione.
5. Infine, per quel che riguarda il computo degli interessi sulle pretese sopra riconosciute, è infondato il motivo di opposizione secondo cui gli interessi ex d. lgs
231/2002 troverebbero applicazione soltanto nei rapporti tra professionista e ente pubblico, in quanto l'art. 2 di detto decreto definisce “transazioni commerciali” i
5 contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e “imprenditore” ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.
Pertanto, rientrando nella definizione di transazione commerciale ogni contratto tra imprese e nella nozione di imprenditore anche l'esercente una libera professione, è evidente che al contratto concluso tra professionista e impresa si applica il d. lgs in esame.
6. In definitiva, per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di euro 178.345,92, detratte le somme richieste ad ogni titolo (capitale e interessi) per le pratiche Barone
e (bonus 50%), oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 maturati Parte_3 dall'emissione del decreto ingiuntivo al saldo.
7. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di euro 178.345,92, con detrazione da tale importo delle so mme richieste ad ogni titolo (capitale e interessi) per le pratiche e (bonus 50%), oltre interessi ex art. 5 d. lgs. Per_5 Parte_3
231/2002 maturati dall'emissione del decreto ingiuntivo al saldo;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lit e sostenute da parte opposta che liquida in euro 7.300,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, 2.900,00 per la fase di trattazione ed euro 2.200,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Raffaele Meles.
Così deciso in Castrovillari, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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