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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 611/2021 R.G., posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma e promossa
D A
, in persona del Commissario Straordinario Parte_1
Dr.ssa , elettivamente domiciliato in San Piero patti, Via Roma Parte_2
n. 80 (studio Avv. Daniele Russo) recapito professionale dell'Avv.
ANNAMARIA GRAVINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APELLANTE
C O N T R O
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, , nato a [...] l'[...], C.F._1 Parte_4
cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_5
il 30.09.1972, cod. fisc. e , nata C.F._3 Parte_6
a Cantù (CO) il 17.04.1971, cod. fisc. , tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in Patti (ME), Via Ambrosoli n. 6, presso lo studio dell'Avv.
MICHELE MONDELLO che li rappresentati e difesi giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 254/2020 del 10.11.2020, in materia di pagamento dei canoni idrici. CONCLUSIONI
All'udienza del 05.04.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.10.2019, notificato il 29.10.2019, i IG.ri Parte_3
, e , convenivano in
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
giudizio, avanti al Giudice di Pace di Patti, il in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, svolgendo le seguenti domande:
- chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di € 1.165,04, Parte_3
richiesta dal con ingiunzione di pagamento, relativa a canoni Pt_1 idrici per l'anno 2006 e per gli anni dal 2009 al 2015, nonché ritenersi indebito il pagamento di € 293,70 effettuato a favore del quale Pt_1
corrispettivo per la somministrazione di acqua potabile per gli anni 2007 e
2008, con condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme versate ovvero di quella che sarebbe risultata in corso di causa.
- chiedeva ritenersi indebito il pagamento di € 1.026,67 Parte_4
effettuato a favore del quale corrispettivo per la somministrazione Pt_1
di acqua potabile per gli anni 2010, 2011 e dal 2013 al 2016, con condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme versate, ovvero di quella che sarebbe risultata in corso di causa.
- chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di € Parte_5
630,95, richiesta dal con ingiunzione di pagamento e relativa a Pt_1
canoni idrici per gli anni dal 2012 al 2014.
- chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di € 521,95, Parte_6
richiesta dal con ingiunzione di pagamento e relativa a canoni Pt_1
idrici per gli anni dal 2010 al 2015.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Gli attori precisavano di essere titolari di utenze idriche site nel Comune di
Gioiosa Maria, in particolare: Pelleriti utenza n. 4667, ubicata in via Zara n. 35;
utenza n. 5025, ubicata in Via C. Colombo n. 5 – Frazione S. Giorgio;
Pt_4
utenza n. 4300, ubicata in Via Barone Ruffo Della Floresta n. 3; Pt_5 Parte_6
utenza n. 3751, ubicata in Via Anna Rita Sidoti n. 83 – Fraz. S. Giorgio.
2 Eccepivano di avere ricevuto la notifica, da parte del Parte_1
delle ingiunzioni di pagamento indicate in citazione, relative al mancato
[...]
pagamento dei canoni idrici per gli anni 2006-2016; contestavano l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito, atteso che il non Parte_1 aveva posto in essere validi e tempestivi atti interruttivi;
l'inadempimento contrattuale dell'ente, che avrebbe somministrato acqua non potabile;
il mancato recepimento di previsioni di legge e la vessatorietà delle clausole contenute nel regolamento comunale.
Chiedevano, dunque, la condanna del al Parte_1
risarcimento dei danni subiti, ed alla restituzione delle somme versate, nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
contestando tutte le richieste e le eccezioni formulate dagli attori.
L'ente eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione perché, nel corso degli anni, lo stesso aveva posto in essere idonei atti interruttivi regolarmente notificati all'attore; contestava, altresì, l'insussistenza di inadempimento contrattuale in considerazione del fatto che l'acqua era stata potabile per gran parte degli anni in questione e che, in ogni caso, lo stesso aveva applicato, ai sensi dell'art. 37 del regolamento idrico, una riduzione del 10% rispetto ai canoni ordinari. In merito alla richiesta di restituzione delle somme già versate e di risarcimento dei danni subiti, l'ente eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto all'eventuale restituzione, e la sua inammissibilità per carenza di prova in ordine agli eventuali danni, e per insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. Infine, il contestava l'infondatezza e Pt_1
l'inammissibilità delle doglianze relative al mancato recepimento di previsioni di legge ed alla vessatorietà delle clausole del regolamento idrico comunale.
Il Giudice di Pace di Patti, con sentenza n. 254/2020 del 10.11.2020, deposita il 19.11.2020, resa a definizione del giudizio R.G. 597/2019:
- ha dichiarato il diritto degli attori ad ottenere dal convenuto la restituzione di un ulteriore 40% sul netto fatturato, anche a titolo di risarcimento del danno, condannando il al pagamento delle relative somme;
Parte_1
3 - ha condannato , e al Parte_3 Parte_5 Parte_6 pagamento delle somme richieste dall'ente pubblico detratto il 40% sugli effettivi consumi;
- ha condannato il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio.
Il ha interposto appello avverso la detta sentenza Parte_1
ritenendola viziata sotto vari profili.
L'ente ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., essendosi il Giudice di primo grado pronunciato oltre i limiti della domanda in ordine alla richiesta di inapplicabilità dell'art. 37 del Regolamento idrico Comunale;
ha contestato la nullità della sentenza nella parte in cui ha affermato che l'Ente, applicando la riduzione del 10% del costo della fornitura idrica, avrebbe riconosciuto implicitamente il proprio parziale inadempimento, ed ha ritenuto provata la non potabilità dell'acqua per tutto il 2006, qualificando la fornitura di acqua non potabile come un parziale inadempimento, e non come un adempimento parzialmente inesatto;
ha lamentato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo relativamente alla validità del
Regolamento idrico comunale ed alla vessatorità delle clausole dello stesso, compresa quella di cui all'art. 37, facendo rilevare, in ogni caso, la validità del
Regolamento e la non vessatorietà delle norme in esso contenute, con conseguente sua applicabilità alla fattispecie oggetto del giudizio;
ha lamentato la nullità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la riduzione del 40% sul netto fatturato, ordinando la restituzione delle somme pagate in eccesso, facendo rilevare che nessun'altra riduzione, oltre quella del 10%, doveva essere disposta sul costo della fornitura idrica a titolo di risarcimento danni non provati, e nessuna restituzione delle somme corrisposte doveva essere disposta, sia per intervenuta prescrizione della richiesta, sia per inammissibilità della stessa in assenza dei presupposti per la liquidazione in via equitativa;
ha, infine, contestato l'infondatezza di ogni domanda per l'anno 2006 in cui il ha fornito acqua potabile per quasi Pt_1
tutto il periodo e per i restanti anni formanti oggetto di giudizio ha applicato le riduzioni del 10% fino al 2015 e del 50% nell'anno 2016 sul costo della fornitura.
4 Resistevano in giudizio i IG.ri , Parte_3 Parte_4 [...]
e eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Parte_5 Parte_6 dell'appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto la sentenza era da considerarsi resa secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2° c.p.c., dovendosi guardare non al valore complessivo della causa ma a quello degli atti singolarmente impugnati;
ancora, eccependo, sempre in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. perché prima facie non presentava una ragionevole probabilità di essere accolto e chiedendo, nel merito, il risarcimento del danno derivante dalla somministrazione di acqua non potabile e il rigetto delle domande avversarie, con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
La stessa è stata assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022, e decisa all'udienza odierna, in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il giudizio di opposizione davanti al Giudice di Pace tra quelli sottratti all'area della equità necessaria ai sensi dell' art. 6 comma 12 d.lgs. n. 150/2011 laddove si dispone che
“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Di conseguenza, non può trovare applicazione la limitazione all'appellabilità delle pronunce del giudice di pace secondo equità prevista dall'art. 339 comma 3,
c.p.c.
In punto di decisione secondo equità o secondo diritto, in materia di canoni per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, poi, può essere
5 richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui.: “La sentenza del giudice di pace che accerti la prescrizione del credito relativo al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di acqua potabile, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del Comune, è resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339 ultimo comma, cod. proc. civ.” (Cass., n.
18184/2014).
Nel caso di specie, infine, la sentenza appellata è stata comunque pronunciata secondo diritto e non secondo equità, poiché il valore del giudizio eccedeva gli euro 2.500,00, non potendosi tenere conto, per come dedotto da parte appellata, esclusivamente della singola posizione di ciascun utente ma del valore della causa nel suo complesso.
Va parimenti rilevato che i rapporti oggetto di causa hanno natura contrattuale e “sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 cod. civ., ed in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 c.c.” (cfr. Cass. n. 19154/2018; Trib. Savona, n. 423/2021).
Anche sotto tali profili, dunque, deve escludersi che il Giudice di Pace si sia pronunciato secondo equità e deve concludersi per l'appellabilità della sentenza gravata.
Parimenti va rigettata l'eccezione, sollevata sempre in via preliminare,
d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348-bis c.p.c.
La doglianza de qua è da ritenersi infondata, non risultando prima facie la manifesta infondatezza del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
Ad ogni modo, nella presente sede di definizione con sentenza del gravame, nessuna pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è tecnicamente possibile.
Del resto, come è noto, secondo quanto prescrive l'art. 348 ter c.p.c.,
l'ordinanza predetta può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350
6 c.p.c., prima di procedere alla trattazione e sentite le parti: la pronuncia dell'ordinanza oltre il suddetto termine ovvero senza aver sentito le parti dà luogo ad un error in procedendo.
Passando al merito della controversia, parte appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione in violazione dell'art. 112
c.p.c., per essersi il giudice di primo grado pronunciato sulla vessatorietà dell'art. 37 del Regolamento idrico.
Tale doglianza è infondata e va respinta.
Per come dedotto dalle parti appellate, il giudice di prime cure non si è pronunciato ultra petita nella parte in cui ha ritenuto non valido il regolamento idrico comunale, in quanto atto privo di accettazione da parte dell'utente.
Gli odierni appellati, infatti, in primo grado hanno dedotto l'inapplicabilità dell'art. 37 del Regolamento idrico comunale e non hanno chiesto l'accertamento dell'invalidità del regolamento o di parte di esso.
Il Giudice di Pace, sul punto, si è correttamente pronunciato in via incidentale, senza procedere ad una declaratoria di invalidità, non richiesta dalle parti attrici in primo grado.
Ancora, sempre in merito alla validità o meno del regolamento idrico,
l'appellante ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, in merito alla pronuncia sulla sua validità e sulla vessatorietà delle relative clausole.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Difatti, in considerazione della natura negoziale, riconosciuta, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità alle norme del regolamento idrico comunale, il giudice ordinario ha il potere di pronunciare d'ufficio la nullità per vessatorietà della clausola contrattuale contenuta nel regolamento idrico (nella specie, eccepita dalle odierne parti appellate in primo grado sia sotto il profilo della mancata accettazione che sotto il profilo della violazione dell'art. 33 del Codice del
Consumo).
La sentenza impugnata, poi, non risulta carente in punto di motivazione: il giudice di prime cure ha espressamente individuato nella mancata specifica
7 accettazione da parte degli utenti il motivo di vessatorietà della clausola di cui all'art. 37 del regolamento idrico comunale.
Tali motivi di appello vanno, pertanto, rigettati.
Parimenti, vanno rigettati i motivi che contestano la giurisdizione del giudice ordinario adito.
La giurisprudenza, in particolare, ha affermato il principio per il quale la verifica della vessatorietà o meno delle clausole di cui al regolamento idrico comunale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e passa necessariamente attraverso la disciplina dettata dall'art. 1341, comma 2, c.c., che trova applicazione anche per i contratti della P.A. per le clausole da essa predisposte, contenute in condizioni generali di contratto (v. Cass. n. 1321/1996; Cass., ordinanza n. 19154/2018, cit.).
Nella specie va, quindi, affermata la giurisdizione del Giudice adito rispetto all'oggetto del giudizio.
Il motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione, avanzato dal
è, dunque, infondato. Parte_1
Per quanto concerne la verifica della vessatorietà delle clausole contenute nel regolamento idrico comunale, costituente specifico motivo di impugnativa, in questa sede, si rileva che le previsioni, contenute nel regolamento comunale, le quali integrano il contratto di somministrazione di acqua potabile concluso dal con gli utenti, hanno natura negoziale, enucleando le condizioni generali Pt_1
del contratto di utenza pubblica e caratterizzandolo anche in termini di contratto per adesione, ex art. 1341, comma 1, c.c.” (v. Cass., ord. n. 19154 del 2018).
In applicazione dei principi sopra richiamati, le norme del regolamento idrico comunale, in quanto aventi natura sostanzialmente negoziale, devono ritenersi parte integrante dei contratti di fornitura idrica e, in quanto tali, le clausole in esse contenute, poiché potenzialmente vessatorie, sono soggette alla valutazione da parte del giudice ordinario.
Nel caso di specie, è pacifica tra le parti tanto l'esistenza dei contratti quanto l'esecuzione delle prestazioni di fornitura idrica in favore degli utenti, odierni appellati.
8 L'art. 37 del regolamento de quo si limita a prevedere che, “qualora per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente, si dovesse immettere, nella condotta idrica comunale, acqua dichiarata non potabile da una specifica ordinanza sindacale e tale situazione dovesse permanere per oltre 60 giorni consecutivi, le utenze ricadenti nelle zone interessate dal problema hanno diritto alla riduzione della tariffa, limitatamente al consumo annuo totale per la quota relativa all'acquedotto, nella misura del 10%”.
Si osserva che le clausole che, come quella sopra richiamata, prevedono limitazioni di responsabilità, necessitano, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., della specifica approvazione per iscritto da parte degli utenti (Cass., ordinanza n.
19154/2018, cit.; Trib. Reggio Calabria, sentenza n. 925/2020). La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (ossia il carattere vessatorio della clausola e l'inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo (v., ex multis, Cass. civ. n. 16394/2009; Cass. n. 15385/2000; Cass. n. 11757/2006).
Nel caso di specie, la clausola di cui all'art. 37 del regolamento citato, nel prevedere la riduzione della tariffa nella misura del 10% nelle ipotesi di non potabilità dell'acqua, configura una limitazione della responsabilità del
[...]
, non potendo intendersi come una auto-sanzione del Parte_1 Pt_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante è, infatti, evidente che con essa l'Ente ha individuato ex ante, in misura forfettaria, il limite massimo di riduzione del canone idrico, pur in presenza dell'inadempimento della parte somministrante.
Tale ipotesi configura una clausola penale ex art. 1382 c.c., rispetto alla quale è indubbia l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1341, co. 2, c.c., dal momento che essa individua una limitazione di responsabilità a favore del appellante, che l'ha predisposta unilateralmente. Pt_1
9 Tale clausola, avendo, quindi, carattere vessatorio, essendo stata predisposta unilateralmente dal e in assenza della specifica approvazione per iscritto Pt_1
da parte degli utenti, odierni appellati, va ritenuta inefficace nei confronti degli stessi.
Occorre ora esaminare gli ulteriori motivi di appello, concernenti il contestato inadempimento del rispetto agli obblighi di erogazione Parte_1
di acqua potabile.
Conformemente a quanto statuito da questo Tribunale in casi analoghi, ai quali si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nel caso di specie trova applicazione la disciplina della vendita, come esplicitato nel principio giurisprudenziale secondo cui “potendo le prestazioni continuative di merci configurare un contratto di somministrazione, nel caso di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere, per la domanda o l'eccezione di riduzione del prezzo
- ovvero di compensazione con quello dovuto per altre - la normativa applicabile, per il rinvio effettuato dall'art. 1570 c.c., è quella della vendita, perché le prestazioni possono considerarsi separatamente, e quindi quella contenuta negli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c., mentre se la domanda è di risoluzione, si applica la norma di cui all'art. 1564 c.c. - secondo la quale l'inadempimento deve avere una notevole importanza e deve esser tale da menomare la fiducia nel successivi adempimenti - in deroga all'art. 1455 c.c., e gli effetti sono quelli disciplinati dall'art. 1458. primo comma, c.c. e non dall'art. 1493 c.c.” (v. Cassazione civile sez. III, 11/10/2000, n. 13533, e Cass. Civ. 17 marzo 1998 n. 2842; e Cassazione civile sez. III, 17/03/1998, n. 2842).
Le domande svolte dagli appellati in primo grado, secondo una qualificazione giuridica pienamente ammissibile ad opera del giudice, vanno inquadrate come azioni ai sensi degli articoli 1490 e 1492 c.c. (garanzia per vizi della cosa venduta ovvero actio quanti minoris) secondo cui, nei contratti corrispettivi, a fronte dell'inadempimento di una parte, l'altra può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.
Sul punto si osserva che spetta al Giudice qualificare la domanda e che sulla qualificazione può formarsi il giudicato solo laddove su tale questione sia insorta
10 controversia, il che non è avvenuto nel caso di specie, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado.
Il compratore di un bene che ha pagato il prezzo indicato nel contratto ha diritto, secondo le norme della “condictio indebiti” (art. 2033 c.c.), di ripetere quanto pagato oltre il dovuto, ove il bene non abbia le qualità convenzionali, anche senza dovere chiedere, necessariamente, la risoluzione del contratto.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo la mancanza di prova della non potabilità dell'acqua.
Il motivo appare infondato.
All'uopo si rileva che è ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
11 (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (vedasi Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Ciò non è avvenuto.
Sul punto, deve rilevarsi che, sebbene sia pacifico che il appellante Pt_1 abbia comunque erogato l'acqua, per i periodi in contestazione, per altri usi (es. igienico ecc.) è anche vero che, nel giudizio di primo grado, è emersa la prova della non potabilità dell'acqua per gli anni dal 2001 al 2018.
Tale accertamento conduce a ritenere che l'adempimento da parte del Pt_1
appellante ai propri obblighi di fornitura di acqua potabile, assunti nei confronti degli odierni appellati, sia stato parziale rispetto ai citati periodi.
Lo stesso appellante, a riguardo, ha allegato di aver applicato la Pt_1 riduzione del 10% della tariffa (e del 50% per l'anno 2016), prevista per le ipotesi di non potabilità dell'acqua.
La prova della non potabilità dell'acqua erogata emerge, per il periodo che va dal 2001 al 2018, anche dalle ordinanze sindacali e dai verbali di controllo del
Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica dell' , prodotti CP_1
dagli odierni appellati (v. allegati al fascicolo di parte appellata).
In particolare, risultano allegate e prodotte le seguenti ordinanze di non potabilità: ordinanza n. 93 del 30.10.2019 (allegata alle deduzioni istruttorie del
20.7.2020 di parte attrice nel corso del giudizio di primo grado) che conferma la precedente ordinanza, del pari prodotta, n. 49 del 21.06.2018; ordinanza n. 24 del
3.04.2018; ordinanza n. 71 dell'8.08.2014; ordinanza n. 70 del 15.09.2006; ordinanza n. 50 del 6.08.2004; ordinanza n. 12 dell'11.02.2003; ordinanza n. 57 del 9.07.2003; ordinanza n. 91 del 23.12.2002; ordinanza n. 87 del 26.11.2002; ordinanza n. 56 del 2.10.2001.
12 Tali ordinanze, in assenza di un termine di efficacia, si considerano vigenti per tutto il periodo intercorrente tra la loro emanazione e la successiva revoca da parte del Parte_1
L'appellante, nella specie, ha prodotto in primo grado le ordinanze di revoca della non potabilità delle acque n. 91 del 23 dicembre 2002 e n. 73 del 22 settembre 2003. Esse, tuttavia, sono afferenti a periodi di consumo idrico antecedenti rispetto a quelli oggetto di contestazione nel presente giudizio di appello.
L'Ente appellante ha, poi, prodotto alcuni certificati di controllo della composizione chimica e batteriologica delle acque (v. fascicoli di primo grado).
Tali certificazioni, nella specie, isolatamente considerate, non sono sufficienti ai fini della prova della potabilità dell'acqua e sono, comunque, irrilevanti, in quanto non seguite da provvedimenti di revoca delle precedenti ordinanze di non potabilità.
Il quindi, non ha dato prova dell'esistenza di Parte_1 provvedimenti di revoca delle ordinanze di non potabilità dell'acqua con riferimento ai periodi oggetto di contestazione.
Rispetto al 2006, poi, il appellante ha allegato che il Giudice di prime Pt_1
cure non ha tenuto conto del fatto che sarebbe stata erogata acqua potabile per quasi tutto l'anno.
Va, tuttavia, rilevato che nel periodo de quo, in data 15.09.2006, è stata emessa l'ordinanza comunale di non potabilità n. 70, ma il appellante non ha Pt_1
provato di averla revocata.
È quindi evidente che l'acqua - quantomeno a partire da ottobre 2001 - non avesse i requisiti della potabilità, come ricostruibile dal susseguirsi delle ordinanze di non potabilità; né la successiva emanazione di ordinanze di revoca vale a dimostrare la potabilità dell'acqua, in quanto successivamente alla revoca sono seguiti altri provvedimenti di non potabilità, l'ultimo dei quali conferma la non potabilità nell'intero arco temporale 2006-2018.
Il appellante, in primo grado, non ha dato prova del contrario, né ha Pt_1 sostenuto che effettivamente l'acqua negli anni indicati (eccetto che per parte del
13 2006) sia stata potabile, limitandosi ad ancorare la potabilità all'efficacia delle ordinanze di revoca delle precedenti ordinanze di non potabilità, senza provare che effettivamente l'acqua fosse ordinariamente e costantemente potabile.
Tale circostanza conferma che il appellante è rimasto inadempiente Pt_1 rispetto all'obbligo di erogare acqua potabile e che tale inadempienza ha fortemente limitato l'uso del servizio idrico da parte degli utenti, odierni appellati.
L'acqua, ad uso domestico, infatti, non può essere potabile a cicli alterni, ma il fruitore del servizio deve poter fare affidamento sulla esistenza della qualità promessa (potabilità dell'acqua) senza dover attendere l'esito delle eventuali analisi richieste dall'Ente, con risultati variabili nel tempo.
Ciò premesso, occorre verificare se gli odierni appellati abbiano diritto alla restituzione di quanto versato.
I pagamenti non sono contestati dal Pt_1
Viene invece eccepito il diritto alla restituzione per intervenuta prescrizione quinquennale, sino all'anno 2014, o in subordine decennale sino all'anno 2009; tale eccezione è stata configurata come specifico motivo d'appello nel presente giudizio, che va rigettato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico, atteso che il è tenuto a restituire le Pt_1
somme indebitamente percepite in un'unica soluzione, e non a rate. Ne consegue che tale diritto non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti” (Cass. Ord. 1998 del 2020).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass.
Ord. 14135 del 2019).
14 Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto dalla parte appellante, considerata la genericità della sua formulazione relativa alle specifiche decorrenze e di conseguenza l'assenza di prova.
Il motivo va quindi rigettato.
Orbene, in conseguenza dell'inefficacia della clausola di cui all'art. 37 del regolamento idrico comunale nei confronti degli odierni appellati e dell'accertamento dell'inesatto adempimento da parte del appellante Pt_1 dell'obbligazione di fornitura d'acqua potabile, si ritiene che, in virtù dell'art. 1492 c.c., applicabile alla fattispecie in esame, vada confermata la riduzione della tariffa, applicata dal Giudice di prime cure nella misura del 40% di quanto da essi dovuto, nonché la restituzione del 40% di quanto da essi già versato al a Pt_1
titolo di canone idrico in relazione alle annualità oggetto di controversia, tenuto conto che è risultata provata la riduzione del 10% della tariffa da parte del
Pt_1
Difatti il ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo che, in Pt_1
ogni caso, era stata già applicata la riduzione del 10% in virtù di una norma contenuta nel regolamento del servizio idrico.
Tale dato non era stato contestato dagli appellati nel corso del giudizio di primo grado;
inoltre la statuizione del giudice di prime cure sul punto non è stata impugnata dagli odierni appellati con apposito appello incidentale e, dunque, sul punto, si è formato il giudicato.
Si ritiene, alla luce della inefficacia della clausola contrattuale invocata dal che la riduzione applicata dal Giudice di Pace debba essere confermata Pt_1
nella misura del 40%, non solo poiché conforme ai precedenti pronunziati da questo Tribunale, ma anche tenuto conto che la salinità dell'acqua, diversamente da quanto sostenuto dal ha interferito sull'utilizzo della stessa in tale Pt_1
misura in relazione agli ulteriori usi.
È, infatti, notorio che l'acqua, a contenuto salino, come quella in oggetto, non sia idonea a un utilizzo del tutto corrispondente a quello di acqua non potabile, ma comunque non salina, interferendo indubbiamente negativamente sulla fruizione
15 quotidiana da parte dell'utenza, anche per le funzioni domestiche e igieniche e, in generale, per quelle di tipo diverso dal consumo umano.
L'unico motivo di appello che è possibile accogliere è relativo alla doglianza in merito alla già avvenuta riduzione del prezzo avvenuto nell'anno 2016 per
[...]
Pt_4
Emerge, infatti, proprio dalla documentazione presentata in primo grado che per l'anno 2016 era già avvenuta una riduzione (palese al confronto con le altre annualità dedotte).
La sentenza impugnata, quindi, va confermata nella parte in cui ha riconosciuto:
- il diritto di (utenza n. 4667, via Zara n. 35) alla Parte_3 Parte_1
restituzione, nella misura del 40%, limitatamente alla voce di consumo idrico, delle somme pagate al appellante a titolo di canone idrico per gli anni Pt_1
2007 e 2008, per tutte le mensilità, nonché il diritto alla riduzione della tariffa del
40% limitatamente alla voce di consumo idrico, in relazione alle somme richieste dal a titolo di canone idrico per gli anni 2006 e per gli anni dal 2009 al Pt_1
2015;
- il diritto di (utenza n. 5025, Via C. Colombo Parte_4 Parte_1
n. 5 – Fra. S. Giorgio) alla restituzione, nella misura del 40%, limitatamente alla voce di consumo idrico, delle somme pagate al appellante a titolo di Pt_1
canone idrico per gli anni 2010 e 2011 e per gli anni dal 2013 al 2015, per tutte le mensilità;
- il diritto di (utenza n. 4300, via Barone Parte_5 Parte_1
Ruffo Della Floresta n. 3) alla riduzione della tariffa del 40% limitatamente alla voce di consumo idrico, in relazione alle somme richieste dal a titolo di Pt_1
canone idrico per gli anni dal 2012 al 2014;
- il diritto di (utenza n. 3751, , Parte_6 Parte_7
Via A. R. Sidoti n. 83) alla riduzione della tariffa del 40% limitatamente alla voce di consumo idrico, in relazione alle somme richieste dal a titolo di Pt_1
canone idrico per gli anni dal 2010 al 2015.
16 Si precisa, che, per come eccepito dall'appellante, la riduzione riguarda solo il canone idrico e non le altre voci che non hanno attinenza con la qualità dell'acqua, quali ad esempio i diritti fissi e l'importo dovuto per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue.
Va, dunque, confermata la riduzione del 40% disposta dal Giudice di prime cure, oltre a quella del 10% già applicata dal Parte_1 Parte_1
precisando che essa riguarderà solo il canone idrico e non le altre voci che non hanno attinenza con la qualità dell'acqua, quali ad esempio i diritti fissi e l'importo dovuto per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue.
Per quanto concerne le domande di risarcimento dei danni derivanti dalla somministrazione di acqua non potabile, avanzate in primo grado dagli odierni appellati, si osserva che, essi, in primo grado, hanno allegato di aver subito danni agli elettrodomestici presenti nelle abitazioni e danni da svalutazione dell'immobile a causa della notorietà della non potabilità dell'acqua nella frazione
San Giorgio di Gioiosa Marea.
Essi, tuttavia, hanno contenuto la quantificazione dei danni limiti di quanto in precedenza già corrisposto al Pt_1
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha affermato il loro diritto alla riduzione del 40% sulle somme richieste sul netto del fatturato “anche a titolo di risarcimento del danno”.
Nella parte motiva, il Giudice di prime cure ha, però, esplicitato che gli attori non hanno dato prova di aver subito un danno maggiore di quello ristorato con l'applicazione della riduzione del 40%, riconosciuta in aggiunta a quella del 10%, già applicata dal Parte_1
Pertanto, il motivo di appello sollevato sul punto dal è inammissibile, Pt_1 stante la carenza di soccombenza dell'appellante.
Né la sentenza può essere riformata sul punto, in assenza di appello incidentale.
Gli appellati hanno dedotto la prescrizione delle pretese creditorie avanzate dal appellante con riferimento a determinate annualità. Pt_1
17 Rispetto a tali deduzioni, nulla va disposto, atteso che gli appellati hanno chiesto la conferma integrale delle sentenze impugnate, senza proporre appello incidentale avverso le statuizioni di rigetto delle eccezioni preliminari di prescrizione.
Il Giudice di prime cure ha espressamente statuito che non vi erano dubbi che il avesse interrotto il decorso del termine mediante Pt_1 Parte_1
notifica di appositi atti.
Si rileva, a riguardo, che qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (v. Cass., n. 20315/2021; Cass., n. 24658/2017).
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi.
In merito alle spese di lite, stante il limitato accoglimento delle domande del presente atto di appello, si ritiene corretta la condanna alle spese come nella sentenza di primo grado, alla luce dell'esito del giudizio e della pressocché conferma quasi integrale della sentenza impugnata.
Le spese relative all'appello, invece, vanno compensate integralmente tra le parti, stante l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 611/2021 R.G. promossa da nei confronti di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e , così decide: Parte_5 Parte_6
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata dichiarando non dovuta la restituzione del 40% sul netto fatturato sulle somme pagate da per l'anno 2016; Parte_4
2) Rigetta, per il resto, l'appello proposto dal Parte_1
3) Compensa integralmente le spese di lite per il presente grado di giudizio.
18 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 maggio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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