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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), nella sua qualità di titolare della AZIENDA Parte_1 C.F._1
GR OL LA (P.IVA , con sede in Baselga di Pinè (TN) – Via P.IVA_1 Palustella n. 13, con l'avv. Gianluigi Ceresa (C.F. ) del Foro di Trento, e con C.F._2 domicilio eletto per la presente causa presso il suo studio in 38033 Cavalese (TN) – Piazza Scopoli n.
9; OPPONENTE
CONTRO
nella sua qualità di titolare della ditta individuale Bio Legno di Guadagnini Mattia, Controparte_1 con sede in Predazzo (TN) – Via Marconi n. 53/A (P. IVA – C.F. P.IVA_2
), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana Castellaz del C.F._3
Foro di Trento (C.F. , avente il proprio studio in Mezzano (TN) – Piazza C.F._4
Fontana n. 9 con domicilio ivi eletto, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via pregiudiziale e preliminare 1)accertare e rilevare l'inesistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 47/2023 (cui fermamente ci si oppone), essendo il credito ex adverso azionato integralmente contestato (sia nell'an che nel quantum) ed essendo l'opposizione qui dispiegata, fondata su prova scritta e non su meri vizi procedurali.
In via principale nel merito:
2) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza del carattere di liquidità, certezza ed esigibilità della somma monitoriamente attivata dal signor nella sua qualità di Controparte_1 titolare della ditta individuale Bio-Legno di Guadagnini Mattia, e, in accoglimento dell'opposizione pagina 1 di 5 proposta, revocare il decreto ingiuntivo n. 47 emesso dal Tribunale di Trento il giorno 19.01.2023 e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico;
3)in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo dall'opponente al signor titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Bio Legno di Guadagnini Mattia;
In via subordinata
5)nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, e di rigetto delle eccezioni ut supra formulate, contenere l'importo che fosse eventualmente dichiarato come dovuto dal signor a quale titolare della ditta Parte_1 Controparte_1 individuale Bio-Legno di Guadagnini Mattia, nella misura minima di giustizia, e comunque in ragione di quanto effettivamente ex adverso provato;
In via riconvenzionale
6)acclarata e dichiarata l'illegittimità del comportamento del signor nella sua Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Bio-Legno di Mattia Guadagnini per i fatti dedotti in narrativa, ed in particolare per la palese violazione del dovere di correttezza e buona fede, accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc, la responsabilità aggravata della convenuta opposta e condannare conseguentemente la stessa al risarcimento dei danni cagionati all'opponente e che si quantificano in € 6.000,00 ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, che l'ill.mo signor Giudice vorrà liquidare secondo il suo prudente apprezzamento;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CNPA e spese generali come per legge. In via istruttoria a)richiede di essere ammessi a provare, a mezzo di interrogatorio formale e per testi, sulle circostanze dedotte in narrativa;
con espressa riserva di specifica capitolazione, integrazione e modificazione, testi riservati;
b)si richiede altresì di essere ammessi all'interrogatorio formale del signor sulle Controparte_1 medesime circostanze;
c) si chiede di essere ammessi a dedurre, produrre, provare, modificare e/o specificare tutto quanto dovesse rendersi necessario in relazione all'atteggiamento processuale assunto dalla controparte;
d) con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte;
e) si fa salva ogni ulteriore istanza. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO In via preliminare:
A) concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti ex art. 648 cpc.; in via principale e nel merito:
B) rigettarsi integralmente, poiché totalmente destituite di fondamento, per le ragioni descritte in narrativa, le domande tutte proposte dall'attore/opponente in atto di citazione;
C) per l'effetto di cui la domanda sub B) confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto subordinata: D) nel denegato e non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo n.47/2023, accertare e dichiarare che nella sua qualità di titolare della ditta individuale Bio Legno di Guadagnini Controparte_1 pagina 2 di 5 , è creditore nei confronti di , della somma di cui al provvedimento monitorio CP_1 Parte_1 opposto per capitale, interessi moratori e spese, o nella diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al relativo pagamento con vittoria delle spese, oltre ad accessori di legge, del procedimento monitorio;
in via istruttoria: E) senza che ciò valga all'inversione dell'onere della prova, si richiede di essere ammessi a prova per testi ed interpello sulle circostanze di cui in narrativa, con espressa riserva di indicare puntualmente i capitoli di prova e i testi su cui procedere all'istruttoria nei termini di cui all'art. 183, co. VI, cpc, con espressa riserva di essere ammessi a prova contraria, nel denegato e non creduto caso di ammissione della prova richiesta da controparte e, comunque, con espressa riserva di indicare altri mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione nei termini di cui all'art. 183, co. VI, cpc;
in ogni caso: F)con vittoria di onorari e spese di giudizio come generale norma, oltre ad IVA, C.P.A. e r.s.g. al 15% ex art. 14 F.p.f.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 18.01.2023, con decreto n. 47/2023 emesso in data 19.01.2023 notificato il 20.01.2023 il Tribunale di Trento ingiungeva a , nella sua Parte_1 qualità di titolare della Azienda Agricola Bortolotti Nicola, di pagare, in favore di Controparte_1 la somma di € 5.856,00, oltre ad interessi e spese di procedura. Esponeva in particolare il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore del trasporto di legname, che aveva effettuato, su incarico del dei trasporti di legname, a fronte dei quali Parte_1 aveva emesso la fattura n. 111 dd. 24.06.2022, rimasta impagata, nonostante i numerosi solleciti. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il con atto di citazione dd. Parte_1
27.02.2022, ritualmente notificato in data 28.02.2023, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Deduceva, in particolare, l'opponente: 1) che il credito vantato dal ricorrente non era certo, liquido ed esigibile in quanto si fondava sulla fattura commerciale n. 111 dd. 24.06.2022, costituente un documento contabile a formazione unilaterale, contestata in punto an che quantum;
2) che il non aveva fornito la prova del rapporto economico sorto tra le parti, né del corretto CP_1 espletamento delle prestazioni indicate in fattura;
3) l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, “stante la fondatezza dei motivi di opposizione così come altresì rilevabile dalla documentazione prodotta”; 4)la temerarietà dell'azione promossa dal ravvisabile “nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute”, tale CP_1 da fondare la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Costituitosi con comparsa dd. 29.05.2023 l'opposto in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale Bio Legno di Guadagnini Mattia, nel contestare integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rappresentava: 1) che entrambe le parti erano ditte operanti nel settore del trasporto e commercio del legname;
2) che nella primavera 2021 il Parte_1 richiedeva al la disponibilità ad eseguire dei trasporti di legname nei Comuni Garniga e CP_1 Cavedine;
3) che quest'ultimo accettava l'incarico, eseguendo tra il maggio e l'agosto 2021 i trasporti di legname nel Comune di Garniga Terme e, quindi, “oltre 10 ore di trasporto nel Comune di Cavedine”; 4) che terminato l'incarico il inviava in data 24.06.2022 fattura per l'importo di CP_1
€ 5.856,00; 5) che alcuna contestazione, né sull'operato del né sull'importo richiesto, era CP_1 pervenuta dopo il recapito della fattura al e ciò neppure successivamente ad alcuni solleciti Parte_1 telefonici del e ad un messaggio WhatsApp inviato in data 11.09.2022, con cui CP_1 quest'ultimo sollecitava il pagamento della fattura (v. doc. 2); 6) che in data 12.10.2023 il CP_1 pagina 3 di 5 tramite il proprio legale, inviava intimazione di pagamento e messa in mora (v. doc. 3); 7) che con pec dd. 13.10.2022 il contestava per la prima volta la fattura, adducendo la mancata conclusione Parte_1 dell'incarico (v.doc. 4); 8) che con pec dd. 13.10.2022 il legale dell'opposto contestava la precedente missiva, avvisando il debitore che in caso di mancato pagamento si sarebbe preceduto in via ingiuntiva
(v. doc. 5); 9) che la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita in data 20.01.2023, aveva fortemente irritato il il quale in data 21.01.2023 inviava dei messaggi WhatsApp sul cellulare in uso al Parte_1 dal contenuto minaccioso, al solo fine di farlo desistere dal recupero del credito (v. docc. 6- CP_1
7).
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 cpc;
in via principale e nel merito, rigettare integralmente le avverse domande, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare che era creditore nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma di cui al decreto ingiuntivo o della diversa somma ritenuta di giustizia e,
[...] conseguentemente, condannare quest'ultimo al relativo pagamento;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 04.10.2023 il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni ivi esposte. All'udienza dd. 24.01.2024 il G.I., su richiesta del procuratore di parte opposta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 06.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Invero, preme evidenziare che il procuratore di parte opponente, comparso unicamente alla prima udienza di comparizione delle parti in data 25.09.2023, con istanza dd. 01.12.2023 chiedeva di essere autorizzato al ritiro della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 25.10.2023, facendo presente: A) che in data 11.10.2023 lo stesso aveva rinunciato al mandato professionale conferitogli del Parte_1 comunicando tale decisione a quest'ultimo con pec in pari data;
B) che tuttavia, non essendo stato comunicato alla data dd. 25.10.2023 (giorno di scadenza del termine ex art. 183 cpc) alcun subentro nella difesa tecnica, né il nominativo di un nuovo patrocinio, veniva redatta la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc in data 25.10.2023; C) che in data 03.11.2023 il comunicava a mezzo pec “la sua Parte_1 intenzione che detta memoria venisse ritirata, in quanto nelle more sarebbe intervenuto un accordo a definizione della vertenza (di cui, ovviamente, chi scrive era del tutto all'oscuro)”. In effetti dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc dd. 14.12.2023 di parte opposta si evince: 1) che con pec dd. 24.10.2023 il legale del chiedeva al “di CP_1 Parte_1 confermarmi di aver revocato l'incarico al Collega Avv. Ceresa e non aver nominato un nuovo difensore” in quanto “Ad oggi il Collega Avv. Ceresa non depositato revoca o rinuncia al mandato nella causa civile pendente “ (v. doc.8); 2) che con pec dd. 25.10.2023 il confermava “di non Parte_1 aver più incaricato nulla all'avvocato Ceresa, quindi lui non mi segue più la difesa e rinuncio a qualsiasi tipo di difesa, mettendomi a piena disposizione vostra per incontrarci e trovare un accordo a tutto questo cordiali saluti ” (v. doc. 9); 3) che con Atto Transattivo sottoscritto dalle parti in Pt_1 data 15.11.2023 il A) “… avendo dichiarato di aver revocato il mandato difensivo all'Avv. Parte_1
Gianluigi Ceresa e di non voler essere assistito da alcun altro difensore, dichiara espressamente, previamente informato di avere la facoltà dell'assistenza di altro difensore per l'accordo e redazione del presente atto, di rinunciarvi”; B) “dichiara di voler rinunciare al giudizio di opposizione dallo stesso instaurato sub R.G. 591/2023 avanti il Tribunale di Trento e di rinunciare agli atti e conseguenti pagina 4 di 5 domande depositate nel relativo fascicolo”; C) “…si impegna al pagamento a favore del IG
della somma complessiva di € 7.500,00 (comprensiva di capitale e quota parte delle Controparte_1 spese legali sostenute da per la fase monitoria e di merito), entro e non oltre il Controparte_1 giorno 10 dicembre 2023 a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a Bio Legno di
”; D) “In caso di mancato rispetto di quanto pattuito nel presente accordo, in Controparte_2 termini di importo e/o scadenza, il signor si dichiara espressamente debitore nei Parte_1 confronti del IG della somma capitale di cui alla fattura n. 111 del 24.06.2022 Controparte_1 pari a € 5.856,00, degli interessi moratori maturati dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, nonché nella loro integralità di tutte le spese legali sostenute dal signor per le fasi Controparte_1 monitorie e le fasi del giudizio di merito sub RG 591/2023, oltre alle spese legali successive, dando diritto al IG senza opposizione e/o eccezione di sorta alcuna, da parte del Controparte_1 IG , di procedere al recupero coattivo del credito …” (v. doc. 10). Parte_1 Ciò posto, si noti che l'opponente, oltre ad aver addotto in atto di citazione motivazioni palesemente infondate ed abbandonare nel corso del giudizio ogni attività difensiva, ha personalmente sottoscritto un atto transattivo con riconoscimento di debito, impegnandosi espressamente al pagamento della somma capitale, degli interessi e delle spese legali, disattendendo tale impegno, sottraendosi quindi al pagamento legittimamente preteso da controparte da oltre due anni e mezzo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposto, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione ed € 1.7001,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 05.02.2025 Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), nella sua qualità di titolare della AZIENDA Parte_1 C.F._1
GR OL LA (P.IVA , con sede in Baselga di Pinè (TN) – Via P.IVA_1 Palustella n. 13, con l'avv. Gianluigi Ceresa (C.F. ) del Foro di Trento, e con C.F._2 domicilio eletto per la presente causa presso il suo studio in 38033 Cavalese (TN) – Piazza Scopoli n.
9; OPPONENTE
CONTRO
nella sua qualità di titolare della ditta individuale Bio Legno di Guadagnini Mattia, Controparte_1 con sede in Predazzo (TN) – Via Marconi n. 53/A (P. IVA – C.F. P.IVA_2
), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana Castellaz del C.F._3
Foro di Trento (C.F. , avente il proprio studio in Mezzano (TN) – Piazza C.F._4
Fontana n. 9 con domicilio ivi eletto, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via pregiudiziale e preliminare 1)accertare e rilevare l'inesistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 47/2023 (cui fermamente ci si oppone), essendo il credito ex adverso azionato integralmente contestato (sia nell'an che nel quantum) ed essendo l'opposizione qui dispiegata, fondata su prova scritta e non su meri vizi procedurali.
In via principale nel merito:
2) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza del carattere di liquidità, certezza ed esigibilità della somma monitoriamente attivata dal signor nella sua qualità di Controparte_1 titolare della ditta individuale Bio-Legno di Guadagnini Mattia, e, in accoglimento dell'opposizione pagina 1 di 5 proposta, revocare il decreto ingiuntivo n. 47 emesso dal Tribunale di Trento il giorno 19.01.2023 e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico;
3)in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo dall'opponente al signor titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Bio Legno di Guadagnini Mattia;
In via subordinata
5)nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, e di rigetto delle eccezioni ut supra formulate, contenere l'importo che fosse eventualmente dichiarato come dovuto dal signor a quale titolare della ditta Parte_1 Controparte_1 individuale Bio-Legno di Guadagnini Mattia, nella misura minima di giustizia, e comunque in ragione di quanto effettivamente ex adverso provato;
In via riconvenzionale
6)acclarata e dichiarata l'illegittimità del comportamento del signor nella sua Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Bio-Legno di Mattia Guadagnini per i fatti dedotti in narrativa, ed in particolare per la palese violazione del dovere di correttezza e buona fede, accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc, la responsabilità aggravata della convenuta opposta e condannare conseguentemente la stessa al risarcimento dei danni cagionati all'opponente e che si quantificano in € 6.000,00 ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, che l'ill.mo signor Giudice vorrà liquidare secondo il suo prudente apprezzamento;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CNPA e spese generali come per legge. In via istruttoria a)richiede di essere ammessi a provare, a mezzo di interrogatorio formale e per testi, sulle circostanze dedotte in narrativa;
con espressa riserva di specifica capitolazione, integrazione e modificazione, testi riservati;
b)si richiede altresì di essere ammessi all'interrogatorio formale del signor sulle Controparte_1 medesime circostanze;
c) si chiede di essere ammessi a dedurre, produrre, provare, modificare e/o specificare tutto quanto dovesse rendersi necessario in relazione all'atteggiamento processuale assunto dalla controparte;
d) con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte;
e) si fa salva ogni ulteriore istanza. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO In via preliminare:
A) concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti ex art. 648 cpc.; in via principale e nel merito:
B) rigettarsi integralmente, poiché totalmente destituite di fondamento, per le ragioni descritte in narrativa, le domande tutte proposte dall'attore/opponente in atto di citazione;
C) per l'effetto di cui la domanda sub B) confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto subordinata: D) nel denegato e non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo n.47/2023, accertare e dichiarare che nella sua qualità di titolare della ditta individuale Bio Legno di Guadagnini Controparte_1 pagina 2 di 5 , è creditore nei confronti di , della somma di cui al provvedimento monitorio CP_1 Parte_1 opposto per capitale, interessi moratori e spese, o nella diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al relativo pagamento con vittoria delle spese, oltre ad accessori di legge, del procedimento monitorio;
in via istruttoria: E) senza che ciò valga all'inversione dell'onere della prova, si richiede di essere ammessi a prova per testi ed interpello sulle circostanze di cui in narrativa, con espressa riserva di indicare puntualmente i capitoli di prova e i testi su cui procedere all'istruttoria nei termini di cui all'art. 183, co. VI, cpc, con espressa riserva di essere ammessi a prova contraria, nel denegato e non creduto caso di ammissione della prova richiesta da controparte e, comunque, con espressa riserva di indicare altri mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione nei termini di cui all'art. 183, co. VI, cpc;
in ogni caso: F)con vittoria di onorari e spese di giudizio come generale norma, oltre ad IVA, C.P.A. e r.s.g. al 15% ex art. 14 F.p.f.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 18.01.2023, con decreto n. 47/2023 emesso in data 19.01.2023 notificato il 20.01.2023 il Tribunale di Trento ingiungeva a , nella sua Parte_1 qualità di titolare della Azienda Agricola Bortolotti Nicola, di pagare, in favore di Controparte_1 la somma di € 5.856,00, oltre ad interessi e spese di procedura. Esponeva in particolare il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore del trasporto di legname, che aveva effettuato, su incarico del dei trasporti di legname, a fronte dei quali Parte_1 aveva emesso la fattura n. 111 dd. 24.06.2022, rimasta impagata, nonostante i numerosi solleciti. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il con atto di citazione dd. Parte_1
27.02.2022, ritualmente notificato in data 28.02.2023, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Deduceva, in particolare, l'opponente: 1) che il credito vantato dal ricorrente non era certo, liquido ed esigibile in quanto si fondava sulla fattura commerciale n. 111 dd. 24.06.2022, costituente un documento contabile a formazione unilaterale, contestata in punto an che quantum;
2) che il non aveva fornito la prova del rapporto economico sorto tra le parti, né del corretto CP_1 espletamento delle prestazioni indicate in fattura;
3) l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, “stante la fondatezza dei motivi di opposizione così come altresì rilevabile dalla documentazione prodotta”; 4)la temerarietà dell'azione promossa dal ravvisabile “nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute”, tale CP_1 da fondare la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Costituitosi con comparsa dd. 29.05.2023 l'opposto in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale Bio Legno di Guadagnini Mattia, nel contestare integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rappresentava: 1) che entrambe le parti erano ditte operanti nel settore del trasporto e commercio del legname;
2) che nella primavera 2021 il Parte_1 richiedeva al la disponibilità ad eseguire dei trasporti di legname nei Comuni Garniga e CP_1 Cavedine;
3) che quest'ultimo accettava l'incarico, eseguendo tra il maggio e l'agosto 2021 i trasporti di legname nel Comune di Garniga Terme e, quindi, “oltre 10 ore di trasporto nel Comune di Cavedine”; 4) che terminato l'incarico il inviava in data 24.06.2022 fattura per l'importo di CP_1
€ 5.856,00; 5) che alcuna contestazione, né sull'operato del né sull'importo richiesto, era CP_1 pervenuta dopo il recapito della fattura al e ciò neppure successivamente ad alcuni solleciti Parte_1 telefonici del e ad un messaggio WhatsApp inviato in data 11.09.2022, con cui CP_1 quest'ultimo sollecitava il pagamento della fattura (v. doc. 2); 6) che in data 12.10.2023 il CP_1 pagina 3 di 5 tramite il proprio legale, inviava intimazione di pagamento e messa in mora (v. doc. 3); 7) che con pec dd. 13.10.2022 il contestava per la prima volta la fattura, adducendo la mancata conclusione Parte_1 dell'incarico (v.doc. 4); 8) che con pec dd. 13.10.2022 il legale dell'opposto contestava la precedente missiva, avvisando il debitore che in caso di mancato pagamento si sarebbe preceduto in via ingiuntiva
(v. doc. 5); 9) che la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita in data 20.01.2023, aveva fortemente irritato il il quale in data 21.01.2023 inviava dei messaggi WhatsApp sul cellulare in uso al Parte_1 dal contenuto minaccioso, al solo fine di farlo desistere dal recupero del credito (v. docc. 6- CP_1
7).
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 cpc;
in via principale e nel merito, rigettare integralmente le avverse domande, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare che era creditore nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma di cui al decreto ingiuntivo o della diversa somma ritenuta di giustizia e,
[...] conseguentemente, condannare quest'ultimo al relativo pagamento;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza dd. 04.10.2023 il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni ivi esposte. All'udienza dd. 24.01.2024 il G.I., su richiesta del procuratore di parte opposta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 06.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Invero, preme evidenziare che il procuratore di parte opponente, comparso unicamente alla prima udienza di comparizione delle parti in data 25.09.2023, con istanza dd. 01.12.2023 chiedeva di essere autorizzato al ritiro della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 25.10.2023, facendo presente: A) che in data 11.10.2023 lo stesso aveva rinunciato al mandato professionale conferitogli del Parte_1 comunicando tale decisione a quest'ultimo con pec in pari data;
B) che tuttavia, non essendo stato comunicato alla data dd. 25.10.2023 (giorno di scadenza del termine ex art. 183 cpc) alcun subentro nella difesa tecnica, né il nominativo di un nuovo patrocinio, veniva redatta la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc in data 25.10.2023; C) che in data 03.11.2023 il comunicava a mezzo pec “la sua Parte_1 intenzione che detta memoria venisse ritirata, in quanto nelle more sarebbe intervenuto un accordo a definizione della vertenza (di cui, ovviamente, chi scrive era del tutto all'oscuro)”. In effetti dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc dd. 14.12.2023 di parte opposta si evince: 1) che con pec dd. 24.10.2023 il legale del chiedeva al “di CP_1 Parte_1 confermarmi di aver revocato l'incarico al Collega Avv. Ceresa e non aver nominato un nuovo difensore” in quanto “Ad oggi il Collega Avv. Ceresa non depositato revoca o rinuncia al mandato nella causa civile pendente “ (v. doc.8); 2) che con pec dd. 25.10.2023 il confermava “di non Parte_1 aver più incaricato nulla all'avvocato Ceresa, quindi lui non mi segue più la difesa e rinuncio a qualsiasi tipo di difesa, mettendomi a piena disposizione vostra per incontrarci e trovare un accordo a tutto questo cordiali saluti ” (v. doc. 9); 3) che con Atto Transattivo sottoscritto dalle parti in Pt_1 data 15.11.2023 il A) “… avendo dichiarato di aver revocato il mandato difensivo all'Avv. Parte_1
Gianluigi Ceresa e di non voler essere assistito da alcun altro difensore, dichiara espressamente, previamente informato di avere la facoltà dell'assistenza di altro difensore per l'accordo e redazione del presente atto, di rinunciarvi”; B) “dichiara di voler rinunciare al giudizio di opposizione dallo stesso instaurato sub R.G. 591/2023 avanti il Tribunale di Trento e di rinunciare agli atti e conseguenti pagina 4 di 5 domande depositate nel relativo fascicolo”; C) “…si impegna al pagamento a favore del IG
della somma complessiva di € 7.500,00 (comprensiva di capitale e quota parte delle Controparte_1 spese legali sostenute da per la fase monitoria e di merito), entro e non oltre il Controparte_1 giorno 10 dicembre 2023 a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a Bio Legno di
”; D) “In caso di mancato rispetto di quanto pattuito nel presente accordo, in Controparte_2 termini di importo e/o scadenza, il signor si dichiara espressamente debitore nei Parte_1 confronti del IG della somma capitale di cui alla fattura n. 111 del 24.06.2022 Controparte_1 pari a € 5.856,00, degli interessi moratori maturati dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, nonché nella loro integralità di tutte le spese legali sostenute dal signor per le fasi Controparte_1 monitorie e le fasi del giudizio di merito sub RG 591/2023, oltre alle spese legali successive, dando diritto al IG senza opposizione e/o eccezione di sorta alcuna, da parte del Controparte_1 IG , di procedere al recupero coattivo del credito …” (v. doc. 10). Parte_1 Ciò posto, si noti che l'opponente, oltre ad aver addotto in atto di citazione motivazioni palesemente infondate ed abbandonare nel corso del giudizio ogni attività difensiva, ha personalmente sottoscritto un atto transattivo con riconoscimento di debito, impegnandosi espressamente al pagamento della somma capitale, degli interessi e delle spese legali, disattendendo tale impegno, sottraendosi quindi al pagamento legittimamente preteso da controparte da oltre due anni e mezzo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposto, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione ed € 1.7001,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 05.02.2025 Dott. M. Morandini
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