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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2024 promossa da:
, , nato a [...], il [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. PERUSKO MARIAGIULIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
11/01/1978, assistita e difesa dall'avv. MALATESTA BARBARA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “la sentenza n. 793/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, emessa dal Tribunale di Mantova il 28.06.2016 e pubblicata il
30.06.2016, sia modificata prevedendo che:
• si dia atto dell'intervenuta maggiore età dei due figli e;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 • sia revocato l'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio Controparte_1 maggiorenne a far data dal mese di gennaio 2025; Per_1
• sia disposto che l'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla Parte_1 resistente a titolo di mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 maggiorenne , sia quantificato in Euro 375,00 mensili, da rivalutare Per_2 automaticamente e annualmente dal gennaio 2026, a far data dal mese di gennaio 2025, ferma la corresponsione tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese;
• sia confermato il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per
secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova;
Per_2
• le parti dichiarano inoltre di rinunciare e di accettare le rispettive rinunce alle ulteriori domande formulate e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di spese straordinarie sostenute per i figli;
• spese compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale la modifica della sentenza di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
Controparte_1 costituitosi in giudizio, si è opposta alle domande attoree, formulando altresì domande riconvenzionali circa la modifica delle statuizioni contenute nella predetta sentenza.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni di divorzio, nei termini indicati nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Dato atto della raggiunta maggiore età di entrambi i figli della coppia, (nata il Per_2
23.07.2004) e (nato il [...]), il Collegio ritiene che le condizioni concordate Pt_1 dalle parti non appaiano contrarie alla legge o a principi di ordine pubblico e appaiano anzi coerenti con gli interessi materiali della figlia minore maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, sicché le stesse possono essere recepite dal Collegio.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 793/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, emessa dal Tribunale di Mantova il 28.06.2016 e pubblicata il
30.06.2016:
1) dispone la revoca dell'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla Parte_1 resistente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del Controparte_1 figlio maggiorenne a far data dal mese di gennaio 2025; Per_1
pagina 2 di 3 2) dispone che l'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Controparte_1
sia quantificato in Euro 375,00 mensili, da rivalutare automaticamente e Per_2 annualmente dal gennaio 2026, a far data dal mese di gennaio 2025, ferma la corresponsione tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese;
3) conferma il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per Per_2 secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova;
4) dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare e di accettare le rispettive rinunce alle ulteriori domande formulate e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di spese straordinarie sostenute per i figli;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Mantova, il 20/03/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2024 promossa da:
, , nato a [...], il [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. PERUSKO MARIAGIULIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
11/01/1978, assistita e difesa dall'avv. MALATESTA BARBARA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “la sentenza n. 793/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, emessa dal Tribunale di Mantova il 28.06.2016 e pubblicata il
30.06.2016, sia modificata prevedendo che:
• si dia atto dell'intervenuta maggiore età dei due figli e;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 • sia revocato l'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio Controparte_1 maggiorenne a far data dal mese di gennaio 2025; Per_1
• sia disposto che l'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla Parte_1 resistente a titolo di mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 maggiorenne , sia quantificato in Euro 375,00 mensili, da rivalutare Per_2 automaticamente e annualmente dal gennaio 2026, a far data dal mese di gennaio 2025, ferma la corresponsione tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese;
• sia confermato il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per
secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova;
Per_2
• le parti dichiarano inoltre di rinunciare e di accettare le rispettive rinunce alle ulteriori domande formulate e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di spese straordinarie sostenute per i figli;
• spese compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale la modifica della sentenza di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
Controparte_1 costituitosi in giudizio, si è opposta alle domande attoree, formulando altresì domande riconvenzionali circa la modifica delle statuizioni contenute nella predetta sentenza.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni di divorzio, nei termini indicati nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Dato atto della raggiunta maggiore età di entrambi i figli della coppia, (nata il Per_2
23.07.2004) e (nato il [...]), il Collegio ritiene che le condizioni concordate Pt_1 dalle parti non appaiano contrarie alla legge o a principi di ordine pubblico e appaiano anzi coerenti con gli interessi materiali della figlia minore maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, sicché le stesse possono essere recepite dal Collegio.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 793/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, emessa dal Tribunale di Mantova il 28.06.2016 e pubblicata il
30.06.2016:
1) dispone la revoca dell'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla Parte_1 resistente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del Controparte_1 figlio maggiorenne a far data dal mese di gennaio 2025; Per_1
pagina 2 di 3 2) dispone che l'assegno che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Controparte_1
sia quantificato in Euro 375,00 mensili, da rivalutare automaticamente e Per_2 annualmente dal gennaio 2026, a far data dal mese di gennaio 2025, ferma la corresponsione tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese;
3) conferma il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per Per_2 secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova;
4) dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare e di accettare le rispettive rinunce alle ulteriori domande formulate e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di spese straordinarie sostenute per i figli;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Mantova, il 20/03/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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