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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6674/2022 R.G. promossa da
C.F. , difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARGAN MASSIMO C.F. , dall'avv. FRIGO MARIA C.F._1
LETIZIA C.F. e dall'avv. STURARO NICOLA, C.F. C.F._2
C.F._3
contro
, C.F. , difeso dall'avv. BELLONI CP_1 C.F._4
PERESSUTTI SERGIO, C.F. e dall'avv. BELLONI C.F._5
PERESSUTTI PIERO, C.F. ; CodiceFiscale_6
e
, C.F. , difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._7
GIRARDI FEDERICA, C.F. e dall'avv. BRASOLIN C.F._8
ERNESTO, C.F C.F._9
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
08/10/2024.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva atto di citazione in opposizione Parte_1
agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nei confronti di , CP_1
affermando:
- Di aver ricevuto la notificazione di titolo esecutivo e di pedissequo precetto in data 23.05.2017, con cui veniva intimato il pagamento in favore di CP_1
della somma complessiva di € 271.876,53, oltre spese e interessi;
[...]
- Che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza n. 312/2017 del
Tribunale di Padova, la quale, oltre ad aver accertato l'assenza di giusta causa del licenziamento subito da , aveva stabilito la sua CP_1
condanna al pagamento della somma di € 98.417,48 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, di € 147.626,23 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi e spese di lite;
- Che, sulla base di tale titolo esecutivo, notificava, in data CP_1
10.07.2017, un atto di pignoramento presso il Notaio Controparte_2
dell'asserito credito di € 271.876,53, derivante da un contratto di deposito fiduciario;
- Che, in data 24.07.2017, il Notaio rendeva la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e che tale dichiarazione richiamava le condizioni stabilite dal contratto di deposito fiduciario;
- Che il tenore negativo di tale dichiarazione era stato accertato dalla sentenza
1827/2019 del Tribunale di Padova e l'opposto non aveva provveduto a contestarla ai sensi dell'art. 549 c.p.c.;
pagina 2 di 11 - Che l'efficacia esecutiva della sentenza n. 312/2017 del Tribunale di Padova veniva sospesa dalla Corte d'Appello di Venezia e di conseguenza veniva sospesa dal Tribunale di Padova anche la procedura esecutiva R.G. n.
1792/2017, avviata in forza di tale titolo esecutivo;
- Che la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza n. 312/2017 e quindi il creditore, in data 07.04.2020, riassumeva la procedura esecutiva
R.G. n. 1792/2017, chiedendo l'assegnazione del credito pignorato presso il
Notaio ; Controparte_2
- Che in data 10.06.2020, il Notaio aggiornava la propria dichiarazione, il cui contenuto riproduceva quello della dichiarazione resa il 24.07.2017;
- Che in data 28.02.2021, il Giudice dell'Esecuzione, qualificando tale dichiarazione come positiva, stabiliva l'assegnazione al creditore delle somme pignorate e quindi la terza pignorata corrispondeva all'opposto la somma di € 277.625,46;
- Che, tuttavia, l'ordinanza di assegnazione, era erronea e viziata in quanto il
Giudice dell'Esecuzione aveva sbagliato a qualificare come positiva la dichiarazione del Notaio;
Controparte_2
- Che, inoltre, il credito non era esigibile, dato che non si erano verificate le condizioni previste dall'atto di deposito fiduciario per la restituzione;
- Che, quindi, il Notaio, aveva erroneamente corrisposto la somma di €
277.635,46 all'opposto, non attendendo la scadenza dei termini per la formazione di opposizioni.
chiedeva quindi di accogliere l'opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
assegnazione e di conseguenza di accertare l'illegittimità e/o l'erroneità e/o l'infondatezza e/o l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione datata
28.02.2021, adottando tutti i provvedimenti consequenziali in ordine all'estinzione del procedimento esecutivo R.G. n. 1792/2017.
pagina 3 di 11 L'opponente chiedeva quindi di accertare che la somma € 277.625,46 era stata erroneamente corrisposta dal Notaio a Polo Coin, senza Controparte_2
attendere i termini per la proposizione di opposizione.
Inoltre, l'opponente chiedeva di condannare il Sig. e la dott.ssa CP_1
a rifonderle competenze e spese di lite, oltre CPA e IVA se Controparte_2
dovuta.
Si costituiva , il quale rilevava: CP_1
- Che la dichiarazione resa dal Notaio dott.ssa in data Controparte_2
24.07.2017 era stata da lui tempestivamente contestata nelle note difensive del 21.07.2017;
- Che la procedura esecutiva R.G. n. 1792/2017 era stata sospesa prima che il giudice potesse qualificare la dichiarazione della terza pignorata come positiva o negativa, a causa dell'impugnazione della sentenza n. 312/2017 da parte dell'opponente;
- Che la sentenza n. 312/2017 del Tribunale di Padova veniva confermata in appello e per tale motivo egli riassumeva la procedura esecutiva n.
1792/2017;
- Che a seguito della riassunzione della procedura esecutiva, il Notaio
provvedeva ad aggiornare la propria dichiarazione in data 18.06.2020;
- Che, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., tale dichiarazione veniva qualificata come positiva dal Giudice dell'Esecuzione;
- Che, infatti, si erano verificate le condizioni previste dal contratto di deposito, fiduciario, per la restituzione della somma di € 277.625,46 da parte del Notaio all'opponente;
- Che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'opponente aveva quindi presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione;
- Che, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 29.05.2022, aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di pagina 4 di 11 assegnazione, in quanto la somma di € 277.625,46 era già stata corrisposta dal Notaio;
- Che tuttavia, il Giudice dell'Esecuzione, lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di (ora Controparte_3 Parte_1
;
[...]
- Che, comunque, tale ordinanza era errata, in quanto non conteneva alcuna statuizione sulle questioni da lui proposte, in merito alla qualificazione della dichiarazione del terzo come positiva.
In conclusione, chiedeva di revocare l'ordinanza emessa dal Giudice CP_1
dell'Esecuzione in data 29.05.2022.
Inoltre, domandava di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza di assegnazione del 28.02.2021, nonché per l'effetto di confermare l'assegnazione disposta con tale ordinanza.
Infine, chiedeva la refusione totale delle spese di lite, anche di quelle relative alla fase sommaria.
Si costituiva inoltre il Notaio , la quale evidenziava: Controparte_2
- di aver reso, in data 24.07.2017 e in data 18.06.2020, la dichiarazione in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di deposito fiduciario;
- che in tali dichiarazioni aveva specificato di quali somme era in possesso per conto dell'opponente e i termini di restituzione del deposito fiduciario;
- che comunque la qualificazione della dichiarazione spettava al Giudice
dell'Esecuzione;
- che il Giudice dell'Esecuzione aveva verificato l'esigibilità delle somme e aveva provveduto all'assegnazione delle somme al creditore e pertanto ella aveva correttamente ottemperato all'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art.553 c.p.c.;
pagina 5 di 11 - che non doveva attendere i termini per la proposizione dell'opposizione da parte dell'attuale opponente per poter effettuare il pagamento al creditore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.
In conclusione, il Notaio Dott.ssa chiedeva di rigettare tutte le Controparte_2
domande proposte dall'opponente.
Inoltre, chiedeva di accertare che con il pagamento effettuato sulla base dell'ordinanza di assegnazione, aveva estinto tutti gli obblighi verso il creditore,
con pieno effetto liberatorio ed esonero di responsabilità.
In data 24.10.2023, il Giudice formulava una proposta conciliativa di abbandono della controversia a spese di lite integralmente compensate:
[...]
e il Notaio manifestavano la volontà di Parte_1 Controparte_2
accettare la proposta conciliativa, mentre il Sig. rifiutava. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente sostiene che il Giudice
dell'Esecuzione abbia erroneamente interpretato come positiva la dichiarazione del terzo.
In particolare, l'opponente osserva che la dichiarazione del Notaio del 18.06.2020
riproduce il contenuto di una precedente dichiarazione, resa in data 24.07.2017
nell'ambito del medesimo procedimento esecutivo R.G. n. 1792/2017, e che il carattere negativo di tale dichiarazione era stato accertato dalla sentenza 1827/2019 del
Tribunale di Padova.
evidenzia inoltre come l'opposto non abbia mai contestato, ai sensi Parte_1
dell'art. 549 c.p.c., il contenuto negativo della dichiarazione.
Innanzitutto, occorre evidenziare che l'opposto ha provveduto a contestare, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., sia la dichiarazione resa dal Notaio il 24.07.2017 sia la dichiarazione resa il 18.06.2020. pagina 6 di 11 In particolare, l'opposto ha contestato la dichiarazione del 24.07.2017 con le note difensive in data 04.09.2017 ed in seguito ha contestato anche la dichiarazione del
Notaio resa in data 18.06.2020 tramite le note difensive depositate in data 17.12.2020.
Occorre, quindi, comprendere se la sentenza 1827/2019 del Tribunale di Padova sia un provvedimento idoneo ad accertare la qualificazione negativa della dichiarazione resa dal Notaio.
Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la sentenza del 25 ottobre 2019 è stata pronunciata all'esito di un procedimento di opposizione all'esecuzione promosso dall'odierna opponente.
Invece, è necessario mettere in rilievo il fatto che, ai sensi dell'art. 547 c.p.c.,
l'interpretazione e la qualificazione, positiva o negativa, della dichiarazione del terzo pignorato spetta in via esclusiva al Giudice dell'Esecuzione.
Sul punto, infatti, occorre evidenziare che l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione è nel senso secondo cui “al giudice dell'esecuzione spetta non solo il
potere-dovere di delibare sommariamente il titolo esecutivo e la correttezza della
quantificazione operata dal creditore nel precetto, ma anche quello di interpretare la
dichiarazione del terzo (che è irrevocabile, salvo il caso di errore di fatto o violenza),
traendone le dovute conseguenze quanto al credito oggetto dell'assegnazione.” (Cass.
n. 6088 del 2015; Cass. n. 14639 del 2014).
Ne consegue, quindi, che la sentenza n. 1827/2019, non essendo un provvedimento del giudice dell'esecuzione, non è un provvedimento idoneo a qualificare negativamente la dichiarazione della terza pignorata;
in altre parole, al solo giudice dell'esecuzione spetta la qualificazione, in termini di positività o di negatività, della dichiarazione resa dal terzo e non può parlarsi dunque di efficacia di giudicato relativa alla negatività o pagina 7 di 11 positività della dichiarazione per provvedimento assunto da soggetto diverso dal giudice dell'esecuzione.
Occorre, invece, rilevare che il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione del 28.02.2021 ha interpretato la dichiarazione della dott.ssa CP_2
come positiva.
Sotto tale profilo, l'opponente rileva che il Giudice dell'Esecuzione abbia erroneamente interpretato la dichiarazione della terza pignorata come positiva.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 547 c.p.c., la dichiarazione del terzo pignorato si considera positiva quando in essa sono contenuti tutti gli elementi che permettono la precisa individuazione del credito e la fonte da cui deriva tale credito.
Sotto tale profilo, occorre evidenziare che sia la dichiarazione del notaio del
24.07.2017, sia quella del 18.06.2020 sono da considerarsi positive.
Infatti, il notaio ha comunicato di detenere € 277.625,46 a favore dell'opponente, sulla base di un contratto di deposito fiduciario e di essere tenuta a restituire tale somma alla depositante sulla base delle condizioni di tale contratto.
Pertanto, la dichiarazione del 18.06.2020 è stata qualificata correttamente come positiva dal giudice dell'esecuzione.
Inoltre, l'opponente rileva che il credito non sarebbe comunque esigibile, in quanto non si sarebbero verificate le condizioni previste dall'atto di deposito fiduciario per la sua restituzione.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che si sono avverate le condizioni previste dall'art.
3.3.1 e dall'art.
3.3.2 del contratto di deposito fiduciario, per la restituzione del credito.
In primo luogo, si è verificata la condizione prevista dall'art. 3.3.1, in quanto vi è stata l'assegnazione delle somme oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura pagina 8 di 11 esecutiva R.G. n. 1612/2017; in secondo luogo, si è avverata anche la condizione prevista dall'art 3.3.2, dato che l'opposizione al precetto R.G. n. 1564/2017 si è
conclusa con la sentenza n. 397 del 2018, passata in giudicato.
Dunque, va rilevato che il credito è diventato esigibile, dato che sono maturate le condizioni per la sua restituzione da parte del depositante all'opponente.
Infine, non può essere accolta la tesi dell'opponente secondo cui la terza pignorata avrebbe dovuto attendere i termini per la proposizione dell'opposizione da parte dell'attuale opponente per poter effettuare il pagamento in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.
Sotto tale profilo, occorre infatti sottolineare che la Corte di Cassazione ha stabilito che “l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. acquista efficacia esecutiva soltanto dal momento
in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo specificamente
indicato nell'ordinanza di assegnazione”. (Cass. n. 19986 del 2017).
L'ordinanza di assegnazione costituisce quindi titolo esecutivo nei confronti della terza pignorata, con la conseguenza che essa diventa obbligata al pagamento al creditore procedente, ai sensi degli art. 474 c.p.c. e seguenti.
Se il terzo pignorato risulta inadempiente, il creditore assegnatario può agire esecutivamente in forza dell'ordinanza di assegnazione;
di conseguenza, occorre rilevare che la dott.ssa ha correttamente effettuato il pagamento nei CP_2
confronti del creditore, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, altrimenti sarebbe stata a sua volta sottoposta ad una procedura di espropriazione forzata.
L'opposizione è infondata e pertanto va respinta.
Le spese di lite.
Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la pagina 9 di 11 liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 520.000 così
individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza.
Tale liquidazione è da intendersi comprensiva anche degli oneri relativi alla fase di sospensiva, posta la piena sovrapponibilità delle questioni trattate nella fase cautelare ed in quella di merito.
Sul punto, va dato atto che, data l'ammissibilità del riesame in sede di merito di tutti i provvedimenti assunti in fase cautelare (Cass. 4748/2023), vi è revoca dell'ordinanza cautelare adottata dal G.E. nella parte in cui ha disposto la condanna alla refusione delle spese di lite in danno dell'opposto, risultato invece vincitore all'esito del giudizio di merito.
Infondata infine la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
avanzata dalla parte opposta, alla luce della complessità della controversia tale da escludere la sussistenza di dolo o colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6674/2022,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite, comprensive della fase cautelare e di quella merito dell'opposizione, che si liquidano in € 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche;
infine,
IVA e Cassa.
3. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti del Notaio dott.ssa delle spese di lite comprensive della fase cautelare e di Controparte_2
quella merito dell'opposizione e che si liquidano in € 22.457,00 per pagina 10 di 11 compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche;
infine, IVA e Cassa.
Padova, 16 marzo 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6674/2022 R.G. promossa da
C.F. , difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARGAN MASSIMO C.F. , dall'avv. FRIGO MARIA C.F._1
LETIZIA C.F. e dall'avv. STURARO NICOLA, C.F. C.F._2
C.F._3
contro
, C.F. , difeso dall'avv. BELLONI CP_1 C.F._4
PERESSUTTI SERGIO, C.F. e dall'avv. BELLONI C.F._5
PERESSUTTI PIERO, C.F. ; CodiceFiscale_6
e
, C.F. , difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._7
GIRARDI FEDERICA, C.F. e dall'avv. BRASOLIN C.F._8
ERNESTO, C.F C.F._9
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
08/10/2024.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva atto di citazione in opposizione Parte_1
agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nei confronti di , CP_1
affermando:
- Di aver ricevuto la notificazione di titolo esecutivo e di pedissequo precetto in data 23.05.2017, con cui veniva intimato il pagamento in favore di CP_1
della somma complessiva di € 271.876,53, oltre spese e interessi;
[...]
- Che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza n. 312/2017 del
Tribunale di Padova, la quale, oltre ad aver accertato l'assenza di giusta causa del licenziamento subito da , aveva stabilito la sua CP_1
condanna al pagamento della somma di € 98.417,48 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, di € 147.626,23 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi e spese di lite;
- Che, sulla base di tale titolo esecutivo, notificava, in data CP_1
10.07.2017, un atto di pignoramento presso il Notaio Controparte_2
dell'asserito credito di € 271.876,53, derivante da un contratto di deposito fiduciario;
- Che, in data 24.07.2017, il Notaio rendeva la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e che tale dichiarazione richiamava le condizioni stabilite dal contratto di deposito fiduciario;
- Che il tenore negativo di tale dichiarazione era stato accertato dalla sentenza
1827/2019 del Tribunale di Padova e l'opposto non aveva provveduto a contestarla ai sensi dell'art. 549 c.p.c.;
pagina 2 di 11 - Che l'efficacia esecutiva della sentenza n. 312/2017 del Tribunale di Padova veniva sospesa dalla Corte d'Appello di Venezia e di conseguenza veniva sospesa dal Tribunale di Padova anche la procedura esecutiva R.G. n.
1792/2017, avviata in forza di tale titolo esecutivo;
- Che la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza n. 312/2017 e quindi il creditore, in data 07.04.2020, riassumeva la procedura esecutiva
R.G. n. 1792/2017, chiedendo l'assegnazione del credito pignorato presso il
Notaio ; Controparte_2
- Che in data 10.06.2020, il Notaio aggiornava la propria dichiarazione, il cui contenuto riproduceva quello della dichiarazione resa il 24.07.2017;
- Che in data 28.02.2021, il Giudice dell'Esecuzione, qualificando tale dichiarazione come positiva, stabiliva l'assegnazione al creditore delle somme pignorate e quindi la terza pignorata corrispondeva all'opposto la somma di € 277.625,46;
- Che, tuttavia, l'ordinanza di assegnazione, era erronea e viziata in quanto il
Giudice dell'Esecuzione aveva sbagliato a qualificare come positiva la dichiarazione del Notaio;
Controparte_2
- Che, inoltre, il credito non era esigibile, dato che non si erano verificate le condizioni previste dall'atto di deposito fiduciario per la restituzione;
- Che, quindi, il Notaio, aveva erroneamente corrisposto la somma di €
277.635,46 all'opposto, non attendendo la scadenza dei termini per la formazione di opposizioni.
chiedeva quindi di accogliere l'opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
assegnazione e di conseguenza di accertare l'illegittimità e/o l'erroneità e/o l'infondatezza e/o l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione datata
28.02.2021, adottando tutti i provvedimenti consequenziali in ordine all'estinzione del procedimento esecutivo R.G. n. 1792/2017.
pagina 3 di 11 L'opponente chiedeva quindi di accertare che la somma € 277.625,46 era stata erroneamente corrisposta dal Notaio a Polo Coin, senza Controparte_2
attendere i termini per la proposizione di opposizione.
Inoltre, l'opponente chiedeva di condannare il Sig. e la dott.ssa CP_1
a rifonderle competenze e spese di lite, oltre CPA e IVA se Controparte_2
dovuta.
Si costituiva , il quale rilevava: CP_1
- Che la dichiarazione resa dal Notaio dott.ssa in data Controparte_2
24.07.2017 era stata da lui tempestivamente contestata nelle note difensive del 21.07.2017;
- Che la procedura esecutiva R.G. n. 1792/2017 era stata sospesa prima che il giudice potesse qualificare la dichiarazione della terza pignorata come positiva o negativa, a causa dell'impugnazione della sentenza n. 312/2017 da parte dell'opponente;
- Che la sentenza n. 312/2017 del Tribunale di Padova veniva confermata in appello e per tale motivo egli riassumeva la procedura esecutiva n.
1792/2017;
- Che a seguito della riassunzione della procedura esecutiva, il Notaio
provvedeva ad aggiornare la propria dichiarazione in data 18.06.2020;
- Che, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., tale dichiarazione veniva qualificata come positiva dal Giudice dell'Esecuzione;
- Che, infatti, si erano verificate le condizioni previste dal contratto di deposito, fiduciario, per la restituzione della somma di € 277.625,46 da parte del Notaio all'opponente;
- Che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'opponente aveva quindi presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione;
- Che, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 29.05.2022, aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di pagina 4 di 11 assegnazione, in quanto la somma di € 277.625,46 era già stata corrisposta dal Notaio;
- Che tuttavia, il Giudice dell'Esecuzione, lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di (ora Controparte_3 Parte_1
;
[...]
- Che, comunque, tale ordinanza era errata, in quanto non conteneva alcuna statuizione sulle questioni da lui proposte, in merito alla qualificazione della dichiarazione del terzo come positiva.
In conclusione, chiedeva di revocare l'ordinanza emessa dal Giudice CP_1
dell'Esecuzione in data 29.05.2022.
Inoltre, domandava di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza di assegnazione del 28.02.2021, nonché per l'effetto di confermare l'assegnazione disposta con tale ordinanza.
Infine, chiedeva la refusione totale delle spese di lite, anche di quelle relative alla fase sommaria.
Si costituiva inoltre il Notaio , la quale evidenziava: Controparte_2
- di aver reso, in data 24.07.2017 e in data 18.06.2020, la dichiarazione in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di deposito fiduciario;
- che in tali dichiarazioni aveva specificato di quali somme era in possesso per conto dell'opponente e i termini di restituzione del deposito fiduciario;
- che comunque la qualificazione della dichiarazione spettava al Giudice
dell'Esecuzione;
- che il Giudice dell'Esecuzione aveva verificato l'esigibilità delle somme e aveva provveduto all'assegnazione delle somme al creditore e pertanto ella aveva correttamente ottemperato all'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art.553 c.p.c.;
pagina 5 di 11 - che non doveva attendere i termini per la proposizione dell'opposizione da parte dell'attuale opponente per poter effettuare il pagamento al creditore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.
In conclusione, il Notaio Dott.ssa chiedeva di rigettare tutte le Controparte_2
domande proposte dall'opponente.
Inoltre, chiedeva di accertare che con il pagamento effettuato sulla base dell'ordinanza di assegnazione, aveva estinto tutti gli obblighi verso il creditore,
con pieno effetto liberatorio ed esonero di responsabilità.
In data 24.10.2023, il Giudice formulava una proposta conciliativa di abbandono della controversia a spese di lite integralmente compensate:
[...]
e il Notaio manifestavano la volontà di Parte_1 Controparte_2
accettare la proposta conciliativa, mentre il Sig. rifiutava. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Con il primo motivo di opposizione, l'opponente sostiene che il Giudice
dell'Esecuzione abbia erroneamente interpretato come positiva la dichiarazione del terzo.
In particolare, l'opponente osserva che la dichiarazione del Notaio del 18.06.2020
riproduce il contenuto di una precedente dichiarazione, resa in data 24.07.2017
nell'ambito del medesimo procedimento esecutivo R.G. n. 1792/2017, e che il carattere negativo di tale dichiarazione era stato accertato dalla sentenza 1827/2019 del
Tribunale di Padova.
evidenzia inoltre come l'opposto non abbia mai contestato, ai sensi Parte_1
dell'art. 549 c.p.c., il contenuto negativo della dichiarazione.
Innanzitutto, occorre evidenziare che l'opposto ha provveduto a contestare, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., sia la dichiarazione resa dal Notaio il 24.07.2017 sia la dichiarazione resa il 18.06.2020. pagina 6 di 11 In particolare, l'opposto ha contestato la dichiarazione del 24.07.2017 con le note difensive in data 04.09.2017 ed in seguito ha contestato anche la dichiarazione del
Notaio resa in data 18.06.2020 tramite le note difensive depositate in data 17.12.2020.
Occorre, quindi, comprendere se la sentenza 1827/2019 del Tribunale di Padova sia un provvedimento idoneo ad accertare la qualificazione negativa della dichiarazione resa dal Notaio.
Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la sentenza del 25 ottobre 2019 è stata pronunciata all'esito di un procedimento di opposizione all'esecuzione promosso dall'odierna opponente.
Invece, è necessario mettere in rilievo il fatto che, ai sensi dell'art. 547 c.p.c.,
l'interpretazione e la qualificazione, positiva o negativa, della dichiarazione del terzo pignorato spetta in via esclusiva al Giudice dell'Esecuzione.
Sul punto, infatti, occorre evidenziare che l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione è nel senso secondo cui “al giudice dell'esecuzione spetta non solo il
potere-dovere di delibare sommariamente il titolo esecutivo e la correttezza della
quantificazione operata dal creditore nel precetto, ma anche quello di interpretare la
dichiarazione del terzo (che è irrevocabile, salvo il caso di errore di fatto o violenza),
traendone le dovute conseguenze quanto al credito oggetto dell'assegnazione.” (Cass.
n. 6088 del 2015; Cass. n. 14639 del 2014).
Ne consegue, quindi, che la sentenza n. 1827/2019, non essendo un provvedimento del giudice dell'esecuzione, non è un provvedimento idoneo a qualificare negativamente la dichiarazione della terza pignorata;
in altre parole, al solo giudice dell'esecuzione spetta la qualificazione, in termini di positività o di negatività, della dichiarazione resa dal terzo e non può parlarsi dunque di efficacia di giudicato relativa alla negatività o pagina 7 di 11 positività della dichiarazione per provvedimento assunto da soggetto diverso dal giudice dell'esecuzione.
Occorre, invece, rilevare che il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione del 28.02.2021 ha interpretato la dichiarazione della dott.ssa CP_2
come positiva.
Sotto tale profilo, l'opponente rileva che il Giudice dell'Esecuzione abbia erroneamente interpretato la dichiarazione della terza pignorata come positiva.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 547 c.p.c., la dichiarazione del terzo pignorato si considera positiva quando in essa sono contenuti tutti gli elementi che permettono la precisa individuazione del credito e la fonte da cui deriva tale credito.
Sotto tale profilo, occorre evidenziare che sia la dichiarazione del notaio del
24.07.2017, sia quella del 18.06.2020 sono da considerarsi positive.
Infatti, il notaio ha comunicato di detenere € 277.625,46 a favore dell'opponente, sulla base di un contratto di deposito fiduciario e di essere tenuta a restituire tale somma alla depositante sulla base delle condizioni di tale contratto.
Pertanto, la dichiarazione del 18.06.2020 è stata qualificata correttamente come positiva dal giudice dell'esecuzione.
Inoltre, l'opponente rileva che il credito non sarebbe comunque esigibile, in quanto non si sarebbero verificate le condizioni previste dall'atto di deposito fiduciario per la sua restituzione.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che si sono avverate le condizioni previste dall'art.
3.3.1 e dall'art.
3.3.2 del contratto di deposito fiduciario, per la restituzione del credito.
In primo luogo, si è verificata la condizione prevista dall'art. 3.3.1, in quanto vi è stata l'assegnazione delle somme oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura pagina 8 di 11 esecutiva R.G. n. 1612/2017; in secondo luogo, si è avverata anche la condizione prevista dall'art 3.3.2, dato che l'opposizione al precetto R.G. n. 1564/2017 si è
conclusa con la sentenza n. 397 del 2018, passata in giudicato.
Dunque, va rilevato che il credito è diventato esigibile, dato che sono maturate le condizioni per la sua restituzione da parte del depositante all'opponente.
Infine, non può essere accolta la tesi dell'opponente secondo cui la terza pignorata avrebbe dovuto attendere i termini per la proposizione dell'opposizione da parte dell'attuale opponente per poter effettuare il pagamento in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.
Sotto tale profilo, occorre infatti sottolineare che la Corte di Cassazione ha stabilito che “l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. acquista efficacia esecutiva soltanto dal momento
in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo specificamente
indicato nell'ordinanza di assegnazione”. (Cass. n. 19986 del 2017).
L'ordinanza di assegnazione costituisce quindi titolo esecutivo nei confronti della terza pignorata, con la conseguenza che essa diventa obbligata al pagamento al creditore procedente, ai sensi degli art. 474 c.p.c. e seguenti.
Se il terzo pignorato risulta inadempiente, il creditore assegnatario può agire esecutivamente in forza dell'ordinanza di assegnazione;
di conseguenza, occorre rilevare che la dott.ssa ha correttamente effettuato il pagamento nei CP_2
confronti del creditore, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, altrimenti sarebbe stata a sua volta sottoposta ad una procedura di espropriazione forzata.
L'opposizione è infondata e pertanto va respinta.
Le spese di lite.
Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la pagina 9 di 11 liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 520.000 così
individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza.
Tale liquidazione è da intendersi comprensiva anche degli oneri relativi alla fase di sospensiva, posta la piena sovrapponibilità delle questioni trattate nella fase cautelare ed in quella di merito.
Sul punto, va dato atto che, data l'ammissibilità del riesame in sede di merito di tutti i provvedimenti assunti in fase cautelare (Cass. 4748/2023), vi è revoca dell'ordinanza cautelare adottata dal G.E. nella parte in cui ha disposto la condanna alla refusione delle spese di lite in danno dell'opposto, risultato invece vincitore all'esito del giudizio di merito.
Infondata infine la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
avanzata dalla parte opposta, alla luce della complessità della controversia tale da escludere la sussistenza di dolo o colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6674/2022,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite, comprensive della fase cautelare e di quella merito dell'opposizione, che si liquidano in € 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche;
infine,
IVA e Cassa.
3. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti del Notaio dott.ssa delle spese di lite comprensive della fase cautelare e di Controparte_2
quella merito dell'opposizione e che si liquidano in € 22.457,00 per pagina 10 di 11 compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche;
infine, IVA e Cassa.
Padova, 16 marzo 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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