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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4455 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/04/1975,
e
C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
2/10/1970,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giampaolo BAU'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto da e in Rotzo in data 31/08/2002 Parte_2 Parte_1
e registrato all'Ufficio Anagrafe del Comune di Rotzo al n. 3, parte II, Serie A
anno 2002
Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni
2) Assegnare la casa familiare sita ad AG (VI) in Via Pietro Mascagni n. 4
con tutti gli arredi e pertinenze al sig. , proprietario della Parte_2
stessa, con cui risiede stabilmente la figlia allorquando non impegnata Per_1
negli studi universitari.
3) Disporre che il padre provveda integralmente al Parte_2
mantenimento della figlia , studente universitaria, con lui convivente;
Per_1
4) Disporre che ciascun coniuge provveda al pagamento del 50% delle
straordinarie spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche,
sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, previo accordo e
documentate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le
parti dichiarano di conoscere.
5) Disporre che l'Assegno Unico relativo alla figlia sia richiesto e Per_1
corrisposto integralmente a . Parte_2
6) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla
richiedono a titolo di mantenimento e assegno divorzile.
2 7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rotzo, perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Rotzo (VI) in data
31/08/2002.
All'esito dell'udienza del 26/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 08/06/2012
e la data di deposito del ricorso;
3 - i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di provvedere all'integrale ed esclusivo mantenimento della
[...]
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché di Per_1
sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in AG (VI), Via Pietro Mascagni n. 4, in favore di Parte_2
quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese
4 economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Rotzo (VI) il 31/08/2002 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ROTZO (VI) al n. 3, parte II,
serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4455 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/04/1975,
e
C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
2/10/1970,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giampaolo BAU'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto da e in Rotzo in data 31/08/2002 Parte_2 Parte_1
e registrato all'Ufficio Anagrafe del Comune di Rotzo al n. 3, parte II, Serie A
anno 2002
Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni
2) Assegnare la casa familiare sita ad AG (VI) in Via Pietro Mascagni n. 4
con tutti gli arredi e pertinenze al sig. , proprietario della Parte_2
stessa, con cui risiede stabilmente la figlia allorquando non impegnata Per_1
negli studi universitari.
3) Disporre che il padre provveda integralmente al Parte_2
mantenimento della figlia , studente universitaria, con lui convivente;
Per_1
4) Disporre che ciascun coniuge provveda al pagamento del 50% delle
straordinarie spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche,
sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, previo accordo e
documentate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le
parti dichiarano di conoscere.
5) Disporre che l'Assegno Unico relativo alla figlia sia richiesto e Per_1
corrisposto integralmente a . Parte_2
6) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla
richiedono a titolo di mantenimento e assegno divorzile.
2 7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rotzo, perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Rotzo (VI) in data
31/08/2002.
All'esito dell'udienza del 26/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 08/06/2012
e la data di deposito del ricorso;
3 - i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di provvedere all'integrale ed esclusivo mantenimento della
[...]
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché di Per_1
sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in AG (VI), Via Pietro Mascagni n. 4, in favore di Parte_2
quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese
4 economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Rotzo (VI) il 31/08/2002 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ROTZO (VI) al n. 3, parte II,
serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sanfratello
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