Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2021, proposto da
OS VE IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belfiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Bissoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, T.U.Ed. della non debenza del pagamento da parte del ricorrente della somma di euro 17.543,00 in favore del Comune di Belfiore (VR), quale contributo di costruzione correlato alla SCIA alternativa a PdC n. 3/2020;
per l'accertamento e la declaratoria,
ai sensi dell'art. 37, comma 4, T.U.Ed. della non debenza della somma di euro 2.840,00 richiesti dal Comune di Belfiore (VR), quale sanzione amministrativa;
per la condanna
del Comune di Belfiore (VR) in persona del Sindaco p.t., alla restituzione di tutte le somme che, a titolo di costo di costruzione o di sanzione amministrativa, il ricorrente si vedrà costretto a pagare – nelle more del presente giudizio – al solo fine di poter dar corso all'intervento di cui alla SCIA alternativa a PdC n. 3/2020;
in subordine, per l'accertamento e la declaratoria,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, T.U.Ed. e per i motivi di cui al presente ricorso, della debenza della somma di euro 8.926,40, in luogo di euro 17.543,00 richiesti dal Comune di Belfiore (VR), quale contributo di costruzione correlato alla SCIA alternativa a PdC n. 3/2020 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
nonché, “per quanto occorrer possa”, per:
l’annullamento della nota comunale prot. n. 1237 del 18/02/2021, avente ad oggetto “ SCIA SOSTITUTIVA di PdC n. 03/2020 a nome IG OS – riscontro a lettera dell'Avvocato Vicenzoni pervenuta il 07/12/2020” ;
l'annullamento della nota comunale prot. n. 6431 del 01/09/2020, avente ad oggetto “ SCIA SOSTITUTIVA di PdC n. 03/2020 a nome IG OS – chiarimenti sul calcolo del contributo sul costo di costruzione e sanzione amministrativa” ;
l'annullamento di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, “conosciuto e/o non conosciuto”, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belfiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 ottobre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione il ricorrente contesta l’ammontare del contributo di costruzione (nella quota relativa al costo di costruzione) richiesto dal Comune di Belfiore per l’intervento oggetto della SCIA alternativa al P.d.C. n. 3/2020, da quest’ultimo presentata in data 12 giugno 2020, nonché la quantificazione della sanzione di cui all’art. 37, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 comminata al ricorrente per la sanatoria di opere abusivamente realizzate.
L’intervento in questione ha ad oggetto il complesso immobiliare censito al N.C.E.U. del Comune di Belfiore al Foglio n. 11, mapp. n. 1247, sub. 4.
Deduce il ricorrente che i lavori per la realizzazione del predetto complesso immobiliare furono avviati nel 2007 in forza del P.d.C. n. 28/2005, rilasciato alla Immobiliare Polis s.r.l. (all’epoca proprietaria dell’area e soggetto attuatore del Piano di lottizzazione “Dueval”), con il quale era stata autorizzata la realizzazione di 14 alloggi con autorimessa.
Sulla scorta dei calcoli effettuati dall’Ufficio tecnico del Comune di Belfiore, la società Immobiliare Polis s.r.l. aveva versato, a titolo di costo di costruzione, la somma di € 5.579,00, calcolata su un importo complessivo di opere pari ad € 223.148,25.
I lavori autorizzati con il P.d.C. n. 28/2005 sono iniziati in data 4 giugno 2007, ma si sono interrotti a causa dell’intervenuto fallimento della Immobiliare Polis s.r.l. Il complesso degli edifici è, dunque, rimasto allo stato grezzo.
Parte ricorrente deduce, altresì, di aver acquistato il complesso immobiliare in data 29 novembre 2019, nell’ambito della procedura fallimentare n. 132/2010 R.F. del Tribunale di Verona.
In data 12 giugno 2020, il ricorrente ha presentato al Comune di Belfiore la SCIA alternativa a P.d.C. n. 3/2020 allo scopo di completare i fabbricati e di sanare molteplici difformità e incoerenze rispetto al progetto originariamente autorizzato.
Con nota prot. n. 6192 del 25 agosto 2020, il Responsabile del Servizio Tecnico ha quantificato in € 17.543,00 il costo di costruzione dovuto per gli interventi di cui alla predetta SCIA, e in € 2.840,00 l’importo della sanzione dovuta per la sanatoria.
Con nota prot. n. 6431 del 3 settembre 2020, il Responsabile del Servizio Tecnico ha riscontrato la richiesta di chiarimenti inoltrata dal ricorrente per conoscere le ragioni delle quantificazioni operate, affermando che: “ l’efficacia temporale di un Permesso di costruire è di 3 anni dalla data di inizio lavori (art. 15 DPR 380/2001). Al comma 3, il medesimo articolo prevede che, per la parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito, essa è subordinata al rilascio di nuovo Permesso o SCIA per le opere ancora da eseguire. Si procede altresì ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Non ricadendo il progetto presentato nei casi di esonero dal contributo di costruzione (art. 17 DPR 380/2001), bensì nel caso dell’art. 16, comma 10, “interventi su edifici esistenti”, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi. In pratica sul preventivo di spesa per il completamento opere (…)”.
Sulla scorta di tali premesse, tenendo in considerazione le medesime caratteristiche dell’edificio utilizzate per il calcolo del contributo relativo al P.d.C. decaduto, e sulla scorta dei parametri attuali per il calcolo del costo di costruzione, il tecnico comunale ha ribadito la correttezza del calcolo di quanto dovuto.
Con la medesima comunicazione, inoltre, il Responsabile del Servizio Tecnico ha affermato che la sanzione relativa alle opere oggetto di sanatoria è da confermarsi nell’importo di € 2.840,00 - pari alla media tra la sanzione minima e massima prevista dall’art. 37, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 – ed è stata quantificata sulla scorta della consistenza del fabbricato e delle varie opere da sanare.
Il ricorrente ha impugnato la nota da ultimo menzionata per i seguenti motivi:
Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 380/2001; violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001; violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifeste illogicità ed irragionevolezza.
Con riguardo al costo di costruzione, il Comune avrebbe applicato un metodo di calcolo proprio di un nuovo e autonomo intervento (di ristrutturazione) e non del mero completamento di opere, con conseguente illegittima duplicazione del contributo. La corretta procedura di calcolo, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del T.U.Ed. avrebbe imposto di assumere il costo di costruzione originario (nel caso, quello del 2006), rivalutarlo ed attualizzarlo (tenendo anche conto, nel caso in esame, del fatto che gli alloggi da completare non erano più gli originari 14 ma solo 13, perché un’abitazione è stata finita prima della decadenza del PdC n. 28/2005) e, infine, calcolare la differenza tra i due predetti valori. In tal modo, si sarebbero dovuti operare i seguenti passaggi:
➢ assunzione del costo di costruzione (c.c.) versato nel 2006: per euro 5.579,00;
➢ determinazione del costo di costruzione (c.c.) ricalcolato secondo i parametri vigenti nel 2020: per euro 14.505,40;
➢ differenza tra i predetti valori: 14.505,40 euro (c.c. 2020) - 5.579,00 euro (c.c. 2006) = 8.926,40 euro.
Cosicché, a tutto voler concedere, il contributo dovuto dal ricorrente non sarebbe mai risultato pari a quanto richiesto dal Comune (per euro 17.543,00), bensì sarebbe risultato pari a soli euro 8.926,40.
Allo stesso modo, quanto alla sanzione amministrativa, l’assunzione da parte del Comune del valore medio tra il minimo (516,00) ed il massimo (5.164,00) edittali (previsti dall’art. 37, comma 4, T.U.Ed.), non ha tenuto alcun conto del parametro normativo di riferimento individuato nell’«aumento di valore dell’immobile». Infatti, nel caso in esame, non essendovi stato aumento di volumi e/o di superfici, non si è registrato alcun aumento di valore dell’immobile, di modo che la sanzione amministrativa corretta applicabile risulta(va) quella minima, pari ad euro 516,00.
Si è costituito il Comune di Belfiore, contestando nel merito le avverse pretese. Afferma il Comune, infatti, che la mancanza di aumento del carico urbanistico non rileverebbe con riguardo al calcolo della quota di contributo afferente al costo di costruzione che è da parametrare all’aumento di valore del fabbricato. Nella specie, il complesso immobiliare, per effetto delle opere di completamento, passerebbe dallo stato di rustico a quello di appartamenti abitabili. Pertanto vi sarebbe un rilevante incremento di valore derivante dagli interventi di completamento che imporrebbero il pagamento del costo di costruzione. La pretesa di non versare alcun importo integrativo del costo di costruzione sarebbe dunque infondata.
La richiesta di contribuzione avanzata dal Comune comunque non comporterebbe alcuna duplicazione degli oneri, in quanto il ricorrente non ha mai versato all’amministrazione alcuna somma a tale titolo per la realizzazione del fabbricato de quo , poiché le uniche somme corrisposte a titolo di contributo di costruzione sono quelle versate dall’Immobiliare Polis s.r.l. in sede di rilascio del P.d.C. n. 28/2005.
Il mero trasferimento della proprietà di un immobile, in assenza di apposita volturazione del titolo edilizio, non comporterebbe l’automatica successione dell’acquirente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il diritto di beneficiare del pagamento effettuato dalla dante causa, anche nelle forme dello scomputo, deve ritenersi comunque prescritto stante il decorso di oltre dieci anni dalla decadenza del P.d.C. n. 28/2005.
La correttezza della quantificazione del costo di costruzione effettuata dal Comune sarebbe confermata anche dalla chiara indicazione contenuta nella SCIA alternativa a P.d.C. del 12 giugno 2020, laddove l’intervento in questione viene definito dallo stesso ricorrente quale intervento di “nuova costruzione” in esecuzione di un PUA.
Da ultimo, l’infondatezza della tesi del ricorrente sarebbe dimostrata anche dal lasso di tempo intercorso tra l’intervenuta decadenza del P.d.C. rilasciato in favore della società Immobiliare Polis s.r.l. e la presentazione della SCIA alternativa a P.d.C. da parte del sig. IG: invero, l’intervenuto decorso di oltre dieci anni tra la decadenza del P.d.C. n. 28/2005 e la presentazione della SCIA alternativa a P.d.C. n. 3 /2020 farebbe sì che i due interventi non possano considerarsi strettamente funzionali l’uno all’altro.
Per le medesime ragioni dovrebbe ritenersi infondata anche la domanda formulata in via subordinata, volta all’accertamento della debenza della somma di € 8.926,40 in luogo di quella di € 17.543,00 richiesta dal Comune di Belfiore.
Anche tale domanda, infatti, si fonda sull’erroneo presupposto circa la facoltà del ricorrente di usufruire delle somme versate oltre dieci anni fa da un soggetto terzo.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il costo di costruzione dovuto dal sig. IG debba essere calcolato mediante lo “scomputo” di quanto già versato dall’Immobiliare Polis s.r.l., il Comune ha eccepito l’erroneità dei conteggi effettuati dal ricorrente.
Con riguardo alla sanzione prevista dall’art. 37, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, essa è stata quantificata nella misura pari alla media tra gli importi minimo e massimo previsti dalla norma di riferimento, per un importo di € 2.840,00 in considerazione della molteplicità delle opere da sanare, della consistenza del fabbricato e della difficoltà insita nella ricognizione di tutte le difformità rilevate.
Tanto basterebbe per dimostrare la corretta quantificazione della sanzione comminata e l’insussistenza dell’asserito difetto di motivazione lamentato.
All’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’8 ottobre 2024, svoltasi in modalità da remoto su piattaforma Teams , la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente contesta sia il calcolo del contributo di costruzione preteso dal Comune per i lavori di completamento delle opere oggetto del P.D.C. 28/2005, indicate nella S.C.I.A. alternativa n. 3/2020, sia il calcolo della sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 4, D.P.R. 380/2001 effettuato per la sanatoria di difformità realizzative eseguite.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
3. Con riguardo al calcolo del contributo di costruzione dovuto per i lavori di completamento previsti dalla S.C.I.A. alternativa n. 3/2020, rileva il disposto dell’art. 15, comma 3, D.P.R. 380/2001 che così recita: “ 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione ”.
La norma consente di completare le opere realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto, subordinatamente al rilascio di un nuovo titolo edilizio (permesso di costruire, o S.C.I.A. a seconda della consistenza dei lavori da completare) che riscontri la conformità della parte da realizzare alle prescrizioni urbanistiche vigenti alla data di rilascio del nuovo titolo e all’eventuale ricalcolo del contributo di costruzione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19/07/2021, n. 5385: “ In materia edilizia, una volta intervenuta la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, è evidente che trova applicazione l'art. 15, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 per cui, colui che intenda completare la costruzione non ultimata, deve procacciarsi un nuovo, diverso titolo edilizio che riscontri la conformità della parte da realizzare alle prescrizioni urbanistiche e alla loro attualità e vigenza, sottostando al ricalcolo del contributo di costruzione ”).
Secondo condivisa interpretazione della disposizione (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 7/05/2018, n. 641) “ Il fatto che il completamento dell'opera non ultimata nei termini richieda un nuovo ed autonomo titolo edilizio non significa che l'oggetto di tale nuovo titolo possa essere considerato in modo del tutto avulso da quanto originariamente prospettato, essendo, infatti, la nuova domanda (o scia) diretta non a porre in essere un nuovo intervento ma a realizzare "la parte non ultimata" di quello iniziale che non ha potuto essere portato a compimento a causa della decadenza del titolo edilizio.
L'amministrazione in sede di esame del permesso finalizzato alla ultimazione delle opere deve, pertanto, prendere in considerazione l'intervento originario vagliandolo, se del caso, alla luce dello jus superveniens .
Per cui il titolo potrà essere negato solo se medio tempore è intervenuta una disciplina urbanistica che non consente la realizzazione dell'opera.
Allo stesso modo, l'Amministrazione potrà aggiornare l'ammontare del contributo solo se la normativa che ne regola la quantificazione sia variata o qualora il nuovo titolo richiesto comporti una variazione della destinazione d'uso originaria (in tal senso deve intendersi l'inciso "ove necessario" riferito al ricalcolo del contributo, TAR Sicilia, Sezione II Palermo, sentenza n. 487 del 01/03/2013) ”.
Alla luce delle ridette coordinate ermeneutiche il ricorso è fondato nella parte in cui afferma che le somme dovute debbano tener conto di quanto già versato a titolo di quota del contributo afferente al costo di costruzione dalla dante causa della ricorrente.
Risulta dagli atti che il Comune di Belfiore ha richiesto il pagamento della quota di contributo afferente al costo di costruzione applicando la percentuale del 6.5% (derivante dall’applicazione dei parametri previsti dalla tabella A/4 allegata alla L.R. 4/2003) al valore dei lavori di completamento da eseguirsi (calcolati dallo stesso ricorrente in base ad un computo metrico estimativo depositato agli atti del Comune relativo alle opere oggetto della S.C.I.A. alternativa 3/2020).
Così facendo il Comune, tuttavia, ha considerato i lavori oggetto della S.C.I.A. alternativa del 2020 come nuovi rispetto a quelli già autorizzati con il permesso di costruire n. 28/2005, mentre essi – sulla base delle incontestate deduzioni di parte ricorrente - erano già compresi nelle opere autorizzate con il titolo edilizio originario e considerati nel calcolo del contributo di costruzione già corrisposto dalla dante causa della ricorrente.
Pertanto, la richiesta del Comune del pagamento di un nuovo contributo afferente al costo di costruzione del tutto avulso dalle somme già versate per il medesimo titolo non è sorretta da una sufficiente giustificazione causale.
Ciò che l’art. 15, comma 3, D.P.R. 380/2001 richiede – anche nell’interpretazione giurisprudenziale che si è data della norma - , infatti, è il mero ricalcolo del contributo di costruzione sulla scorta della disciplina eventualmente sopravvenuta e non il suo pagamento ex novo .
L’operazione che il Comune avrebbe dovuto porre in essere, pertanto, - come correttamente afferma parte ricorrente – era esclusivamente quella di calcolare la differenza tra il costo di costruzione già assolto dalla dante causa della ricorrente e quello che, invece, sarebbe stato da corrispondere in base alle tabelle parametriche vigenti alla data di presentazione della S.C.I.A. per lavori di completamento.
Pertanto il Comune è tenuto ad effettuare il ricalcolo di quanto dovuto dal ricorrente sulla base dei parametri indicati e a restituire l’eventuale differenza rispetto a quanto versato dal ricorrente (con riserva di ripetizione) in esecuzione della richiesta di pagamento oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Non sono, infatti, fondate le eccezioni sollevate dalla difesa comunale.
Non può ritenersi che il ricorrente non fosse legittimato a chiedere lo scomputo - da quanto dovuto a titolo di contributo di costruzione - delle somme già versate dalla dante causa per le medesime opere in ragione della mancata volturazione dell’originario titolo edilizio. Il fondamento della richiesta, infatti, non può ravvisarsi nell’originario rapporto amministrativo instaurato per effetto del rilascio del P.D.C. 28/2005, che ha perduto la propria efficacia e non sarebbe neppure più tecnicamente volturabile. Il fondamento della richiesta è da rinvenirsi, piuttosto, nell’art. 15, comma 3. D.P.R. 380/2001 e nella natura ambulatoria dell’obbligazione di pagamento del contributo di costruzione (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, 27/02/2017, n. 469). Pertanto, chi richieda un titolo edilizio ai sensi dell’art. 15, comma 3, D.P.R. 380/2001 per il completamento delle opere già in precedenza autorizzate in base ad un permesso di costruire decaduto deve ritenersi legittimato a pretendere dal Comune che il ricalcolo del contributo tenga conto degli importi già corrisposti dal titolare del permesso di costruire originario per le medesime causali.
Neppure può ritenersi tale pretesa prescritta, poiché essa attiene al corretto calcolo del contributo da versare e non al rimborso di un contributo già pagato. Si tratta, in altre parole, di una pretesa alla corretta quantificazione di un debito sorto per effetto del rilascio del titolo edilizio necessario per eseguire le opere di completamento e non della domanda tesa alla condanna al pagamento di un credito restitutorio.
Nessuna prescrizione può dirsi, pertanto, maturata.
2. Parimenti fondate sono le doglianze concernenti la quantificazione della sanzione prevista dall’art. 37, comma 4, D.P.R. 380/2001 che, nella formulazione vigente ratione temporis , così recitava: “ 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio ”.
Il Comune, nella nota del 1° settembre 2020, con la quale, in riscontro alla richiesta di chiarimento del ricorrente, ha fornito la motivazione della quantificazione della sanzione nella misura intermedia tra minimo e massimo edittale, ha affermato di aver così proceduto “ considerata la consistenza del fabbricato e delle varie opere da sanare rispetto al P.D.C. originario ”.
Così disponendo, tuttavia, ha disatteso il chiaro disposto normativo il quale commisura la sanzione “ in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio ”. La quantificazione operata, dunque, non si attiene al parametro legale che prevede (previa acquisizione della valutazione dell’Agenzia del territorio) la commisurazione della sanzione all’aumento di valore apportato dalle opere abusivamente realizzate.
4. In conclusione, il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
5. Conseguentemente, l’Amministrazione è tenuta ad operare il ricalcolo di quanto dovuto dall’interessato, tenendo conto dei parametri indicati in motivazione, e a restituire le differenze corrisposte dal ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Belfiore al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO