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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6963 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 380/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cozzolino Matilde per procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. GR Andrea per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
(C.F. ) CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Di Pietro Giuseppe per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
( ) Controparte_3 P.IVA_1 contumace appellati oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n.786/2020 pubblicata in data 12.6.2020.
FATTO E DIRITTO § 1. - I fatti oggetto di causa sono narrati nella sentenza impugnata come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c., e hanno dedotto di aver contattato Parte_1 Parte_2 nei primi giorni del dicembre 2011 l'inserzionista di un annuncio on line, nel quale si proponeva in vendita un villino da realizzarsi su terreno sito nel Comune di Marino, Via Quarto S. Antonio n. 23 (sul sito web: Idealista.it annuncio 548901). Il venditore rispondeva al nome di , amministratore della Controparte_1 Controparte_3
corrente in San Cesareo alla Via Filippo Corridoni n. 106, impresa appaltatrice.
[...]
Il 18 gennaio 2012 e sottoscrivevano la prenotazione del villino presso Pt_1 Parte_2 la sede della in San Cesareo. Contestualmente Controparte_3 consegnavano ad due assegni bancari tratti su Banca Popolare di Controparte_1
Ancona, a firma di : l'uno dell'importo di euro 15.000,00 e l'altro Parte_1 dell'importo di euro 25.000,00, intestati entrambi alla Gli Controparte_3 assegni venivano incassati. Il legale rappresentante della società si impegnava alla consegna dell'immobile entro il mese di dicembre 2013. All'inizio dell'anno 2013, Cont
comunicava ai ricorrenti che l'altro socio della CP_1 Controparte_3 avrebbe lasciato la società per motivi personali e che per tale ragione nella società era intervenuta un'altra persona, tale costruttore di Marino, CP_2 amministratore di altra impresa costruttrice: la Cenopa S.r.l. La circostanza era anche confermata da , figlio della proprietaria dell'edificando terreno. Alla Testimone_1 fine del mese di maggio dell'anno 2013 i ricorrenti venivano invitati dall a CP_1 recarsi presso la sede della società Cenopa S.r.l. in Frascati Via Grotte Portella n. 23, per fare la conoscenza del nuovo socio . Nell'occasione e CP_2 CP_1 proponevano ai ricorrenti la sottoscrizione di un ulteriore documento per la CP_2 prenotazione del villino, chiedevano il versamento di un ulteriore acconto di euro 70.000,00 e consegnavano a e un documento stampigliato su carta Pt_1 Parte_2 intestata “Consorzio Fidiconlazio”, dal quale sarebbe dovuta risultare una fideiussione prestata a garanzia delle somme da loro versate ad Controparte_3
fino alla concorrenza di euro 75.000,00. I medesimi si impegnavano alla
[...] consegna del villino finito entro il 1 luglio 2014. I ricorrenti dunque versavano all ed al un ulteriore acconto di 70.000,00 euro di cui euro 10.000,00 CP_1 CP_2
a mezzo di bonifico bancario ed euro 60.000,00 in contanti. Nei mesi di marzo – aprile 2014 si svolgevano numerosi incontri tra le parti, nel corso dei quali veniva convenuta la diminuzione del prezzo di acquisto del villino, a causa della mancata consegna nel termine concordato (1 luglio 2014), ad euro 420.000,00. e CP_1 CP_2 dichiaravano poi in sede di contratto preliminare la minor somma di euro 360.000,00. Il 12 maggio 2014 le parti si incontravano per la firma del contratto preliminare. Al momento della firma e proponevano un'ulteriore riduzione del CP_1 CP_2 prezzo di acquisto, dietro il versamento di un ulteriore acconto di 25.000,00 euro, garantito da fideiussione. Gli attori, certamente indotti da tale sconto e rassicurati dalla garanzia, si convincevano a versare tale ulteriore somma, cosa che effettivamente facevano a mezzo di bonifico bancario. Il prezzo del villino veniva così ridotto ad euro 350.000,00. Nell'occasione i due soci consegnavano agli attori un documento su carta intestata SACE BT, dal quale si evinceva la sottoscrizione di una fideiussione in favore degli attori e per l'importo di euro 110.000,00. Pt_1 Parte_2
Il 9 giugno 2014 comunicava ai ricorrenti che era stato inviato “l'inizio CP_2 lavori” al genio civile e che gli stessi sarebbero iniziati il 15 giugno. In seguito i ricorrenti contattavano anche l' il quale indicava di rivolgersi al che, CP_1 CP_2
a suo dire, stava seguendo il cantiere. Gli attori successivamente apprendevano che in data 4 marzo 2014 la ditta appaltatrice aveva depositato presso il Comune di Marino n° 3 distinte di bonifico bancario ed una fideiussione su carta intestata del Consorzio Fidiconlazio;
in seguito a detto deposito, il Comune aveva rilasciato permesso di costruire intestato alla proprietà del terreno, in data 20 marzo 2014; con provvedimento dell'11 settembre 2014 il , avvedutosi del mancato Controparte_4 introito delle somme indicate nei documenti depositati, aveva avviato il procedimento per l'annullamento del citato permesso di costruire a causa della falsità dei documenti che avrebbero dovuto attestare il pagamento da parte della ditta appaltatrice: - degli oneri di urbanizzazione;
- della 1^ rata costo costruzione;
- dei diritti di istruttoria, per un ammontare complessivo di euro 24.616,91. Con lettera del 18 dicembre 2014 gli attori, a mezzo del proprio legale, si rivolgevano alla società SACE BT per chiedere se il documento loro consegnato da fosse genuino e valido ovvero se CP_2 fosse mai stata emessa da SACE una polizza fideiussoria in ordine alle somme versate dagli attori. La società SACE rispondeva con lettera del 22 dicembre 2014, evidenziando che il documento consegnato da era una polizza falsa, non CP_2 essendo mai stata emessa alcuna polizza in favore di come Controparte_3 false erano la stampigliatura, la firma, i numeri presuntivamente identificativi. Si è costituito nella fase di merito , contestando quanto esposto nell'atto CP_2 di citazione in ordine al proprio coinvolgimento nella vicenda ed alla sussistenza della propria responsabilità. Il ha dunque chiesto dichiararsi la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva ed il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori nei propri confronti, oltre che la revoca del decreto di sequestro. Si è costituito altresì in proprio, deducendo l'insussistenza della Controparte_1 propria responsabilità in forza dell'autonomia patrimoniale della società
[...]
e la conseguente infondatezza della domanda volta ad Controparte_3 aggredire il patrimonio personale del socio e dell'amministratore. L' ha CP_1 dunque chiesto rigettarsi la domanda attorea siccome inammissibile ed infondata, oltre che revocarsi il decreto di sequestro disposto nei suoi confronti.
§ 2. Al termine dell'istruttoria il Tribunale ha così deciso:
1. dichiara legittimo ed efficace il recesso esercitato da e Parte_1 Parte_2
dal contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014;
[...]
2. condanna la società al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_1
e della complessiva somma di euro 210.000,00, oltre interessi
[...] Parte_2 legali dalla data della domanda;
3. rigetta le domande proposte nei confronti di e e Controparte_1 CP_2 revoca per l'effetto il sequestro conservativo disposto nei loro confronti con ordinanza del 7 luglio 2015;
4. dichiara assorbita ogni altra domanda;
5. condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1
e , delle spese della fase cautelare e di merito che liquida in
[...] Parte_2 complessivi euro 17.459,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
6. compensa le spese della fase cautelare e di merito tra gli attori ed i convenuti e . Controparte_1 CP_2
A motivo dell'accoglimento della domanda nei confronti della società promittente venditrice, il Tribunale ha accertato il grave Controparte_3 inadempimento della stessa, emergente dall'avvio del procedimento di revoca del permesso di costruire a causa del mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione - ritenendo indifferente che richiedenti il permesso fossero i proprietari del terreno rimasti estranei al giudizio - nonché dalla falsità della polizza fideiussoria consegnata ai promissari acquirenti ai sensi dell'art.2 d.gs.n.122/2005. Ha quindi accertato che i promissari acquirenti avevano pagato a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 75.000,00 e che avevano pagato ulteriori € 60.000,00 come acconto. A motivo del rigetto della domanda nei confronti di e che costituisce CP_1 CP_2
l'oggetto dell'impugnazione proposta dai promissari acquirenti, il Tribunale ha esposto le considerazioni che seguono. Non può invece essere accolta la domanda di condanna in solido con la società
[...] formulata dagli attori nei confronti di e Controparte_3 Controparte_1
. CP_2
Gli attori hanno agito onde far valere la responsabilità dei convenuti in forza del rapporto negoziale intercorso tra le parti, domandando in via principale la condanna dei convenuti al pagamento del doppio delle somme pattuite e versate a titolo di caparra nel contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014 ed in via subordinata la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme corrisposte per importo pari ad euro 135.000,00 ed al risarcimento del danno quantificato in misura non inferiore ad euro 135.000,00. Ebbene, si rileva che tutti gli accordi negoziali in atti, fonti delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti (documento del 18 gennaio 2012, denominato
“Prenotazione d'immobile”; ulteriore documento denominato “Prenotazione d'immobile”, a mezzo del quale gli odierni attori e la Controparte_3 convengono la consegna dell'immobile entro il 1 luglio 2014; contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014) sono intercorsi tra la società Controparte_3
e gli odierni attori, così come in favore della società sono strati emessi gli
[...] assegni ed eseguiti i bonifici bancari documentati in atti. Conseguentemente, la domanda principale di condanna alla restituzione del doppio delle somme pattuite e versate a titolo di caparra confirmatoria nel contratto preliminare del 12 maggio 2014 è fondata e deve essere accolta solo nei confronti della società di capitali promittente venditrice che soggiace al Controparte_3 meccanismo di cui all'art. 1385, secondo comma, c.c. in caso di inadempimento del contratto. L'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del doppio delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, spiegata dagli odierni attori in via principale, implica l'assorbimento delle domande subordinate di risoluzione del contratto, restituzione delle somme prestate e risarcimento del danno ulteriore, espressamente proposte in via subordinata. Né può essere dedotta la responsabilità del convenuto in quanto socio Controparte_1 unico della predetta società a responsabilità limitata, qualità emergente anche dalla visura della CCIAA di Roma in atti (all. 2 fasc. del convenuto ), Controparte_1 dovendosi osservare che l'art. 2462, secondo comma, c.c. individua i presupposti per la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. “in caso di insolvenza della società”, non accertata nel caso in esame e costituente specifica nozione non confondibile con la mera difficoltà del recupero di quanto dovuto dalla società convenuta. Non può del pari essere accolta la domanda spiegata nei confronti di Controparte_1
e in quanto amministratori della società a responsabilità limitata, non CP_2 essendo conferenti alla presente controversia le argomentazioni svolte e la giurisprudenza richiamata dagli attori relative alle ipotesi di azione di responsabilità promossa dai creditori sociali nei confronti degli amministratori. In via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, infatti, gli odierni attori non hanno agito a tutela del patrimonio sociale bensì onde ottenere il ristoro di un pregiudizio che hanno allegato di aver direttamente subito a seguito dell'inadempimento della società convenuta. L'esclusione della responsabilità dei convenuti e discendente CP_1 CP_2 dall'autonomia patrimoniale di cui gode la società a responsabilità limitata promittente venditrice e dal tipo di azione esercitata nella Controparte_3 presente sede, non è d'altra parte suscettibile di essere infirmata in virtù delle risultanze delle prove orali raccolte nel corso del giudizio, le quali hanno evidenziato il coinvolgimento dei convenuti nella vicenda per cui è causa non potendo tuttavia interferire con il diverso piano concernente l'individuazione, operata in sede legislativa, dei soggetti chiamati a rispondere dell'adempimento delle obbligazioni sociali assunte dalla società di capitali convenuta. Conclusivamente, deve essere dichiarato legittimo ed efficace il recesso esercitato dagli attori con riguardo al contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014 e la società deve essere per l'effetto condannata a Controparte_3 pagare agli attori la somma complessiva di euro 210.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, con le conseguenze di legge ex art. 686 c.p.c. in ordine al sequestro conservativo disposto ante causam. Devono essere rigettate le domande proposte nei confronti di e Controparte_1
, con conseguente revoca in parte qua e nei loro confronti del sequestro CP_2 conservativo disposto con ordinanza del 7 luglio 2015. (…) Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità e peculiarità della vicenda per cui è causa, per disporre la compensazione delle spese tra gli attori ed i convenuti e con riferimento alla fase cautelare ed a quella di Controparte_1 CP_2 merito.
§ 3. – La pronuncia di rigetto è stata impugnata da e Resistono Pt_1 Parte_2 all'appello e CP_1 CP_2
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per e Pt_1 Parte_2
Voglia la Corte adita, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Tivoli n° 786 del 12 giugno 2020, limitatamente e nei capi indicati in narrativa relativi al rigetto delle domande svolte nei confronti di
[...]
e e per l'effetto, Voglia [ ritenuta la fondatezza delle ragioni CP_1 CP_2 di fatto e giuridiche della domanda, come del provvedimento di autorizzazione al sequestro come concesso e la sua efficacia, nel merito in via principale: riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti a recedere dall'accordo contrattuale di cui in narrativa concluso con tutti i convenuti e dalle scritture come dal contratto preliminare descritti e prodotti;
conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti ad esigere il doppio delle somme versate ex art. 1385 c.c. e, per l'effetto condannare - anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc - tutti i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro 270.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta, salva in ogni caso la restituzione di tutte le somme versate;
in via subordinata, salvo gravame, ritenuta la responsabilità solidale di tutti i convenuti per inadempimento all'accordo contrattuale, alle scritture ed al contratto di cui in premessa, pronunciarne la risoluzione e per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido tra loro – anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc- alla restituzione dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento dei danni subiti in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso diverso, comunque ] condannare i convenuti – e anche ai sensi Controparte_1 CP_2
e per gli effetti di cui all'art. 686 cpc in solido tra loro alle restituzioni in favore dei concludenti, da ciascuno dovute secondo il rispettivo titolo di responsabilità e pertanto del doppio della caparra versata e/ o dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ed al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Voglia altresì riformare il capo ed il dispositivo della sentenza impugnata ove è revocato il sequestro conservativo nei confronti di e e per l'effetto Voglia conseguentemente Controparte_1 CP_2 pronunciare la conferma dello stesso, pronunciato in data 7 luglio 2015 nei loro confronti, anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc. Vittoria di compensi di avvocato, esborsi, rimborso spese generali come da tariffa, rimborso oneri fiscali e previdenziali, anche per il giudizio cautelare e di merito del primo grado. Per : CP_1 il Sig. come in atti rappresentato e difeso e domiciliato, insiste per il rigetto CP_1 dell'appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara oggi antistatario.
Per CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile lo spiegato gravame, avendo gli appellanti proposto domande nuove e quindi avendo violato i dettami di cui all'art. 345 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
2) per le causali di cui in narrativa, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
3) per le causali di cui in narrativa, con condanna degli odierni appellanti ex art. 96 c.p.c., per avere agito senza l'opportuna diligenza e quindi per la temerarietà della lite radicata, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
§ 4. L'appello contiene cinque motivi variamente articolati.
§ 4.1. – Con il primo motivo gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui individua due sole domande da essi proposte, la principale e la subordinata, entrambe basate sul contratto preliminare di compravendita del 12.5.2014. Lamentano che il Tribunale non abbia considerato che essi, con ulteriore domanda, autonoma dalle precedenti, avevano domandato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti e ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità CP_1 CP_2 ravvisabile nei fatti descritti, dunque sia nella veste di amministratori che in quanto obbligati da fatto illecito. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di pronunciarsi su tale ulteriore domanda in violazione dell'art.112 c.p.c.. In particolare, il riferimento all'art.2476 comma 6 c.c. e all'art.2043 c.c. a fondamento delle pretese risarcitorie degli attori nei confronti di e era contenuto CP_1 CP_2 nel ricorso per sequestro conservativo, nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. e nella comparsa conclusionale degli attori, mentre nell'atto di citazione essi avevano esposto che la società promittente venditrice era un “paravento privo di patrimonio immobiliare e finanziario” utilizzato da e per evitare di rispondere CP_1 CP_2 personalmente come devono delle condotte poste in essere. Anche i capitoli di prova orale sarebbero il predicato delle deduzioni attoree sulla responsabilità personale dei suddetti. Infine, nella comparsa conclusionale, si erano precisate le ragioni di diritto delle domande nei confronti di e ai sensi degli artt.2476 comma 6 e CP_1 CP_2
2462 comma 2 c.c.. La complessiva disamina delle difese svolte dagli attori avrebbe dovuto indurre quindi il Tribunale a individuare, a fianco della domanda a fondamento contrattuale nei confronti della società, un'altra domanda per restituzioni e risarcimento danni proposta nei confronti dei e in forza delle loro specifiche responsabilità CP_1 CP_2 personali, anche per fatto illecito, su cui il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.
Il motivo è infondato. Le conclusioni formulate da e con l'atto di citazione introduttivo del Pt_1 Parte_2 giudizio di primo grado sono le seguenti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuta la fondatezza delle ragioni di fatto e giuridiche della domanda, come del provvedimento di autorizzazione al sequestro come concesso e la sua efficacia, nel merito in via principale: riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti a recedere dall'accordo contrattuale di cui in narrativa concluso con tutti i convenuti e dalle scritture come dal contratto preliminare descritti e prodotti;
conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti ad esigere il doppio delle somme versate ex art. 1385 c.c. e, per l'effetto condannare - anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc - tutti i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro 270.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta, salva in ogni caso la restituzione di tutte le somme versate;
in via subordinata, salvo gravame, ritenuta la responsabilità solidale di tutti i convenuti per inadempimento all'accordo contrattuale, alle scritture ed al contratto di cui in premessa, pronunciarne la risoluzione e per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido tra loro – anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc- alla restituzione dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento dei danni subiti in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso diverso, comunque condannare i convenuti in solido tra loro alle restituzioni in favore dei concludenti, da ciascuno dovute secondo il rispettivo titolo di responsabilità e pertanto del doppio della caparra versata e/ o dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ed al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Dette conclusioni furono tenute ferme nella prima memoria ex art.183 coma 6 c.p.c. e all'udienza di precisazione delle conclusioni e in esse si legge senza possibilità di equivoco che gli attori formularono una domanda principale, una prima domanda subordinata (in via subordinata, salvo gravame) e una terza domanda in via di estremo subordine (in ogni caso diverso, comunque). La domanda principale è volta a ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del doppio della caparra incassata e a tutte le restituzioni dovute, previo accertamento del legittimo recesso degli attori ex art.1385 II comma c.c. dal contratto “concluso con tutti i convenuti”. La seconda domanda, proposta in via subordinata, è volta a ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, alle restituzioni e al risarcimento del danno dovuti per inadempimento al contratto suddetto, quindi ai sensi dell'art.1453 c.c. e non più dell'art.1385 II comma c.c. La terza domanda è proposta in via di estremo subordine, come palesa la locuzione “in ogni caso diverso” che precede l'avverbio “comunque”, quest'ultimo enfatizzato dagli appellanti senza menzionare la locuzione che lo precede, come significativo dell'introduzione di una domanda aggiuntiva alle precedenti. Che si tratti di una domanda subordinata, e non di una domanda concorrente con le prime due, si evince chiaramente, in primo luogo, dalle espressioni lessicali appena menzionate, perché “in ogni caso diverso” significa: “in ogni caso in cui non si ravvisi quanto dedotto con le domande che precedono”, ossia la responsabilità solidale di tutti i convenuti per inadempimento al contratto, vuoi ai sensi dell'art.1385 II comma c.c. (domanda principale) vuoi ai sensi dell'art.1453 c.c. (domanda subordinata). Il carattere subordinato dell'ultima domanda si evince, poi, dal fatto che con essa gli attori abbiano fatto valere le responsabilità di tutti i convenuti non più in solido, ma in via concorrente, ciascuno per il proprio titolo, senza tuttavia allegare, con riferimento ad e un titolo di responsabilità che non fosse quello contrattuale già CP_1 CP_2 precedentemente dedotto, ossia l'aver interagito con i promissari acquirenti nel corso delle trattative, concluso il contratto e incassato somme. Il riferimento all'art.2043 c.c. contenuto nel ricorso cautelare ante causam è quindi stato abbandonato nel giudizio di merito. Ma, ciò che più conta, indipendentemente dal non indispensabile riferimento normativo, è che la deduzione della responsabilità personale di e avrebbe richiesto specifiche allegazioni in punto di CP_1 CP_2 fatto intese a configurare il fatto illecito ad essi ascritto, allegazioni che non sono desumibili da quelle relative all'inadempimento contrattuale, per quanto grave esso possa essere. Il giudice, nel qualificare la domanda, deve attenersi alle allegazioni dell'attore e non può elaborare d'ufficio una causa petendi discostandosi quella resa palese dall'atto introduttivo e dall'eventuale memoria di precisazione ex art.183 comma 6 n.1, c.p.c.
Gli attori hanno erroneamente individuato una responsabilità contrattuale di CP_1
e solidale o concorrente con quella della società, ma avente il medesimo CP_2 fondamento nell'inadempimento agli obblighi assunti per contratto e pertanto, sulla base di tale deduzione, il Tribunale ha correttamente respinto le domande proposte nei confronti dei suddetti. È vero, infine, che gli attori hanno anche dedotto, nei confronti delle persone fisiche convenute, specifici titoli di responsabilità ai sensi degli artt. artt.2476 comma 6 e 2462 comma 2 c.c. con domande motivatamente respinte dal Tribunale, sicché anche in relazione ad esse non si ravvisa alcuna omissione di pronuncia, ma su questi aspetti si dirà oltre con riferimento al terzo e al quarto motivo di appello.
§ 4.2. – Il secondo motivo censura il passaggio della motivazione in cui il Tribunale afferma che tutti gli accordi negoziali sono intercorsi tra la società Controparte_3
e gli attori e che sempre a favore della società sono stati emessi gli assegni ed
[...] eseguiti i bonifici documentati in atti. Osservano gli appellanti che l'ultimo bonifico da essi effettuato nel maggio 2014 è stato accreditato su un conto corrente bancario personale di , e che il CP_1 pagamento di € 60.000,00 in contanti è stato pure effettuato a mani di e CP_1
e incassato dagli stessi a titolo personale, come sarebbe stato articolato nei CP_2 capitoli di prova orale. Tali pagamenti, pertanto, avrebbero generato obblighi personali di restituzione in capo ai suddetti accipientes. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato. Premesso che qualunque pagamento eseguito in conto prezzo o caparra per l'acquisto dell'immobile promesso in vendita dalla società deve intendersi destinato alla società, si osserva comunque che il bonifico eseguito il 13.5.2014, dell'importo di € 25.000,00 con causale “caparra come da preliminare del 12.5.2014”, era destinato alla società
come afferma il Tribunale in altro passaggio della Controparte_3 motivazione non specificamente criticato, in cui fa riferimento al doc.n.8 allegato al ricorso cautelare e nuovamente allegato all'atto di citazione, e come agevolmente riscontrabile dal documento citato. Parimenti immune da critiche è rimasto il passaggio della motivazione in cui il Tribunale afferma che “Non è inoltre contestato che gli attori hanno corrisposto alla società l'ulteriore importo di euro 60.000,00, emergente Controparte_3 dal documento denominato “Prenotazione d'immobile”,…”.Comunque va ribadito che il fatto stesso la somma in questione sia stata versata in conto prezzo di vendita dell'immobile promesso in vendita dalla società esclude che possa essere stata incassata da e a titolo personale. CP_1 CP_2
§ 4.3. – Il terzo motivo critica la sentenza nella parte in cui respinge la deduzione di una responsabilità personale dell per il debito della CP_1 Controparte_3 quale socio unico della stessa, ai sensi dell'art.2462 c.c.
[...]
Osservano gli appellanti che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la società non versasse in una situazione di insolvenza, invece emergente dagli atti del giudizio, in particolare: dalla mancata notifica presso la sede sociale, che sarebbe indice di inattività e di irreperibilità degli organi societari;
dalla contumacia nel giudizio cautelare e nel giudizio di merito e della mancata impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo;
dall'assenza di beni immobili, di conti correnti e del denaro versato dagli attori. I mezzi istruttori volti a provare l'insolvenza della società sarebbero stati erroneamente disattesi dal giudice mentre è agli atti la copia del verbale del pignoramento negativo presso Controparte_3
Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli altri presupposti della responsabilità personale del socio unico della s.r.l. unipersonale, ossia il mancato versamento del capitale sociale e la mancata pubblicità della natura unipersonale della società. Il motivo è infondato. Va premesso che la deduzione della responsabilità dell' quale socio unico CP_1 della società promittente venditrice è stata fatta dagli attori solamente nella prima memoria ex art.183 c.p.c., deducendo a fondamento della pretesa, oltre alla qualità di socio unico del convenuto, che il capitale sociale dichiarato della Controparte_3
pari a € 10.000,00, risultava versato per soli € 2500,00 e che la natura
[...] unipersonale della società era stata artatamente omessa in tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti. Occorre allora ricordare che la responsabilità illimitata del socio unico di società a responsabilità limitata, che attiene alle obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, presuppone che la società sia insolvente, non essendo sufficiente una temporanea difficoltà, e che, inoltre, i conferimenti non siano stati interamente liberati o che non sia stata effettuata la prescritta pubblicità della natura unipersonale della società presso il Registro delle imprese. La pubblicità della natura unipersonale della società risulta Controparte_3 essere stata effettuata iscrivendo in data 5.12.2013 l'assunzione della qualità di socio unico da parte di a far data dal 2.12.2013, come risulta dalla visura Controparte_1 storica del Registro delle imprese prodotto dal convenuto in allegato alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.. Tuttavia dalla stessa visura risulta anche che il capitale sociale deliberato e sottoscritto in € 10.000,00 era stato versato per soli € 2500,00, sicché è integrata una delle due condizioni alternative (mancanza di pubblicità legale o mancata liberazione dei conferimenti) poste dalla norma per l'insorgenza della responsabilità personale del socio unico. Deve tuttavia sussistere imprescindibilmente anche la condizione dell'insolvenza della società unipersonale. L'insolvenza della società convenuta, che gli appellanti ritengono potersi desumere dagli elementi indiziari sopra indicati, non è stata mai allegata dagli attori nel giudizio di primo grado a sostegno della domanda proposta contro ex art.2462 Controparte_1
c.c. L'affermazione che si legge a chiusura dell'atto di citazione in primo grado, che
“la società altro non era e non è che un paravento privo di Controparte_3 patrimonio immobiliare e finanziario, dietro il quale l ed il hanno CP_1 CP_2 operato e ricorrono ora, per evitare di rispondere personalmente come devono, delle condotte dal loro personalmente poste in essere ”, non vale di per sé a integrare la deduzione mancante con riferimento al requisito richiesto dall'art.2462 c.c. per l'insorgenza della responsabilità personale del socio unico per le obbligazioni sociali, atteso che nell'atto di citazione è assente qualsiasi riferimento a detta specifica responsabilità del convenuto. Né può supplire all'omessa allegazione la produzione, nel termine ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., della visura dei Registri immobiliari attestante che la società non era titolare di alcun immobile, dato che si tratta di un semplice mezzo di prova, senza considerare che il termine ultimo per le allegazioni difensive, ossia il termine di cui all'art.183 comma 6 n.1 c.p.c., era già scaduto. Le attuali allegazioni difensive degli appellanti in proposito sono inammissibili perché tendono a inserire nel processo un nuovo tema d'indagine, circa la situazione d'insolvenza della società promittente venditrice, su cui non si era formato in precedenza il contraddittorio, in violazione dell'art.345 c.p.c..
§ 4.4. - Il quarto motivo critica la sentenza nella parte in cui avrebbe immotivatamente respinto la deduzione di una responsabilità personale di e quali CP_1 CP_2 amministratori della ai sensi dell'art.2476 comma 6 c.c.. Controparte_3
Lamentano gli appellanti che il Tribunale abbia respinto come inconferenti le loro argomentazioni e i riferimenti giurisprudenziali, affermando che tale giudizio sarebbe rimasto privo di motivazione.
§ 4.5. – Il quinto motivo critica la sentenza per aver respinto la deduzione di una responsabilità personale di e quali amministratori della CP_1 CP_2 [...] ai sensi dell'art.2476 comma 6 c.c. in considerazione del fatto Controparte_3 che gli attori non agivano a tutela del patrimonio sociale, ma per ottenere il ristoro del pregiudizio allegato come conseguenza dell'inadempimento della società. Gli appellanti muovono la critica partendo da un'interpretazione dell'art.2476 comma 6 c.c. secondo cui la norma contemplerebbe un'azione risarcitoria attribuita ai creditori sociali a ristoro del danno subito nel loro patrimonio a causa del depauperamento del patrimonio della società debitrice imputabile agli amministratori. Sotto tale profilo essi criticano pertanto la difforme interpretazione data alla norma dal Tribunale. Gli appellanti evidenziano inoltre atti dolosi degli amministratori che hanno distratto e dilapidato il patrimonio sociale e che sarebbero rilevanti anche ai sensi dell'art.2043 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria proposta nei loro confronti.
§ 4.6. - Il quarto e il quinto motivo vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Quanto all'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori, si deve in primo luogo chiarire che l'attuale sesto comma dell'art.2476 c.c. (“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”) è stato introdotto dall'art.378 d.lgs.n.14/2019 ed è entrato in vigore il 16.3.2019. Il sesto comma dell'art.2476 c.c. invocato da e nella loro prima Pt_1 Parte_2 memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., depositata il 10.2.2016, era quindi l'attuale settimo comma dell'art.2476 c.c. che recita: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Questa essendo la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, occorre allora evidenziare che il diritto al risarcimento del danno contemplato è quello relativo ai danni “direttamente” causati dall'azione dolosa o colposa degli amministratori. Pertanto, è vero che la norma attribuisce al terzo un diritto risarcitorio azionabile nei confronti degli amministratori, ma esso non è riferibile ai danni che derivino al creditore sociale dalla mera incapienza del patrimonio societario, come già affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla corrispondente disposizione di cui all'art.2395 c.c., dettata per le società per azioni: “L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.” (Cass.n.15822/2019 conforme a Cass.n.17794/2015). Occorre quindi ribadire, con riferimento alla responsabilità degli amministratori invocata ex artt.2476 c.c. e 2043 c.c., che le deduzioni poste a fondamento della domanda sin dal primo grado di giudizio non sono sufficienti a individuare un comportamento degli amministratori tale da generare la responsabilità extracontrattuale degli stessi nei confronti degli appellanti. Solamente in questo grado gli appellanti hanno incentrato le loro difese nei confronti di e sulla CP_1 CP_2 natura dolosa e truffaldina dell'operato degli stessi, per cui si tratta di deduzioni inammissibili ex art.345 c.p.c. in quanto nuove rispetto al tema d'indagine delineato dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dalla memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. degli attori.
§ 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.786/2020 , pubblicata in data 12/06/2020, così decide:
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti e a Parte_1 Parte_2 rifondere agli appellati e le spese processuali Controparte_1 CP_2 che liquida, per ciascuno di essi, in € 17.179,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, eseguendo il pagamento, per quanto riguarda , a mani dell'avv. Andrea Controparte_1
GR dichiaratosi antistatario.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
LA ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 380/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cozzolino Matilde per procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. GR Andrea per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
(C.F. ) CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Di Pietro Giuseppe per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
( ) Controparte_3 P.IVA_1 contumace appellati oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n.786/2020 pubblicata in data 12.6.2020.
FATTO E DIRITTO § 1. - I fatti oggetto di causa sono narrati nella sentenza impugnata come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c., e hanno dedotto di aver contattato Parte_1 Parte_2 nei primi giorni del dicembre 2011 l'inserzionista di un annuncio on line, nel quale si proponeva in vendita un villino da realizzarsi su terreno sito nel Comune di Marino, Via Quarto S. Antonio n. 23 (sul sito web: Idealista.it annuncio 548901). Il venditore rispondeva al nome di , amministratore della Controparte_1 Controparte_3
corrente in San Cesareo alla Via Filippo Corridoni n. 106, impresa appaltatrice.
[...]
Il 18 gennaio 2012 e sottoscrivevano la prenotazione del villino presso Pt_1 Parte_2 la sede della in San Cesareo. Contestualmente Controparte_3 consegnavano ad due assegni bancari tratti su Banca Popolare di Controparte_1
Ancona, a firma di : l'uno dell'importo di euro 15.000,00 e l'altro Parte_1 dell'importo di euro 25.000,00, intestati entrambi alla Gli Controparte_3 assegni venivano incassati. Il legale rappresentante della società si impegnava alla consegna dell'immobile entro il mese di dicembre 2013. All'inizio dell'anno 2013, Cont
comunicava ai ricorrenti che l'altro socio della CP_1 Controparte_3 avrebbe lasciato la società per motivi personali e che per tale ragione nella società era intervenuta un'altra persona, tale costruttore di Marino, CP_2 amministratore di altra impresa costruttrice: la Cenopa S.r.l. La circostanza era anche confermata da , figlio della proprietaria dell'edificando terreno. Alla Testimone_1 fine del mese di maggio dell'anno 2013 i ricorrenti venivano invitati dall a CP_1 recarsi presso la sede della società Cenopa S.r.l. in Frascati Via Grotte Portella n. 23, per fare la conoscenza del nuovo socio . Nell'occasione e CP_2 CP_1 proponevano ai ricorrenti la sottoscrizione di un ulteriore documento per la CP_2 prenotazione del villino, chiedevano il versamento di un ulteriore acconto di euro 70.000,00 e consegnavano a e un documento stampigliato su carta Pt_1 Parte_2 intestata “Consorzio Fidiconlazio”, dal quale sarebbe dovuta risultare una fideiussione prestata a garanzia delle somme da loro versate ad Controparte_3
fino alla concorrenza di euro 75.000,00. I medesimi si impegnavano alla
[...] consegna del villino finito entro il 1 luglio 2014. I ricorrenti dunque versavano all ed al un ulteriore acconto di 70.000,00 euro di cui euro 10.000,00 CP_1 CP_2
a mezzo di bonifico bancario ed euro 60.000,00 in contanti. Nei mesi di marzo – aprile 2014 si svolgevano numerosi incontri tra le parti, nel corso dei quali veniva convenuta la diminuzione del prezzo di acquisto del villino, a causa della mancata consegna nel termine concordato (1 luglio 2014), ad euro 420.000,00. e CP_1 CP_2 dichiaravano poi in sede di contratto preliminare la minor somma di euro 360.000,00. Il 12 maggio 2014 le parti si incontravano per la firma del contratto preliminare. Al momento della firma e proponevano un'ulteriore riduzione del CP_1 CP_2 prezzo di acquisto, dietro il versamento di un ulteriore acconto di 25.000,00 euro, garantito da fideiussione. Gli attori, certamente indotti da tale sconto e rassicurati dalla garanzia, si convincevano a versare tale ulteriore somma, cosa che effettivamente facevano a mezzo di bonifico bancario. Il prezzo del villino veniva così ridotto ad euro 350.000,00. Nell'occasione i due soci consegnavano agli attori un documento su carta intestata SACE BT, dal quale si evinceva la sottoscrizione di una fideiussione in favore degli attori e per l'importo di euro 110.000,00. Pt_1 Parte_2
Il 9 giugno 2014 comunicava ai ricorrenti che era stato inviato “l'inizio CP_2 lavori” al genio civile e che gli stessi sarebbero iniziati il 15 giugno. In seguito i ricorrenti contattavano anche l' il quale indicava di rivolgersi al che, CP_1 CP_2
a suo dire, stava seguendo il cantiere. Gli attori successivamente apprendevano che in data 4 marzo 2014 la ditta appaltatrice aveva depositato presso il Comune di Marino n° 3 distinte di bonifico bancario ed una fideiussione su carta intestata del Consorzio Fidiconlazio;
in seguito a detto deposito, il Comune aveva rilasciato permesso di costruire intestato alla proprietà del terreno, in data 20 marzo 2014; con provvedimento dell'11 settembre 2014 il , avvedutosi del mancato Controparte_4 introito delle somme indicate nei documenti depositati, aveva avviato il procedimento per l'annullamento del citato permesso di costruire a causa della falsità dei documenti che avrebbero dovuto attestare il pagamento da parte della ditta appaltatrice: - degli oneri di urbanizzazione;
- della 1^ rata costo costruzione;
- dei diritti di istruttoria, per un ammontare complessivo di euro 24.616,91. Con lettera del 18 dicembre 2014 gli attori, a mezzo del proprio legale, si rivolgevano alla società SACE BT per chiedere se il documento loro consegnato da fosse genuino e valido ovvero se CP_2 fosse mai stata emessa da SACE una polizza fideiussoria in ordine alle somme versate dagli attori. La società SACE rispondeva con lettera del 22 dicembre 2014, evidenziando che il documento consegnato da era una polizza falsa, non CP_2 essendo mai stata emessa alcuna polizza in favore di come Controparte_3 false erano la stampigliatura, la firma, i numeri presuntivamente identificativi. Si è costituito nella fase di merito , contestando quanto esposto nell'atto CP_2 di citazione in ordine al proprio coinvolgimento nella vicenda ed alla sussistenza della propria responsabilità. Il ha dunque chiesto dichiararsi la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva ed il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori nei propri confronti, oltre che la revoca del decreto di sequestro. Si è costituito altresì in proprio, deducendo l'insussistenza della Controparte_1 propria responsabilità in forza dell'autonomia patrimoniale della società
[...]
e la conseguente infondatezza della domanda volta ad Controparte_3 aggredire il patrimonio personale del socio e dell'amministratore. L' ha CP_1 dunque chiesto rigettarsi la domanda attorea siccome inammissibile ed infondata, oltre che revocarsi il decreto di sequestro disposto nei suoi confronti.
§ 2. Al termine dell'istruttoria il Tribunale ha così deciso:
1. dichiara legittimo ed efficace il recesso esercitato da e Parte_1 Parte_2
dal contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014;
[...]
2. condanna la società al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_1
e della complessiva somma di euro 210.000,00, oltre interessi
[...] Parte_2 legali dalla data della domanda;
3. rigetta le domande proposte nei confronti di e e Controparte_1 CP_2 revoca per l'effetto il sequestro conservativo disposto nei loro confronti con ordinanza del 7 luglio 2015;
4. dichiara assorbita ogni altra domanda;
5. condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1
e , delle spese della fase cautelare e di merito che liquida in
[...] Parte_2 complessivi euro 17.459,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
6. compensa le spese della fase cautelare e di merito tra gli attori ed i convenuti e . Controparte_1 CP_2
A motivo dell'accoglimento della domanda nei confronti della società promittente venditrice, il Tribunale ha accertato il grave Controparte_3 inadempimento della stessa, emergente dall'avvio del procedimento di revoca del permesso di costruire a causa del mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione - ritenendo indifferente che richiedenti il permesso fossero i proprietari del terreno rimasti estranei al giudizio - nonché dalla falsità della polizza fideiussoria consegnata ai promissari acquirenti ai sensi dell'art.2 d.gs.n.122/2005. Ha quindi accertato che i promissari acquirenti avevano pagato a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 75.000,00 e che avevano pagato ulteriori € 60.000,00 come acconto. A motivo del rigetto della domanda nei confronti di e che costituisce CP_1 CP_2
l'oggetto dell'impugnazione proposta dai promissari acquirenti, il Tribunale ha esposto le considerazioni che seguono. Non può invece essere accolta la domanda di condanna in solido con la società
[...] formulata dagli attori nei confronti di e Controparte_3 Controparte_1
. CP_2
Gli attori hanno agito onde far valere la responsabilità dei convenuti in forza del rapporto negoziale intercorso tra le parti, domandando in via principale la condanna dei convenuti al pagamento del doppio delle somme pattuite e versate a titolo di caparra nel contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014 ed in via subordinata la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme corrisposte per importo pari ad euro 135.000,00 ed al risarcimento del danno quantificato in misura non inferiore ad euro 135.000,00. Ebbene, si rileva che tutti gli accordi negoziali in atti, fonti delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti (documento del 18 gennaio 2012, denominato
“Prenotazione d'immobile”; ulteriore documento denominato “Prenotazione d'immobile”, a mezzo del quale gli odierni attori e la Controparte_3 convengono la consegna dell'immobile entro il 1 luglio 2014; contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014) sono intercorsi tra la società Controparte_3
e gli odierni attori, così come in favore della società sono strati emessi gli
[...] assegni ed eseguiti i bonifici bancari documentati in atti. Conseguentemente, la domanda principale di condanna alla restituzione del doppio delle somme pattuite e versate a titolo di caparra confirmatoria nel contratto preliminare del 12 maggio 2014 è fondata e deve essere accolta solo nei confronti della società di capitali promittente venditrice che soggiace al Controparte_3 meccanismo di cui all'art. 1385, secondo comma, c.c. in caso di inadempimento del contratto. L'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del doppio delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, spiegata dagli odierni attori in via principale, implica l'assorbimento delle domande subordinate di risoluzione del contratto, restituzione delle somme prestate e risarcimento del danno ulteriore, espressamente proposte in via subordinata. Né può essere dedotta la responsabilità del convenuto in quanto socio Controparte_1 unico della predetta società a responsabilità limitata, qualità emergente anche dalla visura della CCIAA di Roma in atti (all. 2 fasc. del convenuto ), Controparte_1 dovendosi osservare che l'art. 2462, secondo comma, c.c. individua i presupposti per la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. “in caso di insolvenza della società”, non accertata nel caso in esame e costituente specifica nozione non confondibile con la mera difficoltà del recupero di quanto dovuto dalla società convenuta. Non può del pari essere accolta la domanda spiegata nei confronti di Controparte_1
e in quanto amministratori della società a responsabilità limitata, non CP_2 essendo conferenti alla presente controversia le argomentazioni svolte e la giurisprudenza richiamata dagli attori relative alle ipotesi di azione di responsabilità promossa dai creditori sociali nei confronti degli amministratori. In via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, infatti, gli odierni attori non hanno agito a tutela del patrimonio sociale bensì onde ottenere il ristoro di un pregiudizio che hanno allegato di aver direttamente subito a seguito dell'inadempimento della società convenuta. L'esclusione della responsabilità dei convenuti e discendente CP_1 CP_2 dall'autonomia patrimoniale di cui gode la società a responsabilità limitata promittente venditrice e dal tipo di azione esercitata nella Controparte_3 presente sede, non è d'altra parte suscettibile di essere infirmata in virtù delle risultanze delle prove orali raccolte nel corso del giudizio, le quali hanno evidenziato il coinvolgimento dei convenuti nella vicenda per cui è causa non potendo tuttavia interferire con il diverso piano concernente l'individuazione, operata in sede legislativa, dei soggetti chiamati a rispondere dell'adempimento delle obbligazioni sociali assunte dalla società di capitali convenuta. Conclusivamente, deve essere dichiarato legittimo ed efficace il recesso esercitato dagli attori con riguardo al contratto preliminare di compravendita del 12 maggio 2014 e la società deve essere per l'effetto condannata a Controparte_3 pagare agli attori la somma complessiva di euro 210.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, con le conseguenze di legge ex art. 686 c.p.c. in ordine al sequestro conservativo disposto ante causam. Devono essere rigettate le domande proposte nei confronti di e Controparte_1
, con conseguente revoca in parte qua e nei loro confronti del sequestro CP_2 conservativo disposto con ordinanza del 7 luglio 2015. (…) Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità e peculiarità della vicenda per cui è causa, per disporre la compensazione delle spese tra gli attori ed i convenuti e con riferimento alla fase cautelare ed a quella di Controparte_1 CP_2 merito.
§ 3. – La pronuncia di rigetto è stata impugnata da e Resistono Pt_1 Parte_2 all'appello e CP_1 CP_2
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per e Pt_1 Parte_2
Voglia la Corte adita, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Tivoli n° 786 del 12 giugno 2020, limitatamente e nei capi indicati in narrativa relativi al rigetto delle domande svolte nei confronti di
[...]
e e per l'effetto, Voglia [ ritenuta la fondatezza delle ragioni CP_1 CP_2 di fatto e giuridiche della domanda, come del provvedimento di autorizzazione al sequestro come concesso e la sua efficacia, nel merito in via principale: riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti a recedere dall'accordo contrattuale di cui in narrativa concluso con tutti i convenuti e dalle scritture come dal contratto preliminare descritti e prodotti;
conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti ad esigere il doppio delle somme versate ex art. 1385 c.c. e, per l'effetto condannare - anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc - tutti i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro 270.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta, salva in ogni caso la restituzione di tutte le somme versate;
in via subordinata, salvo gravame, ritenuta la responsabilità solidale di tutti i convenuti per inadempimento all'accordo contrattuale, alle scritture ed al contratto di cui in premessa, pronunciarne la risoluzione e per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido tra loro – anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc- alla restituzione dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento dei danni subiti in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso diverso, comunque ] condannare i convenuti – e anche ai sensi Controparte_1 CP_2
e per gli effetti di cui all'art. 686 cpc in solido tra loro alle restituzioni in favore dei concludenti, da ciascuno dovute secondo il rispettivo titolo di responsabilità e pertanto del doppio della caparra versata e/ o dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ed al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Voglia altresì riformare il capo ed il dispositivo della sentenza impugnata ove è revocato il sequestro conservativo nei confronti di e e per l'effetto Voglia conseguentemente Controparte_1 CP_2 pronunciare la conferma dello stesso, pronunciato in data 7 luglio 2015 nei loro confronti, anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc. Vittoria di compensi di avvocato, esborsi, rimborso spese generali come da tariffa, rimborso oneri fiscali e previdenziali, anche per il giudizio cautelare e di merito del primo grado. Per : CP_1 il Sig. come in atti rappresentato e difeso e domiciliato, insiste per il rigetto CP_1 dell'appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara oggi antistatario.
Per CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile lo spiegato gravame, avendo gli appellanti proposto domande nuove e quindi avendo violato i dettami di cui all'art. 345 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
2) per le causali di cui in narrativa, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
3) per le causali di cui in narrativa, con condanna degli odierni appellanti ex art. 96 c.p.c., per avere agito senza l'opportuna diligenza e quindi per la temerarietà della lite radicata, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
§ 4. L'appello contiene cinque motivi variamente articolati.
§ 4.1. – Con il primo motivo gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui individua due sole domande da essi proposte, la principale e la subordinata, entrambe basate sul contratto preliminare di compravendita del 12.5.2014. Lamentano che il Tribunale non abbia considerato che essi, con ulteriore domanda, autonoma dalle precedenti, avevano domandato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti e ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità CP_1 CP_2 ravvisabile nei fatti descritti, dunque sia nella veste di amministratori che in quanto obbligati da fatto illecito. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di pronunciarsi su tale ulteriore domanda in violazione dell'art.112 c.p.c.. In particolare, il riferimento all'art.2476 comma 6 c.c. e all'art.2043 c.c. a fondamento delle pretese risarcitorie degli attori nei confronti di e era contenuto CP_1 CP_2 nel ricorso per sequestro conservativo, nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. e nella comparsa conclusionale degli attori, mentre nell'atto di citazione essi avevano esposto che la società promittente venditrice era un “paravento privo di patrimonio immobiliare e finanziario” utilizzato da e per evitare di rispondere CP_1 CP_2 personalmente come devono delle condotte poste in essere. Anche i capitoli di prova orale sarebbero il predicato delle deduzioni attoree sulla responsabilità personale dei suddetti. Infine, nella comparsa conclusionale, si erano precisate le ragioni di diritto delle domande nei confronti di e ai sensi degli artt.2476 comma 6 e CP_1 CP_2
2462 comma 2 c.c.. La complessiva disamina delle difese svolte dagli attori avrebbe dovuto indurre quindi il Tribunale a individuare, a fianco della domanda a fondamento contrattuale nei confronti della società, un'altra domanda per restituzioni e risarcimento danni proposta nei confronti dei e in forza delle loro specifiche responsabilità CP_1 CP_2 personali, anche per fatto illecito, su cui il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.
Il motivo è infondato. Le conclusioni formulate da e con l'atto di citazione introduttivo del Pt_1 Parte_2 giudizio di primo grado sono le seguenti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuta la fondatezza delle ragioni di fatto e giuridiche della domanda, come del provvedimento di autorizzazione al sequestro come concesso e la sua efficacia, nel merito in via principale: riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti a recedere dall'accordo contrattuale di cui in narrativa concluso con tutti i convenuti e dalle scritture come dal contratto preliminare descritti e prodotti;
conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto dei concludenti ad esigere il doppio delle somme versate ex art. 1385 c.c. e, per l'effetto condannare - anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc - tutti i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro 270.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta, salva in ogni caso la restituzione di tutte le somme versate;
in via subordinata, salvo gravame, ritenuta la responsabilità solidale di tutti i convenuti per inadempimento all'accordo contrattuale, alle scritture ed al contratto di cui in premessa, pronunciarne la risoluzione e per l'effetto condannare tutti i convenuti in solido tra loro – anche per gli effetti di cui all'art. 686 cpc- alla restituzione dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento dei danni subiti in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso diverso, comunque condannare i convenuti in solido tra loro alle restituzioni in favore dei concludenti, da ciascuno dovute secondo il rispettivo titolo di responsabilità e pertanto del doppio della caparra versata e/ o dell'importo di euro 135.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ed al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad euro 135.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Dette conclusioni furono tenute ferme nella prima memoria ex art.183 coma 6 c.p.c. e all'udienza di precisazione delle conclusioni e in esse si legge senza possibilità di equivoco che gli attori formularono una domanda principale, una prima domanda subordinata (in via subordinata, salvo gravame) e una terza domanda in via di estremo subordine (in ogni caso diverso, comunque). La domanda principale è volta a ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del doppio della caparra incassata e a tutte le restituzioni dovute, previo accertamento del legittimo recesso degli attori ex art.1385 II comma c.c. dal contratto “concluso con tutti i convenuti”. La seconda domanda, proposta in via subordinata, è volta a ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, alle restituzioni e al risarcimento del danno dovuti per inadempimento al contratto suddetto, quindi ai sensi dell'art.1453 c.c. e non più dell'art.1385 II comma c.c. La terza domanda è proposta in via di estremo subordine, come palesa la locuzione “in ogni caso diverso” che precede l'avverbio “comunque”, quest'ultimo enfatizzato dagli appellanti senza menzionare la locuzione che lo precede, come significativo dell'introduzione di una domanda aggiuntiva alle precedenti. Che si tratti di una domanda subordinata, e non di una domanda concorrente con le prime due, si evince chiaramente, in primo luogo, dalle espressioni lessicali appena menzionate, perché “in ogni caso diverso” significa: “in ogni caso in cui non si ravvisi quanto dedotto con le domande che precedono”, ossia la responsabilità solidale di tutti i convenuti per inadempimento al contratto, vuoi ai sensi dell'art.1385 II comma c.c. (domanda principale) vuoi ai sensi dell'art.1453 c.c. (domanda subordinata). Il carattere subordinato dell'ultima domanda si evince, poi, dal fatto che con essa gli attori abbiano fatto valere le responsabilità di tutti i convenuti non più in solido, ma in via concorrente, ciascuno per il proprio titolo, senza tuttavia allegare, con riferimento ad e un titolo di responsabilità che non fosse quello contrattuale già CP_1 CP_2 precedentemente dedotto, ossia l'aver interagito con i promissari acquirenti nel corso delle trattative, concluso il contratto e incassato somme. Il riferimento all'art.2043 c.c. contenuto nel ricorso cautelare ante causam è quindi stato abbandonato nel giudizio di merito. Ma, ciò che più conta, indipendentemente dal non indispensabile riferimento normativo, è che la deduzione della responsabilità personale di e avrebbe richiesto specifiche allegazioni in punto di CP_1 CP_2 fatto intese a configurare il fatto illecito ad essi ascritto, allegazioni che non sono desumibili da quelle relative all'inadempimento contrattuale, per quanto grave esso possa essere. Il giudice, nel qualificare la domanda, deve attenersi alle allegazioni dell'attore e non può elaborare d'ufficio una causa petendi discostandosi quella resa palese dall'atto introduttivo e dall'eventuale memoria di precisazione ex art.183 comma 6 n.1, c.p.c.
Gli attori hanno erroneamente individuato una responsabilità contrattuale di CP_1
e solidale o concorrente con quella della società, ma avente il medesimo CP_2 fondamento nell'inadempimento agli obblighi assunti per contratto e pertanto, sulla base di tale deduzione, il Tribunale ha correttamente respinto le domande proposte nei confronti dei suddetti. È vero, infine, che gli attori hanno anche dedotto, nei confronti delle persone fisiche convenute, specifici titoli di responsabilità ai sensi degli artt. artt.2476 comma 6 e 2462 comma 2 c.c. con domande motivatamente respinte dal Tribunale, sicché anche in relazione ad esse non si ravvisa alcuna omissione di pronuncia, ma su questi aspetti si dirà oltre con riferimento al terzo e al quarto motivo di appello.
§ 4.2. – Il secondo motivo censura il passaggio della motivazione in cui il Tribunale afferma che tutti gli accordi negoziali sono intercorsi tra la società Controparte_3
e gli attori e che sempre a favore della società sono stati emessi gli assegni ed
[...] eseguiti i bonifici documentati in atti. Osservano gli appellanti che l'ultimo bonifico da essi effettuato nel maggio 2014 è stato accreditato su un conto corrente bancario personale di , e che il CP_1 pagamento di € 60.000,00 in contanti è stato pure effettuato a mani di e CP_1
e incassato dagli stessi a titolo personale, come sarebbe stato articolato nei CP_2 capitoli di prova orale. Tali pagamenti, pertanto, avrebbero generato obblighi personali di restituzione in capo ai suddetti accipientes. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato. Premesso che qualunque pagamento eseguito in conto prezzo o caparra per l'acquisto dell'immobile promesso in vendita dalla società deve intendersi destinato alla società, si osserva comunque che il bonifico eseguito il 13.5.2014, dell'importo di € 25.000,00 con causale “caparra come da preliminare del 12.5.2014”, era destinato alla società
come afferma il Tribunale in altro passaggio della Controparte_3 motivazione non specificamente criticato, in cui fa riferimento al doc.n.8 allegato al ricorso cautelare e nuovamente allegato all'atto di citazione, e come agevolmente riscontrabile dal documento citato. Parimenti immune da critiche è rimasto il passaggio della motivazione in cui il Tribunale afferma che “Non è inoltre contestato che gli attori hanno corrisposto alla società l'ulteriore importo di euro 60.000,00, emergente Controparte_3 dal documento denominato “Prenotazione d'immobile”,…”.Comunque va ribadito che il fatto stesso la somma in questione sia stata versata in conto prezzo di vendita dell'immobile promesso in vendita dalla società esclude che possa essere stata incassata da e a titolo personale. CP_1 CP_2
§ 4.3. – Il terzo motivo critica la sentenza nella parte in cui respinge la deduzione di una responsabilità personale dell per il debito della CP_1 Controparte_3 quale socio unico della stessa, ai sensi dell'art.2462 c.c.
[...]
Osservano gli appellanti che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la società non versasse in una situazione di insolvenza, invece emergente dagli atti del giudizio, in particolare: dalla mancata notifica presso la sede sociale, che sarebbe indice di inattività e di irreperibilità degli organi societari;
dalla contumacia nel giudizio cautelare e nel giudizio di merito e della mancata impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo;
dall'assenza di beni immobili, di conti correnti e del denaro versato dagli attori. I mezzi istruttori volti a provare l'insolvenza della società sarebbero stati erroneamente disattesi dal giudice mentre è agli atti la copia del verbale del pignoramento negativo presso Controparte_3
Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli altri presupposti della responsabilità personale del socio unico della s.r.l. unipersonale, ossia il mancato versamento del capitale sociale e la mancata pubblicità della natura unipersonale della società. Il motivo è infondato. Va premesso che la deduzione della responsabilità dell' quale socio unico CP_1 della società promittente venditrice è stata fatta dagli attori solamente nella prima memoria ex art.183 c.p.c., deducendo a fondamento della pretesa, oltre alla qualità di socio unico del convenuto, che il capitale sociale dichiarato della Controparte_3
pari a € 10.000,00, risultava versato per soli € 2500,00 e che la natura
[...] unipersonale della società era stata artatamente omessa in tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti. Occorre allora ricordare che la responsabilità illimitata del socio unico di società a responsabilità limitata, che attiene alle obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, presuppone che la società sia insolvente, non essendo sufficiente una temporanea difficoltà, e che, inoltre, i conferimenti non siano stati interamente liberati o che non sia stata effettuata la prescritta pubblicità della natura unipersonale della società presso il Registro delle imprese. La pubblicità della natura unipersonale della società risulta Controparte_3 essere stata effettuata iscrivendo in data 5.12.2013 l'assunzione della qualità di socio unico da parte di a far data dal 2.12.2013, come risulta dalla visura Controparte_1 storica del Registro delle imprese prodotto dal convenuto in allegato alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.. Tuttavia dalla stessa visura risulta anche che il capitale sociale deliberato e sottoscritto in € 10.000,00 era stato versato per soli € 2500,00, sicché è integrata una delle due condizioni alternative (mancanza di pubblicità legale o mancata liberazione dei conferimenti) poste dalla norma per l'insorgenza della responsabilità personale del socio unico. Deve tuttavia sussistere imprescindibilmente anche la condizione dell'insolvenza della società unipersonale. L'insolvenza della società convenuta, che gli appellanti ritengono potersi desumere dagli elementi indiziari sopra indicati, non è stata mai allegata dagli attori nel giudizio di primo grado a sostegno della domanda proposta contro ex art.2462 Controparte_1
c.c. L'affermazione che si legge a chiusura dell'atto di citazione in primo grado, che
“la società altro non era e non è che un paravento privo di Controparte_3 patrimonio immobiliare e finanziario, dietro il quale l ed il hanno CP_1 CP_2 operato e ricorrono ora, per evitare di rispondere personalmente come devono, delle condotte dal loro personalmente poste in essere ”, non vale di per sé a integrare la deduzione mancante con riferimento al requisito richiesto dall'art.2462 c.c. per l'insorgenza della responsabilità personale del socio unico per le obbligazioni sociali, atteso che nell'atto di citazione è assente qualsiasi riferimento a detta specifica responsabilità del convenuto. Né può supplire all'omessa allegazione la produzione, nel termine ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., della visura dei Registri immobiliari attestante che la società non era titolare di alcun immobile, dato che si tratta di un semplice mezzo di prova, senza considerare che il termine ultimo per le allegazioni difensive, ossia il termine di cui all'art.183 comma 6 n.1 c.p.c., era già scaduto. Le attuali allegazioni difensive degli appellanti in proposito sono inammissibili perché tendono a inserire nel processo un nuovo tema d'indagine, circa la situazione d'insolvenza della società promittente venditrice, su cui non si era formato in precedenza il contraddittorio, in violazione dell'art.345 c.p.c..
§ 4.4. - Il quarto motivo critica la sentenza nella parte in cui avrebbe immotivatamente respinto la deduzione di una responsabilità personale di e quali CP_1 CP_2 amministratori della ai sensi dell'art.2476 comma 6 c.c.. Controparte_3
Lamentano gli appellanti che il Tribunale abbia respinto come inconferenti le loro argomentazioni e i riferimenti giurisprudenziali, affermando che tale giudizio sarebbe rimasto privo di motivazione.
§ 4.5. – Il quinto motivo critica la sentenza per aver respinto la deduzione di una responsabilità personale di e quali amministratori della CP_1 CP_2 [...] ai sensi dell'art.2476 comma 6 c.c. in considerazione del fatto Controparte_3 che gli attori non agivano a tutela del patrimonio sociale, ma per ottenere il ristoro del pregiudizio allegato come conseguenza dell'inadempimento della società. Gli appellanti muovono la critica partendo da un'interpretazione dell'art.2476 comma 6 c.c. secondo cui la norma contemplerebbe un'azione risarcitoria attribuita ai creditori sociali a ristoro del danno subito nel loro patrimonio a causa del depauperamento del patrimonio della società debitrice imputabile agli amministratori. Sotto tale profilo essi criticano pertanto la difforme interpretazione data alla norma dal Tribunale. Gli appellanti evidenziano inoltre atti dolosi degli amministratori che hanno distratto e dilapidato il patrimonio sociale e che sarebbero rilevanti anche ai sensi dell'art.2043 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria proposta nei loro confronti.
§ 4.6. - Il quarto e il quinto motivo vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Quanto all'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori, si deve in primo luogo chiarire che l'attuale sesto comma dell'art.2476 c.c. (“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”) è stato introdotto dall'art.378 d.lgs.n.14/2019 ed è entrato in vigore il 16.3.2019. Il sesto comma dell'art.2476 c.c. invocato da e nella loro prima Pt_1 Parte_2 memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., depositata il 10.2.2016, era quindi l'attuale settimo comma dell'art.2476 c.c. che recita: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Questa essendo la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, occorre allora evidenziare che il diritto al risarcimento del danno contemplato è quello relativo ai danni “direttamente” causati dall'azione dolosa o colposa degli amministratori. Pertanto, è vero che la norma attribuisce al terzo un diritto risarcitorio azionabile nei confronti degli amministratori, ma esso non è riferibile ai danni che derivino al creditore sociale dalla mera incapienza del patrimonio societario, come già affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla corrispondente disposizione di cui all'art.2395 c.c., dettata per le società per azioni: “L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.” (Cass.n.15822/2019 conforme a Cass.n.17794/2015). Occorre quindi ribadire, con riferimento alla responsabilità degli amministratori invocata ex artt.2476 c.c. e 2043 c.c., che le deduzioni poste a fondamento della domanda sin dal primo grado di giudizio non sono sufficienti a individuare un comportamento degli amministratori tale da generare la responsabilità extracontrattuale degli stessi nei confronti degli appellanti. Solamente in questo grado gli appellanti hanno incentrato le loro difese nei confronti di e sulla CP_1 CP_2 natura dolosa e truffaldina dell'operato degli stessi, per cui si tratta di deduzioni inammissibili ex art.345 c.p.c. in quanto nuove rispetto al tema d'indagine delineato dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dalla memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. degli attori.
§ 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.786/2020 , pubblicata in data 12/06/2020, così decide:
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti e a Parte_1 Parte_2 rifondere agli appellati e le spese processuali Controparte_1 CP_2 che liquida, per ciascuno di essi, in € 17.179,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, eseguendo il pagamento, per quanto riguarda , a mani dell'avv. Andrea Controparte_1
GR dichiaratosi antistatario.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
LA ZZ