Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 2
Nell'assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio (in virtù della quale quest'ultimo viene determinato in parte in misura fissa, ed in parte in misura variabile, dipendente dal volume d'affari dell'assicurato o da altri elementi fluttuanti concernenti la sua attività) l'omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, dei dati necessari per la determinazione della parte variabile del premio non comporta la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., a meno che tale effetto non sia espressamente previsto nel contratto, e la relativa clausola non sia debitamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.
La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.
Commentari • 4
- 1. Guida completa alle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.)Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2020
- 2. RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DEL MOTIVO GRAVAMEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 dicembre 2011
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nell'ambito del ricorso per cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.366, n.6, cpc è inammissibile il motivo di gravame che non sia AUTOSUFFICIENTE per mancata produzione o trascrizione dei documenti su cui il ricorso in parola si basa. LA NORMATIVA Articolo 1901 CODICE CIVILE (MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO) Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo …
Leggi di più… - 3. Liceità del regime temporale “claims made”Pasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 12 gennaio 2011
TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 18 marzo 2010, n. 3527; Giud. SPERA, Tizio (Avv. DI GIUSEPPE, FERRARI) c. Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico (Avv. DE PASCALE) e Fondiaria-Sai SpA (Avv.PENCO). … omissis … Svolgimento del processo: Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi Euro 47.687,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per effetto dell'intervento chirurgico dell'11.03.03. Si costituiva la convenuta, la quale concludeva, in via …
Leggi di più… - 4. Assicurazione professionale: attenzione alle clausole claims made!Accesso limitatoRaffaele Plenteda · https://www.altalex.com/ · 3 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2009, n. 16394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16394 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, AURORA ASSICURAZIONI SPA in persona del dott. \Tamburini Ilario\, RAS SPA in persona del Dott. \Riva Giorgio\ ed ing. \Adelchi Cellani\, AT ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA in persona del direttore centrale, rag. \Rosina Enzo\, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI STMONETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati PALMIGIANO GIULIO, PALMIGIANO CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
METRONOTTE SPA (GIÀ CORPO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA DI MILANO E LODI S.P.A.), in persona del suo legale rappresentante Dott. \Circosta Vincenzo\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUFFONI GUIDO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FE SPA, ORGANIZZAZIONE AR, ROYAL & SUNALLIANCE ASSIC RAPPR GEN ITALIA, AXA ASSIC SPA;
- intimati -
e sul ricorso n. 1821/2005 proposto da:
FE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato Dott. \Baumgartner Thomas\, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOSTNER GERHART giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente-
contro
ORGANIZZAZIONE AR DI AR IO DITTA, in persona del titolare signor SC NI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LO SAVIO EZIO MARIA giusta delega a margine del controricorso;
METRONOTTE già CORPO VIGILANZA PROVINCIA MILANO LODI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUFFONI GUIDO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
ASSITALIA SPA, RAS SPA, AT ITAL ASSIC & RIASSIC SOC, NEUCHATELOISE, AGF ASSURANCE GENERALES DE LA FRANCE SA UAP;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3251/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO,Sezione Terza Civile, emessa il 7/10/2003, depositata il 26/11/2003; R.G.N. 2107/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/06/2009 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;
udito l'Avvocato Carlo D'ERRICO per delega avv. PROIA Claudio;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI per delega avv. Luigi MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 - 26 novembre 2003, la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione del locale Tribunale, condannava la spa FE a pagare alla ON AR, di SC NI, la somma di Euro 36.000,00 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno per la merce sottratta nei magazzini FE di *Rho il 7 aprile 1995*, dove la stessa era stata depositata dalla ON AR, a seguito di trasferimento dai magazzini ON di Cernusco sul Naviglio* (alla quale FE era subentrata nel rapporto instaurato con ON AR per il deposito). I qiudici di appello, con la medesima decisione, condannavano la AL - Le assicurazioni di Italia, la WI ass., la RAS, Riunione Adriatica di sicurtà e la AT a pagare alla FE la stessa somma riconosciuta a favore della ON AR, detratta la franchigia e lo scoperto di polizza.
Rigettavano, infine, la domanda proposta in via subordinata da FE, diretta ad ottenere la condanna del la società Corpo di Vigilanza per la Provincia di Milano spa, ora OT spa, a manlevare e garantire la FE Trasporti da qualsiasi somma la stessa fosse condannata a versare in favore della attrice, ON AR.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda della ON AR, affermando che vi era stato inadempimento contrattuale dell'Istituto di Vigilanza e che l'evento si era verificato per esclusiva negligenza della attrice, ON AR (art. 1227 c.c., comma 2). Accogliendo in parte l'appello di questa ultima, i giudici di appello rilevavano che ne' all'atto della stipulazione del contratto di deposito ne' in epoca successiva, la operatività del deposito stipulato tra la ON AR e la AN (poi FE Trasporti) poteva dirsi condizionata al fatto che il contratto di assicurazione delle merci depositate contro il rischio del furto fosse stipulato dalla depositaria e che la responsabilità "ex recepto" della stessa venisse meno nel caso in cui alla copertura assicurativa per il rischio di furto provvedesse direttamente la depositante ON AR.
Dalla offerta di contratto AN del *28 aprile 1992* risultava chiaramente che la assicurazione durante la giacenza era prevista come uno dei tanti servizi prestati da AN, da pagarsi a parte con maggiorazione della tariffa mensile.
In linea generale doveva riconoscersi che AN forniva la assicurazione delle merci in giacenza nel proprio magazzino, avendo in essere una polizza multirischi, correlata alla propria attività imprenditoriale di spedizioni, trasporti, depositi e magazzinaggi. Naturalmente nulla vietava che la ON AR provvedesse in proprio ad assicurare le proprie merci.
Tra l'altro, la FE - che, come detto, era subentrata alla AN nel rapporto con ON AR alle medesime condizioni aveva espressamente riconosciuto che la assicurazione con la Milano Assicurazioni stipulata dalla ON AR era da considerare conforme agli "accordi intercorsi".
Non poteva dunque ritenersi - come invece aveva fatto il primo giudice - che stipulando detta polizza la ON AR avesse fatto venir meno le obbligazioni contrattuali della depositaria, ovvero che la stessa AR si fosse, in tal modo, resa inadempiente al contratto di deposito.
Ricorrevano, nel caso di specie, tutti presupposti della responsabilità ex recepto della depositaria, FE:
- infatti, il contratto di deposito era valido ed efficace;
- nessun inadempimento era intervenuto da parte della depositante ON AR;
- la merce di proprietà della ON AR si trovava nel magazzino delle FE;
- detta merce era stata oggetto di furto, non accompagnato da violenza o minaccia alle persone;
- il depositario doveva pertanto risarcire il depositante, danneggiato dalla perdita della merce, del valore della stessa. FE aveva, tuttavia, dedotto la esistenza di una clausola contrattuale che limitava la sua responsabilità alle sole ipotesi del dolo o della colpa grave, da ritenersi, nella specie, non sussistenti.
Tale tesi - osservava la Corte territoriale - era priva di fondamento, poiché una clausola del genere non era rinvenibile ne' nel contratto stipulato fra le parti ne' nella offerta della AN del *28 aprile 1992*.
FE aveva precisato che nel contratto di assicurazione stipulato da ON AR con la Milano assicurazioni era prevista una specifica clausola, che risultava espressamente approvata, con la quale la compagnia di assicurazioni rinunciava alla rivalsa nei confronti della AN, presso la quale le merci erano depositate, tranne che per i casi di dolo o colpa grave.
Tale clausola, tuttavia, non poteva essere invocata da FE, essendo contenuta in un contratto intercorso tra soggetti diversi e per scopi diversi.
Neppure in base a tale documento, pertanto, poteva affermarsi che la ON AR, stipulando in proprio la assicurazione delle merci depositate presso FE, avesse inteso limitare la responsabilità di questa ultima ai soli casi di dolo o colpa grave. Il danno era costituito dalla perdita delle cose ed era stato cagionato da ignoti ladri, senza alcun contributo della ON AR e senza che questa potesse, con la propria condotta - più o meno diligente - in qualche modo influirvi. Doveva quindi concludersi che le merci della ON AR erano coperte dalla garanzia assicurativa prestata da AL e dalle altre compagnie assicuratrici sulla base della polizza in corso con FE, che copriva tutte le responsabilità professionali del contraente, e quindi anche le responsabilità nascenti dal deposito. Il depositario delle merci era legittimato a pretendere dalle sue compagnie di assicurazione di essere tenuto indenne di quanto dovuto al depositante per detto titolo.
I giudici di appello precisavano che due giorni prima del furto, il *3 aprile 1995*, era scaduta la polizza assicurativa stipulata da ON AR con la Milano assicurazioni. A seguito di ciò, la ON AR aveva richiesto per iscritto di ricomprendere le proprie merci nella polizza della depositaria: tale adempimento - ad avviso della Corte territoriale, tenuto conto anche del fatto che era stato pagato il premio, in via anticipata e salvo regolazione doveva ritenersi sufficiente a far rientrare le merci depositate nella assicurazione stipulata da FE, polizza a primo rischio assoluto, da questa stipulata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale di spedizioniere, trasportatore e depositario (non recando detta polizza la indicazione delle merci assicurate).
La Fercam aveva chiamato in causa le proprie assicurazioni per essere indennizzata ai sensi delle polizze in corso.
Tempestiva era stata la chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazione, effettuata con la comparsa di costituzione del 16 ottobre 2000, in appello.
La clausola di cui all'art. 5, comma 1 della polizza richiedeva - quale condizione essenziale per la efficacia del contratto - che l'autore del furto avesse violato mezzi di protezione e chiusura dei locali, che tali mezzi esistessero e fossero operanti ovvero operanti e funzionanti sistemi di allarme antifurto.
Nel caso di specie era emerso che il capannone della FE sorgeva in una area completamente protetta da una recinzione, in parte metallica ed in parte in muratura, che gli autori del furto (per accedere al capannone ove erano custodite le merci) avevano tranciato la rete metallica per tre metri quadri e tagliato anche una siepe alta metri 2,30 con l'ausilio di un seghetto.
Le saracinesche metalliche erano state aperte con mezzi impropri e quindi violativi di per sè.
Era inoltre installato un sistema di allarme, in aggiunta alle chiusure tradizionali, che doveva presumersi a norma e funzionante, dato che in quella notte, la Compagnia addetta alla vigilanza aveva ricevuto ben tre segnalazioni. I ladri, per perpetrare il furto, avevano inibito i sensori del sistema con alcuni scatoloni. Sulla base di tali considerazioni, concludeva la Corte territoriale, doveva ritenersi che fossero stati effettivamente violati i mezzi di protezione e chiusura dei locali ove si trovava la merce assicurata. Quanto alla Compagnia di vigilanza ed alle sue compagnie assicuratrici non era stata raggiunta una prova della responsabilità della Compagnia nella verificazione dell'evento dannoso. Questa aveva stipulato con la FE un contratto per il servizio di teleallarme che obbligava semplicemente l'Istituto di Vigilanza ad accorrere presso il deposito di *Rho* ad ogni segnalazione di allarme installato nello stesso e collegato con la sede del Corpo. Nella notte del furto, a fronte di tre segnalazioni di allarme ricevute dalla sede dell'Istituto, le prime due alle ore *21,37* e *21,39* e la terza alle ore *5.36* del *6 aprile 1995* era stata inviata regolarmente una pattuglia che aveva espletato le dovute ispezioni, senza rilevare nulla di irregolare.
Doveva ritenersi quindi esente da qualsiasi responsabilità l'Istituto, che secondo la clausola di cui all'art. 11 Statuto, risponde solo se in dolo o colpa grave.
Poiché i ladri avevano disattivato il sistema di allarme, doveva ritenersi che proprio in occasione del furto nessuna segnalazione fosse giunta alla centrale operativa del CVPML e quindi nessun intervento fosse utilmente dovuto dai vigilatori.
Tenuto conto della obsolescenza delle merci sottratte (materiale elettronico di rapida svalutazione), i giudici di appello liquidavano il danno in complessive L. 70.000.000, corrispondenti - con arrotondamento - ad Euro 36.000,00.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione le quattro compagnie di assicurazione della FE con due distinti motivi.
Resiste con controricorso l'ON AR, la OT spa, già Corpo di Vigilanza per la Provincia di Milano e Lodi spa, e la FE, la quale ha proposto anche ricorso incidentale sorretto da quattro distinti motivi.
Entrambe le resistenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti tutti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo del ricorso principale le quattro società di assicurazione denunciano:
1) Violazione 1882, 1888, 1891, 1917, 1904, 1766, 1362 c.c in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i giudici di appello avevano confuso la assicurazione contro i furti e quella di responsabilità (che riguardava solo lo spedizioniere ed il vettore, ma non il depositario).
Erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che i mezzi di protezione predisposti integrassero quelli tassativamente previsti in polizza.
In realtà, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della mancanza di segni di effrazione delle saracinesche, giungendo così ad escludere la copertura assicurativa in ordine all'evento per cui è causa.
La Corte territoriale, in effetti, aveva ritenuto equivalenti i mezzi di chiusura del magazzino con le chiusure esterne, ben lontane dal magazzino e da esso separate e distinte.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano:
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1888, 1901, 1362 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La polizza per responsabilità del vettore stradale prevedeva un premio sul fatturato annuo.
Sarebbe spettato all'assicurato l'onere di provare l'esistenza della avvenuta comunicazione degli elementi variabili necessari per effettuare i conteggi definitivi del premio.
L'art. 1901 c.c., comma 2, per il caso di mancata comunicazione di tali dati, stabilisce la sospensione della assicurazione. FE aveva pagato sino alla fine di marzo 1995 solo la parte anticipata del premio, ma non aveva comunicato il consuntivo dei noli (nel termine previsto di 90 giorni dalla chiusura del ciclo annuale). Costituiva indubbio errore di diritto affermare che con il solo pagamento della parte anticipata del premio il rischio potesse dirsi coperto (con sostanziale disapplicazione della regola generale dettata dall'art. 1901 c.c.). In tal modo i giudici di appello avevano finito per porre a carico dell'assicuratore l'onere della prova che vi sarebbe stato un residuo premio da corrispondere.
I due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati.
Con motivazione che: sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici e giuridici, i giudici di appello hanno ritenuto che la presenza di saracinesche robuste azionabili dall'interno, unitamente alla collocazione di sensori antifurto esterni, che coprivano tutta la recinzione in muratura e recinzione metallica, costituisse valido mezzo di protezione, secondo le previsioni di polizza, ed hanno concluso che la manomissione dei sistemi di segnalazione allarme, il taglio della rete di recinzione e la apertura delle saracinesche costituissero violazione dei suddetti mezzi di protezione. I giudici di appello, con accertamento insindacabile in questa sede, avevano rilevato, da un esame delle condizioni di polizza, che il contratto di assicurazione stipulato da FE riguardava sia le merci in quanto tali, che la merci depositate nei magazzini FE in esecuzione di contratto di deposito.
Quanto al mancato pagamento del premio ed alla conseguente sospensione della garanzia assicurativa, i giudici di appello hanno accertato che FE aveva pagato le rate mensili del premio, quanto meno fino alla fine del mese di marzo 1995, che le parti non avevano previsto espressamente la sospensione della garanzia nel caso di mancato pagamento della quota integrativa del premio. AL, tra l'altro, aveva ricevuto il pagamento del premio senza sollevare eccezione alcuna, così riconoscendo la persistenza della copertura assicurativa.
In ogni caso, consolidata giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che: "La clausola c.d. "di regolazione del premio" inserita in un contratto di assicurazione si caratterizza, sul piano morfologico, per la sua natura di clausola onerosa che, come tale, richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, giusta disposto dell'art. 1341 c.c., comma 2 e dell'art. 1342 c.c., comma 2, mentre, sul piano funzionale, si appalesa inidonea a riprodurre "ipso facto" lo schema dell'art. 1901 c.c. (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagare il premio), non rappresentandone punto una automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello di cui al citato art. 1901 c.c."(Cass. n. 3370 del 18 febbraio 2005; cfr. anche 13344 del 19 luglio 2004). Ed ancora: "In tema di assicurazione, l'art. 1901 c.c., comma 2, - il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute - costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c.. In applicazione del secondo comma di tale disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro" (Cass. n. 27132 del 19 dicembre 2006). Peraltro, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura e basata su un accertamento di fattoché non è validamente censurato in questa sede, gli stessi giudici di appello hanno affermato che: "pur essendo stato adottato il sistema del premio anticipato con successiva regolazione, non risulta inserita nella polizza alcuna clausola prevedente la sospensione della garanzia, per mancata denuncia, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi necessari alla determinazione della quota integrativa di premio". Sulla base di tale considerazione in fatto, la Corte territoriale ha tratto la conclusione che tutto ciò induceva a ritenere che la volontà delle parti fosse nel senso di "presumere l'esaustività del premio anticipato e attribuire all'eventuale, mancata, trasmissione della documentazione sul fatturato effettivo, con conseguente mancata corresponsione della quota integrativa, il valore di inadempimento non grave e non tale da sospenderà la garanzia" (pagg. 16 - 17 sentenza impugnata).
Si tratta di apprezzamento logicamente motivato, che sfugge pertanto a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.
Con ricorso incidentale FE denuncia:
1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizi della motivazione, in ordine alla mancata valutazione di documenti di causa delle relative istanze istruttorie ed in relazione agli artt. 1321, 1322, 1326, 1327, 1362 c.c. e dell'art. 1766 c.c. e segg.. I giudici di appello non avevano tenuto conto di una pattuizione fondamentale intercorsa tra AN (FE) e ON AR.
Quella per cui avrebbe dovuto essere questa ultima ad assicurare la merce, in modo autonomo, prevedendosi espressamente la esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del depositari o, se non per la ipotesi del dolo o della colpa grave.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte privo di fondamento. Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno escluso che tra le parti fosse stata pattuita una clausola di questo genere. Hanno ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, per un primo periodo, ON AR avesse in essere un autonomo contratto di assicurazione, considerato che - alla scadenza - la stessa aveva comunicato a FE (succeduta a AK) la volontà di rientrare nella copertura assicurativa generale della depositaria. Le osservazioni formulate dalla ricorrente incidentale - tutte relative alla circostanza che FE non avrebbe sicuramente accettato il deposito della merce senza avere preventivamente stipulato una apposita polizza assicurativa per garantirsi dai rischi - si pongono in contrasto con quanto accertato dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto la responsabilità di FE (e quindi delle compagnie assicuratrici) avendo ON AR "chiesto per iscritto di rientrare nella polizza della depositaria" (pag. 10 della sentenza impugnata).
Sulla base di tali incontestate premesse, i giudici di appello hanno concluso che "a tutti gli effetti, al momento del furto, le merci di proprietà della ON AR fossero coperte dalla garanzia prestata dalla AL e dalle altre coassicuratrici sulla base della polizza in corso con la FE" (pag. 12 della sentenza impugnata).
Le censure formulate da FE relativamente alla mancata ammissione delle istanze istruttorie sono, sotto altro profilo, inammissibili, non avendo la ricorrente incidentale riportato integralmente il contenuto delle stesse, così impedendo qualsiasi accertamento in ordine alla decisività delle stesse in questa sede.
Costituisce insegnamento preciso di questa Corte che: anche nel caso in cui sia prospettato l'omesso od insufficiente esame delle istanze istruttorie, dirette a dimostrare i richiamati punti decisivi della controversia, è necessario che il ricorso in questione ponga riferimento, a pena di inammissibilità, all'esposizione del contenuto delle richieste probatorie non accolte, onde consentire al giudice di legittimità' il controllo della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione della controversia in conseguenza dell'espletamento delle prove dedotte (Cass. S.U. 7 dicembre 2006 n. 26182, con riferimento alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. n.40 del 2006, ma cfr. Cass. 10 aprile 2006 n. 9076 per quanto riguarda le disposizioni precedentemente in vigore).
2.) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contradittoria motivazione in relazione alle istanze istruttorie formulate ed in ordine all'art. 1175, 1374, 1375 c.c. e all'art. 1227 c.c., comma 2. Il danno sofferto non doveva essere individuato in quello arrecato dai ladri mediante sottrazione della merce, poiché esso traeva origine anche dalla colpevole mancata copertura assicurativa della merce depositata, imputabile a ON AR. In pratica, parte del danno subito dalla depositante avrebbe potuto essere evitato se AR avesse comunicato tempestivamente a FE la volontà di non intendere prolungare il proprio contratto assicurativo in essere presso Milano assicurazioni. ON AR, in pratica, doveva considerarsi direttamente responsabile dei danni conseguenti al mancato rinnovo della polizza, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., comma 2. Usando la ordinaria diligenza, in esecuzione del contratto secondo buona fede, ON AR avrebbe dovuto comunicare preventivamente a FE la propria intenzione di avvalersi della copertura assicurativa stipulata direttamente dalla depositaria, in modo da permetterle, se del caso, di organizzare una relativa copertura, e di adeguare il prezzo del deposito.
Anche le censure formulate con tale mezzo sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
Sotto il primo profilo, la Corte territoriale ha motivatamente escluso che il comportamento tenuto da ON AR, in occasione della richiesta di estensione della copertura assicurativa garantita dalla polizza FE, potesse costituire inadempimento della AR o comunque censurabile sotto il profilo della violazione dell'obbligo di buona fede della depositante. Dove ritenersi sufficiente una semplice dichiarazione della depositante per riusufruire della polizza generale di cui era comunque la depositaria, senza ulteriori formalità o necessità di preavviso (pag. 11 sentenza impugnata).
Per quanto riguarda, invece, la mancata ammissione delle istanze istruttorie, la ricorrente incidentale non riporta le circostanze sulle quali i testimoni sarebbero stati chiamati a rispondere, requisito indispensabile (anche in caso di inapplicabilità "ratione temporis"delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 40 del 2006) ai fini della decisione in ordine alla decisività delle stesse. Da ultimo, va segnalato quanto di recente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte, per cui:
"Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. S.U. 18 dicembre 2001 n. 15982). Sotto questo secondo profilo, le censure formulate con il secondo motivo sono inammissibili.
3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione equitativa del danno, alle relative istanze istruttorie ed in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c.. La ricorrente incidentale sottolinea che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa solo quando sia difficile la precisa determinazione del danno. Ipotesi questa, tuttavia, non verificatasi nel caso di specie. In particolare, nella decisione impugnata, non erano affatto indicate le ragioni per le quali era stata effettuata una decurtazione del solo 30% a fronte di merce, che, in quanto appartenente al settore elettronico, doveva considerarsi soggetta a rapida obsolescenza e che comunque era giacente da oltre tre anni in scatoloni impolverati presso Fercam.
La depositaria aveva segnalato la opportunità di ricorrere ad una consulenza tecnica, che i giudici di appello così come il primo giudice avevano senza alcuna motivazione rifiutato. Il motivo è anche esso in parte inammissibile, in parte privo di fondamento.
Le fatture di acquisto della merce sottratta, prodotte da ON AR, costituivano - secondo l'apprezzamento dei giudici di appello - il principio di prova idoneo a consentire la applicazione dell'art. 1226 c.c.. Nel caso di specie con motivazione adeguata i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali avevano ritenuto di riconoscere alla ON AR il 70% del costo di acquisto delle merci, maggiorato del 10% per oneri diretti ed indiretti. Secondo la ricorrente incidentale, in tal modo, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del rapido tasso di obsolescenza del materiale elettronico depositato (apparecchiature hi-fi). Hanno anche lamentato la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio e delle prove testimoniali, che i giudici di appello avrebbero - immotivatamente - ritenuto non idonee a surrogare dati documentali e contabili.
Si tratta, tuttavia, di censure inammissibili in questa sede. L'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno, in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità quando la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto (Cass. s.u. 9 giugno 1992 n. 7067; cfr. Cass. 21 giugno 2000 n. 8468). In ordine a tale liquidazione, rimane applicabile l'ordinario sindacato sulla motivazione a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 idoneo in particolare a censurare decisioni in punto di liquidazione equitativa, basate su asserzioni tautologiche, contraddittorie o comunque insufficienti: ipotesi, questa, non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento di rivalutazione ed interessi, da parte della Corte territoriale, la stessa è priva di fondamento, avendo la stessa Corte riconosciuto il diritto di FE a rivalersi dalle compagnie assicuratrici per il medesimo importo liquidato a favore di ON AR ( 36.000,00). Importo da porsi a carico - pro quota - delle compagnie assicuratrici, previa rivalutazione e con interessi, con i medesimi criteri indicati per quanto riguarda i rapporti ON AR - FE.
Spetta, dunque alla FE, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con l'aumento degli interessi al tasso legale, che competono sul capitale prima de valutato al 6 aprile 1995 e poi rivalutato anni per anno fino alla data della sentenza, quindi fino al saldo), previa detrazione della franchigia e dello scoperto di polizza. In questo senso deve essere interpretata la sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha posto a carico delle società
assicuratrici, pro quota, il medesimo importo di Euro 36.000,00 riconosciuto alla ON AR.
4) Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle istanze istruttorie ed alla responsabilità del Corpo di Vigilanza per la Provincia di Milano (CVPM). La Corte aveva rigettato la domanda di manleva proposta contro l'Istituto di Vigilanza sul presupposto che non vi fosse stata inadempienza o che la inadempienza fosse stata solo di lieve entità. La decisione sul punto non era sorretta da idonea motivazione. In particolare, i giudici di appello non avevano spiegato per quale ragione le ripetute segnalazioni erano rimaste pressoché inevase e per quale motivo non era stata presa n considerazione la circostanza che i ladri avevano operato, introducendosi nell'area addetta a deposito, dopo aver tagliato una rete metallica per oltre tre;
metri quadri oltre che una siepe alta oltre tre metri.
In ogni caso, i giudici di appello erano incorsi in errore ritenendo valida la clausola contenuta nell'art. 11 dello Statuto nonostante la stessa (di carattere indubbiamente vessatorio) fosse priva di separata sottoscrizione a mente dell'art. 1341 c.c., comma 2. La disposizione dell'art. 11 Statuto, ricorda Fercam, prevedeva una responsabilità dell'Istituto di Vigilanza solo per la ipotesi di furto solo in caso di dolo o colpa grave.
Da ultimo, la società Fercam aveva versato alla ON AR la somma complessiva di Euro 126.428,22 che questa ultima avrebbe dovuto rimborsare a Fercam, nel caso di accoglimento integrale del ricorso incidentale.
Anche l'ultimo motivo è privo di fondamento.
Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno spiegato per quale ragione hanno ritenuto che la Società di sorveglianza avesse compiuto tutte le operazioni previste dal contratto, in caso di allarme.
I giudici di appello hanno preso in esame il contratto stipulato dall'Istituto di Vigilanza con FE ed hanno rilevato che lo stesso obbligava semplicemente l'Istituto di Vigilanza ad accorrere presso il deposito di *Rho*, ad ogni segnalazione del sistema di allarme installato nello stesso e collegato con la sede del Corpo. In occasione di tutte e tre le segnalazioni di allarme, ricevute in quella notte del furto, fu regolarmente inviata una pattuglia e furono espletate le dovute indagini che non avevano condotto all'accertamento di alcun fatto rilevante.
Non conoscendosi l'ora in cui era stato commesso il furto non poteva neppure affermarsi che lo stesso sarebbe stato sicuramente sventato qualora le guardie inviate dal CVPML avessero ispezionato il perimetro esterno in occasione della ultima ispezione (eseguita invece, correttamente, nei primi due interventi).
Tra l'altro, poiché gli autori del furto avevano disattivato il sistema di allarme ponendo alcuni scatoloni ad inibizione dei sensori, era da ritenersi che proprio in occasione della commissione del fatto, nessuna segnalazione fosse pervenuta alla centrale operativa del Corpo di Vigilanza, al quale non poteva, dunque, essere addebitato alcun inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Fra l'altro, ha sottolineato la Corte territoriale, l'art. 11 dello Statuto, applicabile al caso di specie, in quanto richiamato dal contratto sottoscritto dalle parti, prevedeva espressamente che in caso di furto il Corpo di Vigilanza per la Provincia di Milano e Lodi dovesse rispondere solo per il caso di riscontrato dolo e colpa grave: ipotesi queste, neppure ipotizzate dalla ricorrente incidentale, che si è limitata ad invocare la invalidità della clausola, perché non sottoscritta specificamente (ai sensi dell'art.1341 c.c.). Il contenuto di questa clausola non è riprodotto nel ricorso incidentale e l'esame diretto dei documenti prodotti è precluso a questa Corte, in relazione alle censure formulate (di violazione di legge e di vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle istanze istruttorie ed alla responsabilità del Corpo di Vigilanza). Sul punto si richiama l'orientamento di questa Corte, secondo il quale: "La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicata nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità, dinanzi alla Corte di Cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già1 acquisiti agli atti del processo" (Cass. 18 gennaio 2002 n. 547). Nel caso di specie, nessuno di tali elementi di fatto risulta già acquisito agli atti.
Tra l'altro, il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate, ancorché con il sistema del rinvio, e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., mentre non rileva in proposito l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (Cass. 6 settembre 2006 n. 19130, 8 agosto 1992 n. 9392). Restano assorbite le ulteriori argomentazioni svolte dalla OT (già CVPML) nella memoria depositata, ex art. 378 c.p.c. e nel controricorso, volte ad escludere una lettura dell'art. 11 Statuto tale da determinare una vera e propria limitazione di responsabilità in capo all'Istituto di vigilanza.
Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati. La consistenza delle questioni affrontate e definite, in uno con l'alterno esito della controversia, rende equa la compensazione delle spese di questo giudizio, tra tutte le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese di causa tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2009