Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2009, n. 16394
CASS
Sentenza 14 luglio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nell'assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio (in virtù della quale quest'ultimo viene determinato in parte in misura fissa, ed in parte in misura variabile, dipendente dal volume d'affari dell'assicurato o da altri elementi fluttuanti concernenti la sua attività) l'omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, dei dati necessari per la determinazione della parte variabile del premio non comporta la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., a meno che tale effetto non sia espressamente previsto nel contratto, e la relativa clausola non sia debitamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.

Commentari4

  • 1Guida completa alle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.)Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2020

  • 2RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DEL MOTIVO GRAVAME
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 dicembre 2011

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nell'ambito del ricorso per cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.366, n.6, cpc è inammissibile il motivo di gravame che non sia AUTOSUFFICIENTE per mancata produzione o trascrizione dei documenti su cui il ricorso in parola si basa. LA NORMATIVA Articolo 1901 CODICE CIVILE (MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO) Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo …

     Leggi di più…

  • 3Liceità del regime temporale “claims made”
    Pasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 12 gennaio 2011

    TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 18 marzo 2010, n. 3527; Giud. SPERA, Tizio (Avv. DI GIUSEPPE, FERRARI) c. Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico (Avv. DE PASCALE) e Fondiaria-Sai SpA (Avv.PENCO). … omissis … Svolgimento del processo: Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi Euro 47.687,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per effetto dell'intervento chirurgico dell'11.03.03. Si costituiva la convenuta, la quale concludeva, in via …

     Leggi di più…

  • 4Assicurazione professionale: attenzione alle clausole claims made!Accesso limitato
    Raffaele Plenteda · https://www.altalex.com/ · 3 maggio 2010
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2009, n. 16394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16394
Data del deposito : 14 luglio 2009

Testo completo