Articolo 1570 del Codice civile
Articolo 1519 octiesArticolo 1571
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19 aprile 1942
Art. 1570.

(Rinvio).

Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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