CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 01/07/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2620/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Parte_1
SICILIANO ROSA MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1060/2024, pubblicata in data 22.5.2024, il Tribunale di Torre Annunziata, in
Parte funzione di giudice del lavoro, ritenuto che il recupero delle somme erogate dall' alla dott.ssa fosse legittimo, ma che dovesse essere effettuato al netto e non al lordo, in Controparte_1
parziale accoglimento del ricorso della che per il resto rigettava, dichiarava illegittima CP_1
la ripetizione delle somme effettuata al lordo delle ritenute di legge e non al netto e, per l'effetto,
Part condannava la a restituire alla ricorrente la differenza;
quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, ne disponeva la compensazione.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 4.10.2024,
Parte l' e ne invocava la riforma con integrale rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente in primo grado. Non si costituiva l'appellata.
Parte appellante non è mai comparsa, né alla udienza di discussione del 10.6.2025, né all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c..
La Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie, poiché l'appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti della parte appellata.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR
n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 01/07/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2620/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Parte_1
SICILIANO ROSA MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1060/2024, pubblicata in data 22.5.2024, il Tribunale di Torre Annunziata, in
Parte funzione di giudice del lavoro, ritenuto che il recupero delle somme erogate dall' alla dott.ssa fosse legittimo, ma che dovesse essere effettuato al netto e non al lordo, in Controparte_1
parziale accoglimento del ricorso della che per il resto rigettava, dichiarava illegittima CP_1
la ripetizione delle somme effettuata al lordo delle ritenute di legge e non al netto e, per l'effetto,
Part condannava la a restituire alla ricorrente la differenza;
quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, ne disponeva la compensazione.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 4.10.2024,
Parte l' e ne invocava la riforma con integrale rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente in primo grado. Non si costituiva l'appellata.
Parte appellante non è mai comparsa, né alla udienza di discussione del 10.6.2025, né all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c..
La Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie, poiché l'appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti della parte appellata.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR
n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone