Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01004/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01738/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
il Comune di Caivano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 2757/2024, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che l’esigenza cautelare rappresentata dalla parte appellante si presti ad essere adeguatamente soddisfatta, alla luce della conforme domanda formulata in via subordinata dalla stessa, mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R., costituente la sede appropriata per l’approfondimento dei temi sollevati, a cominciare da quello, sostanzialmente inedito a livello giurisprudenziale, della idoneità della misura interdittiva a giustificare la revoca del titolo autorizzatorio di cui è già titolare, -OMISSIS-, la società ricorrente;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R., l’appello cautelare.
Demanda alla segreteria della sezione di trasmettere la presente ordinanza al T.A.R. che ha emesso l’ordinanza appellata.
Spese del doppio grado del giudizio cautelare compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.