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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 893/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO VERCELLI, 40 c/o Studio Parte_1 P.IVA_1
UNIQLEGAL STAPA 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TOFFOLETTO ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LETTENMAYER FLORA
JOSEPHINE ALDA ( ), all'avv. ROMEO CHRISTIAN C.F._1
( ), all'avv. DAMINELLI SIMONA ( ) e all'avv. C.F._2 C.F._3
CIPOLLA LUCIANA ( ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_2 C.F._5
C.F. ), Controparte_3 C.F._6
Controparte_4
tutti elettivamente domiciliati in VIA FAMIANO NARDINI, 1/C 00162 ROMA presso lo studio dell'avv. CALIO' ANTONIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 9 APPELLATI
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
1) Nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'impugnazione proposta, in particolare per ciò che attiene ai motivi di appello in grado di definire preliminarmente il giudizio (da 1 a 4), riformare la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Milano, emessa in data 15 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, notificata il 17 febbraio 2023, resa nel giudizio R.G. n. 1349/2019 dal Giudice Dott.ssa Carmela Gallina e, per
l'effetto, rigettare integralmente le domande svolte da parte attrice nel giudizio di primo grado.
2) In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma della sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di
Milano, emessa in data 15 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, notificata il 17 febbraio 2023, resa nel giudizio R.G. n. 1349/2019 dal Giudice Dott.ssa Carmela Gallina, si chiede che la Corte di Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, per le ragioni meglio espresse nei motivi di appello (in particolare da 3 a 8), accerti e, per l'effetto, ridetermini, previo rinnovo / richiamo della CTU svolta nel primo grado, l'eventuale minore importo dovuto da a - nell'ipotesi Parte_1 CP_1 in cui, nelle more, l'appellante avesse proceduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado condannare gli appellati alla restituzione delle somme da questi ultimi incassate, oltre a interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% o, in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse procedere al rigetto del gravame, con compensazione integrale delle spese di lite.
Per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare
l'interposto appello in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e agivano giudizialmente davanti al Tribunale di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Milano contro per ottenere l'accertamento della nullità, totale o parziale, di due Parte_1
contratti di conto corrente, nonché la condanna alla restituzione degli addebiti illegittimi su tali conti per interessi ultralegali, usurari, anatocistici e per commissioni e spese.
I rapporti instaurati dall'attrice con la convenuta erano così indicati nella CP_1 CP_5
citazione:
-conto corrente n. n 400137294 (già 146251)
-conto corrente n. 400137809 (già 147095).
Alla citazione erano allegati sub docc. 1 e 3 i documenti contenenti i contratti suindicati, sottoscritti dalla
[...] si costituiva in giudizio e confermava l'avvenuta stipulazione, in data 15.9.2003, dei Controparte_6
due contratti indicati dalla controparte, dichiarando che gli stessi risultavano estinti e producendo sub docc. 3 e 4 gli stessi documenti prodotti dalla parte attrice sub docc. 1 e 3. contestava, tuttavia, le doglianze della parte attrice ed eccepiva, in via preliminare la Parte_1
prescrizione delle rimesse effettuate in data anteriore al 10.1.2009, (tenuto conto della notifica della citazione in data 10.1.2019), chiedendo, nel merito il rigetto delle domande avversarie.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositava un atto denominato “atto di Parte_1 rimodulazione su affidamento regolamentato in conto corrente del 31.10.2018” e in base ad esso eccepiva l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la correntista rinunciato a sollevare qualsiasi eccezione relativa al rapporto fra le parti.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. qualificandosi Controparte_4
cessionaria del credito controverso.
Il Tribunale istruiva la causa mediante ctu contabile e, all'esito, definiva il giudizio con la sentenza n.
1214/23, con la quale accoglieva parzialmente le domande di nullità e rideterminava il saldo del conto in adesione alle conclusioni della ctu, condannando la al pagamento in favore della società CP_5 attrice di euro 102.736,27 oltre interessi “da calcolare al saggio previsto dall'art. 1284 comma IV c.c. dall'estinzione del conto sino al saldo effettivo”.
pagina 3 di 9 La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base dei seguenti nove Parte_1
motivi:
-ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE SULL'INTERVENUTA CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E DELLA CONSEGUENTE CARENZA DELL'INTERESSE
AD AGIRE PER INTERVENUTA TRANSAZIONE TRA LE PARTI
Il Tribunale, decidendo il merito, ha disatteso, poiché l'ha ritenuta tardiva, l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere sollevata dall'odierna appellante con la produzione “dell'atto in data 31.10.18 volto alla rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente”, rilevando che il suddetto documento risultava sottoscritto in data antecedente all'introduzione della lite mentre l'eccezione era stata sollevata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e non in sede di costituzione.
L'appellante ritiene la decisione erronea poiché la “cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni”.
-ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE SUL DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE EX ART. 100
C.P.C.
L'appellante contesta altresì la valutazione di tardività dell'eccezione di difetto di interesse in capo ai garanti.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SUL TERMINE DI DECORRENZA
DELLA PRESCRIZIONE
L'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha indicato il periodo al quale riferire la prescrizione delle rimesse tenendo conto della richiesta formulata dalla correntista ai sensi dell'art. 119 TUB il 22.10.2018 e non invece il 10.1.2019, data di notifica della citazione.
Secondo l'appellante soltanto la domanda giudiziale potrebbe avere effetto interruttivo della prescrizione rispetto alle domande di nullità, annullabilità, inefficacia, mentre tale effetto non potrebbe essere attribuito alle lettere di costituzione in mora o alle diffide di pagamento, che avrebbero effetto interruttivo solo per i diritti di obbligazione.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SULL'ONERE DELLA PROVA E SU
CHI INCOMBE
L'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver “adeguatamente valorizzato
l'incompletezza, la lacunosità e frammentarietà della produzione degli odierni appellati”.
pagina 4 di 9 A sostegno di tale doglianza, l'appellante richiama giurisprudenza di merito, anche di questa Corte, che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte del correntista che non ha prodotto l'intera serie degli estratti conto analitici.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SULL'USURARIETA' DELLE
CONDIZIONI
L'appellante contesta il rilievo attribuito dal Tribunale alla c.d. usura sopravvenuta, ritenuta rilevante e quindi fonte di addebiti illegittimi da restituire.
Il Tribunale ha così motivato l'adesione alle conclusioni del ctu, che ha rilevato usurarietà dei tassi in alcuni trimestri durante lo svolgimento del rapporto:“Il c.t.u. – con motivazione pienamente condivisibile – ha replicato a riguardo che l'utilizzo della formula della Banca d'Italia postula il riferimento ad elementi variabili misurabili solo a posteriori, come – ad esempio – la commissione di istruttoria veloce. A ciò si aggiunga la già evidenziata genericità o carenza delle pattuizioni che, inserita in un complesso di rapporti ampiamente articolato, ha imposto ai fini della verifica una disamina dello sviluppo in concreto con il ricorso a dati acquisibili “a posteriori”. L'utilizzo di tale metodologia è coerente, da un lato, con il quesito posto e, dall'altro, con i limiti imposti dalla peculiarità della documentazione”.
L'appellante, richiamando la pronuncia della S.C. 24675/17, deduce che l'usura rilevante è solo quella
“pattizia” e che nessun rilievo deve essere attribuito all'eventuale superamento della soglia intervenuto durante lo svolgimento del rapporto.
Con riferimento all'unica ipotesi di usura pattizia rilevata dal ctu (relativa al documento di sintesi del
30.6.2006), l'appellante fa rilevare che il calcolo del ctu non sarebbe corretto poiché avrebbe determinato il TEG con formula diversa da quella di Banca d'Italia.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SULL'ASSENZA DI VALIDE
PATTUIZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE REGOLANTI I RAPPORTI OGGETTO DI
GIUDIZIO
L'appellante contesta il ricalcolo del saldo effettuato mediante l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, che il Tribunale ha così testualmente motivato “Pur dandosi atto che diverse aperture di credito rechino i tassi di interesse, tuttavia, la congerie documentale e la scarsa intellegibilità della stessa – come riportato alla pag. 5 della c.t.u. – non ha consentito di qualificare i tassi ivi (non sempre) evidenziati quali referenti certi. Le carenze risultano plurime ed articolate: in taluni casi risulta omessa la sottoscrizione della correntista (cfr. aperture di credito del 15.9.03 e 5.6.06,
pagina 5 di 9 documenti di sintesi del 28.7.14 e 27.4.17) ovvero il riferimento al conto corrente ed in altri si è registrata la carenza di entrambi gli elementi citati. La rilevanza di tali omissioni è resa ancor più evidente laddove si ponga mente all'esistenza di plurimi rapporti di conto corrente e delle annesse linee di credito, sì da doversi convenire con la valutazione espressa dal c.t.u. di sostanziale confusione ed indeterminatezza dei dati”.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE
SULL'ILLEGITTIMITA'DELL'ANATOCISMO PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 1° GENNAIO
2014
L'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha rideterminato il saldo mediante espunzione degli interessi anatocistici dal 1.1.2014, censurando l'interpretazione dell'art. 120 TUB vigente ratione temporis seguita dal Tribunale.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SUL RICALCOLO DEL SALDO DEI
RAPPORTI OGGETTO DI CAUSA E SULLA CONDANNA DELLA BANCA AL PAGAMENTO DEGLI
INTERESSI EX ART. 1284, CO. 4 C.P.C.
L'appellante ritiene che, per effetto degli errori denunciati con i motivi precedenti, la rideterminazione del saldo sia errata e debba essere rielaborata, e infine contesta l'applicazione degli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. che la controparte non aveva richiesto e che, in ogni caso, non sarebbero dovuti, difettandone i presupposti.
-ERRATA STATUIZIONE SULLE SPESE DI GIUDIZIO
La statuizione sulle spese viene censurata quale conseguenza della fondatezza dei precedenti motivi.
In ogni caso l'appellante chiede la compensazione, ritenendo che siano infondate la maggior parte delle eccezioni avversarie.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza di tutti i motivi.
In particolare, sul quinto motivo la parte appellata pur ritenendo corretto l'accertamento dell'usura, replica facendo rilevare, in via preliminare, che “l'accertamento operato con riferimento all'usura, non incide sull'esito del giudizio di primo grado. La rideterminazione del saldo e la condanna alla restituzione degli importi indicati in sentenza, seguono l'accertamento delle nullità ex art 117 co 4
TUB…”.
pagina 6 di 9 Anche sul settimo motivo la parte appellata fa rilevare che “l'accertamento operato con riferimento all'anatocismo, non incide sull'esito del giudizio di primo grado”, poiché ritiene che si tratti “di fatto di accertamenti che se effettuati determinerebbero uno spostamento millesimale delle somme riconosciute in favore del correntista”.
La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e, dopo il deposito degli scritti conclusivi,
è stata posta in decisione.
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato e che ciò determini l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza appellata, rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi.
La decisione del Tribunale, che ha ritenuto inammissibile poiché tardivamente sollevata l'eccezione di intervenuta transazione, non risulta, infatti, condivisibile, in applicazione del seguente principio di diritto enunciato dalla S.C., a cui questa Corte ritiene di aderire: “L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis" (Cass. 26118/21; conf. id. 18586/23).
Nel caso di specie, l'atto che, secondo la prospettazione dell'appellante, contiene la transazione risulta depositato entro il termine assegnato per le memorie istruttorie e, quindi, risulta ritualmente acquisito agli atti.
Nel merito dell'eccezione, va rilevato che:
-il doc. 5 (che contiene la transazione) reca la data del 31.10.2018 e indica quale oggetto “atto di CP_5 rimodulazione su affidamento regolamentato in conto corrente”, specificando che l'affidamento oggetto di rimodulazione è un'apertura di credito per euro 60.000,00 del 12.6.2018, regolata sul conto corrente n. 400137294 (che è uno dei conti oggetto di lite ed è l'unico conto indicato nel dispositivo della sentenza appellata, poiché la ctu ha accertato che l'altro conto- n. 400137809- era un conto anticipi, utilizzato solo fino al 2008 e le cui spese successivamente sono state girate sul conto n.
400137294 - v. pag. 24 relazione di ctu)
pagina 7 di 9 - a fronte di una riduzione, rispetto alle pattuizioni contrattuali, del tasso di interesse sull'esposizione debitoria nel periodo di rientro progressivo (v. clausola 3), la clausola 4 (specificamente approvata con doppia sottoscrizione) al comma 2 prevede che:
Dalla lettura dell'intero atto emerge, ad avviso della Corte, che la rinuncia a sollevare eccezioni implichi comunque l'accettazione da parte della correntista del saldo (passivo) del conto corrente alla data del 31.10.2018 nell'importo, indicato al punto 2 delle premesse, di euro 59.262,21, e quindi, impedisca una diversa ricostruzione del saldo sino a quella data.
Per i due mesi successivi (il conto viene chiuso al 31.12.2018), si può rilevare che tale atto fissa le condizioni per l'applicazione di interessi ultralegali, entro fido ed extra fido, nonchè di interessi anatocistici e di commissioni ex art. 117 bis TUB, e contiene una clausola di salvaguardia per non superare la soglia antiusura.
Per completezza va precisato che la difesa della correntista, che ritiene non suscettibile di transazione la pretesa restitutoria relativa agli interessi usurari, risulta infondata, essendo il diritto alla restituzione dell'indebito per usura un diritto disponibile (v. Cass. 1119/16).
Né può essere accolta la tesi che la rinuncia contenuta nell'atto sia una clausola di stile: è vero che si tratta di atto unilateralmente predisposto dalla Banca, ma il tenore della clausola, contenuta nell'atto che la correntista ha accettato di sottoscrivere, risulta inequivoco e riferito proprio al rapporto concretamente intercorso fra le parti, che, come fa rilevare la stessa parte appellata, era già stato oggetto di contestazione con una domanda di mediazione del 24.10.2018.
L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza riformata, con il rigetto delle domande svolte dall'odierna appellata.
L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
pagina 8 di 9 Le spese di entrambi i gradi vengono poste, quindi, a carico della parte odierna appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Anche le spese di ctu, liquidate in primo grado, devono essere poste definitivamente a carico della parte odierna appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere sulle domande svolte in primo grado dagli appellati indicati in epigrafe;
-condanna gli appellati indicati in epigrafe al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in euro 14.103,00 per il primo grado e in euro 9.991,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-pone definitivamente a carico degli appellati indicati in epigrafe le spese di ctu, già liquidate.
Così deciso in Milano il 19.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Giuseppe Ondei
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 893/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in C.SO VERCELLI, 40 c/o Studio Parte_1 P.IVA_1
UNIQLEGAL STAPA 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TOFFOLETTO ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LETTENMAYER FLORA
JOSEPHINE ALDA ( ), all'avv. ROMEO CHRISTIAN C.F._1
( ), all'avv. DAMINELLI SIMONA ( ) e all'avv. C.F._2 C.F._3
CIPOLLA LUCIANA ( ) C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_2 C.F._5
C.F. ), Controparte_3 C.F._6
Controparte_4
tutti elettivamente domiciliati in VIA FAMIANO NARDINI, 1/C 00162 ROMA presso lo studio dell'avv. CALIO' ANTONIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 9 APPELLATI
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
1) Nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'impugnazione proposta, in particolare per ciò che attiene ai motivi di appello in grado di definire preliminarmente il giudizio (da 1 a 4), riformare la sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Milano, emessa in data 15 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, notificata il 17 febbraio 2023, resa nel giudizio R.G. n. 1349/2019 dal Giudice Dott.ssa Carmela Gallina e, per
l'effetto, rigettare integralmente le domande svolte da parte attrice nel giudizio di primo grado.
2) In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma della sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di
Milano, emessa in data 15 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, notificata il 17 febbraio 2023, resa nel giudizio R.G. n. 1349/2019 dal Giudice Dott.ssa Carmela Gallina, si chiede che la Corte di Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, per le ragioni meglio espresse nei motivi di appello (in particolare da 3 a 8), accerti e, per l'effetto, ridetermini, previo rinnovo / richiamo della CTU svolta nel primo grado, l'eventuale minore importo dovuto da a - nell'ipotesi Parte_1 CP_1 in cui, nelle more, l'appellante avesse proceduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado condannare gli appellati alla restituzione delle somme da questi ultimi incassate, oltre a interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% o, in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse procedere al rigetto del gravame, con compensazione integrale delle spese di lite.
Per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare
l'interposto appello in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e agivano giudizialmente davanti al Tribunale di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Milano contro per ottenere l'accertamento della nullità, totale o parziale, di due Parte_1
contratti di conto corrente, nonché la condanna alla restituzione degli addebiti illegittimi su tali conti per interessi ultralegali, usurari, anatocistici e per commissioni e spese.
I rapporti instaurati dall'attrice con la convenuta erano così indicati nella CP_1 CP_5
citazione:
-conto corrente n. n 400137294 (già 146251)
-conto corrente n. 400137809 (già 147095).
Alla citazione erano allegati sub docc. 1 e 3 i documenti contenenti i contratti suindicati, sottoscritti dalla
[...] si costituiva in giudizio e confermava l'avvenuta stipulazione, in data 15.9.2003, dei Controparte_6
due contratti indicati dalla controparte, dichiarando che gli stessi risultavano estinti e producendo sub docc. 3 e 4 gli stessi documenti prodotti dalla parte attrice sub docc. 1 e 3. contestava, tuttavia, le doglianze della parte attrice ed eccepiva, in via preliminare la Parte_1
prescrizione delle rimesse effettuate in data anteriore al 10.1.2009, (tenuto conto della notifica della citazione in data 10.1.2019), chiedendo, nel merito il rigetto delle domande avversarie.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositava un atto denominato “atto di Parte_1 rimodulazione su affidamento regolamentato in conto corrente del 31.10.2018” e in base ad esso eccepiva l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la correntista rinunciato a sollevare qualsiasi eccezione relativa al rapporto fra le parti.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. qualificandosi Controparte_4
cessionaria del credito controverso.
Il Tribunale istruiva la causa mediante ctu contabile e, all'esito, definiva il giudizio con la sentenza n.
1214/23, con la quale accoglieva parzialmente le domande di nullità e rideterminava il saldo del conto in adesione alle conclusioni della ctu, condannando la al pagamento in favore della società CP_5 attrice di euro 102.736,27 oltre interessi “da calcolare al saggio previsto dall'art. 1284 comma IV c.c. dall'estinzione del conto sino al saldo effettivo”.
pagina 3 di 9 La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base dei seguenti nove Parte_1
motivi:
-ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE SULL'INTERVENUTA CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E DELLA CONSEGUENTE CARENZA DELL'INTERESSE
AD AGIRE PER INTERVENUTA TRANSAZIONE TRA LE PARTI
Il Tribunale, decidendo il merito, ha disatteso, poiché l'ha ritenuta tardiva, l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere sollevata dall'odierna appellante con la produzione “dell'atto in data 31.10.18 volto alla rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente”, rilevando che il suddetto documento risultava sottoscritto in data antecedente all'introduzione della lite mentre l'eccezione era stata sollevata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e non in sede di costituzione.
L'appellante ritiene la decisione erronea poiché la “cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni”.
-ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE SUL DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE EX ART. 100
C.P.C.
L'appellante contesta altresì la valutazione di tardività dell'eccezione di difetto di interesse in capo ai garanti.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SUL TERMINE DI DECORRENZA
DELLA PRESCRIZIONE
L'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha indicato il periodo al quale riferire la prescrizione delle rimesse tenendo conto della richiesta formulata dalla correntista ai sensi dell'art. 119 TUB il 22.10.2018 e non invece il 10.1.2019, data di notifica della citazione.
Secondo l'appellante soltanto la domanda giudiziale potrebbe avere effetto interruttivo della prescrizione rispetto alle domande di nullità, annullabilità, inefficacia, mentre tale effetto non potrebbe essere attribuito alle lettere di costituzione in mora o alle diffide di pagamento, che avrebbero effetto interruttivo solo per i diritti di obbligazione.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SULL'ONERE DELLA PROVA E SU
CHI INCOMBE
L'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver “adeguatamente valorizzato
l'incompletezza, la lacunosità e frammentarietà della produzione degli odierni appellati”.
pagina 4 di 9 A sostegno di tale doglianza, l'appellante richiama giurisprudenza di merito, anche di questa Corte, che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte del correntista che non ha prodotto l'intera serie degli estratti conto analitici.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SULL'USURARIETA' DELLE
CONDIZIONI
L'appellante contesta il rilievo attribuito dal Tribunale alla c.d. usura sopravvenuta, ritenuta rilevante e quindi fonte di addebiti illegittimi da restituire.
Il Tribunale ha così motivato l'adesione alle conclusioni del ctu, che ha rilevato usurarietà dei tassi in alcuni trimestri durante lo svolgimento del rapporto:“Il c.t.u. – con motivazione pienamente condivisibile – ha replicato a riguardo che l'utilizzo della formula della Banca d'Italia postula il riferimento ad elementi variabili misurabili solo a posteriori, come – ad esempio – la commissione di istruttoria veloce. A ciò si aggiunga la già evidenziata genericità o carenza delle pattuizioni che, inserita in un complesso di rapporti ampiamente articolato, ha imposto ai fini della verifica una disamina dello sviluppo in concreto con il ricorso a dati acquisibili “a posteriori”. L'utilizzo di tale metodologia è coerente, da un lato, con il quesito posto e, dall'altro, con i limiti imposti dalla peculiarità della documentazione”.
L'appellante, richiamando la pronuncia della S.C. 24675/17, deduce che l'usura rilevante è solo quella
“pattizia” e che nessun rilievo deve essere attribuito all'eventuale superamento della soglia intervenuto durante lo svolgimento del rapporto.
Con riferimento all'unica ipotesi di usura pattizia rilevata dal ctu (relativa al documento di sintesi del
30.6.2006), l'appellante fa rilevare che il calcolo del ctu non sarebbe corretto poiché avrebbe determinato il TEG con formula diversa da quella di Banca d'Italia.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SULL'ASSENZA DI VALIDE
PATTUIZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE REGOLANTI I RAPPORTI OGGETTO DI
GIUDIZIO
L'appellante contesta il ricalcolo del saldo effettuato mediante l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, che il Tribunale ha così testualmente motivato “Pur dandosi atto che diverse aperture di credito rechino i tassi di interesse, tuttavia, la congerie documentale e la scarsa intellegibilità della stessa – come riportato alla pag. 5 della c.t.u. – non ha consentito di qualificare i tassi ivi (non sempre) evidenziati quali referenti certi. Le carenze risultano plurime ed articolate: in taluni casi risulta omessa la sottoscrizione della correntista (cfr. aperture di credito del 15.9.03 e 5.6.06,
pagina 5 di 9 documenti di sintesi del 28.7.14 e 27.4.17) ovvero il riferimento al conto corrente ed in altri si è registrata la carenza di entrambi gli elementi citati. La rilevanza di tali omissioni è resa ancor più evidente laddove si ponga mente all'esistenza di plurimi rapporti di conto corrente e delle annesse linee di credito, sì da doversi convenire con la valutazione espressa dal c.t.u. di sostanziale confusione ed indeterminatezza dei dati”.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE
SULL'ILLEGITTIMITA'DELL'ANATOCISMO PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 1° GENNAIO
2014
L'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha rideterminato il saldo mediante espunzione degli interessi anatocistici dal 1.1.2014, censurando l'interpretazione dell'art. 120 TUB vigente ratione temporis seguita dal Tribunale.
-ERRATA VALUTAZIONE E STATUIZIONE DEL GIUDICE SUL RICALCOLO DEL SALDO DEI
RAPPORTI OGGETTO DI CAUSA E SULLA CONDANNA DELLA BANCA AL PAGAMENTO DEGLI
INTERESSI EX ART. 1284, CO. 4 C.P.C.
L'appellante ritiene che, per effetto degli errori denunciati con i motivi precedenti, la rideterminazione del saldo sia errata e debba essere rielaborata, e infine contesta l'applicazione degli interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. che la controparte non aveva richiesto e che, in ogni caso, non sarebbero dovuti, difettandone i presupposti.
-ERRATA STATUIZIONE SULLE SPESE DI GIUDIZIO
La statuizione sulle spese viene censurata quale conseguenza della fondatezza dei precedenti motivi.
In ogni caso l'appellante chiede la compensazione, ritenendo che siano infondate la maggior parte delle eccezioni avversarie.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza di tutti i motivi.
In particolare, sul quinto motivo la parte appellata pur ritenendo corretto l'accertamento dell'usura, replica facendo rilevare, in via preliminare, che “l'accertamento operato con riferimento all'usura, non incide sull'esito del giudizio di primo grado. La rideterminazione del saldo e la condanna alla restituzione degli importi indicati in sentenza, seguono l'accertamento delle nullità ex art 117 co 4
TUB…”.
pagina 6 di 9 Anche sul settimo motivo la parte appellata fa rilevare che “l'accertamento operato con riferimento all'anatocismo, non incide sull'esito del giudizio di primo grado”, poiché ritiene che si tratti “di fatto di accertamenti che se effettuati determinerebbero uno spostamento millesimale delle somme riconosciute in favore del correntista”.
La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e, dopo il deposito degli scritti conclusivi,
è stata posta in decisione.
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato e che ciò determini l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza appellata, rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi.
La decisione del Tribunale, che ha ritenuto inammissibile poiché tardivamente sollevata l'eccezione di intervenuta transazione, non risulta, infatti, condivisibile, in applicazione del seguente principio di diritto enunciato dalla S.C., a cui questa Corte ritiene di aderire: “L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis" (Cass. 26118/21; conf. id. 18586/23).
Nel caso di specie, l'atto che, secondo la prospettazione dell'appellante, contiene la transazione risulta depositato entro il termine assegnato per le memorie istruttorie e, quindi, risulta ritualmente acquisito agli atti.
Nel merito dell'eccezione, va rilevato che:
-il doc. 5 (che contiene la transazione) reca la data del 31.10.2018 e indica quale oggetto “atto di CP_5 rimodulazione su affidamento regolamentato in conto corrente”, specificando che l'affidamento oggetto di rimodulazione è un'apertura di credito per euro 60.000,00 del 12.6.2018, regolata sul conto corrente n. 400137294 (che è uno dei conti oggetto di lite ed è l'unico conto indicato nel dispositivo della sentenza appellata, poiché la ctu ha accertato che l'altro conto- n. 400137809- era un conto anticipi, utilizzato solo fino al 2008 e le cui spese successivamente sono state girate sul conto n.
400137294 - v. pag. 24 relazione di ctu)
pagina 7 di 9 - a fronte di una riduzione, rispetto alle pattuizioni contrattuali, del tasso di interesse sull'esposizione debitoria nel periodo di rientro progressivo (v. clausola 3), la clausola 4 (specificamente approvata con doppia sottoscrizione) al comma 2 prevede che:
Dalla lettura dell'intero atto emerge, ad avviso della Corte, che la rinuncia a sollevare eccezioni implichi comunque l'accettazione da parte della correntista del saldo (passivo) del conto corrente alla data del 31.10.2018 nell'importo, indicato al punto 2 delle premesse, di euro 59.262,21, e quindi, impedisca una diversa ricostruzione del saldo sino a quella data.
Per i due mesi successivi (il conto viene chiuso al 31.12.2018), si può rilevare che tale atto fissa le condizioni per l'applicazione di interessi ultralegali, entro fido ed extra fido, nonchè di interessi anatocistici e di commissioni ex art. 117 bis TUB, e contiene una clausola di salvaguardia per non superare la soglia antiusura.
Per completezza va precisato che la difesa della correntista, che ritiene non suscettibile di transazione la pretesa restitutoria relativa agli interessi usurari, risulta infondata, essendo il diritto alla restituzione dell'indebito per usura un diritto disponibile (v. Cass. 1119/16).
Né può essere accolta la tesi che la rinuncia contenuta nell'atto sia una clausola di stile: è vero che si tratta di atto unilateralmente predisposto dalla Banca, ma il tenore della clausola, contenuta nell'atto che la correntista ha accettato di sottoscrivere, risulta inequivoco e riferito proprio al rapporto concretamente intercorso fra le parti, che, come fa rilevare la stessa parte appellata, era già stato oggetto di contestazione con una domanda di mediazione del 24.10.2018.
L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza riformata, con il rigetto delle domande svolte dall'odierna appellata.
L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
pagina 8 di 9 Le spese di entrambi i gradi vengono poste, quindi, a carico della parte odierna appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Anche le spese di ctu, liquidate in primo grado, devono essere poste definitivamente a carico della parte odierna appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere sulle domande svolte in primo grado dagli appellati indicati in epigrafe;
-condanna gli appellati indicati in epigrafe al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in euro 14.103,00 per il primo grado e in euro 9.991,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-pone definitivamente a carico degli appellati indicati in epigrafe le spese di ctu, già liquidate.
Così deciso in Milano il 19.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Giuseppe Ondei
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