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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 281/2023 promossa da:
(c.f. : ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'avv. BASTIANINI PAOLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(p.i. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUGIOLACCHI LEONARDO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 10/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 9.01.2023; trattenuta in decisione in data 26.6.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI :
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza nr. 10/2023 emessa in data 9.01.2023 dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Monocratico, Dott. Valerio Medaglia, a definizione della causa civile iscritta al nr. 319/2018 R.G., notificata in data 10.01.2023, accogliere le conclusioni già svolte in primo grado e che qui si ripropongono: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, per tutti i titoli di cui in premessa e per quelli dedotti in giudizio, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi di cui alla memoria ex art. 183 nr. 2, comma
VI, c.p.c. ed espletamento della relativa attività istruttoria che qui si riporta: A]-1. ordinare alla controparte rappresentanza generale per l'Italia l'esibizione CP_1 ex art. 210 c.p.c.: - delle polizze r.c. patrimoniale e tutela legale stipulate con il relativamente agli anni 2007 al periodo 2010 e comprensivi dei Controparte_2 questionari compilati di rinnovo di anno in anno, oltre gli allegati moduli di adesione;
- le denunce dei sinistri ad esse connesse, ricevute dalla compagnia, compresa quella che ha generato l'apertura del sinistro n.ro 190859 del 6/07/09;
A]-2. ordinare al terzo contraente ovvero anche ai brokers Controparte_2
EC ed AS l'esibizione ex art. 210 c.p.c.: - l'invito a dedurre della Corte dei
Conti ricevuto dal Comune dal Sig. - la denuncia di sinistro inviata alla Pt_2
AS Brokers ovvero alla EC broker originata dal ricevimento del suddetto invito a dedurre che pare essere datata 6/07/09 da quanto si evince dalle comunicazioni - che si producono - relative al sinistro n.ro 190859; - il modulo di rinnovo compilato per la polizze r.c. patrimoniale e tutela legale per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 e le relative polizze con gli allegati moduli di adesione;
- la denuncia effettuata alla AS
Brokers del sinistro poi aperto col n.ro 180738 del 23/01/08; la denuncia effettuata alla
AS Brokers del sinistro poi aperto col n.ro 180739 del 23/01/08. In subordine, vista l'inottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c. notificato dal ricorrente ai predetti in data 16.02.21 (cfr. prova della notifica depositata in data 17.03.21) disporre ispezione giudiziale ex art. 118 c.p.c presso le competenti sedi di EC, AS, e al CP_1 al fine di ricercare tutta la corrispondenza concernente il claim per Controparte_2 cui è causa e costituito dall'invito a dedurre Corte dei conti anno Persona_1
2009” con l'ausilio del consulente che dovrà essere all'uopo nominato;
- in via principale: accertare e per l'effetto dichiarare tenuta la compagnia a manlevare CP_1 il Sig. dei danni da questi arrecati nell'ambito delle proprie funzioni di Parte_1
Sindaco di negli anni 2005-2006 al Ministero dell'Ambiente e della CP_2
Regione Toscana così come definitivamente accertati e quantificati dalla Corte dei Conti con Sentenza n.ro 334/15 nell'ammontare complessivo di € 200.000,00, condannando la predetta alla refusione anche delle spese di lite in favore del ricorrente per la difesa dello stesso tenuta nei due gradi di giudizio innanzi alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1917, III comma, c.c.- in via subordinata: in accoglimento dell'appello spiegato in punto di spese, rideterminare la liquidazione dei compensi del primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, alle quali si riporta integralmente, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
Conclusioni della comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via preliminare, nel merito, rigettare il primo motivo di appello e accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente ad essere tenuto indenne, stante l'omesso compimento di validi atti interruttivi per i motivi esposti nel punto n. 1 del presente atto, confermando sul punto l'impugnata sentenza;
b) rigettare il secondo motivo di appello e, anche confermando la sentenza impugnata, respingere la richiesta di ordine di esibizione “integrativo” per le ragioni dedotte nel presente atto, come pure respingere la richiesta di esercizio, da parte del giudice, della facoltà di disporre ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c.; c) rigettare il terzo motivo di appello, quale naturale conseguenza del rigetto dei primi due;
d) rigettare il quarto motivo di appello per le ragioni esposte nel presente atto, confermando sul punto la sentenza impugnata;
e) in via subordinata, nel merito e per mero scrupolo difensivo, accertare e dichiarare l'inoperatività delle due polizze invocate, in ragione del meccanismo claims made che le caratterizza, stante l'assoluta mancanza di prova in ordine al momento nel quale l'assicurato/ricorrente ricevette per la prima volta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e la comunicò agli Assicuratori, per i motivi di cui al punto n.
1.2 del presente atto;
f) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
g) in via del tutto subordinata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere riconosciuta l'operatività di una delle polizze invocate, si chiede che l'importo della eventuale manleva venga quantificato in proporzione alla quota di responsabilità a questi ascrivibile e ciò chiaramente in maniera conforme alle condizioni di polizza, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai massimali, alla franchigia, alla clausola c.d. di “vincolo di solidarietà” di cui all'art. 15 di polizza, ed a tutte le altre condizioni di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado”.
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 10/2023 con cui il tribunale di Grosseto ha respinto
[.. la sua domanda di manleva assicurativa proposta nei confronti di CP_1
, condannandolo al pagamento delle spese di Controparte_3 lite.
A sostegno della propria pretesa l'attore nel giudizio di primo grado ha dedotto:
- di essere terzo beneficiario, in qualità di Sindaco del , di Controparte_2 due polizze assicurative (n.1598853 del 2006 e n. 1589938 del 2007) a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e contabile, stipulate dal predetto con CP_2 la compagnia convenuta per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni amministrative e contabili anche per colpa grave;
- di essere stato condannato a titolo definitivo dalla Corte dei Conti a risarcire danni patrimoniali erariali per complessivi € 200.000 ( dei quali € 192.000 al Ministero dell'Ambiente e € 8.000 alla Regione Toscana), nonché alla refusione delle spese di lite e di ctu con sentenza n. 334/15, pubblicata il 26.5.2015, e di aver denunciato il correlato sinistro al fin dal gennaio 2008, una volta ricevuta notizia di un CP_2 procedimento iscritto a suo carico presso la Procura Regionale della Corte dei
Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana – in relazione all'attività dallo stesso svolta nella sua veste di Sindaco di negli anni 2005-2006, CP_2 in particolare per l'utilizzo improprio di fondi pubblici;
- che la compagnia, aperto il sinistro n. 180738 in data 23.1.2008 a seguito della denuncia inoltrata dal al broker assicurativo il 22.1.2008, ha negato la CP_2 copertura, assumendo trattarsi di fattispecie di reato di natura dolosa.
L'attore ha dunque domandato, in qualità di terzo assicurato, la condanna della compagnia a manlevarlo dei danni definitivamente accertati dalla sentenza della
Corte dei Conti, nonché a rifondergli le spese legali di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c..
Ritualmente costituitasi, la compagnia assicurativa ha eccepito la prescrizione del diritto ex art. 2952, comma 3, c.c. e in subordine l'inoperatività delle polizze assicurative azionate in difetto della denuncia di sinistro nel periodo di assicurazione (cioè di durata del contratto), trattandosi di polizze “claims made” per le quali tale condizione è essenziale per l'ottenimento dell'indennizzo secondo le condizioni generali di assicurazione;
ha quindi concluso in via principale per il rigetto della domanda, in via subordinata, ha chiesto limitarsi la manleva al massimale di polizza, alla franchigia, al vincolo di solidarietà dell'art. 23 di polizza ed a tutte le altre condizioni contrattuali.
Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario di cognizione, con ordinanza del 14.02.2021 è stata ordinata l'esibizione da parte del
[...]
, di EC Brokers e di AS Brokers del documento CP_2 concernente la denuncia effettuata alla AS Brokers del sinistro aperto col n.
180738 del 23/01/08 indicato nel ricorso. All'esito di istruzione documentale, il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952, commi 2 e 3
c.c del diritto all'indennizzo assicurativo, sollevata dalla compagnia assicurativa, rilevando come lo stesso attore nel ricorso ha allegato di aver ricevuto la notizia dell'esistenza del procedimento avviato dalla Corte dei Conti nel gennaio del
2008 senza tuttavia provare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, in particolare il primo giudice sul punto ha così argomentato : “Non risultano provati atti interruttivi della prescrizione ad opera del ricorrente. Invero, deve rilevarsi che la parte attrice non ha allegato all'udienza di trattazione né con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., che non risulta depositata, alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione. Inoltre, deve osservarsi dalla documentazione prodotta dalla parte attrice non può desumersi alcun atto interruttivo della prescrizione. La comunicazione di cui all'allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente reca la data del 14.05.2013, quella di cui all'allegato n. 5 e all'allegato n. 6 non risultano provenire dall'attore e comunque non contengono elementi che consentano di ricollegarli con certezza al fatto dannoso dedotto dall'attore, non essendovi alcun riferimento al procedimento dinanzi alla Corte dei Conti. Anzi, gli ultimi due allegati fanno riferimento al sinistro n. 180738, il quale, come si desume dalla comunicazione dell'allegato n.
5 concerne un procedimento penale e non uno erariale. L'allegato n. 9 di parte ricorrente concerne una comunicazione del 2017 e i verbali di mediazione depositati afferiscono a incontri del 2014 e del 2017. Le comunicazioni di cui agli allegati n. 15 e 16 afferiscono al beneficiario e comunque non sono univocamente riconducibili al procedimento dedotto dall'attore. Le Pt_2 altre comunicazioni depositate dall'attore con la seconda memoria istruttoria sono successive alla scadenza del termine di prescrizione suddetto. La comunicazione assunta mediante l'ordine di esibizione del terzo attiene a un sinistro scaturente da un procedimento penale e non a un procedimento erariale”, concludendo che “Alla luce dei fatti prospettati, il diritto all'indennizzo assicurativo si è prescritto nel gennaio del 2010”.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto fondata anche l' eccezione di inoperatività delle polizze azionate in quanto “la pretesa azionata dall'attore non può fondarsi sulla polizza n. 1598853, essendo la stessa scaduta in data 16.10.2007 e dunque anteriormente alla data di denuncia del sinistro dedotta dall'attore e in prospettazione avvenuta nel gennaio
2008 (cfr. all. 1 fasc. attore)”, sia che “In ordine alla polizza n. 1589938, questa risulta avere come ambito temporale di efficacia quello che va dal 14.11.2007 al 14.11.2008 (cfr. all. 2 fasc. attore), ma che “non risulta provata la denuncia del sinistro””nel periodo di efficacia della polizza”sicché non può ritenersi integrato il diritto all'indennizzo alla stregua delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto riferibili alla polizza n. 1589938”. Infatti:
“l'allegato n. 4 è una comunicazione che reca la data del 14.05.2013, quando la copertura della polizza suddetta era ormai cessata, le comunicazioni di cui agli allegati n. 5 e 6 provengono dal broker EC e non contengono elementi univoci per desumere la tempestiva denuncia del sinistro per cui è causa all'assicuratore. Inoltre, risulta che l'Invito a dedurre della
Procura Regionale della Toscana della Corte dei Conti e riferibile pacificamente alla vicenda processuale che ha coinvolto l'attore è pervenuta al soggetto Controparte_2 contraente della polizza, in data 05.11.2009, come si desume dal margine dell'atto (cfr. all. 12 fasc. attore), sicché non può essere oggetto di una denuncia avvenuta nell'anno precedente. Inoltre, gli allegati n. 13a, 13b e 13c prodotti dall'attore attengono a comunicazioni successive al periodo di efficacia della polizza e gli allegati 15 e 16 fanno riferimento a sinistri aperti a carico di un soggetto, tale diverso dall'odierno attore Pt_2
e comunque non risultano univocamente riferibili al procedimento erariale dedotto dall'attore. La comunicazione oggetto dell'esibizione eseguita dal terzo EC il 06.04.2021 appare concernere un sinistro scaturito da un procedimento penale e non da un procedimento erariale, come si desume dall'atto processuale allegato alla comunicazione, la quale non contiene segni grafici che consentano di ricollegarla al procedimento erariale dedotto dall'attore”. In definitiva la pretesa azionata dall'attore non risulta fondata, non potendo il sinistro dedotto ritenersi coperto dalle polizze azionate in questo giudizio.”
Avverso siffatta decisione l'attore ha proposto appello, affidato a tre motivi, in particolare con il primo ha denunciato l' erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che egli avesse dato prova di aver inoltrato la denuncia del sinistro nel periodo di vigenza delle due polizze assicurative costituenti il titolo della sua domanda, entrambe contenenti la clausola “claims made” stipulate dal e di cui era beneficiario CP_2 secondo lo schema contrattuale previsto dall'art. 1891 c.c.; con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, ha impugnato la conferma contenuta nella sentenza gravata dell'ordinanza istruttoria del 16.2.22 con cui il tribunale ha respinto la sua istanza di esibizione ex art. 210 c.c. finalizzata a dimostrare invece l'esistenza di denunce di sinistro nel periodo di vigenza delle polizze al fine di superare l'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia convenuta;
infine con il terzo motivo ha impugnato il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite lamentando la genericità e l'eccessività dei compensi liquidati, attesa l'assenza di attività istruttoria e la non complessità delle questioni giuridiche trattate, che avrebbero giustificato l'applicazione dei compensi tabellari minimi.
Si è costituita in giudizio la (quale cessionaria di Controparte_1 tutti gli effetti e di tutte le situazioni giuridiche scaturenti dalle polizze in forza delle quali in primo grado era stata evocata in giudizio la Lloyd's Rappresentanza
Generale per l'Italia, poi costituitasi come gli gli che hanno assunto il rischio di cui Parte_3 ai certificati nn. 1598853 e 1589938), chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
26.6.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025, alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di appello: la prescrizione estintiva e la clausola claims made.
Con la presente censura l'appellante intende sovvertire l'accertamento sia dell'intervenuta prescrizione estintiva del diritto all'indennizzo, sia dell'inoperatività della polizza assicurativa per omessa prova della denuncia di sinistro nel periodo di durata del contratto, deducendo tuttavia soltanto su questioni attinenti all'osservanza della clausola claims made, dunque all'operatività delle polizze assicurative. Ha infatti osservato che “differentemente da quanto accertato dal Tribunale,
l'attore aveva ben allegato il claim di cui chiede l'indennizzo: si tratta, come più volte evidenziato, del sinistro originatosi con la notifica agli amministratori del CP_2 Pt_1
e dell' “invito a dedurre della Corte dei Conti datato 13/02/09” (appello, pag. 10) Pt_2 invito che il giudice di prime cure, diversamente dalle circostanze da lui stesso allegate nei termini di legge (riferite a un sinistro del 2008), avrebbe dovuto presumere esistente con una lettura coordinata di alcuni documenti, fra cui la sentenza di primo grado della Corte dei conti (doc. 7, 12, 15 e 16).
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2952, commi 2 e 3 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile e, tra di essi, il credito indennitario (Cass. Civ., 10.07.96 n. 6299;
Corte cost., 29.02.24 n. 32), si prescrivono nel termine di due anni decorrenti “dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, ovvero “dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, il che comporta, con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile (cfr. Cass., n. 8600/2001; Cass., n. 6426/2001) che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta”
(Cass. Civ., 13.03.13 n. 6296). Specularmente nella polizza azionata dall'attore n. 1589938
( doc. 1 pag. 4 fascicolo convenuta) è contenuta la seguente definizione di “sinistro”: “si configura un sinistro quando l'assicurato, per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile perDanni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità
Amministrativa”).
Nel caso specifico in relazione al dies a quo lo stesso assicurato nel ricorso introduttivo lo ha collocato nel gennaio 2008: “Nel mese di gennaio dell'anno 2008 il
Sig. riceveva notizia della esistenza di un procedimento iscritto a suo carico di fronte Parte_1 alla Procura Regionale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione
Toscana – in relazione all'attività dallo stesso svolta nella sua veste di Sindaco di CP_2 negli anni 2005-2006” e, inoltre, “Il Sig. nella qualità di soggetto beneficiario Parte_1 della polizza R.C. Patrimoniale denunciava il predetto sinistro al Comune di il CP_2 quale, a sua volta, in data 22/01/08 la inoltrava in proprio alla EC UN
Insurance Brokers S.r.l. per l'attivazione della garanzia patrimoniale” (ricorso introduttivo, pag. 1-2).
Il tribunale, dopo aver compiutamente passato in rassegna le produzioni dell'attore, ha accertato il maturare della prescrizione estintiva nel gennaio 2010 per omessa prova di fatti interruttivi osservando quanto segue “Invero, deve rilevarsi che la parte attrice non ha allegato all'udienza di trattazione né con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., che non risulta depositata, alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione. Inoltre, deve osservarsi dalla documentazione prodotta dalla parte attrice non può desumersi alcun atto interruttivo della prescrizione. La comunicazione di cui all'allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente reca la data del 14.05.2013, quella di cui all'allegato n. 5 e all'allegato n. 6 non risultano provenire dall'attore e comunque non contengono elementi che consentano di ricollegarli con certezza al fatto dannoso dedotto dall'attore, non essendovi alcun riferimento al procedimento dinanzi alla Corte dei Conti. Anzi, gli ultimi due allegati fanno riferimento al sinistro n. 180738, il quale, come si desume dalla comunicazione dell'allegato n.
5 concerne un procedimento penale e non uno erariale. L'allegato n. 9 di parte ricorrente concerne una comunicazione del 2017 e i verbali di mediazione depositati afferiscono a incontri del 2014 e del 2017. Le comunicazioni di cui agli allegati n. 15 e 16 afferiscono al beneficiario e comunque non sono univocamente riconducibili al procedimento dedotto dall'attore. Le Pt_2 altre comunicazioni depositate dall'attore con la seconda memoria istruttoria sono successive alla scadenza del termine di prescrizione suddetto. La comunicazione assunta mediante l'ordine di esibizione del terzo attiene a un sinistro scaturente da un procedimento penale e non a un procedimento erariale” (sentenza impugnata, pag. 4 – 5 ).
La Corte, oltre a confermare la correttezza dell'analisi della documentazione agli atti effettuata dal tribunale (sentenza impugnata, pag. 4 – 5 ), non può che ribadire la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo sollevata dalla compagnia, sottolineando che, anche qualora avesse costituito fondamento della domanda la denuncia di sinistro, implicitamente contenuta nell'invito a dedurre 13.02.09 della Procura presso la Corte dei Conti e che di esso l'assicurato avesse fornito tempestivo avviso tramite il il 6.07.2009 (cfr. CP_2 atto di appello, pag. 10-11; memoria istruttoria 27.11.19, pag. 2-3), come tardivamente allegato nella memoria istruttoria di primo grado (cfr. atto di appello, pag. 10-11; memoria istruttoria 27.11.19, pag. 2-3), non vi è alcuna prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione biennale nel periodo successivo al
13.02.09 e fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il
13.11.18.
Ne consegue che il primo motivo di appello dev'essere rigettato, con conseguente assorbimento delle doglianze afferenti al capo della sentenza impugnata che ha, con motivazione ulteriore, affermato comunque l'inoperatività delle polizze azionate per omessa denuncia del sinistro nel periodo di copertura assicurativa, in applicazione della clausola claims made.
2. Il secondo motivo di appello: la richiesta d'integrazione dell'ordine di esibizione
L'appellante ha reiterato l'istanza di esibizione ritenuta inammissibile dal tribunale perché relativa a “fatti non dedotti né precisati o emendati entro il termine delle preclusioni assertive, non essendosi la stessa neppure avvalsa del termine all'uopo concesso per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc” (ordinanza 16.02.22, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, pag. 3), avendo fornito “una diversa rappresentazione del fatto costitutivo” rispetto a quella allegata col ricorso introduttivo, oltre il termine perentorio processualmente previsto per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda. Il primo giudice ha specificato che, “mentre nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. parte attrice fa riferimento ad una denuncia di sinistro del 22.01.2008 a seguito della comunicazione, nello stesso gennaio del 2008, del procedimento innanzi alla
Corte dei Conti, solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha evidenziato che la notizia del sinistro sarebbe invece da far risalire al successivo invito a dedurre della Corte dei Conti del
13.02.2009, periodo nel quale peraltro lo stesso attore si trovava ristretto in carcere, con conseguente onere della denuncia del sinistro a carico del CP_2
La doglianza è infondata perché il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di preclusioni processuali, avendo l'attore allegato per la prima volta con la memoria istruttoria del 27.11.19, cioè oltre il termine delle deduzioni assertive, un nuovo fatto costitutivo rappresentato da una data diversa della denuncia di sinistro ai fini dell'operatività della polizza. L'istanza inoltre è con evidenza finalizzata ad eludere l'onere gravante sull'attore-appellante di dare prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, fra cui vi rientra la tempestiva denuncia di sinistro e , a fronte dell'eccezione di prescrizione della controparte, del compimento di validi atti interruttivi . L'appellante inoltre non ha depositato l'invito a dedurre notificatogli nel procedimento per responsabilità contabile a suo carico, né ha chiarito quando gli fu notificato, né infine ha prodotto l'atto di citazione successivo all'invito a dedurre.
3. terzo motivo di appello :le spese di soccombenza di primo grado
L'appellante solleva due censure: con la prima lamenta la carenza di motivazione circa i criteri di liquidazione delle spese di soccombenza, non potendosi evincere, per effetto della quantificazione globale ed omnicomprensiva, le fasi processuali e gli importi riconosciuti;
con la seconda contesta l'entità delle spese liquidate, per aver considerato il primo giudice il compenso per la fase istruttoria, anche se “di fatto non espletata” (appello, pag. 21), sostenendo che i compensi attribuiti alla controparte avrebbero dovuto coincidere con i minimi tabellari in virtù di due concorrenti fattori, costituiti, dal contegno ostativo della compagnia in sede stragiudiziale e dall'
“esiguità delle questioni giuridiche affrontate”.
Riguardo alla prima doglianza osserva la Corte che, secondo l' orientamento nomofilattico consolidato, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M.
n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica
"standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” oppure allorquando scenda al di sotto o al di sopra dei limiti, minimi e massimi, risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento (Cass. Civ.,
1.08.22 n. 23836).
Nel caso di specie il primo giudice si è conformato ai parametri previsti dal D.M.
55/2014 e di fatto ha considerato correttamente lo scaglione ricompreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, secondo l'entità della somma domandata dal ricorrente (€
200.000), discostandosi peraltro di poco dai parametri medi, liquidando € 13.000 anziché € 14.103 pertanto null'altro avrebbe dovuto specificare.
Quanto all'entità della somma liquidata, fermo restando che nella fase stragiudiziale la compagnia convenuta ha rifiutato l'indennizzo con argomentazioni corrispondenti alle eccezioni poi ritualmente sollevate in giudizio e risultate fondate, neppure corrisponde al vero che la fase istruttoria non sia stata espletata, poiché dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. , vi è stato un ordine di esibizione, dopo il deposito della documentazione da parte dei soggetti destinatari dell'ordine medesimo, vi sono state le istanze dell'attore d'integrazione a cui la compagnia si è opposta nelle difese depositate il 3.06.21 e nelle e deduzioni d'udienza in conformità (10.06.21, 22.09.21, 19.01.22), con la conseguenza che la fase istruttoria, integrando le attività in via esemplificativa contenute nell'art. 4, comma 5, lett. c del D.M. 55/14, deve ritenersi effettivamente svolta. Infine il primo giudice non era tenuto a diminuire il compenso per “l'esiguità delle questioni giuridiche” oggetto di causa, trattandosi di potere discrezionale, evidentemente non esercitato perché non ha ravvisato siffatta non complessità della controversia.
In definitiva l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata
4. Le spese di lite del grado di appello
L'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, dell'impegno difensivo prestato (medio) e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Si dà atto della sussistenza -ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 -dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa Parte_1 od assorbita, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10/23, emessa dal
Tribunale di Grosseto;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado di appello che si liquidano in complessivi € 9.991 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 281/2023 promossa da:
(c.f. : ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'avv. BASTIANINI PAOLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(p.i. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUGIOLACCHI LEONARDO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 10/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 9.01.2023; trattenuta in decisione in data 26.6.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI :
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza nr. 10/2023 emessa in data 9.01.2023 dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Monocratico, Dott. Valerio Medaglia, a definizione della causa civile iscritta al nr. 319/2018 R.G., notificata in data 10.01.2023, accogliere le conclusioni già svolte in primo grado e che qui si ripropongono: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, per tutti i titoli di cui in premessa e per quelli dedotti in giudizio, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi di cui alla memoria ex art. 183 nr. 2, comma
VI, c.p.c. ed espletamento della relativa attività istruttoria che qui si riporta: A]-1. ordinare alla controparte rappresentanza generale per l'Italia l'esibizione CP_1 ex art. 210 c.p.c.: - delle polizze r.c. patrimoniale e tutela legale stipulate con il relativamente agli anni 2007 al periodo 2010 e comprensivi dei Controparte_2 questionari compilati di rinnovo di anno in anno, oltre gli allegati moduli di adesione;
- le denunce dei sinistri ad esse connesse, ricevute dalla compagnia, compresa quella che ha generato l'apertura del sinistro n.ro 190859 del 6/07/09;
A]-2. ordinare al terzo contraente ovvero anche ai brokers Controparte_2
EC ed AS l'esibizione ex art. 210 c.p.c.: - l'invito a dedurre della Corte dei
Conti ricevuto dal Comune dal Sig. - la denuncia di sinistro inviata alla Pt_2
AS Brokers ovvero alla EC broker originata dal ricevimento del suddetto invito a dedurre che pare essere datata 6/07/09 da quanto si evince dalle comunicazioni - che si producono - relative al sinistro n.ro 190859; - il modulo di rinnovo compilato per la polizze r.c. patrimoniale e tutela legale per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 e le relative polizze con gli allegati moduli di adesione;
- la denuncia effettuata alla AS
Brokers del sinistro poi aperto col n.ro 180738 del 23/01/08; la denuncia effettuata alla
AS Brokers del sinistro poi aperto col n.ro 180739 del 23/01/08. In subordine, vista l'inottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c. notificato dal ricorrente ai predetti in data 16.02.21 (cfr. prova della notifica depositata in data 17.03.21) disporre ispezione giudiziale ex art. 118 c.p.c presso le competenti sedi di EC, AS, e al CP_1 al fine di ricercare tutta la corrispondenza concernente il claim per Controparte_2 cui è causa e costituito dall'invito a dedurre Corte dei conti anno Persona_1
2009” con l'ausilio del consulente che dovrà essere all'uopo nominato;
- in via principale: accertare e per l'effetto dichiarare tenuta la compagnia a manlevare CP_1 il Sig. dei danni da questi arrecati nell'ambito delle proprie funzioni di Parte_1
Sindaco di negli anni 2005-2006 al Ministero dell'Ambiente e della CP_2
Regione Toscana così come definitivamente accertati e quantificati dalla Corte dei Conti con Sentenza n.ro 334/15 nell'ammontare complessivo di € 200.000,00, condannando la predetta alla refusione anche delle spese di lite in favore del ricorrente per la difesa dello stesso tenuta nei due gradi di giudizio innanzi alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1917, III comma, c.c.- in via subordinata: in accoglimento dell'appello spiegato in punto di spese, rideterminare la liquidazione dei compensi del primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, alle quali si riporta integralmente, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
Conclusioni della comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via preliminare, nel merito, rigettare il primo motivo di appello e accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente ad essere tenuto indenne, stante l'omesso compimento di validi atti interruttivi per i motivi esposti nel punto n. 1 del presente atto, confermando sul punto l'impugnata sentenza;
b) rigettare il secondo motivo di appello e, anche confermando la sentenza impugnata, respingere la richiesta di ordine di esibizione “integrativo” per le ragioni dedotte nel presente atto, come pure respingere la richiesta di esercizio, da parte del giudice, della facoltà di disporre ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c.; c) rigettare il terzo motivo di appello, quale naturale conseguenza del rigetto dei primi due;
d) rigettare il quarto motivo di appello per le ragioni esposte nel presente atto, confermando sul punto la sentenza impugnata;
e) in via subordinata, nel merito e per mero scrupolo difensivo, accertare e dichiarare l'inoperatività delle due polizze invocate, in ragione del meccanismo claims made che le caratterizza, stante l'assoluta mancanza di prova in ordine al momento nel quale l'assicurato/ricorrente ricevette per la prima volta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e la comunicò agli Assicuratori, per i motivi di cui al punto n.
1.2 del presente atto;
f) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
g) in via del tutto subordinata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse essere riconosciuta l'operatività di una delle polizze invocate, si chiede che l'importo della eventuale manleva venga quantificato in proporzione alla quota di responsabilità a questi ascrivibile e ciò chiaramente in maniera conforme alle condizioni di polizza, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai massimali, alla franchigia, alla clausola c.d. di “vincolo di solidarietà” di cui all'art. 15 di polizza, ed a tutte le altre condizioni di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado”.
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 10/2023 con cui il tribunale di Grosseto ha respinto
[.. la sua domanda di manleva assicurativa proposta nei confronti di CP_1
, condannandolo al pagamento delle spese di Controparte_3 lite.
A sostegno della propria pretesa l'attore nel giudizio di primo grado ha dedotto:
- di essere terzo beneficiario, in qualità di Sindaco del , di Controparte_2 due polizze assicurative (n.1598853 del 2006 e n. 1589938 del 2007) a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e contabile, stipulate dal predetto con CP_2 la compagnia convenuta per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni amministrative e contabili anche per colpa grave;
- di essere stato condannato a titolo definitivo dalla Corte dei Conti a risarcire danni patrimoniali erariali per complessivi € 200.000 ( dei quali € 192.000 al Ministero dell'Ambiente e € 8.000 alla Regione Toscana), nonché alla refusione delle spese di lite e di ctu con sentenza n. 334/15, pubblicata il 26.5.2015, e di aver denunciato il correlato sinistro al fin dal gennaio 2008, una volta ricevuta notizia di un CP_2 procedimento iscritto a suo carico presso la Procura Regionale della Corte dei
Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana – in relazione all'attività dallo stesso svolta nella sua veste di Sindaco di negli anni 2005-2006, CP_2 in particolare per l'utilizzo improprio di fondi pubblici;
- che la compagnia, aperto il sinistro n. 180738 in data 23.1.2008 a seguito della denuncia inoltrata dal al broker assicurativo il 22.1.2008, ha negato la CP_2 copertura, assumendo trattarsi di fattispecie di reato di natura dolosa.
L'attore ha dunque domandato, in qualità di terzo assicurato, la condanna della compagnia a manlevarlo dei danni definitivamente accertati dalla sentenza della
Corte dei Conti, nonché a rifondergli le spese legali di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c..
Ritualmente costituitasi, la compagnia assicurativa ha eccepito la prescrizione del diritto ex art. 2952, comma 3, c.c. e in subordine l'inoperatività delle polizze assicurative azionate in difetto della denuncia di sinistro nel periodo di assicurazione (cioè di durata del contratto), trattandosi di polizze “claims made” per le quali tale condizione è essenziale per l'ottenimento dell'indennizzo secondo le condizioni generali di assicurazione;
ha quindi concluso in via principale per il rigetto della domanda, in via subordinata, ha chiesto limitarsi la manleva al massimale di polizza, alla franchigia, al vincolo di solidarietà dell'art. 23 di polizza ed a tutte le altre condizioni contrattuali.
Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario di cognizione, con ordinanza del 14.02.2021 è stata ordinata l'esibizione da parte del
[...]
, di EC Brokers e di AS Brokers del documento CP_2 concernente la denuncia effettuata alla AS Brokers del sinistro aperto col n.
180738 del 23/01/08 indicato nel ricorso. All'esito di istruzione documentale, il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952, commi 2 e 3
c.c del diritto all'indennizzo assicurativo, sollevata dalla compagnia assicurativa, rilevando come lo stesso attore nel ricorso ha allegato di aver ricevuto la notizia dell'esistenza del procedimento avviato dalla Corte dei Conti nel gennaio del
2008 senza tuttavia provare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, in particolare il primo giudice sul punto ha così argomentato : “Non risultano provati atti interruttivi della prescrizione ad opera del ricorrente. Invero, deve rilevarsi che la parte attrice non ha allegato all'udienza di trattazione né con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., che non risulta depositata, alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione. Inoltre, deve osservarsi dalla documentazione prodotta dalla parte attrice non può desumersi alcun atto interruttivo della prescrizione. La comunicazione di cui all'allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente reca la data del 14.05.2013, quella di cui all'allegato n. 5 e all'allegato n. 6 non risultano provenire dall'attore e comunque non contengono elementi che consentano di ricollegarli con certezza al fatto dannoso dedotto dall'attore, non essendovi alcun riferimento al procedimento dinanzi alla Corte dei Conti. Anzi, gli ultimi due allegati fanno riferimento al sinistro n. 180738, il quale, come si desume dalla comunicazione dell'allegato n.
5 concerne un procedimento penale e non uno erariale. L'allegato n. 9 di parte ricorrente concerne una comunicazione del 2017 e i verbali di mediazione depositati afferiscono a incontri del 2014 e del 2017. Le comunicazioni di cui agli allegati n. 15 e 16 afferiscono al beneficiario e comunque non sono univocamente riconducibili al procedimento dedotto dall'attore. Le Pt_2 altre comunicazioni depositate dall'attore con la seconda memoria istruttoria sono successive alla scadenza del termine di prescrizione suddetto. La comunicazione assunta mediante l'ordine di esibizione del terzo attiene a un sinistro scaturente da un procedimento penale e non a un procedimento erariale”, concludendo che “Alla luce dei fatti prospettati, il diritto all'indennizzo assicurativo si è prescritto nel gennaio del 2010”.
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto fondata anche l' eccezione di inoperatività delle polizze azionate in quanto “la pretesa azionata dall'attore non può fondarsi sulla polizza n. 1598853, essendo la stessa scaduta in data 16.10.2007 e dunque anteriormente alla data di denuncia del sinistro dedotta dall'attore e in prospettazione avvenuta nel gennaio
2008 (cfr. all. 1 fasc. attore)”, sia che “In ordine alla polizza n. 1589938, questa risulta avere come ambito temporale di efficacia quello che va dal 14.11.2007 al 14.11.2008 (cfr. all. 2 fasc. attore), ma che “non risulta provata la denuncia del sinistro””nel periodo di efficacia della polizza”sicché non può ritenersi integrato il diritto all'indennizzo alla stregua delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto riferibili alla polizza n. 1589938”. Infatti:
“l'allegato n. 4 è una comunicazione che reca la data del 14.05.2013, quando la copertura della polizza suddetta era ormai cessata, le comunicazioni di cui agli allegati n. 5 e 6 provengono dal broker EC e non contengono elementi univoci per desumere la tempestiva denuncia del sinistro per cui è causa all'assicuratore. Inoltre, risulta che l'Invito a dedurre della
Procura Regionale della Toscana della Corte dei Conti e riferibile pacificamente alla vicenda processuale che ha coinvolto l'attore è pervenuta al soggetto Controparte_2 contraente della polizza, in data 05.11.2009, come si desume dal margine dell'atto (cfr. all. 12 fasc. attore), sicché non può essere oggetto di una denuncia avvenuta nell'anno precedente. Inoltre, gli allegati n. 13a, 13b e 13c prodotti dall'attore attengono a comunicazioni successive al periodo di efficacia della polizza e gli allegati 15 e 16 fanno riferimento a sinistri aperti a carico di un soggetto, tale diverso dall'odierno attore Pt_2
e comunque non risultano univocamente riferibili al procedimento erariale dedotto dall'attore. La comunicazione oggetto dell'esibizione eseguita dal terzo EC il 06.04.2021 appare concernere un sinistro scaturito da un procedimento penale e non da un procedimento erariale, come si desume dall'atto processuale allegato alla comunicazione, la quale non contiene segni grafici che consentano di ricollegarla al procedimento erariale dedotto dall'attore”. In definitiva la pretesa azionata dall'attore non risulta fondata, non potendo il sinistro dedotto ritenersi coperto dalle polizze azionate in questo giudizio.”
Avverso siffatta decisione l'attore ha proposto appello, affidato a tre motivi, in particolare con il primo ha denunciato l' erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che egli avesse dato prova di aver inoltrato la denuncia del sinistro nel periodo di vigenza delle due polizze assicurative costituenti il titolo della sua domanda, entrambe contenenti la clausola “claims made” stipulate dal e di cui era beneficiario CP_2 secondo lo schema contrattuale previsto dall'art. 1891 c.c.; con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, ha impugnato la conferma contenuta nella sentenza gravata dell'ordinanza istruttoria del 16.2.22 con cui il tribunale ha respinto la sua istanza di esibizione ex art. 210 c.c. finalizzata a dimostrare invece l'esistenza di denunce di sinistro nel periodo di vigenza delle polizze al fine di superare l'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia convenuta;
infine con il terzo motivo ha impugnato il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite lamentando la genericità e l'eccessività dei compensi liquidati, attesa l'assenza di attività istruttoria e la non complessità delle questioni giuridiche trattate, che avrebbero giustificato l'applicazione dei compensi tabellari minimi.
Si è costituita in giudizio la (quale cessionaria di Controparte_1 tutti gli effetti e di tutte le situazioni giuridiche scaturenti dalle polizze in forza delle quali in primo grado era stata evocata in giudizio la Lloyd's Rappresentanza
Generale per l'Italia, poi costituitasi come gli gli che hanno assunto il rischio di cui Parte_3 ai certificati nn. 1598853 e 1589938), chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
26.6.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025, alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di appello: la prescrizione estintiva e la clausola claims made.
Con la presente censura l'appellante intende sovvertire l'accertamento sia dell'intervenuta prescrizione estintiva del diritto all'indennizzo, sia dell'inoperatività della polizza assicurativa per omessa prova della denuncia di sinistro nel periodo di durata del contratto, deducendo tuttavia soltanto su questioni attinenti all'osservanza della clausola claims made, dunque all'operatività delle polizze assicurative. Ha infatti osservato che “differentemente da quanto accertato dal Tribunale,
l'attore aveva ben allegato il claim di cui chiede l'indennizzo: si tratta, come più volte evidenziato, del sinistro originatosi con la notifica agli amministratori del CP_2 Pt_1
e dell' “invito a dedurre della Corte dei Conti datato 13/02/09” (appello, pag. 10) Pt_2 invito che il giudice di prime cure, diversamente dalle circostanze da lui stesso allegate nei termini di legge (riferite a un sinistro del 2008), avrebbe dovuto presumere esistente con una lettura coordinata di alcuni documenti, fra cui la sentenza di primo grado della Corte dei conti (doc. 7, 12, 15 e 16).
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2952, commi 2 e 3 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile e, tra di essi, il credito indennitario (Cass. Civ., 10.07.96 n. 6299;
Corte cost., 29.02.24 n. 32), si prescrivono nel termine di due anni decorrenti “dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”, ovvero “dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, il che comporta, con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile (cfr. Cass., n. 8600/2001; Cass., n. 6426/2001) che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta”
(Cass. Civ., 13.03.13 n. 6296). Specularmente nella polizza azionata dall'attore n. 1589938
( doc. 1 pag. 4 fascicolo convenuta) è contenuta la seguente definizione di “sinistro”: “si configura un sinistro quando l'assicurato, per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile perDanni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità
Amministrativa”).
Nel caso specifico in relazione al dies a quo lo stesso assicurato nel ricorso introduttivo lo ha collocato nel gennaio 2008: “Nel mese di gennaio dell'anno 2008 il
Sig. riceveva notizia della esistenza di un procedimento iscritto a suo carico di fronte Parte_1 alla Procura Regionale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione
Toscana – in relazione all'attività dallo stesso svolta nella sua veste di Sindaco di CP_2 negli anni 2005-2006” e, inoltre, “Il Sig. nella qualità di soggetto beneficiario Parte_1 della polizza R.C. Patrimoniale denunciava il predetto sinistro al Comune di il CP_2 quale, a sua volta, in data 22/01/08 la inoltrava in proprio alla EC UN
Insurance Brokers S.r.l. per l'attivazione della garanzia patrimoniale” (ricorso introduttivo, pag. 1-2).
Il tribunale, dopo aver compiutamente passato in rassegna le produzioni dell'attore, ha accertato il maturare della prescrizione estintiva nel gennaio 2010 per omessa prova di fatti interruttivi osservando quanto segue “Invero, deve rilevarsi che la parte attrice non ha allegato all'udienza di trattazione né con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., che non risulta depositata, alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione. Inoltre, deve osservarsi dalla documentazione prodotta dalla parte attrice non può desumersi alcun atto interruttivo della prescrizione. La comunicazione di cui all'allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente reca la data del 14.05.2013, quella di cui all'allegato n. 5 e all'allegato n. 6 non risultano provenire dall'attore e comunque non contengono elementi che consentano di ricollegarli con certezza al fatto dannoso dedotto dall'attore, non essendovi alcun riferimento al procedimento dinanzi alla Corte dei Conti. Anzi, gli ultimi due allegati fanno riferimento al sinistro n. 180738, il quale, come si desume dalla comunicazione dell'allegato n.
5 concerne un procedimento penale e non uno erariale. L'allegato n. 9 di parte ricorrente concerne una comunicazione del 2017 e i verbali di mediazione depositati afferiscono a incontri del 2014 e del 2017. Le comunicazioni di cui agli allegati n. 15 e 16 afferiscono al beneficiario e comunque non sono univocamente riconducibili al procedimento dedotto dall'attore. Le Pt_2 altre comunicazioni depositate dall'attore con la seconda memoria istruttoria sono successive alla scadenza del termine di prescrizione suddetto. La comunicazione assunta mediante l'ordine di esibizione del terzo attiene a un sinistro scaturente da un procedimento penale e non a un procedimento erariale” (sentenza impugnata, pag. 4 – 5 ).
La Corte, oltre a confermare la correttezza dell'analisi della documentazione agli atti effettuata dal tribunale (sentenza impugnata, pag. 4 – 5 ), non può che ribadire la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo sollevata dalla compagnia, sottolineando che, anche qualora avesse costituito fondamento della domanda la denuncia di sinistro, implicitamente contenuta nell'invito a dedurre 13.02.09 della Procura presso la Corte dei Conti e che di esso l'assicurato avesse fornito tempestivo avviso tramite il il 6.07.2009 (cfr. CP_2 atto di appello, pag. 10-11; memoria istruttoria 27.11.19, pag. 2-3), come tardivamente allegato nella memoria istruttoria di primo grado (cfr. atto di appello, pag. 10-11; memoria istruttoria 27.11.19, pag. 2-3), non vi è alcuna prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione biennale nel periodo successivo al
13.02.09 e fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il
13.11.18.
Ne consegue che il primo motivo di appello dev'essere rigettato, con conseguente assorbimento delle doglianze afferenti al capo della sentenza impugnata che ha, con motivazione ulteriore, affermato comunque l'inoperatività delle polizze azionate per omessa denuncia del sinistro nel periodo di copertura assicurativa, in applicazione della clausola claims made.
2. Il secondo motivo di appello: la richiesta d'integrazione dell'ordine di esibizione
L'appellante ha reiterato l'istanza di esibizione ritenuta inammissibile dal tribunale perché relativa a “fatti non dedotti né precisati o emendati entro il termine delle preclusioni assertive, non essendosi la stessa neppure avvalsa del termine all'uopo concesso per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc” (ordinanza 16.02.22, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, pag. 3), avendo fornito “una diversa rappresentazione del fatto costitutivo” rispetto a quella allegata col ricorso introduttivo, oltre il termine perentorio processualmente previsto per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda. Il primo giudice ha specificato che, “mentre nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. parte attrice fa riferimento ad una denuncia di sinistro del 22.01.2008 a seguito della comunicazione, nello stesso gennaio del 2008, del procedimento innanzi alla
Corte dei Conti, solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha evidenziato che la notizia del sinistro sarebbe invece da far risalire al successivo invito a dedurre della Corte dei Conti del
13.02.2009, periodo nel quale peraltro lo stesso attore si trovava ristretto in carcere, con conseguente onere della denuncia del sinistro a carico del CP_2
La doglianza è infondata perché il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di preclusioni processuali, avendo l'attore allegato per la prima volta con la memoria istruttoria del 27.11.19, cioè oltre il termine delle deduzioni assertive, un nuovo fatto costitutivo rappresentato da una data diversa della denuncia di sinistro ai fini dell'operatività della polizza. L'istanza inoltre è con evidenza finalizzata ad eludere l'onere gravante sull'attore-appellante di dare prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, fra cui vi rientra la tempestiva denuncia di sinistro e , a fronte dell'eccezione di prescrizione della controparte, del compimento di validi atti interruttivi . L'appellante inoltre non ha depositato l'invito a dedurre notificatogli nel procedimento per responsabilità contabile a suo carico, né ha chiarito quando gli fu notificato, né infine ha prodotto l'atto di citazione successivo all'invito a dedurre.
3. terzo motivo di appello :le spese di soccombenza di primo grado
L'appellante solleva due censure: con la prima lamenta la carenza di motivazione circa i criteri di liquidazione delle spese di soccombenza, non potendosi evincere, per effetto della quantificazione globale ed omnicomprensiva, le fasi processuali e gli importi riconosciuti;
con la seconda contesta l'entità delle spese liquidate, per aver considerato il primo giudice il compenso per la fase istruttoria, anche se “di fatto non espletata” (appello, pag. 21), sostenendo che i compensi attribuiti alla controparte avrebbero dovuto coincidere con i minimi tabellari in virtù di due concorrenti fattori, costituiti, dal contegno ostativo della compagnia in sede stragiudiziale e dall'
“esiguità delle questioni giuridiche affrontate”.
Riguardo alla prima doglianza osserva la Corte che, secondo l' orientamento nomofilattico consolidato, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M.
n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica
"standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” oppure allorquando scenda al di sotto o al di sopra dei limiti, minimi e massimi, risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento (Cass. Civ.,
1.08.22 n. 23836).
Nel caso di specie il primo giudice si è conformato ai parametri previsti dal D.M.
55/2014 e di fatto ha considerato correttamente lo scaglione ricompreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, secondo l'entità della somma domandata dal ricorrente (€
200.000), discostandosi peraltro di poco dai parametri medi, liquidando € 13.000 anziché € 14.103 pertanto null'altro avrebbe dovuto specificare.
Quanto all'entità della somma liquidata, fermo restando che nella fase stragiudiziale la compagnia convenuta ha rifiutato l'indennizzo con argomentazioni corrispondenti alle eccezioni poi ritualmente sollevate in giudizio e risultate fondate, neppure corrisponde al vero che la fase istruttoria non sia stata espletata, poiché dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. , vi è stato un ordine di esibizione, dopo il deposito della documentazione da parte dei soggetti destinatari dell'ordine medesimo, vi sono state le istanze dell'attore d'integrazione a cui la compagnia si è opposta nelle difese depositate il 3.06.21 e nelle e deduzioni d'udienza in conformità (10.06.21, 22.09.21, 19.01.22), con la conseguenza che la fase istruttoria, integrando le attività in via esemplificativa contenute nell'art. 4, comma 5, lett. c del D.M. 55/14, deve ritenersi effettivamente svolta. Infine il primo giudice non era tenuto a diminuire il compenso per “l'esiguità delle questioni giuridiche” oggetto di causa, trattandosi di potere discrezionale, evidentemente non esercitato perché non ha ravvisato siffatta non complessità della controversia.
In definitiva l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata
4. Le spese di lite del grado di appello
L'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, dell'impegno difensivo prestato (medio) e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Si dà atto della sussistenza -ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 -dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa Parte_1 od assorbita, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10/23, emessa dal
Tribunale di Grosseto;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado di appello che si liquidano in complessivi € 9.991 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.