Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1493.
(Effetti della risoluzione del contratto).
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.
(Effetti della risoluzione del contratto).
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.
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- 1. Azione redibitoria e determinazione del prezzo da restituire al compratore.Redazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 dicembre 2024 · 46.40046
[…] Per gli Ermellini la censura è fondata: a) in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita e in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, cod. civ., in correlazione con l'art. 1493 cod. civ.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Brescia, sentenza 04/04/2024, n. 1458Provvedimento: […] - pronunciarsi condanna al risarcimento del danno, in via equitativa, a favore del ricorrente per fatto e colpa del compratore debitore di una somma almeno pari a quanto già incassato dal venditore più le spese eventualmente spettanti al debitore a titolo di spese ai sensi dell'art. 1493 c.c.; - dichiararsi la compensazione tra le somme liquidate al ricorrente a titolo di risarcimento del danno e quelle eventualmente dovute dallo stesso al debitore per effetto delle restituzione ex art. 1493 c.c.”Leggi di più...
- prova inadempimento·
- restituzione merce·
- risoluzione contratto di vendita·
- contumacia·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- diffida ad adempiere·
- inadempimento contrattuale·
- art. 281 sexies c.p.c.