Decreto cautelare 22 luglio 2022
Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01421/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Classico -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- dei risultati di fine anno della classe I A, contenuti in apposito documento redatto in data 15.6.2022, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all’albo scolastico dell’Istituto indicato in epigrafe il 15.6.2022, attraverso cui l’alunno è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
- della nota prot. -OMISSIS- del 15.6.2022, a firma del Dirigente scolastico, ricevuta il 15.6.2022, con la quale è stato comunicato l’esito dello scrutinio finale;
- del verbale -OMISSIS- del Consiglio della Classe I A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 15.6.2022, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 4.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva;
- della pagella scolastica dell’alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
- dei registri personali dei docenti della classe, relativi all’anno scolastico 2021/2022, e del registro elettronico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. C. Lagioia, in sostituzione dell'avv. F. Barletta, per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che parte ricorrente si duole, all’esito dell’a.s. 2021/2022, della non ammissione alla classe successiva del Liceo Linguistico e deduce all’uopo quanto segue:
- a) le verifiche effettuate nel secondo pentamestre nelle discipline di matematica, latino, francese, inglese, italiano e tedesco sono state poche e ciò dimostrerebbe l’inattendibilità della valutazione finale;
- b) inoltre, le verifiche non sono state ravvicinate e ciò ha comportato maggiori difficoltà per l’alunno, che ha dovuto prepararsi su porzioni più ampie del programma;
- c) non si è tenuto conto del miglioramento finale dell’alunno, che avrebbe conseguito il voto di 6 in scienze naturali all’ultima verifica dell’1.6.2022 e in italiano nelle ultime due verifiche del 27.5.22 e del 3.6.22 (primo motivo di ricorso);
- d) nelle discipline di tedesco, francese e matematica non vi sono state verifiche scritte dopo, rispettivamente, il 24 maggio, il 19 maggio e il 27 maggio 2022, né orali dopo, rispettivamente, l’8 aprile, il 20 maggio e il 30 maggio 2022 (v. secondo motivo di ricorso);
- e) ben 25 alunni sono stati valutati in 40 minuti, così avendo il Consiglio di Classe dedicato poco più di 1 minuto ad alunno e ciò sarebbe sintomatico, tra l’altro, di un aprioristico giudizio negativo sull’alunno (v. terza censura);
- f) dal verbale relativo allo scrutinio finale non emergono le proposte di voto per le varie discipline né le discussioni effettuate dai docenti sulle proposte medesime né, infine, la motivazione sull’assegnazione dei singoli voti, per cui è palese il difetto della motivazione, in contrasto con l’art.3, comma 1, della legge n.241/1990, nonché la violazione dell’art.79, comma 3, del R.D. -OMISSIS-53 del 4.5.1925, secondo cui “ i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato ” (v. quarta censura);
- g) l’istituto scolastico ha organizzato corsi di recupero solo nella disciplina di tedesco e nel verbale relativo allo scrutinio (pagg.2 e 4) viene riportato di percorsi formativi di compensazione in orario curricolare e di attività di sportello didattico nel periodo marzo – aprile 2022, iniziative che sarebbero meno efficaci rispetto ai corsi di recupero pomeridiani (v. quinta censura);
- h) i criteri di svolgimento degli scrutini risultano adottati tardivamente, vale a dire solo in data 15.11.2021, cioè ad anno scolastico abbondantemente in corso (v. sesta censura);
- i) tale illegittima bocciatura avrebbe determinato danni di cui si chiede il risarcimento.
2) Premesso ancora che si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica e che alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
3) Rilevato che:
- a) la mera deduzione secondo cui avrebbero dovuto essere effettuate più verifiche o che le stesse avrebbero dovuto essere ravvicinate non è di per sé indice dell’inattendibilità dell’esercizio della discrezionalità tecnica, riducendosi la censura a una “caccia all’errore” nell’operato della P.A., non risultando allegato, ad esempio, come gli invocati tempi ravvicinati delle verifiche possano, per ciò solo, necessariamente migliorare il rendimento scolastico;
- b) non può rilevare il rendimento che l’alunno ha avuto nelle ultime verifiche di scienze naturali e italiano, peraltro al mero livello della sufficienza, in quanto si è correttamente considerato il rendimento annuo complessivo;
- c) nemmeno può considerarsi, in favore del ricorrente, il fatto che nelle discipline di tedesco, francese e matematica non vi sarebbero state verifiche scritte dopo, rispettivamente, il 24 maggio, il 19 maggio e il 27 maggio 2022, né orali dopo, rispettivamente, l’8 aprile, il 20 maggio e il 30 maggio 2022;
- d) con riferimento a tale ultimo punto, infatti, è di tutta evidenza che vi sono state verifiche (scritte od orali) negli ultimi dieci giorni di maggio 2022, cioè poco prima della fine dell’a.s. (che cade notoriamente entro i primi dieci giorni circa di giugno);
- e) non rileva che il Consiglio di Classe abbia svolto le proprie operazioni in 40 minuti (v. terza censura), considerato che, in quel frangente, il Consiglio di Classe doveva solo tirare le somme di una attività di valutazione degli alunni condotta per tutto l’anno e che, in realtà, essendo stati promossi tutti gli altri alunni, il tempo maggiore è stato ragionevolmente dedicato proprio all’eventuale bocciatura del ricorrente;
- f) ed infatti, diversamente da quanto dedotto nella successiva quarta censura, il giudizio è sintetico e ben motivato e nemmeno contestato specificamente da parte ricorrente, laddove il Consiglio di Classe ha evidenziato che “ l’alunno presenta gravi e diffuse insufficienze e non risulta complessivamente in grado di affrontare proficuamente il programma di studi della classe successiva in quanto ancora privo di un metodo di apprendimento autonomo ed efficace; la partecipazione passiva alle lezioni e la costante mancanza di impegno nello studio individuale non gli hanno consentito di raggiungere alcun significativo progresso nell’acquisizione di conoscenze e abilità indispensabili per raggiungere un livello sufficiente di competenze nelle diverse aree disciplinari ”;
-g) nemmeno inficia l’operato della P.A. la deduzione (v. quinta censura) in virtù della quale i percorsi formativi e di compensazione in orario curricolare e di attività di sportello didattico sarebbero meno efficaci dei corsi di recupero pomeridiani, riducendosi tale censura a una mera opinione di parte ricorrente, come tale non in grado di scalfire l’attendibilità dell’operato tecnico della P.A.;
- h) nemmeno può dirsi che i criteri di svolgimento degli scrutini sarebbero stati adottati tardivamente, cioè il 15.11.2021 (v. sesta censura), in quanto, a parte il fatto che l’avvocatura erariale ha specificamente evidenziato che tali criteri sono deliberati e resi pubblici prima dell’avvio delle iscrizioni all’anno scolastico successivo, è di tutta evidenza che anche la esplicitazione dei medesimi, a fini puramente organizzativi, a novembre 2021, è comunque tempestiva, in quanto l’anno scolastico era iniziato da poco (cioè a settembre 2021);
- i) le censure di pare ricorrente sono quindi infondate e non vi è spazio per alcuna richiesta risarcitoria.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto.
5) Ritenuto che le spese di lite vadano liquidate, secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della P.A. resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.