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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1812/2024 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. SEMERARO GABRIELLA, ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ASCENZO MARIACRISTINA resistente con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 30.1.2025.
Fatto e Diritto
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento con modalità contenziosa;
costitutosi il resistente, all'odierna udienza di comparizione delle parti il giudice relatore, dopo averle liberamente sentite, ha formulato una proposta conciliativa, alla quale le parti hanno aderito.
E' stato quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ucraina il 1°.6.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Treia, anno 2019, atto n. 91, parte II, Serie C.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata, su conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, con sentenza emessa da questo Tribunale in data
8.7.2021 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 4.9.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine annuale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadita anche all'odierna udianza dinanzi al giudice relatore. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative al figlio minore rispondenti al suo superiore interesse.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle Parte_1 Controparte_1 condizioni da loro concordate in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 30.1.2025; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 30 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3