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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. ALICE ZORZI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso proposto dalla Liquidazione Giudiziale della società Controparte_1
[... in persona del Curatore e diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione nei confronti della super società di fatto costituita dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e dalla società o, in alternativa, della holding personale di fatto tra
[...] Parte_5
i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in subordine, l'estensione della procedura al solo sig. , previo
[...] Parte_1
1 accertamento della sua qualifica di socio di fatto o occulto della società Controparte_1
[...
rilevato che, a sostegno delle domande, la ricorrente ha sostenuto: l'esistenza di un unico centro di imputazione delle attività postale, logistica e alberghiera, svolte dalle singole persone fisiche convenute, peraltro tutte appartenenti alla medesima famiglia o alla stessa legate da vincoli fiduciari (come nel caso della SI , attraverso le società Parte_4
e l'identità di sede tra e la Controparte_1 Parte_5 Controparte_1
ditta individuale e , nonché la continua commistione Parte_1 Parte_2 di pagamenti tra le ditte individuali e la società o tra quest'ultima Controparte_1
e la società l'assenza di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività Parte_5
postale in favore di soggetti diversi da e nella medesima sede;
Controparte_1
l'utilizzo del logo di da parte della ditta individuale Controparte_1 Parte_1
e della ditta individuale PA Amadardo;
[...] rilevato che i convenuti, nel costituirsi nel presente giudizio, si sono opposti all'accoglimento delle domande formulate da controparte, eccependo: la carenza di legittimazione attiva di controparte, poiché non qualificabile come creditore della supersocietà di fatto o della holding personale di fatto;
l'inesistenza di una società di fatto, in assenza di un fondo comune e dell'affectio societatis, a fronte della stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra e e dei rapporti di parentela intercorrenti Controparte_1 Parte_5 tra le parti;
l'assenza di prova dell'insolvenza della società di fatto ma anche dei singoli soggetti fisici coinvolti, in quanto non desumibile dalla insolvenza di un solo socio;
l'inesistenza di una holding personale di fatto;
l'impossibilità di estendere la liquidazione giudiziale a , in quanto socio occulto di una RL;
Parte_1
premesso che, a seguito della riforma del diritto societario, è pacifico che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone (cd. Supersocietà), così come evincibile dal combinato disposto degli artt. 2361 c.c.,
111 duodecies disp. att. c.c., art. 2292 c.c. (cfr. Cass. n. 36378/2023); rilevato che la Cassazione ha anche precisato che “La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art.
2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio
2 dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (cfr. Cass. n. 1095/2016); rilevato, altresì, che “L'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto)” (cfr. Cass. n. 10507/2016); rilevato che l'art. 256 comma 5 CCII riproduce esattamente il contenuto dell'art. 147 comma
5, l. fall e sancisce espressamente la legittimazione attiva del curatore a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione;
considerato che
ai fini della configurabilità di una supersocietà di fatto non occorre la prova scritta del contratto sociale, essendo tuttavia necessaria la prova (anche in via presuntiva) di tre elementi, quali l'esistenza di un fondo comune tramite specifici apporti anche in forma indiretta, la compartecipazione dei soci agli utili e alle perdite (assunzione del rischio d'impresa) e l'elemento soggettivo dell'affectio societatis (collaborazione finalizzata a un risultato comune); ritenuto che gli elementi di giudizio offerti dalla curatela corroborino la tesi della stessa e consentano, con le precisazioni che seguono, di estendere la procedura concorsuale ad ed alla Parte_1 CP_2 Parte_5
rilevato, in particolare, che le deduzioni di parte e le risultanze documentali non consentono di ritenere provata la partecipazione alla supersocietà di fatto di che Parte_3
– pur essendo socio unico e amministratore unico di - ha dimostrato Controparte_1
chiaramente di non essere a conoscenza della gestione di tale ultima società, mentre non è
3 stato chiarito il ruolo nella vicenda dell'impresa individuale dalla stessa asseritamente esercitata fino a gennaio 2023;
ritenuto che
non sia emerso un coinvolgimento di ulteriore rispetto a Parte_4
quello normalmente ascrivibile alla stessa in qualità di dipendente di CP_1 CP_1
[... e di socia al 20% della e al 2% della UM RL (a sua volta socia per la Parte_5
quota del 60% di;
Parte_5
considerato, in proposito, che con riguardo alla gestione della società Controparte_1
[...
la predetta – pur essendosi qualificata come rappresentante di Controparte_1 all'atto del primo accesso da parte del curatore - ha di fatto chiaramente indicato
[...]
come soggetto di riferimento per la gestione aziendale;
Pt_1
ritenuto, ancora, che - con riguardo all'impresa individuale di - il Parte_2
subentro a partire dal novembre 2023 nell'attività postale dapprima esercitata dalla cessata impresa individuale di non consenta ex se di ritenere la stessa coinvolta Parte_1
nella supersocietà di fatto, anche tenuto conto che l'apertura della liquidazione giudiziale di risale al giugno 2023; Controparte_1
ritenuto, invece, che sussistano gli elementi di fatto e di diritto per ritenere configurabile una supersocietà di fatto tra e Controparte_1 Parte_1 Parte_5
considerati, in proposito: la comunanza di attività (postale) tra l'impresa individuale esercitata da dal luglio 2019 al novembre 2023 e la Parte_1 Controparte_1
[... (si evincono, infatti, dalla documentazione in atti elementi oggettivi atti a far presumere che tale ultima società abbia solo formalmente cessato l'attività postale nel 2019); l'utilizzo dello stesso logo, dello stesso timbro e delle stesse autorizzazioni ministeriali, in assenza di apposita autorizzazione, da parte dei due predetti soggetti;
il fatto che l' abbia Pt_1
formalmente operato per come dipendente, senza tuttavia lamentare Controparte_1
il parziale o mancato versamento dei contributi;
l'imputabilità della gestione della società
e dei dipendenti della stessa in via esclusiva a;
Controparte_1 Parte_1
la commistione di pagamenti tra i due predetti soggetti (come accaduto per il pagamento dei costi del noleggio dell'affrancatrice e delle affrancature e per i debiti assunti da
[...]
nei confronti di ); CP_1 Controparte_3
4 considerati, ancora: la condivisione tra e della sede Controparte_1 Parte_5
legale (via Cesare Battisti 69), oltretutto luogo effettivo di svolgimento dell'attività da parte dell'impresa individuale di il fatto che, in presenza di una grave Parte_1
situazione debitoria sia nei confronti delle banche che di Agenzia delle Entrate, la Parte_5
[... non solo abbia affittato l'azienda alberghiera avente ad oggetto l'Hotel TA di
NC (PN) alla nonostante questa non avesse mai esercitato Controparte_1
attività nel settore in questione e neppure fosse strutturata per farlo (come evincibile dai successivi accertamenti svolti dall'Ispettorato del Lavoro), ma le abbia altresì ceduto in comodato gratuito il relativo immobile e, in seguito, neppure abbia agito per il versamento dei canoni impagati;
ritenuto che
le predette circostanze mettano in luce l'affectio societatis tra l'imprenditore individuale e le due società, nonché l'esistenza di specifici apporti anche indiretti da parte dei vari soggetti coinvolti, atti ad integrare il fondo comune, e la compartecipazione di tutti agli utili ed alle perdite;
ritenuto che
lo stato di insolvenza di tale composita realtà imprenditoriale risulti comprovato in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
e dei debiti vantati nei confronti di da BNL e dall'Agenzia delle CP_1 Parte_5
Entrate (cfr. informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate), nonché dal mancato deposito dei bilanci da parte di tale ultima società successivamente al 2013; rilevato, peraltro, che neppure è stata fornita la prova da parte dei convenuti e, in particolare, da , della capacità degli stessi di far fronte regolarmente e con mezzi Parte_1
normali di pagamento alle obbligazioni contratte;
considerato, per tutto quanto detto sopra, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, ancora, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della Par supersocietà di fatto costituita tra e Controparte_1 Parte_1 Pt_5
[... Par e, per estensione, dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_5
5 rilevato che la nomina del Giudice delegato e del Curatore, come compiuta in dispositivo, viene effettuata come previsto dall'art. 257 CCI con riferimento agli organi già nominati per la procedura pendente;
PQM
visti gli artt. 40 e ss., 121 e ss. e 256 commi 4 e 5 CCI dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto tra Controparte_1
[...
( ) e (C.F. , con Parte_1 C.F._1 Parte_5 P.IVA_1
sede in Jesolo, via Cesare Battisti 69 e per, l'effetto, dei soci illimitatamente responsabili e in estensione;
Parte_1 Parte_5
nomina la dott. Sara Pitinari Giudice Delegato per la procedura nomina la dott. Stefania Martignon Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
6 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.05.2025 ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
7 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. ALICE ZORZI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso proposto dalla Liquidazione Giudiziale della società Controparte_1
[... in persona del Curatore e diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione nei confronti della super società di fatto costituita dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e dalla società o, in alternativa, della holding personale di fatto tra
[...] Parte_5
i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in subordine, l'estensione della procedura al solo sig. , previo
[...] Parte_1
1 accertamento della sua qualifica di socio di fatto o occulto della società Controparte_1
[...
rilevato che, a sostegno delle domande, la ricorrente ha sostenuto: l'esistenza di un unico centro di imputazione delle attività postale, logistica e alberghiera, svolte dalle singole persone fisiche convenute, peraltro tutte appartenenti alla medesima famiglia o alla stessa legate da vincoli fiduciari (come nel caso della SI , attraverso le società Parte_4
e l'identità di sede tra e la Controparte_1 Parte_5 Controparte_1
ditta individuale e , nonché la continua commistione Parte_1 Parte_2 di pagamenti tra le ditte individuali e la società o tra quest'ultima Controparte_1
e la società l'assenza di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività Parte_5
postale in favore di soggetti diversi da e nella medesima sede;
Controparte_1
l'utilizzo del logo di da parte della ditta individuale Controparte_1 Parte_1
e della ditta individuale PA Amadardo;
[...] rilevato che i convenuti, nel costituirsi nel presente giudizio, si sono opposti all'accoglimento delle domande formulate da controparte, eccependo: la carenza di legittimazione attiva di controparte, poiché non qualificabile come creditore della supersocietà di fatto o della holding personale di fatto;
l'inesistenza di una società di fatto, in assenza di un fondo comune e dell'affectio societatis, a fronte della stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra e e dei rapporti di parentela intercorrenti Controparte_1 Parte_5 tra le parti;
l'assenza di prova dell'insolvenza della società di fatto ma anche dei singoli soggetti fisici coinvolti, in quanto non desumibile dalla insolvenza di un solo socio;
l'inesistenza di una holding personale di fatto;
l'impossibilità di estendere la liquidazione giudiziale a , in quanto socio occulto di una RL;
Parte_1
premesso che, a seguito della riforma del diritto societario, è pacifico che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone (cd. Supersocietà), così come evincibile dal combinato disposto degli artt. 2361 c.c.,
111 duodecies disp. att. c.c., art. 2292 c.c. (cfr. Cass. n. 36378/2023); rilevato che la Cassazione ha anche precisato che “La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art.
2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio
2 dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (cfr. Cass. n. 1095/2016); rilevato, altresì, che “L'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto)” (cfr. Cass. n. 10507/2016); rilevato che l'art. 256 comma 5 CCII riproduce esattamente il contenuto dell'art. 147 comma
5, l. fall e sancisce espressamente la legittimazione attiva del curatore a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione;
considerato che
ai fini della configurabilità di una supersocietà di fatto non occorre la prova scritta del contratto sociale, essendo tuttavia necessaria la prova (anche in via presuntiva) di tre elementi, quali l'esistenza di un fondo comune tramite specifici apporti anche in forma indiretta, la compartecipazione dei soci agli utili e alle perdite (assunzione del rischio d'impresa) e l'elemento soggettivo dell'affectio societatis (collaborazione finalizzata a un risultato comune); ritenuto che gli elementi di giudizio offerti dalla curatela corroborino la tesi della stessa e consentano, con le precisazioni che seguono, di estendere la procedura concorsuale ad ed alla Parte_1 CP_2 Parte_5
rilevato, in particolare, che le deduzioni di parte e le risultanze documentali non consentono di ritenere provata la partecipazione alla supersocietà di fatto di che Parte_3
– pur essendo socio unico e amministratore unico di - ha dimostrato Controparte_1
chiaramente di non essere a conoscenza della gestione di tale ultima società, mentre non è
3 stato chiarito il ruolo nella vicenda dell'impresa individuale dalla stessa asseritamente esercitata fino a gennaio 2023;
ritenuto che
non sia emerso un coinvolgimento di ulteriore rispetto a Parte_4
quello normalmente ascrivibile alla stessa in qualità di dipendente di CP_1 CP_1
[... e di socia al 20% della e al 2% della UM RL (a sua volta socia per la Parte_5
quota del 60% di;
Parte_5
considerato, in proposito, che con riguardo alla gestione della società Controparte_1
[...
la predetta – pur essendosi qualificata come rappresentante di Controparte_1 all'atto del primo accesso da parte del curatore - ha di fatto chiaramente indicato
[...]
come soggetto di riferimento per la gestione aziendale;
Pt_1
ritenuto, ancora, che - con riguardo all'impresa individuale di - il Parte_2
subentro a partire dal novembre 2023 nell'attività postale dapprima esercitata dalla cessata impresa individuale di non consenta ex se di ritenere la stessa coinvolta Parte_1
nella supersocietà di fatto, anche tenuto conto che l'apertura della liquidazione giudiziale di risale al giugno 2023; Controparte_1
ritenuto, invece, che sussistano gli elementi di fatto e di diritto per ritenere configurabile una supersocietà di fatto tra e Controparte_1 Parte_1 Parte_5
considerati, in proposito: la comunanza di attività (postale) tra l'impresa individuale esercitata da dal luglio 2019 al novembre 2023 e la Parte_1 Controparte_1
[... (si evincono, infatti, dalla documentazione in atti elementi oggettivi atti a far presumere che tale ultima società abbia solo formalmente cessato l'attività postale nel 2019); l'utilizzo dello stesso logo, dello stesso timbro e delle stesse autorizzazioni ministeriali, in assenza di apposita autorizzazione, da parte dei due predetti soggetti;
il fatto che l' abbia Pt_1
formalmente operato per come dipendente, senza tuttavia lamentare Controparte_1
il parziale o mancato versamento dei contributi;
l'imputabilità della gestione della società
e dei dipendenti della stessa in via esclusiva a;
Controparte_1 Parte_1
la commistione di pagamenti tra i due predetti soggetti (come accaduto per il pagamento dei costi del noleggio dell'affrancatrice e delle affrancature e per i debiti assunti da
[...]
nei confronti di ); CP_1 Controparte_3
4 considerati, ancora: la condivisione tra e della sede Controparte_1 Parte_5
legale (via Cesare Battisti 69), oltretutto luogo effettivo di svolgimento dell'attività da parte dell'impresa individuale di il fatto che, in presenza di una grave Parte_1
situazione debitoria sia nei confronti delle banche che di Agenzia delle Entrate, la Parte_5
[... non solo abbia affittato l'azienda alberghiera avente ad oggetto l'Hotel TA di
NC (PN) alla nonostante questa non avesse mai esercitato Controparte_1
attività nel settore in questione e neppure fosse strutturata per farlo (come evincibile dai successivi accertamenti svolti dall'Ispettorato del Lavoro), ma le abbia altresì ceduto in comodato gratuito il relativo immobile e, in seguito, neppure abbia agito per il versamento dei canoni impagati;
ritenuto che
le predette circostanze mettano in luce l'affectio societatis tra l'imprenditore individuale e le due società, nonché l'esistenza di specifici apporti anche indiretti da parte dei vari soggetti coinvolti, atti ad integrare il fondo comune, e la compartecipazione di tutti agli utili ed alle perdite;
ritenuto che
lo stato di insolvenza di tale composita realtà imprenditoriale risulti comprovato in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
e dei debiti vantati nei confronti di da BNL e dall'Agenzia delle CP_1 Parte_5
Entrate (cfr. informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate), nonché dal mancato deposito dei bilanci da parte di tale ultima società successivamente al 2013; rilevato, peraltro, che neppure è stata fornita la prova da parte dei convenuti e, in particolare, da , della capacità degli stessi di far fronte regolarmente e con mezzi Parte_1
normali di pagamento alle obbligazioni contratte;
considerato, per tutto quanto detto sopra, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, ancora, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della Par supersocietà di fatto costituita tra e Controparte_1 Parte_1 Pt_5
[... Par e, per estensione, dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_5
5 rilevato che la nomina del Giudice delegato e del Curatore, come compiuta in dispositivo, viene effettuata come previsto dall'art. 257 CCI con riferimento agli organi già nominati per la procedura pendente;
PQM
visti gli artt. 40 e ss., 121 e ss. e 256 commi 4 e 5 CCI dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto tra Controparte_1
[...
( ) e (C.F. , con Parte_1 C.F._1 Parte_5 P.IVA_1
sede in Jesolo, via Cesare Battisti 69 e per, l'effetto, dei soci illimitatamente responsabili e in estensione;
Parte_1 Parte_5
nomina la dott. Sara Pitinari Giudice Delegato per la procedura nomina la dott. Stefania Martignon Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
6 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.05.2025 ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
7 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
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