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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2483 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1
Delnero, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 03.03.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L'indennità di accompagnamento, invece, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
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L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio ha riconosciuto il invalido nella misura del 90%, Pt_1 escludendo così la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste.
Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il CTU: non avrebbe esplicitato il calcolo riduzionistico effettuato;
non avrebbe applicato l'aumento del 5% per invalidità specifica o aspecifica come previsto dal decreto ministeriale introduttivo delle tabelle per la valutazione dell'invalidità civile;
non avrebbe adeguatamente motivato il miglioramento del quadro clinico intervenuto tra la data del primo riconoscimento delle prestazioni e quella della visita di revisione;
avrebbe errato nella quantificazione tabellare delle patologie del ricorrente consistenti in BO di OL e HCV. A fronte di tali censure, il Consulente ha così argomentato: “Su elaborato peritale definitivo alla sezione valutazione medico legale così si scrive
1. BO di OL (β-Talassemia Major) in trattamento trasfusionale e ferrochelante HCV positivita in assenza di attivita virale ed epatopatia Codice 9317: BO di OL (Thalassemia Major)) – Fisso 90% --- SI CONSIDERA →90%
2. Ipogonadismo ipogonadotropo secondario in terapia sostitutiva a buon compenso
Criterio analogico: ICD9 CM 253.2 – Classe funzionale 1 – Panipopituarismo anteriore in buon controllo con terapia sostitutiva – Fisso 20% - SI CONSIDERA →10%
3. Lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica presente sulle frequenze acute del campo tonale
Codice 4005: Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 Db – Punteggio da tabella --- SI CONSIDERA →0% valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + IP2)
– (IP1 x IP2)… Nel computo finale della percentuale d'invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% ed il 10% (di cui al punto 2 e 3 del presente elaborato peritale) in quanto non concorrenti tra loro né con le minorazioni delle fasce superiori. ovvero……… ……………….. 0.90……………..90%T O T A L E → 90% (novanta) Quanto sopra riportato bene esplicita il calcolo riduzionistico in quanto si riporta il codice, la voce tabellare e la percentuale. L'Avv. Delnero parla di patologie ad ingravescenza evolutiva. Preciso che i codici tabellari ministeriali prevedono l'applicazione al caso in rapporto alla sua gravita, nel senso che il massimo valore tabellare viene applicato per la patologia a “piena gravità” ovvero nella sua piena estrinsecazione. Sottolineo inoltre che in medicina legale si valuta l'oggi e non il futuro. L'evento morte o il peggioramento di uno status clinico non è prevedibile per quello stato patologico;
…… il paziente può nel tempo ammalarsi di altro stato patologico e peggiorare o fare incidente stradale e morire…… esempi poco applicabili al caso in oggetto ma ben evidenzianti che il futuro nessuno lo può prevedere e nemmeno lo si può valutare in percentuale in tale ambito.
2. Non si tiene conto del 5% in elevazione delle singole percentuali in quanto non vi è incidenza sulla capacità di lavoro specifica e semispecifica.
3. Il CTU non ha mai parlato di miglioramento clinico ma si è valutato gli stati patologici nella pienezza della loro espressione clinica in rapporto alla documentazione in atti ed alla visita medico legale, nonché alla terapia in atto. Io non mi limito a sovrapporre le valutazioni a quelle della
Commissione Invalidi ma ne ho eseguito una mia e, da documentazione agli atti, non emerge alcun aggravamento anzi, la situazione è stazionaria sin dalla data della diagnosi.
[…] E come ben si legge, resi edotti di quanto sopra scritto, viene applicato al massimo valore tabellare ovvero nel pieno della sua gravita. L'HCV non è una infezione acuta né ha determinato una epatopatia cronica ma, il periziando è solo sieropositivo, in assenza di interessamento di organo e quindi non ha danno biologico.
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In ultimo, non è che la trasfusione, unica terapia per il morbo di OL, debba essere valutata a parte ma è requisito intrinseco della valutazione tabellare. Chi ha tale stato patologico si cura solo
e unicamente con trasfusione e colui che ha redatto i codici tabellari ministeriali lo ha ben tenuto in considerazione.
Si confermano le conclusioni già rese nell'elaborato peritale già depositato” (cfr. chiarimenti del
CTU in atti a cui si rinvia). Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti e adeguatamente motivati.
In primo luogo, il Consulente ha in questa sede concordemente ribadito le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione delle patologie né al computo della maggiorazione al 5%. In secondo luogo, lo stesso ha esposto i criteri osservati nella redazione del calcolo percentuale.
Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale.
Pertanto, avendo il CTU ribadito che alla data della visita di revisione risultasse Parte_1 invalido al 90% e considerato che tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere le provvidenze richieste, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno del ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26.03.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 03.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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