TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 50486/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50486 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aurelio Muzzì e Norma Cecconi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Tuscolana n. 954.
- ATTORE -
E
nata a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Suppa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Asinari di San Marzano nn. 38/40.
- CONVENUTA -
Oggetto: divisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale civile di Roma la sig.ra al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - disporre la divisione dell'immobile in Roma, alla Via delle Betulle 31, distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 643, particella 849, sub. 2, graffata con la particella 1067, z.c. 4, cat A/2, cl. 2, vani 5, rendita € 1.032,91, così identificata a seguito dell'accatastamento della scheda n. 921300 registrata in data
3.8.1966 al n. 71704, secondo un progetto predisposto dal Tribunale adito, o da un Notaio incaricato con l'ausilio, ove occorra, di un consulente tecnico;
- ovvero, qualora ne sia accertata la non comoda divisibilità, disporre la vendita dell'immobile de quo ai sensi degli art. 788 c.p.c. e ss, con conseguente attribuzione del ricavato a ciascuno delle parti spettante nella misura del 50%; - accertare la somma dovuta dalla Sig.ra CP_1
al Sig. a titolo di indennità di occupazione dell'intero bene comune,
[...] Parte_1
e, pertanto, anche della quota pari al 50% di proprietà dello stesso Sig. per il Pt_1
periodo dal 27-6-2011 ad oggi, che si quantifica nella somma non inferiore ad € 21.000,00
(ventunomila/00), e, conseguentemente, - condannare la Sig.ra al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di € 21.000,00 (ventunomila/00) Parte_1
oltre interessi legali dal 27-6-2011 al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata dal Tribunale anche all'esito della espletanda C.T.U., ovvero anche in via equitativa, sempre oltre interessi legali dal 27-6-2011 al soddisfo;
- inoltre, condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. Controparte_1
per l'utilizzo esclusivo, e, pertanto, illegittimo del bene comune nella misura Parte_1 che, in via indicativa, si quantifica in complessivi € 15.000,00 (quindicimila/00), ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà determinata dal Tribunale anche in via equitativa oltre interessi legali dal 27-6-2011 al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CNA e spese generali come per legge”.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, per tutti i suesposti motivi di fatto e di diritto, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta, nonché per le ulteriori considerazioni ed allegazioni documentali che verranno successivamente effettuate nei tempi e modi di legge, ovvero per quelle ragioni ritenute opportune e di giustizia in via preliminare: Accertare e dichiarare l'efficacia del contratto di mutuo, sottoscritto dalla Signora e dal Signor in data Controparte_1 Parte_1
22.02.2008 e per l'effetto Nel merito Rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e disporre la condanna, anche tramite ordinanza ex articolo 186 ter c.p.c., trattandosi di somme certe, liquide ed esigibili, di parte attrice al pagamento della somma di € 23.345
(euroventitremilatrecentoquarantacinque/00), od a quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, a titolo di quota parte del mutuo, relativa alle rate dalla 44 alla 112, con esclusione della rata dalla 80 alla 86 e della 89, oltre interessi per come determinati in contratto e rivalutazione, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, nonchè disporre, per le causali di cui in premessa, la condanna di parte attrice, delle quote parte degli oneri condominiali ordinari, determinate allo stato, in € 2.580,86
(euroduemilacinquecentottanta/86), oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria e della quota parte delle spese straordinarie per il rifacimento della facciata, determinata in € 198,75
(eurocentonovantotto/75), oltre interessi legalidalle singole scadenze all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
disporre la divisione dell'immobile in Roma, alla Via delle
Betulle n. 31, per come catastalmente distinto in atti, anche tramite l'ausilio di un C.T.U. all'uopo nominato, di cui sin da ora se fa espressa richiesta, con attribuzione del ricavato ad entrambi i comproprietari nella misura effettivamente spettante;
disporre altresì la divisione in parti uguali di tutta la mobilia presente nell'unità immobiliare per cui è causa, riservando nel prosieguo, entro i concedendi termini istruttori, un inventario preciso e dettagliato;
In ogni caso, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere in toto, siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate tutte le domande relative alle richieste dei danni, per come formulate nell'atto introduttivo del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali, maggiorati degli oneri fiscali e previdenziali, come per legge”.
Nel corso del giudizio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., veniva disposta una CTU estimativa ed infine la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2024, con concessione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, in data 15.10.2024 le parti depositavano in via telematica, una istanza ex art. 306 c.p.c. contenente dichiarazione di rinuncia congiunta e reciproca agli atti del giudizio;
successivamente, in data 29.11.2024, ad integrazione della suddetta istanza, le parti chiedevano congiuntamente la compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, occorre rilevare che, a norma dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla relativa prosecuzione. Peraltro, come pure precisato dalla Corte di Cassazione, “la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto scritto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 agosto
1997, n. 7565).
Nel caso di specie, dunque, sono senz'altro ravvisabili i presupposti per la declaratoria della estinzione del processo, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio risulta rassegnata con dichiarazione congiunta di tutte le parti del presente giudizio, trasfusa in uno scritto depositato in via telematica e recante la sottoscrizione sia delle parti personalmente che dei rispettivi procuratori.
Infine, occorre osservare che le parti, nell'indicata dichiarazione di rinuncia congiunta agli atti del giudizio, hanno chiesto altresì disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite e con oneri di CTU definitivamente a carico solidale delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara l'estinzione del processo;
-spese compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Roma, 14/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50486 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aurelio Muzzì e Norma Cecconi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Tuscolana n. 954.
- ATTORE -
E
nata a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Suppa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Asinari di San Marzano nn. 38/40.
- CONVENUTA -
Oggetto: divisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale civile di Roma la sig.ra al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - disporre la divisione dell'immobile in Roma, alla Via delle Betulle 31, distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 643, particella 849, sub. 2, graffata con la particella 1067, z.c. 4, cat A/2, cl. 2, vani 5, rendita € 1.032,91, così identificata a seguito dell'accatastamento della scheda n. 921300 registrata in data
3.8.1966 al n. 71704, secondo un progetto predisposto dal Tribunale adito, o da un Notaio incaricato con l'ausilio, ove occorra, di un consulente tecnico;
- ovvero, qualora ne sia accertata la non comoda divisibilità, disporre la vendita dell'immobile de quo ai sensi degli art. 788 c.p.c. e ss, con conseguente attribuzione del ricavato a ciascuno delle parti spettante nella misura del 50%; - accertare la somma dovuta dalla Sig.ra CP_1
al Sig. a titolo di indennità di occupazione dell'intero bene comune,
[...] Parte_1
e, pertanto, anche della quota pari al 50% di proprietà dello stesso Sig. per il Pt_1
periodo dal 27-6-2011 ad oggi, che si quantifica nella somma non inferiore ad € 21.000,00
(ventunomila/00), e, conseguentemente, - condannare la Sig.ra al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di € 21.000,00 (ventunomila/00) Parte_1
oltre interessi legali dal 27-6-2011 al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata dal Tribunale anche all'esito della espletanda C.T.U., ovvero anche in via equitativa, sempre oltre interessi legali dal 27-6-2011 al soddisfo;
- inoltre, condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. Controparte_1
per l'utilizzo esclusivo, e, pertanto, illegittimo del bene comune nella misura Parte_1 che, in via indicativa, si quantifica in complessivi € 15.000,00 (quindicimila/00), ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà determinata dal Tribunale anche in via equitativa oltre interessi legali dal 27-6-2011 al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CNA e spese generali come per legge”.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, per tutti i suesposti motivi di fatto e di diritto, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta, nonché per le ulteriori considerazioni ed allegazioni documentali che verranno successivamente effettuate nei tempi e modi di legge, ovvero per quelle ragioni ritenute opportune e di giustizia in via preliminare: Accertare e dichiarare l'efficacia del contratto di mutuo, sottoscritto dalla Signora e dal Signor in data Controparte_1 Parte_1
22.02.2008 e per l'effetto Nel merito Rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e disporre la condanna, anche tramite ordinanza ex articolo 186 ter c.p.c., trattandosi di somme certe, liquide ed esigibili, di parte attrice al pagamento della somma di € 23.345
(euroventitremilatrecentoquarantacinque/00), od a quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, a titolo di quota parte del mutuo, relativa alle rate dalla 44 alla 112, con esclusione della rata dalla 80 alla 86 e della 89, oltre interessi per come determinati in contratto e rivalutazione, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, nonchè disporre, per le causali di cui in premessa, la condanna di parte attrice, delle quote parte degli oneri condominiali ordinari, determinate allo stato, in € 2.580,86
(euroduemilacinquecentottanta/86), oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria e della quota parte delle spese straordinarie per il rifacimento della facciata, determinata in € 198,75
(eurocentonovantotto/75), oltre interessi legalidalle singole scadenze all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
disporre la divisione dell'immobile in Roma, alla Via delle
Betulle n. 31, per come catastalmente distinto in atti, anche tramite l'ausilio di un C.T.U. all'uopo nominato, di cui sin da ora se fa espressa richiesta, con attribuzione del ricavato ad entrambi i comproprietari nella misura effettivamente spettante;
disporre altresì la divisione in parti uguali di tutta la mobilia presente nell'unità immobiliare per cui è causa, riservando nel prosieguo, entro i concedendi termini istruttori, un inventario preciso e dettagliato;
In ogni caso, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere in toto, siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate tutte le domande relative alle richieste dei danni, per come formulate nell'atto introduttivo del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali, maggiorati degli oneri fiscali e previdenziali, come per legge”.
Nel corso del giudizio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., veniva disposta una CTU estimativa ed infine la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2024, con concessione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, in data 15.10.2024 le parti depositavano in via telematica, una istanza ex art. 306 c.p.c. contenente dichiarazione di rinuncia congiunta e reciproca agli atti del giudizio;
successivamente, in data 29.11.2024, ad integrazione della suddetta istanza, le parti chiedevano congiuntamente la compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, occorre rilevare che, a norma dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla relativa prosecuzione. Peraltro, come pure precisato dalla Corte di Cassazione, “la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto scritto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 agosto
1997, n. 7565).
Nel caso di specie, dunque, sono senz'altro ravvisabili i presupposti per la declaratoria della estinzione del processo, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio risulta rassegnata con dichiarazione congiunta di tutte le parti del presente giudizio, trasfusa in uno scritto depositato in via telematica e recante la sottoscrizione sia delle parti personalmente che dei rispettivi procuratori.
Infine, occorre osservare che le parti, nell'indicata dichiarazione di rinuncia congiunta agli atti del giudizio, hanno chiesto altresì disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite e con oneri di CTU definitivamente a carico solidale delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara l'estinzione del processo;
-spese compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Roma, 14/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.