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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°10451 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le lesioni conseguenti all'infortunio occorso in data 26.07.2023, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e una prima consulenza tecnica d'ufficio che, stante la ritenuta necessità veniva rinnovata, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che dall'istruttoria è emerso che il ricorrente avente mansioni di conducente di automezzi, in data 26.07.2023, mentre si apprestava a salire sul predellino del tir aziendale, scivolava e cadeva rovinosamente al suolo sulla gamba sinistra riportando delle lesioni personali.
Il CTU nominato Dott. , considerata la dinamica dell'evento, considerata la distanza da Per_1 terra del predellino, e che il Sig. nell'atto di salire sul Tir ha posizionato Parte_1
probabilmente in modo non corretto il piede sullo stesso predellino, ha ritenuto sussistente un valido nesso causale tra l'evento occorso e la rottura del tendine di Achille del piede sinistro.
Il consulente ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza con decorrenza
Novembre 2023, epoca della stabilizzazione in postumi delle suddette lesioni;
al ricorrente deve altresì riconoscersi un periodo di ITT di complessivi giorni 120 (centoventi) dal giorno 26.07.2023 a tutto il
23.11.2023, epoca in cui è stato riconosciuto clinicamente guarito con postumi.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, oltre che ai giorni di ITT nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza Novembre 2023, epoca della stabilizzazione in postumi delle suddette lesioni;
al ricorrente deve altresì riconoscersi un periodo di ITT di complessivi giorni 120 (centoventi) dal giorno 26.07.2023 a tutto il 23.11.2023.
2. condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
3. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°10451 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le lesioni conseguenti all'infortunio occorso in data 26.07.2023, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e una prima consulenza tecnica d'ufficio che, stante la ritenuta necessità veniva rinnovata, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che dall'istruttoria è emerso che il ricorrente avente mansioni di conducente di automezzi, in data 26.07.2023, mentre si apprestava a salire sul predellino del tir aziendale, scivolava e cadeva rovinosamente al suolo sulla gamba sinistra riportando delle lesioni personali.
Il CTU nominato Dott. , considerata la dinamica dell'evento, considerata la distanza da Per_1 terra del predellino, e che il Sig. nell'atto di salire sul Tir ha posizionato Parte_1
probabilmente in modo non corretto il piede sullo stesso predellino, ha ritenuto sussistente un valido nesso causale tra l'evento occorso e la rottura del tendine di Achille del piede sinistro.
Il consulente ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza con decorrenza
Novembre 2023, epoca della stabilizzazione in postumi delle suddette lesioni;
al ricorrente deve altresì riconoscersi un periodo di ITT di complessivi giorni 120 (centoventi) dal giorno 26.07.2023 a tutto il
23.11.2023, epoca in cui è stato riconosciuto clinicamente guarito con postumi.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, oltre che ai giorni di ITT nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza Novembre 2023, epoca della stabilizzazione in postumi delle suddette lesioni;
al ricorrente deve altresì riconoscersi un periodo di ITT di complessivi giorni 120 (centoventi) dal giorno 26.07.2023 a tutto il 23.11.2023.
2. condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
3. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE