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Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03473/2025REG.PROV.COLL.
N. 05418/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5418 del 2024, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DO SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, n. 150/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di DO SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Thomas Mathà;
Nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso del primo grado di giudizio DO SI aveva impugnato l’intimazione di pagamento del 2021 con la quale era stato sollecitato il pagamento della cartella n. 30020180000012488000, asseritamente notificata in data 11 dicembre 2018 e riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alla campagna lattiera del 1996/1997, per un l’ammontare pari a 19.280,97 €.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, ha accolto il ricorso sotto il profilo, ritenuto dirimente, della dedotta nullità delle intimazioni di pagamento impugnate.
3. A motivo della decisione il primo giudice ha rilevato che le Amministrazioni intimate non avevano prodotto la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta alle intimazioni impugnate, sebbene le stesse fossero state a ciò sollecitate dallo stesso TAR con ordinanza cautelare n. 561/2022; conseguentemente l’appellata sentenza, accogliendo la domanda annullatoria, ha annullato le impugnate intimazioni di pagamento per mancanza della necessaria previa notificazione della cartella e per la prescrizione estintiva decennale del credito riferito a quote latte del 1996, non risultando provati atti interruttivi del termine di prescrizione.
4. Hanno proposto appello l’EA e l’AD.
5. Il signor SI si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame ed in particolare opponendosi alla produzione dei documenti nuovi ex art. 104 cod. proc. amm.
6. Con l’ordinanza n. 2900/2024 la Sezione ha accolto l’incidentale domanda di sospensione degli effetti della sentenza ai soli fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55 co. 10 cod. proc. amm.
7. In vista dell’udienza pubblica la parte appellata ha depositato una memoria il 14.3.2025, insistendo sul rigetto dell’appello.
8. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 15 aprile 2025 ed in seguito a discussione trattenuta in decisione.
9. EA ed AD hanno dedotto l’erroneità della impugnata sentenza, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove, per aver ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del giudizio. Le Agenzie appellanti hanno prodotto in giudizio documenti che dimostrerebbero sia l’avvenuta notifica della cartella esattoriale presupposta all’ intimazione di pagamento impugnata in giudizio, sia l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (sentenza del TAR Lazio sez. II-ter n. 1333/2013, intimazione ex art. 8 quinquies comma 1 l. n. 33/2009 del 1.7.2014 e mancata adesione dell’agricoltore alla rateizzazione). Le appellanti hanno quindi argomentato l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini ai fini della decisione, comprovata del resto proprio dalla ordinanza del TAR n. 561/2022, richiamando alcuni precedenti della Sezione che hanno affermato l’ammissibilità ed osservando che la richiesta istruttoria avrebbe potuto essere reiterata dal giudice di primo grado. In seguito EA ed AD censurano la sentenza di prime cure laddove aveva ritenuto che il termine di prescrizione degli interessi fosse quinquennale. Secondo le agenzie appellanti invece il termine sarebbe decennale, come per gli importi a titolo di prelievo supplementare. Questo emergerebbe dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
10. L’appello non è fondato.
11. Con il primo motivo di ricorso EA ed AD hanno dedotto l’erroneità della impugnata sentenza, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove, per aver ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del giudizio. Le Agenzie appellanti hanno dunque prodotto in giudizio documenti che dimostrerebbero sia l’avvenuta notifica della cartella esattoriale presupposta all’ intimazione di pagamento impugnata in giudizio, sia l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (sentenza del TAR Lazio n. 1333/2013 ed altri documenti amministrativi).
12. Le appellanti hanno quindi argomentato l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini della decisione, comprovata del resto proprio dalla ordinanza del TAR n. 561/2022, richiamando alcuni precedenti della Sezione che hanno affermato l’ammissibilità ed osservando che la richiesta istruttoria avrebbe potuto essere reiterata dal giudice di primo grado.
13. Con il secondo mezzo di gravame EA ed AD censurano la sentenza di prime cure laddove aveva ritenuto che il termine di prescrizione degli interessi fosse quinquennale. Secondo le agenzie appellanti invece il termine sarebbe decennale, come per gli importi a titolo di prelievo supplementare. Questo emergerebbe dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
14. Il primo motivo non è fondato, non essendo i documenti nuovi idonei a provare l’interruzione della prescrizione. Con la sentenza del TAR Lazio n. 1333/2013 si fa riferimento ad un ricorso “ proposto da AL SI, già titolare di azienda agricola, e dai signori Leonardo SI e DO SI, quali soci e legali rappresentanti della società semplice azienda agricola zootecnica dei fratelli SI ”. Ma null’altro è specificato, né in riferimento alla sede ed alla partita iva di detta società, né ai dati anagrafici dei soci. Parte appellata risulta socio della “ Azienda Agricola Zootecnica Croce Grande dei F.lli SI ”, come emerge dalla visura storica prodotta in primo grado, società costituita in data 30.12.1997 e quindi successivamente all’anno 1996 al quale è riferito il credito oggetto di questo giudizio. Neppure nell’indicazione degli atti impugnati, contenuta nell’epigrafe della sentenza, si leggono riferimenti che consentono di identificare esattamente il credito. Considerata la differente denominazione delle parti ricorrenti e l’assenza di utili indicazioni in ordine al credito non è possibile ricondurre con certezza la fattispecie oggetto della sentenza prodotta al credito de quo . Né è chiaro se effettivamente si tratti del QRI quale atto presupposto fondante il credito, leggendo invece che oggetto del contendere fossero i “ risultati della compensazione e dei prelievi ”. Invece gli altri documenti per i quali si chiede l’ammissione non sono giudicati di merito che confermano il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie non ricorrono le circostanze indicate dal chiarimento della Sezione come legittimanti l’ammissione dei documenti nel giudizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025) in quanto non si tratta di provvedimenti giurisdizionali della tipologia di quelli ammissibili secondo la prospettiva interpretativa di mediazione adottata dalla Sezione.
15. Risulta anche infondata la censura riguardante il termine prescrizionale quanto agli interessi. Il Collegio aderisce all’orientamento, ribadito anche recentemente, che per essi il termine di prescrizione sia di cinque anni (Cons. Stato, sez. VI, n. 7505/2024) di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In proposito la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
16. In definitiva, l’appello di EA ed ER va respinto.
17. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO