Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/12/2024, n. 32782
CASS
Ordinanza 16 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di fallimento, la speciale ipotesi di inopponibilità delle cessioni di crediti d'impresa con pagamento avente data certa, prevista dall'art. 7 della l. n. 52 del 1991, presuppone l'esistenza di un elemento oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto, e di un elemento soggettivo, la scientia decotionis, il cui onere probatorio è a carico del curatore, secondo lo schema dell'art. 67, comma 2, l.fall., colpendo le disposizioni patrimoniali che, sebbene non inique o squilibrate, turbano la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente esteso lo speciale regime di inopponibilità anche agli atti traslativi del credito notificati al debitore ceduto secondo le modalità previste dalla normativa codicistica, potendo tali forme di cessione essere contestate con la revocatoria fallimentare, ove ne sussistano i presupposti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/12/2024, n. 32782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32782
    Data del deposito : 16 dicembre 2024

    Testo completo