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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5746 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 17/03/2025, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( ), in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Flavia Lozzi come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 10773/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “(…) chiede all'Ecc.ma Corte adita di valutare l'opportunità di disporre una CTU contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., con la quale si proceda a
r.g. n. 1 verificare la correttezza delle affermazioni sostenute nella presente sede dall'appellante amministrazione anche alla luce della documentazione contabile prodotta nel presente giudizio, attestante gli intervenuti pagamenti. In subordine, il
precisa le proprie conclusioni richiamando quelle contenute nell'atto di Parte_1 appello (…): Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 10773/2022, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2880/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 6.02.2020, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese del doppio grado”.
Per l'appellata: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 10773/2022 del Tribunale Parte_1 di Roma e specificatamente: a) in via pregiudiziale, confermare la statuizione di tardività dell'opposizione e conseguentemente respingere l'appello; b) in subordine, nel merito: respingere l'appello perché infondato e confermare il decreto ingiuntivo n. 2880/2020 per l'importo di € 105.663,83; c) in ulteriore subordine, tenuto conto del riconoscimento di debito effettuato nell'atto di appello da parte dell'Amministrazione, riconoscere in favore del quantomeno il CP_1 minor credito di € 6.217,16. Con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Il MIT ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 10773/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2880/2020
di euro 105.663,83 oltre accessori.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 28/2/2020 presso la sede del
Ministero, con trasmissione all'Avvocatura dello Stato in data 9/5/2020; dando conto di tale circostanza -e, quindi, prospettando la tempestività dell'atto rispetto alla data di conoscenza del decreto ingiuntivo- l'opposizione è stata notificata in data 18/6/2020.
Disattendendo la successiva richiesta ex art. 183, VI comma cpc, il Tribunale
ha ritenuto tardiva -e quindi inammissibile- l'opposizione al decreto ingiuntivo, poiché proposta oltre la scadenza in data 11/6/2020 del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (quale computo comprensivo della sospensione straordinaria di cui agli artt. 83 DL n. 18/2020 e 36, I comma DL 23/2020): infatti,
“la prova della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in conseguenza
r.g. n. 2 del vizio della sua notificazione non è implicita nel caso in cui il provvedimento
monitorio sia stato notificato direttamente alla Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege (ex multis, Cass, sez. un., 12 maggio 2005 n. 9938; Cass., 28 dicembre 1995, n. 13132)” gravando pur sempre a carico dell'amministrazione opponente, secondo la regola generale di cui all'art. 650 cpc, la prova del “nesso causale tra essa [cioè la nullità della notificazione] e
l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo al fine di proporre un'opposizione tempestiva”; per contro, “nel caso di specie, parte opponente non ha fornito la prova di avere avuto intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
Invero è pacifico che il decreto sia stato notificato all'Amministrazione in data
28.02.2020 ed è a tale data che deve riferirsi la conoscenza del provvedimento monitorio al fine di proporre opposizione. Il opponente ha allegato, senza Parte_1
documentare la circostanza, che il provvedimento monitorio, ricevuto il 28.02.2020,
è stato trasmesso all'Avvocatura dello Stato il 09.05.2020 senza nemmeno allegare i motivi che non ne hanno consentito il tempestivo inoltro” (v. sentenza impugnata).
L'appellante lamenta l'error in procedendo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, VI comma, 641 e 650 c.p.c.: il giudice non ha concesso i richiesti termini di rito, così impedendo la prova -che, nel contempo, ha ritenuto assente- della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo;
sul presupposto dell'illegittimità del diniego dei termini in primo grado, l'amministrazione impugnante ha quindi prodotto, nel presente giudizio, la nota di trasmissione (in data
5/5/2020) del decreto ingiuntivo –in tesi attestante la (tardiva) conoscenza del decreto stesso ai fini dell'opposizione; ha altresì dedotto, per quanto necessario, che il ritardo (nell'inoltro) è “del tutto coerente con il quadro emergenziale dell'epidemia da COVID-19” quale periodo in cui “gli uffici dell'amministrazione dovettero far fronte ad una complessiva riorganizzazione delle attività lavorative in un contesto che peraltro, prevedeva la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi”.
L'appellante ha pertanto reiterato le difese di merito, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto: la domanda monitoria ha per oggetto la somma (di cui r.g. n. 3 alla fattura n. 36/14) corrispondente alle anticipazioni effettuate dalla società in
bonis (come da contratto di appalto rep. 1048 del 5/12/2003 ed atto integrativo rep.
795 del 19/6/2006); salvo che per il residuo importo di euro 6.217,16, tale credito è
già stato soddisfatto, atteso che le anticipazioni contrattuali sono comprese nelle linee di finanziamento di cui alla legge n. 166/2002; in particolare, gli importi sono stati corrisposti mediante i pagamenti (soltanto ora documentabili a causa della mancata concessione dei termini di rito) che, in parte, sono stati eseguiti dall'amministrazione, quale terzo pignorato, a favore dei creditori di CP_1
La curatela ha resistito al gravame, stante il difetto di tempestiva e compiuta prova dell'ammissibilità dell'opposizione; nel merito, ha dedotto l'assenza di tempestiva ed efficace imputazione dei pagamenti (effettuati ai terzi), nel contesto di pluralità dei crediti derivanti dall'appalto (rimasti tuttora impagati per la complessiva somma di euro 193.840,67): ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione o, in subordine, il pagamento del minor importo riconosciuto come ancora dovuto.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (abbreviati) per le difese conclusive.
Tanto premesso -dato atto dell'assenza di memorie difensive per l'appellante-
osserva la Corte quanto segue.
L'appello è infondato e va respinto.
Non è fra le parti controverso il principio di legittimità, secondo cui la richiesta di concessione dei termini non è preclusiva del potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione (Cass. n. 4767/2016, 747/2017,
8287/2017; 32577/2023); tuttavia, secondo l'appellante (che richiama Cass.
1685/2022), resta pur sempre consentita la produzione nel grado di appello -del documento che si intendeva depositare entro le scadenze di cui all'art. 183, VI comma cpc- quando sia riconosciuta l'illegittimità del diniego dei termini.
In sostanziale conformità alle difese della curatela, va però considerato che la questione decisa nel caso in esame non attiene al merito della controversia ma,
r.g. n. 4 riguardando l'ammissibilità stessa dell'opposizione al decreto ingiuntivo, è senz'altro riconducibile fra quelle pregiudiziali di rito che, come tali, vanno immediatamente vagliate ai fini della prosecuzione del giudizio;
pertanto, non sussiste ragione alcuna per ritenere “illegittimo” il diniego dei termini, ai fini dell'ammissibilità della produzione documentale in questa sede.
Il motivo di supposta illegittimità, d'altro canto, non risulta neppure allegato, se non con riguardo alla sopravvenuta necessità (rispetto all'atto introduttivo del giudizio) di replicare all'eccezione di tardività sollevata dalla controparte.
Sotto tale profilo, non di meno, va considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 28/2/2020, scadendo in data 11/6/2020 il termine di opposizione
(per effetto della disciplina emergenziale); l'opposizione, notificata il 18/6/2020, deve quindi essere qualificata (a monte) come tardiva ex art. 650 cpc: costituiva onere del MIT (peraltro pacificamente consapevole della tardività, già paventata nella citazione quale possibile eccezione di controparte) documentarne l'ammissibilità in rito;
d'altro canto, il documento -in base al quale l'opponente individua la (diversa) decorrenza del termine per l'opposizione- non appartiene alle deduzioni ed alle produzioni necessarie per la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda: il suo deposito è adempimento processuale necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione e, quindi, della condizione di ammissibilità dell'opposizione stessa.
A prescindere da tali rilievi, il documento ora prodotto in giudizio risulta comunque inidoneo per la prova dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Come eccepito dalla curatela, infatti, la nota di trasmissione del decreto ingiuntivo, risalente al 5/5/2020, contiene l'indicazione della “scadenza opposizione
9/6/2020”: a fronte di tale espresso avviso, resta evidente il difetto di prova, posto a fondamento della decisione, del nesso causale tra la nullità della notifica (in quanto non eseguita presso l'Avvocatura di Stato) e l'intempestiva conoscenza del decreto ai fini dell'opposizione nel termine di legge;
d'altro canto, come pure evidenziato nella pronuncia impugnata, manca ogni allegazione (soltanto tardivamente e genericamente introdotta nella presente sede, con richiamo al “fatto notorio” del r.g. n. 5 contesto di emergenza sanitaria) in ordine ai motivi che non hanno consentito all'amministrazione il tempestivo inoltro del decreto ingiuntivo (pacificamente ricevuto il 28/2/2020 ma trasmesso all'Avvocatura di Stato soltanto il 6/5/2020, con ricezione il successivo 9/5/2020).
Per quanto premesso, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
, contro la sentenza di Roma n. Controparte_1
1073/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il alla refusione delle Parte_1
spese in favore del fallimento che liquida in euro Controparte_1
9.500,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 22/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6