TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2505/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 8.30, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. TRASATTI MARCELLO che dichiara che ad oggi la Parte_1 morosità ammonta ad € 2.400,00 ed è relativa ai mesi di settembre ottobre novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025.
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive del 9 gennaio 2025
Dopo discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ad ore 10.00
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 5
N. R.G. 2505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2505/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TRASATTI MARCELLO, elettivamente domiciliato in Monza, via San Gottardo n. 76, presso il difensore avv. TRASATTI MARCELLO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive del 9.1.2025: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, giudicare: Accertata l'inadempienza del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione e oneri accessori, dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes per la morosità del NO , e Controparte_1 per l'effetto ordinare allo stesso di rilasciare l'immobile locato libero da cose e persone nel prefiggendo termine di cui all'art. 56 L. 392/78. Con la refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il sig.
[...]
intimava lo sfratto nei confronti del sig. , conduttore dell'immobile Parte_1 Controparte_1 ad uso abitativo sito in Monza, via Monti e Tognetti n. 8, a fronte del mancato pagamento del canone di locazione a far data dal gennaio 2024 per complessive € 1.200,00 alla data dell'intimazione.
All'udienza del 21 maggio 2024 il procuratore di parte attrice dava atto che la morosità intimata era stata pagata in prossimità dell'udienza ma che il conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni successivi e delle spese legali chiedendo, pertanto, disporsi il mutamento del rito.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi ed invito alle parti a promuovere il procedimento di mediazione. Regolarmente notificata al conduttore anche l'ordinanza di mutamento del rito, all'udienza del 11 febbraio 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza. pagina 2 di 5 Orbene, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La parte attrice, con la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 15.9.2015, registrato in data 18.9.2015 (cfr. doc. 1) relativo all'immobile sito in Monza, via Monti e Tognetti n. 8, posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone, concordato in € 4800,00 annuo, da pagarsi in dodici rate mensili anticipati di € 400,00 ciascuna entro il giorno 15 di ogni mese, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma, c.c. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il creditore, tanto in causa di adempimento che di risoluzione, è tenuto a provare la sola esistenza dell'obbligazione, spettando al debitore, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2697 c.c., la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa (cfr., per tutte, Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa, nel quadro di applicazione del secondo comma della disposizione citata. Nel caso di specie, il conduttore, successivamente alla notifica dell'intimazione, ha provveduto a pagare unicamente la somma intimata, mentre nulla ha corrisposto per i canoni successivi e per spese legali, come dichiarato dal procuratore di parte intimante all'udienza del 21 maggio 2024.
In memoria integrativa il procuratore di parte attrice riferiva che il conduttore era moroso nel pagamento del canone di locazione relativamente ai mesi da maggio 2024 al 10.9.2024. Nelle note conclusive del 9 gennaio 2025 il procuratore di parte attrice precisava che il conduttore aveva effettuato l'ultimo pagamento ad ottobre 2024 era relativo alla mensilità di agosto. All'udienza del 11 febbraio 2025, il procuratore di parte attrice dichiarava che il conduttore era moroso nel pagamento del canone di locazione relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 per complessive € 2400,00. Giova ricordare che, in diritto, per regola generale scaturente dal combinato disposto degli artt. 1453 e
1455 c.c., quando nei contratti a prestazioni corrispettive (nei quali rientra anche il contratto di locazione) uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro, se tali inadempienze non sono di scarsa importanza, può richiedere al giudice che il rapporto venga risolto.
Da tale richiesta, inoltre, la parte inadempiente non può più provvedere alla prestazione.
Ne deriva che dalla domanda giudiziale di intimazione di sfratto per morosità, un pagamento tardivo dei canoni da parte dell'inquilino non avrebbe l'effetto di impedire la risoluzione del contratto, salvo che per le locazioni stabilite per uso abitativo, per le quali il legislatore ha previsto una deroga a tale disciplina con l'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che recita come segue” la morosità del conduttore (…) può essere sanata (…) se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti (..)maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”. Ove il pagamento delle suddette somme non avvenga in udienza, il giudice può concedere il c.d. termine di grazia.
Nel caso in cui il conduttore onori integralmente il dovuto e, così, provveda al pagamento dei canoni, dei relativi interessi e delle spese legali liquidate, potrà proseguire nel rapporto di locazione;
diversamente, il contratto dovrà essere dichiarato risolto alla luce del principio di c.d. “cristallizzazione dell'inadempimento” di cui all'art. 1453 c.c. per cui dalla data della domanda di risoluzione – che coincide con la notifica dell'intimazione di sfratto – l'inadempiente non può più onorare la propria obbligazione. La sanatoria della morosità prima dell'udienza di convalida che impedisce la prosecuzione del giudizio richiede che il conduttore provveda al pagamento dei canoni scaduti e degli oneri accessori maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. In particolare, e con riferimento all'art 55 legge 27 luglio 2978 n. 392, il giudice in sede di giudizio di convalida dello sfratto per morosità provvede alla liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali e non anche degli interessi legali, il cui calcolo è automatico e prescinde da qualsiasi discrezionalità.
pagina 3 di 5 L'art 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, “consente al conduttore di eliminare gli effetti dell'inadempimento da morosità e di estinguere il diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese” (Cass. 17 aprile-29 luglio 2013, n. 18224).
Il comportamento sanante del conduttore è dunque predeterminato dal legislatore e consiste nel pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza per canoni e interessi e che solo le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del giudice. La giurisprudenza è pacifica e concorde nell'affermare che la sanatoria della morosità del conduttore è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 920 del 16.1.2013, Cass. N. 6636 del 24.3.2006, Cass. N. 13407 del 29.10.2001) e che in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 1320 del 9.2.1998). Anche la giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che:” Nelle locazioni ad uso abitativo, la purgazione della mora può avvenire anche dopo la notifica della citazione, ma antecedentemente all'udienza di convalida;
è comunque necessario che vengano saldate anche le spese legali del procedimento perché lo stesso possa esser archiviato.
Tuttavia, laddove il locatore insista per la convalida dello sfratto in assenza del pagamento delle spese di lite, essendo la morosità abbattuta e residuando accessori non configuranti morosità in sensi stretto, il giudice dovrà provvedere alla conversione del rito, fissando il merito della controversia all'esito, del quale, sussistendone i presupposti, pronunciare la risoluzione per inadempimento: infatti, solo la sanatoria completa cancella l'inadempimento e impedisce la pronuncia della risoluzione. Nel caso che ci occupa, è pacifico che il pagamento successivo alla notifica dell'intimazione non sia avvenuto antecedentemente all'udienza di convalida e che lo stesso abbia riguardato le sole somme maturate a quella data a titolo di morosità per canoni impagati e non le spese legali, né gli interessi. Ne consegue l'operatività del principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. Pertanto, la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nella intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento della parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (in senso conforme, Tribunale di Roma, sentenza nr. 22888/2019, sicut nr. 3546/2019)…omissis... Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione circa la gravità e l'importanza dell'inadempimento del conduttore “Non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito e tollerato (Cassazione civile n. 8076 del 04.06.2002)Tribunale di Roma, sentenza del 30.6.2023)”. Orbene, nel caso in esame, risulta che il conduttore, successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto ma prima dell'udienza di convalida, ha pagato solo il canone di cui all'intimazione, ma non ha provveduto al pagamento delle spese e della mensilità successive, come dichiarato dal procuratore degli attori all'udienza del 21 maggio 2024, e nemmeno ha ritenuto di chiedere il c.d. “termine di grazia”. La decorrenza degli interessi è predeterminata dalla legge in quanto, accertato l'inadempimento colpevole del conduttore, deve applicarsi l'art. 1219 c.2, n.3, che stabilisce che il debitore è in mora – ex re – se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (Cass. n. 2853 del 11.2.2005). Ne discende che, al fine di ottenere la purgazione della mora, l'intimato doveva offrire alla prima udienza un importo pari alla morosità intimata ed agli interessi legali, il cui calcolo era loro onere.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, invece, l'intimato ha versato dopo la notifica e prima dell'udienza di convalida, la sola morosità indicata in intimazione, non sufficiente, quindi, a coprire quanto ancora dovuto a titolo di interessi legali e spese processuali che il giudice avrebbe liquidato.
Oltretutto, il conduttore, senza nulla aver corrisposto per interessi e spese, ad oggi risulta moroso nel pagamento dei canoni da settembre 2024 a febbraio 2025 come precisato dal procuratore di parte attrice all'udienza del 11 febbraio 2025. Non è superfluo altresì rilevare che parte convenuta nulla ha eccepito in ordine alla documentazione prodotta ed alle circostanze dedotte dalla società attrice. Il convenuto, non comparendo e non costituendosi in giudizio, ha omesso di sollevare contestazioni di sorta e è quindi incorso in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie, non avendo provveduto alla formulazione di eccezioni ed istanze nel termine di legge. Adeguato risalto va poi dato al comportamento processuale di parte convenuta, la quale ha di fatto negletto il giudizio, omettendo di partecipare alle udienze e di svolgere difese di sorta, e nemmeno ha partecipato al procedimento di mediazione regolarmente instaurato da parte attrice. Al riguardo va ricordato che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822;
Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1991 n. 7800;
Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n. 6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n. 6320). Il sig. non ha altresì ritenuto di partecipare al procedimento di mediazione, Controparte_1
(cfr. verbale di mediazione) comportamento da cui il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c.. Ne deriva, per quanto sopra esposto, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore sig. , la cui gravità, trattandosi di locazione abitative, Controparte_1 risulta predeterminata per legge ex art. 5 L. 392/78, con condanna del convenuto sig. Controparte_1 al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 11 marzo 2025. Le spese di lite, liquidate in complessive € 1710,00 (fase studio 530,00, fase introduttiva 490,00, fase trattazione 140,00 e fase decisionale 400,00) di cui € 150,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento del convenuto sig. il contratto di locazione inter Controparte_1 partes;
- dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio dell'immobile sito in Monza, via Monti Controparte_1 e Tognetti n. 8, in favore di parte attrice, fissando per l'esecuzione la data del 11 marzo 2025;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere a parte attrice la somma di € Controparte_1
1.710,00, di cui € 150,00 per spese, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Guendalina Borghi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2505/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 8.30, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. TRASATTI MARCELLO che dichiara che ad oggi la Parte_1 morosità ammonta ad € 2.400,00 ed è relativa ai mesi di settembre ottobre novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025.
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive del 9 gennaio 2025
Dopo discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ad ore 10.00
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 5
N. R.G. 2505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2505/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TRASATTI MARCELLO, elettivamente domiciliato in Monza, via San Gottardo n. 76, presso il difensore avv. TRASATTI MARCELLO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive del 9.1.2025: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, giudicare: Accertata l'inadempienza del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione e oneri accessori, dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes per la morosità del NO , e Controparte_1 per l'effetto ordinare allo stesso di rilasciare l'immobile locato libero da cose e persone nel prefiggendo termine di cui all'art. 56 L. 392/78. Con la refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il sig.
[...]
intimava lo sfratto nei confronti del sig. , conduttore dell'immobile Parte_1 Controparte_1 ad uso abitativo sito in Monza, via Monti e Tognetti n. 8, a fronte del mancato pagamento del canone di locazione a far data dal gennaio 2024 per complessive € 1.200,00 alla data dell'intimazione.
All'udienza del 21 maggio 2024 il procuratore di parte attrice dava atto che la morosità intimata era stata pagata in prossimità dell'udienza ma che il conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni successivi e delle spese legali chiedendo, pertanto, disporsi il mutamento del rito.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi ed invito alle parti a promuovere il procedimento di mediazione. Regolarmente notificata al conduttore anche l'ordinanza di mutamento del rito, all'udienza del 11 febbraio 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza. pagina 2 di 5 Orbene, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La parte attrice, con la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 15.9.2015, registrato in data 18.9.2015 (cfr. doc. 1) relativo all'immobile sito in Monza, via Monti e Tognetti n. 8, posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone, concordato in € 4800,00 annuo, da pagarsi in dodici rate mensili anticipati di € 400,00 ciascuna entro il giorno 15 di ogni mese, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma, c.c. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il creditore, tanto in causa di adempimento che di risoluzione, è tenuto a provare la sola esistenza dell'obbligazione, spettando al debitore, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2697 c.c., la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa (cfr., per tutte, Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa, nel quadro di applicazione del secondo comma della disposizione citata. Nel caso di specie, il conduttore, successivamente alla notifica dell'intimazione, ha provveduto a pagare unicamente la somma intimata, mentre nulla ha corrisposto per i canoni successivi e per spese legali, come dichiarato dal procuratore di parte intimante all'udienza del 21 maggio 2024.
In memoria integrativa il procuratore di parte attrice riferiva che il conduttore era moroso nel pagamento del canone di locazione relativamente ai mesi da maggio 2024 al 10.9.2024. Nelle note conclusive del 9 gennaio 2025 il procuratore di parte attrice precisava che il conduttore aveva effettuato l'ultimo pagamento ad ottobre 2024 era relativo alla mensilità di agosto. All'udienza del 11 febbraio 2025, il procuratore di parte attrice dichiarava che il conduttore era moroso nel pagamento del canone di locazione relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 per complessive € 2400,00. Giova ricordare che, in diritto, per regola generale scaturente dal combinato disposto degli artt. 1453 e
1455 c.c., quando nei contratti a prestazioni corrispettive (nei quali rientra anche il contratto di locazione) uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro, se tali inadempienze non sono di scarsa importanza, può richiedere al giudice che il rapporto venga risolto.
Da tale richiesta, inoltre, la parte inadempiente non può più provvedere alla prestazione.
Ne deriva che dalla domanda giudiziale di intimazione di sfratto per morosità, un pagamento tardivo dei canoni da parte dell'inquilino non avrebbe l'effetto di impedire la risoluzione del contratto, salvo che per le locazioni stabilite per uso abitativo, per le quali il legislatore ha previsto una deroga a tale disciplina con l'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che recita come segue” la morosità del conduttore (…) può essere sanata (…) se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti (..)maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”. Ove il pagamento delle suddette somme non avvenga in udienza, il giudice può concedere il c.d. termine di grazia.
Nel caso in cui il conduttore onori integralmente il dovuto e, così, provveda al pagamento dei canoni, dei relativi interessi e delle spese legali liquidate, potrà proseguire nel rapporto di locazione;
diversamente, il contratto dovrà essere dichiarato risolto alla luce del principio di c.d. “cristallizzazione dell'inadempimento” di cui all'art. 1453 c.c. per cui dalla data della domanda di risoluzione – che coincide con la notifica dell'intimazione di sfratto – l'inadempiente non può più onorare la propria obbligazione. La sanatoria della morosità prima dell'udienza di convalida che impedisce la prosecuzione del giudizio richiede che il conduttore provveda al pagamento dei canoni scaduti e degli oneri accessori maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. In particolare, e con riferimento all'art 55 legge 27 luglio 2978 n. 392, il giudice in sede di giudizio di convalida dello sfratto per morosità provvede alla liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali e non anche degli interessi legali, il cui calcolo è automatico e prescinde da qualsiasi discrezionalità.
pagina 3 di 5 L'art 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, “consente al conduttore di eliminare gli effetti dell'inadempimento da morosità e di estinguere il diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese” (Cass. 17 aprile-29 luglio 2013, n. 18224).
Il comportamento sanante del conduttore è dunque predeterminato dal legislatore e consiste nel pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza per canoni e interessi e che solo le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del giudice. La giurisprudenza è pacifica e concorde nell'affermare che la sanatoria della morosità del conduttore è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 920 del 16.1.2013, Cass. N. 6636 del 24.3.2006, Cass. N. 13407 del 29.10.2001) e che in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 1320 del 9.2.1998). Anche la giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che:” Nelle locazioni ad uso abitativo, la purgazione della mora può avvenire anche dopo la notifica della citazione, ma antecedentemente all'udienza di convalida;
è comunque necessario che vengano saldate anche le spese legali del procedimento perché lo stesso possa esser archiviato.
Tuttavia, laddove il locatore insista per la convalida dello sfratto in assenza del pagamento delle spese di lite, essendo la morosità abbattuta e residuando accessori non configuranti morosità in sensi stretto, il giudice dovrà provvedere alla conversione del rito, fissando il merito della controversia all'esito, del quale, sussistendone i presupposti, pronunciare la risoluzione per inadempimento: infatti, solo la sanatoria completa cancella l'inadempimento e impedisce la pronuncia della risoluzione. Nel caso che ci occupa, è pacifico che il pagamento successivo alla notifica dell'intimazione non sia avvenuto antecedentemente all'udienza di convalida e che lo stesso abbia riguardato le sole somme maturate a quella data a titolo di morosità per canoni impagati e non le spese legali, né gli interessi. Ne consegue l'operatività del principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. Pertanto, la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nella intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento della parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (in senso conforme, Tribunale di Roma, sentenza nr. 22888/2019, sicut nr. 3546/2019)…omissis... Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione circa la gravità e l'importanza dell'inadempimento del conduttore “Non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito e tollerato (Cassazione civile n. 8076 del 04.06.2002)Tribunale di Roma, sentenza del 30.6.2023)”. Orbene, nel caso in esame, risulta che il conduttore, successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto ma prima dell'udienza di convalida, ha pagato solo il canone di cui all'intimazione, ma non ha provveduto al pagamento delle spese e della mensilità successive, come dichiarato dal procuratore degli attori all'udienza del 21 maggio 2024, e nemmeno ha ritenuto di chiedere il c.d. “termine di grazia”. La decorrenza degli interessi è predeterminata dalla legge in quanto, accertato l'inadempimento colpevole del conduttore, deve applicarsi l'art. 1219 c.2, n.3, che stabilisce che il debitore è in mora – ex re – se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (Cass. n. 2853 del 11.2.2005). Ne discende che, al fine di ottenere la purgazione della mora, l'intimato doveva offrire alla prima udienza un importo pari alla morosità intimata ed agli interessi legali, il cui calcolo era loro onere.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, invece, l'intimato ha versato dopo la notifica e prima dell'udienza di convalida, la sola morosità indicata in intimazione, non sufficiente, quindi, a coprire quanto ancora dovuto a titolo di interessi legali e spese processuali che il giudice avrebbe liquidato.
Oltretutto, il conduttore, senza nulla aver corrisposto per interessi e spese, ad oggi risulta moroso nel pagamento dei canoni da settembre 2024 a febbraio 2025 come precisato dal procuratore di parte attrice all'udienza del 11 febbraio 2025. Non è superfluo altresì rilevare che parte convenuta nulla ha eccepito in ordine alla documentazione prodotta ed alle circostanze dedotte dalla società attrice. Il convenuto, non comparendo e non costituendosi in giudizio, ha omesso di sollevare contestazioni di sorta e è quindi incorso in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie, non avendo provveduto alla formulazione di eccezioni ed istanze nel termine di legge. Adeguato risalto va poi dato al comportamento processuale di parte convenuta, la quale ha di fatto negletto il giudizio, omettendo di partecipare alle udienze e di svolgere difese di sorta, e nemmeno ha partecipato al procedimento di mediazione regolarmente instaurato da parte attrice. Al riguardo va ricordato che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822;
Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1991 n. 7800;
Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n. 6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n. 6320). Il sig. non ha altresì ritenuto di partecipare al procedimento di mediazione, Controparte_1
(cfr. verbale di mediazione) comportamento da cui il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c.. Ne deriva, per quanto sopra esposto, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore sig. , la cui gravità, trattandosi di locazione abitative, Controparte_1 risulta predeterminata per legge ex art. 5 L. 392/78, con condanna del convenuto sig. Controparte_1 al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 11 marzo 2025. Le spese di lite, liquidate in complessive € 1710,00 (fase studio 530,00, fase introduttiva 490,00, fase trattazione 140,00 e fase decisionale 400,00) di cui € 150,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento del convenuto sig. il contratto di locazione inter Controparte_1 partes;
- dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio dell'immobile sito in Monza, via Monti Controparte_1 e Tognetti n. 8, in favore di parte attrice, fissando per l'esecuzione la data del 11 marzo 2025;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere a parte attrice la somma di € Controparte_1
1.710,00, di cui € 150,00 per spese, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Guendalina Borghi
pagina 5 di 5