Articolo 1 della Legge 3 agosto 1949, n. 523
Articolo 2
Versione
23 agosto 1949
Art. 1.
Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:
l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall' art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni;
l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 23 agosto 1949