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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1671/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.1671/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Bagnuolo Raffaele;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.02.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato ctu il dott. , letta la perizia e le note scritte Persona_1 depositate per l'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU nominato nella presente fase ha confermato il giudizio del ctu della fase atp per quanto concerne assegno di invalidità, accertando che “Non sussistono i requisiti medico- legali per poter riconoscere una percentuale di invalidità al 74%”.
Il ctu ha difatti affermati che la ricorrente, di anni 57 alla visita ed in condizioni generali medie per sesso ed età, risulta affetta da:
Diabete mellito tipo 2;
Ipertensione arteriosa lieve;
Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva;
Spondilodiscoartrosi con lieve impegno deambulatorio.
Dall'accertamento compiuto è emerso, in dettaglio, che, quanto al sistema osteo-articolare, la deambulazione è possibile in autonomia, cautelata da appoggio monolaterale a bastone canadese a destra, non necessitante di ausilio di terzi con orientamento direzionale conservato, sussiste il mantenimento della stazione eretta, passaggi posturali possibili e che la ricorrente mantiene la posizione assisa senza inarcamenti del capo e/o del tronco.
In riferimento al sistema nervoso, il ctu ha rilevato che emerge l'assenza di tremori che interessano le mani a braccia distese e ad occhi sia aperti sia chiusi.
Per quanto, invece, riguarda l'esame dello stato mentale, il ctu afferma che la ricorrente si presenta con abbigliamento normale per sesso, età e condizione sociale, disponibile al colloquio con un eloquio spontaneo comprensibile, con vocabolario consono al grado di istruzione, che la mimica è iporisonante rispetto ai contenuti emotivi del dialogo, che sono nei limiti la comprensione verbale senza lacune mnesiche, vigile, orientata nello spazio, tempo e nella persona. Il ctu ha infine riscontrato che la perizianda è affetta da diabete mellito di tipo 2°, curato con terapia ipoglicemizzante orale in monoterapia. Secondo il ctu quindi alla luce delle valutazione compiute, devono attribuirsi i seguenti codici valutativi alle patologie riscontrate:
Diabete mellito tipo 2: codice 9309 = 11%.
Ipertensione arteriosa lieve, codice 6.485 = 11%,
Spondilodiscoartrosi con impegno deambulatorio, codice analogico 7.338 = 20%:
Sindrome depressiva endoreattiva media: codice 2.205 = 25%2
Colecistectomia: codice analogico 6.484 < 11%.
In definitiva, considerate le condizioni della ricorrente, il CTU ha concluso ritenendo che la sig.ra è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa al 68% Pt_1
(sessantotto) dal 14.02.2022.
Non sussistono pertanto i requisiti medico-legali per poter riconoscere una percentuale di invalidità del 74%
Le conclusioni rese dal CTU sono logiche e coerenti con la documetazione in atti, sono condivisibili e vengono pertanto fatte proprie.
Si osserva inoltre come siano analoghe a quelle cui era pervenuto il ctu della fase atp, dott.
. Per_2
Non sussistono quindi ragioni per disporre chiarimenti o un ulteriore rinnovo della perizia espletata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, vista la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 3920/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa al 68% dal 14.02.2022.
- spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 30.05.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.1671/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Bagnuolo Raffaele;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.02.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato ctu il dott. , letta la perizia e le note scritte Persona_1 depositate per l'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU nominato nella presente fase ha confermato il giudizio del ctu della fase atp per quanto concerne assegno di invalidità, accertando che “Non sussistono i requisiti medico- legali per poter riconoscere una percentuale di invalidità al 74%”.
Il ctu ha difatti affermati che la ricorrente, di anni 57 alla visita ed in condizioni generali medie per sesso ed età, risulta affetta da:
Diabete mellito tipo 2;
Ipertensione arteriosa lieve;
Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva;
Spondilodiscoartrosi con lieve impegno deambulatorio.
Dall'accertamento compiuto è emerso, in dettaglio, che, quanto al sistema osteo-articolare, la deambulazione è possibile in autonomia, cautelata da appoggio monolaterale a bastone canadese a destra, non necessitante di ausilio di terzi con orientamento direzionale conservato, sussiste il mantenimento della stazione eretta, passaggi posturali possibili e che la ricorrente mantiene la posizione assisa senza inarcamenti del capo e/o del tronco.
In riferimento al sistema nervoso, il ctu ha rilevato che emerge l'assenza di tremori che interessano le mani a braccia distese e ad occhi sia aperti sia chiusi.
Per quanto, invece, riguarda l'esame dello stato mentale, il ctu afferma che la ricorrente si presenta con abbigliamento normale per sesso, età e condizione sociale, disponibile al colloquio con un eloquio spontaneo comprensibile, con vocabolario consono al grado di istruzione, che la mimica è iporisonante rispetto ai contenuti emotivi del dialogo, che sono nei limiti la comprensione verbale senza lacune mnesiche, vigile, orientata nello spazio, tempo e nella persona. Il ctu ha infine riscontrato che la perizianda è affetta da diabete mellito di tipo 2°, curato con terapia ipoglicemizzante orale in monoterapia. Secondo il ctu quindi alla luce delle valutazione compiute, devono attribuirsi i seguenti codici valutativi alle patologie riscontrate:
Diabete mellito tipo 2: codice 9309 = 11%.
Ipertensione arteriosa lieve, codice 6.485 = 11%,
Spondilodiscoartrosi con impegno deambulatorio, codice analogico 7.338 = 20%:
Sindrome depressiva endoreattiva media: codice 2.205 = 25%2
Colecistectomia: codice analogico 6.484 < 11%.
In definitiva, considerate le condizioni della ricorrente, il CTU ha concluso ritenendo che la sig.ra è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa al 68% Pt_1
(sessantotto) dal 14.02.2022.
Non sussistono pertanto i requisiti medico-legali per poter riconoscere una percentuale di invalidità del 74%
Le conclusioni rese dal CTU sono logiche e coerenti con la documetazione in atti, sono condivisibili e vengono pertanto fatte proprie.
Si osserva inoltre come siano analoghe a quelle cui era pervenuto il ctu della fase atp, dott.
. Per_2
Non sussistono quindi ragioni per disporre chiarimenti o un ulteriore rinnovo della perizia espletata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, vista la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 3920/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa al 68% dal 14.02.2022.
- spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 30.05.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo