Ordinanza cautelare 31 gennaio 2020
Sentenza 25 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/01/2021, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00093/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2020, proposto da
FI De CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Chinello, Federica Parisato, Antonio Cosimo Pane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Chinello in Mirano, Calle Ghirardi, 15;
contro
Comune di Mirano, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Primo Michielan in Mogliano Veneto (TV), Via Matteotti n. 20/1;
Regione del Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, domiciliata in Venezia, Cannareggio 23;
nei confronti
AO SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione n. 6;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 530/2017, prot. 8942, rilasciato in data 18.02.2019 dal Dirigente Area 2 del Comune di Mirano (VE), avente ad oggetto le seguenti opere: demolizione di un fabbricato residenziale unifamiliare e ricostruzione con ampliamento Piano Casa e indice di PRGC per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare da 5 unità; nonchè di ogni atto annesso connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano, della Regione del Veneto e di AO SO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, sottoposto al vaglio del Collegio in esito alla trasposizione di un precedente ricorso straordinario, la signora De CE ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo di essere proprietaria di un immobile confinante con quello del controinteressato e rappresentando che con il permesso di costruire in contestazione il Comune di Mirano aveva autorizzato il Sig. SO a demolire un fabbricato di due piani fuori terra, di modeste dimensioni e volumetria, e a ricostruire un edificio di volume e altezza notevolmente superiori rispetto a quello attuale.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della relativa efficacia, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Con atto di opposizione del 29.10.2019 la Regione Veneto chiedeva, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale.
La signora De CE procedeva, quindi, alla richiesta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Si costituivano in giudizio il Comune di Mirano e il Sig. SO, contrastando le avverse pretese, sia in rito che nel merito. Il controinteressato eccepiva, in particolare, l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso, in quanto quello straordinario, di cui è stata chiesta la trasposizione in sede giudiziale, sarebbe stato proposto il 13 settembre 2019, decorsi oltre 120 giorni dalla data della piena conoscenza del provvedimento impugnato, avvenuta il 19 aprile 2019 e, dunque, in violazione del termine decadenziale, non soggetto a sospensione feriale, previsto all'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
All’udienza camerale del 31 gennaio 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, sulla base di una delibazione meramente sommaria della res controversa, ha sospeso l’efficacia del permesso di costruire impugnato e fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 14 gennaio 2021, in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Secondo l'ordine logico delle questioni di cui agli articoli 276, comma 2, c.p.c. e 76 c.p.a. occorre previamente scrutinare l'eccezione d‘irricevibilità/inammissibilità del gravame sollevata dal controinteressato.
L’eccezione è fondata.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto statuito nella sentenza n. 148/2020, resa in relazione all’impugnazione del medesimo permesso di costruire oggi scrutinato da parte di altri confinanti.
L’azione di annullamento proposta dalla De CE in sede giurisdizionale deve essere dichiarata inammissibile in quanto, da un più approfondito esame della res controversa, emerge che il ricorso straordinario che ha dato avvio alla vertenza è stato presentato oltre il termine di 120 giorni (non soggetto a sospensione feriale) dalla conoscenza e, comunque, dalla conoscibilità, da parte della ricorrente, dell’impugnato permesso di costruire e delle caratteristiche edilizie dell’intervento in questa sede contestato.
Il controinteressato ha, invero, dimostrato in giudizio che in data 16 aprile 2019 veniva apposto, sul lotto interessato dall’intervento edilizio in discorso, il cartello di cantiere accompagnato dal rendering del fabbricato erigendo (cfr. docc. 7-8 della produzione del controinteressato): rileva il Collegio che tale rappresentazione grafica dei lavori da realizzarsi ha consentito ai proprietari confinanti di percepire la lesività dell’intervento sin dal momento della sua esibizione, e che, pertanto, da tale data debba farsi decorrere il termine per l’impugnazione del titolo edilizio.
Ed infatti la ricorrente lamenta, sostanzialmente, che i volumi e le altezze del fabbricato in progetto sarebbero tali da recare pregiudizio alla proprietà insistente sul fondo finitimo, in quanto la stessa si troverebbe fiancheggiata non più da un edificio di modeste dimensioni, ma da un complesso edilizio di proporzioni tali da incidere negativamente sul soleggiamento, la privacy e sullo stesso valore economico dell’abitazione vicina: se ciò è vero, deve dunque ritenersi che tale capacità lesiva fosse già immediatamente percepibile al momento dell’esposizione del rendering del quale si è detto, che offre una precisa rappresentazione dell’opera a costruirsi, palesando che la stessa avrebbe presentato tre piani fuori terra e volumi significativamente più ingombranti rispetto a quelli esistenti.
Come noto, è principio pacifico in giurisprudenza quello per cui la piena conoscenza dell’atto lesivo, che determina la decorrenza del termine per impugnare, si verifica allorché, anche a prescindere dalla conoscenza integrale del provvedimento, si abbia la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività per la sfera giuridica del ricorrente. Nel caso specifico dell'impugnazione dei permessi di costruire rilasciati a terzi, rispetto ai quali non è prevista alcuna comunicazione o notificazione a coloro che potrebbero essere potenzialmente pregiudicati dal rilascio degli stessi, rileva la "piena conoscenza" dell'atto.
La giurisprudenza amministrativa ha tuttavia chiarito, in primo luogo, che, ai fini della corretta individuazione della intervenuta piena conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione, e dunque del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, la piena conoscenza dell'atto lesivo non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" dei provvedimenti che si intendono impugnare. Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di "piena conoscenza" è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4756 e 28 maggio 2012 n. 3159).
La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un titolo abilitativo rilasciato a terzi, l'effettiva, piena conoscenza dell'atto viene collegata in linea di massima al momento in cui la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera. Tuttavia, il criterio suddetto ha subito degli opportuni temperamenti, in ossequio alle esigenze di equilibrio tra effettività della tutela e stabilità e certezze delle situazioni giuridiche. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che la piena conoscenza possa essere stata acquisita anche aliunde, in un momento antecedente, purché sussistano una serie di circostanze, indizi e riscontri idonei a confortare la suddetta conoscenza» e, pertanto, «non ha mancato di ulteriormente specificare che: «il vicino che intenda avversare in intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o comunque senza valida ragione l’impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini ricorsuali; e ciò, tenuto conto anche del fatto che resta in ogni caso salva la possibilità per il ricorrente di proporre eventuali motivi aggiunti, a seguito di una successiva e più approfondita analisi di tutta la documentazione rilevante ai fini della causa» (in termini, Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 2015, n. 4909; T.A.R. Campania - Napoli, Sezione II, 12/01/2017, n. 120; Tar Puglia-Lecce, Sez. III, 25/06/2019, nr. 1438).
Facendo applicazione dei richiamati principi, deve quindi ritenersi che la ricorrente, avendo avuto contezza delle caratteristiche del costruendo fabbricato già al momento dell’apposizione del cartello dei lavori accompagnato dalla rappresentazione grafica di quanto si andava a realizzare, avrebbe potuto (e dovuto) sin da tale epoca - e dunque a far dal 16.04.2019 ed entro i successivi 120 giorni - impugnare in sede straordinaria l’avversato permesso di costruire (le censure svolte riposano su circostanze di fatto già evidenti alla data del 16 aprile 2019: ciò vale, ad esempio, per l’altezza del fabbricato, che parte ricorrente assume superare di gran lunga l’altezza degli edifici contermini, pari a circa 5,90 mt, in violazione dell’art. 8 D.M. n. 1444 del 1968, laddove già il rendering, mostrando tre piani fuori terra, rendeva chiaro che tale misura sarebbe stata superata in modo significativo).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato presso l’Amministrazione Comunale di Mirano solo in data 13 settembre 2019 (quindi oltre il termine 120 giorni, non soggetto a sospensione feriale, decorrente dal 16 aprile 2019), deve ritenersi tardivo.
Ne consegue l’inammissibilità del presente ricorso giurisdizionale, essendo stata accertata la tardività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui l'odierna impugnativa costituisce trasposizione.
Il Collegio non ignora che, nella sentenza n. 5248/2012, il Consiglio di Stato ha escluso la possibilità di dedurre, in sede giurisdizionale, profili di tardività relativi alla proposizione del rimedio giustiziale rappresentato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, trattandosi di aspetti che avrebbero – se del caso – dovuto essere dedotti in sede di controricorso nella medesima sede giustiziale.
Ciononostante, si ritiene di dover aderire alla tesi maggioritaria secondo cui, in ipotesi di accertata tardività del ricorso straordinario di cui l'impugnativa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale costituisce trasposizione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto.
L'opposizione a che la controversia venga decisa in sede straordinaria non implica alcuna rinuncia a far valere in sede giurisdizionale i vizi di forma o di natura procedimentale dai quali il ricorso straordinario sia affetto. La norma di cui all'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella sua forma e nella sua ratio, non induce a individuare siffatta rinuncia; ove infatti si ritenesse il realizzarsi di tale effetto, sarebbe evidente la possibilità di elusione del termine decadenziale di impugnazione, potendo la parte ricorrente veder sanata per effetto dell'opposizione della controparte la tardività del ricorso straordinario da essa proposto, senza, al tempo stesso, aver a suo tempo osservato il più breve termine decadenziale per introdurre il ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, 2858/2007; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 05/06/2019, n. 3057; Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5791; Cons. Stato 2011/2020; T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 31/12/2019, n.1104, T.A.R. Veneto sez. I, 16/09/2019, n. 968).
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso giurisdizionale deve essere dichiarato inammissibile.
La problematicità delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO