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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 190. Trattamento NASpI 1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore e' riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015 .
(( 1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all' articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore. ))
(( 1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all' articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore. ))
Commentari • 16
- 1. Crocifisso in aula scolastica non è obbligatorio (Cass. 24414/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2024 · 1
In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso. Il R.D. n. 965 del 1924, art. 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di …
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Giurisprudenza • 30
- 1. Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2727Provvedimento: N. 1012 /2025 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da Parte_1 (C.F. C.F._1 ) con l'Avv. LG IA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico - RICORRENTE - contro CP_1 (C.F. P.IVA_1 ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA parte elettivamente domiciliata in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO - RESISTENTE - Oggetto: PI All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. FATTO …Leggi di più...
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