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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6334/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6334/2023
Oggi 13.03.2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. SPADA ANDREA e l'avv. IUCCI MASSIMO Parte_1
( ) VIALE DELLO STATUTO, 41 04100 LATINA;
oggi C.F._1
sostituito dall'avv. Bruna Corti
Per l'avv. MOIRAGHI MARCO Controparte_1
Per contumace Controparte_2
Per contumace Controparte_3
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 23.01.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6334/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._2
SPADA ANDREA, nonché dall'avvocato IUCCI MASSIMO ( ) C.F._1
VIALE DELLO STATUTO, 41 04100 LATINA;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato MOIRAGHI MARCO
MIRKO DE PAOLA (C.F. , contumace C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_4 CP_2
e per sentirli condannare al risarcimento del danno subìto in conseguenza
[...] Controparte_3 del sinistro stradale avvenuto in Latina in data 3.5.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, la condanna di alla refusione delle spese relative alla Controparte_4
pagina 2 di 7 consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., precedentemente espletata.
Alla prima udienza, il giudice, verificata la ritualità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti e;
la convenuta regolarmente CP_2 Controparte_3 Controparte_4 costituita, concludeva, invece, per il rigetto delle domande di parte attrice.
Nella medesima udienza, su concorde istanza, il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, co.
VI, c.p.c. e si riservava con decorrenza dalla scadenza dell'ultimo termine.
In data 2.11.2023, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.
Nelle successive udienze venivano escussi i testi intimati da parte attrice e deferito l'interrogatorio formale del convenuto contumace il quale, tuttavia, nonostante la ritualità della Controparte_3 notifica, non si presentava in udienza senza addurre alcun giustificato motivo.
Il giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 23.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 13.3.2025, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ritiene questo giudice che l'attore non abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.
2. Sulle questioni preliminari di nullità della procura e prescrizione del diritto
Parte convenuta ha eccepito la nullità della procura alle liti dell'attore rilevando Controparte_4 che non sarebbe possibile identificare in maniera univoca atteso che nell'atto di citazione, Parte_1 nel verbale di pronto soccorso e nel certificato C.I.D. risulterebbero indicati tre differenti codici fiscali.
Per tale ragione, ha insistito per la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione. L'eccezione deve essere respinta. In base ad una comparazione tra gli atti e i documenti di causa, è possibile stabilire che l'esatto codice fiscale dell'attore sia , il quale viene riportato, correttamente, sia nell'atto di C.F._2 citazione del presente giudizio che nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. (cfr. doc. 4).
Deve, quindi, ritenersi che nel verbale di pronto soccorso e nel certificato C.I.D. l'attore sia incorso in un mero errore materiale nel declinare le proprie generalità e che, detto errore non abbia, in concreto, compromesso l'identificabilità dello stesso. Del tutto destituita di fondamento è, inoltre, l'eccezione sollevata da parte convenuta sull'incertezza della residenza dell'attore. Infatti, quest'ultimo nell'atto di citazione ha dichiarato di essere residente in
Latina, così come nel procedimento ex art 696 bis c.p.c. ha eletto il proprio domicilio in Latina, in via
Aspromonte 13, senza con questo poter inferire il domicilio in un luogo diverso dalla residenza. Le altre argomentazioni sul punto esposte dal convenuto circa informazioni dallo stesso assunte sono del tutto irrilevanti.
Parte convenuta ha sollevato, inoltre, l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio fatto valere nel presente giudizio, evidenziando che, essendosi concluso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in data 1° pagina 3 di 7 luglio 2019 ed essendo stato instaurato il presente giudizio solamente in data 3 febbraio 2023, il diritto fatto valere sarebbe, in ogni caso, prescritto ai sensi dell'art. 2947, co. 2, c.c.
Sul punto questo giudice si è già pronunciato con ordinanza del 6 giugno 2023 nella quale, dopo aver rilevato la tardività della costituzione della convenuta, ha dichiarato decaduta Controparte_4 dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio e, quindi, in definitiva, anche l'eccezione di prescrizione.
3. Sull'an debeatur
Ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice debba essere rigettata.
Nella specie, veniva dedotto che in data 3.5.2018, in Latina, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Smart Fortwo 1000 coupé, di proprietà e condotta da e assicurata con Controparte_3 la compagnia – oggi – contratta da e il sig. Controparte_5 Controparte_4 CP_2 alla guida del proprio velocipede. CP_6
In particolare, parte attrice ha affermato che, giunta presso l'incrocio con via Nallo Mazzocchi Alemanni, si era fermata alla vista del semaforo arancione e la bici veniva così tamponata dall'auto del convenuto che, non accorgendosi dell'arresto della predetta bicicletta, lo aveva scaraventato a terra. A seguito dell'incidente, il conducente aveva sottoscritto il modello C.A.I. con il Controparte_3 quale si era assunto l'esclusiva responsabilità dell'accaduto (cfr. doc.
1.3 fascicolo atp).
Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, venivano escussi, nel presente giudizio, Tes_1
e quali testimoni oculari del sinistro di cui è causa.
[...] Testimone_2
Tuttavia, tali testi sono ritenuti da questo giudice inattendibili.
In particolare, all'udienza del 26 giugno 2024 ha riferito di aver assistito al sinistro Testimone_1 in quanto udì un urlo che lo fece voltare e gli permise di vedere l'attore fermo sulla bicicletta che veniva tamponato dall'auto del convenuto che stava sopraggiungendo e, immediatamente dopo, urtava il velocipede sulla ruota posteriore.
Tuttavia, appare assai inverosimile che qualcuno possa aver urlato prima ancora che si fosse verificato l'incidente e che il teste avesse il tempo, dopo aver sentito l'urlo, di voltarsi e vedere non solo l'incidente ma addirittura la fase immediatamente antecedente, ovverosia l'auto che si avvicinava al velocipede e subito dopo lo urtava.
Orbene, il giudice ha ammonito il teste di dire la verità e gli ha ricordato le sanzioni penali cui va in contro il teste falso o reticente, evidenziando allo stesso la contraddizione delle frasi poco prima riportate.
A quel punto, il testimone, anziché chiarire la dinamica dei fatti, ha iniziato un racconto alquanto incerto connotato da numerosi “non so”, “non posso dire”, “non ricordo”.
In data 26 novembre 2024 veniva escusso il teste il quale, contraddicendo quanto Testimone_2 riferito dal precedente teste, ha affermato di aver assistito all'incidente in quanto, presente sul luogo, ha sentito improvvisamente l'urlo di una donna che lo ha fatto girare e gli ha permesso di vedere, non l'intera dinamica dell'incidente, ma l'attore già a terra e immediatamente dietro a lui una Smart bianca ferma. Ha riferito, inoltre, di aver notato che la ruota posteriore della bicicletta era stata danneggiata dal paraurti dell'auto, il quale aveva “deformato” la ruota del velocipede, nonché la vernice del paraurti della Smart rovinata. Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita dalla relazione del perito dell'assicurazione.
pagina 4 di 7 Difatti, nella relazione peritale della compagnia assicuratrice (cfr. doc. 2 convenuta) si dà atto CP_4 che la bici dell'attore ha subìto solo un modesto danno stimato in euro 12,00 e che mancano evidenti danni da urto diretto. Infine, il perito ha dichiarato di aver effettuato quattro foto al velocipede utilizzato dall'attore al momento dell'incidente. Ritenutane l'opportunità, questo giudice ha assegnato termine ad per la produzione delle CP_4 predette foto.
Nella successiva udienza del 18.11.2024, il giudice ha rilevato che dalle immagini prodotte non era emerso il descritto danneggiamento della ruota posteriore della bicicletta.
Parte attrice ha, quindi, replicato che non poteva escludersi l'ipotesi che la ruota posteriore del velocipede fosse stata già sostituita tra la data dell'incidente (3.5.2018) e quella in cui erano state scattate le foto allegate alla perizia (13.7.2018).
Tuttavia, il giudice ha osservato che con lettera del 9.7.2018, il precedente difensore di parte attrice aveva comunicato al perito della compagnia assicuratrice che la bici era disponibile e poteva essere visionata;
tale lettera era stata riscontrata dal perito dell'assicurazione che aveva, quindi, proceduto, all'esame del velocipede.
Infine, va rilevato che dalla medesima lettera si evince anche la circostanza che il danneggiato si era già trasferito in Romania.
In definitiva, sussiste la prova che le foto scattate dal perito della compagnia assicuratrice riproducano esattamente le condizioni della bicicletta in esame in conseguenza del sinistro di cui è causa e risulta, quindi, del tutto smentita anche l'ipotesi che la ruota posteriore sia stata sostituita dopo l'incidente.
Alla luce di quanto esposto, le testimonianze rese nel presente giudizio devono ritenersi del tutto inattendibili e, pertanto, non idonee a provare l'esistenza dei fatti di cui è causa.
Sulla base di queste considerazioni, il giudice, attese tutte le criticità emerse e qui prospettate, sussistendo elementi concreti indiziari circa l'integrazione del reato di falsa testimonianza, ha sporto in data 20.12.2024 formale denuncia ai sensi degli artt. 256 c.p.c. e 372 c.p., trasmettendo alla Procura copia del processo verbale.
Sussistono ulteriori dubbi anche circa la veridicità della dinamica dell'incidente come descritta in atto di citazione in relazione a quanto allegato essere avvenuto subito dopo.
In primo luogo, va evidenziato che l'attore non si è recato in Pronto Soccorso immediatamente dopo l'incidente, bensì a distanza di ben quattro giorni dallo stesso, e gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta epifisi distale del radio dx + frattura distale di radio / ulna sn” (cfr. scheda di pronto soccorso n. 006049/2018 citata anche nella relazione del CTU nel procedimento per Atp).
Tuttavia, non appare verosimile che l'attore con siffatta grave patologia abbia potuto rinviare per ben quattro giorni gli accertamenti e le cure opportune.
Occorre, inoltre, aggiungere che in data 4 giugno 2018 ha conferito al proprio Controparte_4 perito l'incarico di esaminare il veicolo Smart assicurato, senza tuttavia riuscirci.
Difatti, dopo aver accertato tramite i registri PRA la correttezza dell'indirizzo del proprietario nonché conducente della Smart di cui è causa, non è, tuttavia, stato possibile visionare il veicolo oggetto di danneggiamento, nonostante i numerosi tentativi effettuati (cfr. doc. 1 convenuta). Controparte_4 ha riferito, infatti, di aver effettuato numerosi accessi in diverse ore della giornata presso
[...]
l'indirizzo indicato ma di non aver avuto alcun riscontro.
pagina 5 di 7 L'attore non ha replicato alcunché per contrastare anche questa ulteriore contestazione di parte convenuta.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate nei confronti della compagnia assicuratrice e . CP_4 CP_2
La domanda deve, altresì, essere rigettata nei confronti di , proprietario e Controparte_3 conducente dell'auto Smart, nonostante nel modello C.A.I. abbia riconosciuto sussistente la propria esclusiva responsabilità nell'incidente di cui è causa.
Tale dichiarazione costituisce una confessione stragiudiziale che, se resa alla controparte, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ex art. 2735 c.c. e, quindi, in definitiva, fa piena prova contro colui che l'ha resa.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c., in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice.
Siffatta norma, come affermato anche dalla sentenza della Corte di cassazione resa a Sezioni unite n.
10311/2006, costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l'ha fatta. La funzione di piena prova della confessione, quindi, viene esclusa in tali casi e la stessa assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti.
Pertanto, alla luce del prudente apprezzamento di questo giudice, per tutte le ragioni suesposte, deve ritenersi che la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non costituisca prova né del verificarsi dell'incidente né della dinamica nello stesso descritta.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda proposta dall'attore deve essere integralmente rigettata.
4. Spese processuali
Consegue alla soccombenza la condanna dell'attore a rifondere alla convenuta Compagnia assicuratrice le spese processuali, ivi comprese quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; si CP_4 dichiarano non ripetibili le spese processuali sostenute dall'attore nei confronti dei convenuti contumaci.
Infine, poiché l'attore ha agito nel presente giudizio quanto meno con colpa grave, vi sono i presupposti per la condanna dello stesso al pagamento nei confronti di di una somma di Controparte_4 denaro ex art. 96, co. 3, c.p.c.
È opportuno liquidare tale somma tenendo conto dei criteri elaborati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano nell'importo che qui si liquida a titolo di onorario di avvocato.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta costituita le spese Controparte_4 processuali, ivi comprese quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in pagina 6 di 7 Euro 12.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
C.P.A. ed I.V.A.;
- dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta costituita della Controparte_4 somma di euro 12.000,00 ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.3.2025
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Lombardi Marta.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6334/2023
Oggi 13.03.2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. SPADA ANDREA e l'avv. IUCCI MASSIMO Parte_1
( ) VIALE DELLO STATUTO, 41 04100 LATINA;
oggi C.F._1
sostituito dall'avv. Bruna Corti
Per l'avv. MOIRAGHI MARCO Controparte_1
Per contumace Controparte_2
Per contumace Controparte_3
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 23.01.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6334/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._2
SPADA ANDREA, nonché dall'avvocato IUCCI MASSIMO ( ) C.F._1
VIALE DELLO STATUTO, 41 04100 LATINA;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato MOIRAGHI MARCO
MIRKO DE PAOLA (C.F. , contumace C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_4 CP_2
e per sentirli condannare al risarcimento del danno subìto in conseguenza
[...] Controparte_3 del sinistro stradale avvenuto in Latina in data 3.5.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, la condanna di alla refusione delle spese relative alla Controparte_4
pagina 2 di 7 consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., precedentemente espletata.
Alla prima udienza, il giudice, verificata la ritualità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti e;
la convenuta regolarmente CP_2 Controparte_3 Controparte_4 costituita, concludeva, invece, per il rigetto delle domande di parte attrice.
Nella medesima udienza, su concorde istanza, il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, co.
VI, c.p.c. e si riservava con decorrenza dalla scadenza dell'ultimo termine.
In data 2.11.2023, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.
Nelle successive udienze venivano escussi i testi intimati da parte attrice e deferito l'interrogatorio formale del convenuto contumace il quale, tuttavia, nonostante la ritualità della Controparte_3 notifica, non si presentava in udienza senza addurre alcun giustificato motivo.
Il giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 23.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 13.3.2025, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ritiene questo giudice che l'attore non abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.
2. Sulle questioni preliminari di nullità della procura e prescrizione del diritto
Parte convenuta ha eccepito la nullità della procura alle liti dell'attore rilevando Controparte_4 che non sarebbe possibile identificare in maniera univoca atteso che nell'atto di citazione, Parte_1 nel verbale di pronto soccorso e nel certificato C.I.D. risulterebbero indicati tre differenti codici fiscali.
Per tale ragione, ha insistito per la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione. L'eccezione deve essere respinta. In base ad una comparazione tra gli atti e i documenti di causa, è possibile stabilire che l'esatto codice fiscale dell'attore sia , il quale viene riportato, correttamente, sia nell'atto di C.F._2 citazione del presente giudizio che nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. (cfr. doc. 4).
Deve, quindi, ritenersi che nel verbale di pronto soccorso e nel certificato C.I.D. l'attore sia incorso in un mero errore materiale nel declinare le proprie generalità e che, detto errore non abbia, in concreto, compromesso l'identificabilità dello stesso. Del tutto destituita di fondamento è, inoltre, l'eccezione sollevata da parte convenuta sull'incertezza della residenza dell'attore. Infatti, quest'ultimo nell'atto di citazione ha dichiarato di essere residente in
Latina, così come nel procedimento ex art 696 bis c.p.c. ha eletto il proprio domicilio in Latina, in via
Aspromonte 13, senza con questo poter inferire il domicilio in un luogo diverso dalla residenza. Le altre argomentazioni sul punto esposte dal convenuto circa informazioni dallo stesso assunte sono del tutto irrilevanti.
Parte convenuta ha sollevato, inoltre, l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio fatto valere nel presente giudizio, evidenziando che, essendosi concluso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in data 1° pagina 3 di 7 luglio 2019 ed essendo stato instaurato il presente giudizio solamente in data 3 febbraio 2023, il diritto fatto valere sarebbe, in ogni caso, prescritto ai sensi dell'art. 2947, co. 2, c.c.
Sul punto questo giudice si è già pronunciato con ordinanza del 6 giugno 2023 nella quale, dopo aver rilevato la tardività della costituzione della convenuta, ha dichiarato decaduta Controparte_4 dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio e, quindi, in definitiva, anche l'eccezione di prescrizione.
3. Sull'an debeatur
Ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice debba essere rigettata.
Nella specie, veniva dedotto che in data 3.5.2018, in Latina, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Smart Fortwo 1000 coupé, di proprietà e condotta da e assicurata con Controparte_3 la compagnia – oggi – contratta da e il sig. Controparte_5 Controparte_4 CP_2 alla guida del proprio velocipede. CP_6
In particolare, parte attrice ha affermato che, giunta presso l'incrocio con via Nallo Mazzocchi Alemanni, si era fermata alla vista del semaforo arancione e la bici veniva così tamponata dall'auto del convenuto che, non accorgendosi dell'arresto della predetta bicicletta, lo aveva scaraventato a terra. A seguito dell'incidente, il conducente aveva sottoscritto il modello C.A.I. con il Controparte_3 quale si era assunto l'esclusiva responsabilità dell'accaduto (cfr. doc.
1.3 fascicolo atp).
Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, venivano escussi, nel presente giudizio, Tes_1
e quali testimoni oculari del sinistro di cui è causa.
[...] Testimone_2
Tuttavia, tali testi sono ritenuti da questo giudice inattendibili.
In particolare, all'udienza del 26 giugno 2024 ha riferito di aver assistito al sinistro Testimone_1 in quanto udì un urlo che lo fece voltare e gli permise di vedere l'attore fermo sulla bicicletta che veniva tamponato dall'auto del convenuto che stava sopraggiungendo e, immediatamente dopo, urtava il velocipede sulla ruota posteriore.
Tuttavia, appare assai inverosimile che qualcuno possa aver urlato prima ancora che si fosse verificato l'incidente e che il teste avesse il tempo, dopo aver sentito l'urlo, di voltarsi e vedere non solo l'incidente ma addirittura la fase immediatamente antecedente, ovverosia l'auto che si avvicinava al velocipede e subito dopo lo urtava.
Orbene, il giudice ha ammonito il teste di dire la verità e gli ha ricordato le sanzioni penali cui va in contro il teste falso o reticente, evidenziando allo stesso la contraddizione delle frasi poco prima riportate.
A quel punto, il testimone, anziché chiarire la dinamica dei fatti, ha iniziato un racconto alquanto incerto connotato da numerosi “non so”, “non posso dire”, “non ricordo”.
In data 26 novembre 2024 veniva escusso il teste il quale, contraddicendo quanto Testimone_2 riferito dal precedente teste, ha affermato di aver assistito all'incidente in quanto, presente sul luogo, ha sentito improvvisamente l'urlo di una donna che lo ha fatto girare e gli ha permesso di vedere, non l'intera dinamica dell'incidente, ma l'attore già a terra e immediatamente dietro a lui una Smart bianca ferma. Ha riferito, inoltre, di aver notato che la ruota posteriore della bicicletta era stata danneggiata dal paraurti dell'auto, il quale aveva “deformato” la ruota del velocipede, nonché la vernice del paraurti della Smart rovinata. Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita dalla relazione del perito dell'assicurazione.
pagina 4 di 7 Difatti, nella relazione peritale della compagnia assicuratrice (cfr. doc. 2 convenuta) si dà atto CP_4 che la bici dell'attore ha subìto solo un modesto danno stimato in euro 12,00 e che mancano evidenti danni da urto diretto. Infine, il perito ha dichiarato di aver effettuato quattro foto al velocipede utilizzato dall'attore al momento dell'incidente. Ritenutane l'opportunità, questo giudice ha assegnato termine ad per la produzione delle CP_4 predette foto.
Nella successiva udienza del 18.11.2024, il giudice ha rilevato che dalle immagini prodotte non era emerso il descritto danneggiamento della ruota posteriore della bicicletta.
Parte attrice ha, quindi, replicato che non poteva escludersi l'ipotesi che la ruota posteriore del velocipede fosse stata già sostituita tra la data dell'incidente (3.5.2018) e quella in cui erano state scattate le foto allegate alla perizia (13.7.2018).
Tuttavia, il giudice ha osservato che con lettera del 9.7.2018, il precedente difensore di parte attrice aveva comunicato al perito della compagnia assicuratrice che la bici era disponibile e poteva essere visionata;
tale lettera era stata riscontrata dal perito dell'assicurazione che aveva, quindi, proceduto, all'esame del velocipede.
Infine, va rilevato che dalla medesima lettera si evince anche la circostanza che il danneggiato si era già trasferito in Romania.
In definitiva, sussiste la prova che le foto scattate dal perito della compagnia assicuratrice riproducano esattamente le condizioni della bicicletta in esame in conseguenza del sinistro di cui è causa e risulta, quindi, del tutto smentita anche l'ipotesi che la ruota posteriore sia stata sostituita dopo l'incidente.
Alla luce di quanto esposto, le testimonianze rese nel presente giudizio devono ritenersi del tutto inattendibili e, pertanto, non idonee a provare l'esistenza dei fatti di cui è causa.
Sulla base di queste considerazioni, il giudice, attese tutte le criticità emerse e qui prospettate, sussistendo elementi concreti indiziari circa l'integrazione del reato di falsa testimonianza, ha sporto in data 20.12.2024 formale denuncia ai sensi degli artt. 256 c.p.c. e 372 c.p., trasmettendo alla Procura copia del processo verbale.
Sussistono ulteriori dubbi anche circa la veridicità della dinamica dell'incidente come descritta in atto di citazione in relazione a quanto allegato essere avvenuto subito dopo.
In primo luogo, va evidenziato che l'attore non si è recato in Pronto Soccorso immediatamente dopo l'incidente, bensì a distanza di ben quattro giorni dallo stesso, e gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta epifisi distale del radio dx + frattura distale di radio / ulna sn” (cfr. scheda di pronto soccorso n. 006049/2018 citata anche nella relazione del CTU nel procedimento per Atp).
Tuttavia, non appare verosimile che l'attore con siffatta grave patologia abbia potuto rinviare per ben quattro giorni gli accertamenti e le cure opportune.
Occorre, inoltre, aggiungere che in data 4 giugno 2018 ha conferito al proprio Controparte_4 perito l'incarico di esaminare il veicolo Smart assicurato, senza tuttavia riuscirci.
Difatti, dopo aver accertato tramite i registri PRA la correttezza dell'indirizzo del proprietario nonché conducente della Smart di cui è causa, non è, tuttavia, stato possibile visionare il veicolo oggetto di danneggiamento, nonostante i numerosi tentativi effettuati (cfr. doc. 1 convenuta). Controparte_4 ha riferito, infatti, di aver effettuato numerosi accessi in diverse ore della giornata presso
[...]
l'indirizzo indicato ma di non aver avuto alcun riscontro.
pagina 5 di 7 L'attore non ha replicato alcunché per contrastare anche questa ulteriore contestazione di parte convenuta.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate nei confronti della compagnia assicuratrice e . CP_4 CP_2
La domanda deve, altresì, essere rigettata nei confronti di , proprietario e Controparte_3 conducente dell'auto Smart, nonostante nel modello C.A.I. abbia riconosciuto sussistente la propria esclusiva responsabilità nell'incidente di cui è causa.
Tale dichiarazione costituisce una confessione stragiudiziale che, se resa alla controparte, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ex art. 2735 c.c. e, quindi, in definitiva, fa piena prova contro colui che l'ha resa.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c., in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice.
Siffatta norma, come affermato anche dalla sentenza della Corte di cassazione resa a Sezioni unite n.
10311/2006, costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l'ha fatta. La funzione di piena prova della confessione, quindi, viene esclusa in tali casi e la stessa assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti.
Pertanto, alla luce del prudente apprezzamento di questo giudice, per tutte le ragioni suesposte, deve ritenersi che la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non costituisca prova né del verificarsi dell'incidente né della dinamica nello stesso descritta.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda proposta dall'attore deve essere integralmente rigettata.
4. Spese processuali
Consegue alla soccombenza la condanna dell'attore a rifondere alla convenuta Compagnia assicuratrice le spese processuali, ivi comprese quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; si CP_4 dichiarano non ripetibili le spese processuali sostenute dall'attore nei confronti dei convenuti contumaci.
Infine, poiché l'attore ha agito nel presente giudizio quanto meno con colpa grave, vi sono i presupposti per la condanna dello stesso al pagamento nei confronti di di una somma di Controparte_4 denaro ex art. 96, co. 3, c.p.c.
È opportuno liquidare tale somma tenendo conto dei criteri elaborati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano nell'importo che qui si liquida a titolo di onorario di avvocato.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
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P. Q. M.
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta costituita le spese Controparte_4 processuali, ivi comprese quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in pagina 6 di 7 Euro 12.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
C.P.A. ed I.V.A.;
- dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta costituita della Controparte_4 somma di euro 12.000,00 ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.3.2025
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Lombardi Marta.
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