Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2062/2023 r.g. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Pier Filippo Giuggioli per mandato e domiciliato come in atti – appellante -
[...]
con socio unico, con sede in Salgareda (TV) (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante , P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Calzavara per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro in persona del curatore – appellato Controparte_3
contumace –
o 0 o
1
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
NEL MERITO: - RIFORMARE la sentenza n. 1691/2023 (rep. n. 3196/2023)
resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, Dottor Andrea Cambi e
ACCOGLIERE le conclusioni rassegnate dal signor nel giudizio di Pt_1
prime cure che si riportano di seguito, rigettando integralmente le domande avversarie. IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE la non debenza dell'importo richiesto da con socio unico al Controparte_1
Signor per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare Pt_1
il Decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede,
RIDETERMINARE, e in particolare RIDURRE, il quantum dovuto dal signor a con socio unico per i motivi di cui Pt_1 Controparte_1
in narrativa nella misura indicata in atti ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa, e, per l'effetto, comunque REVOCARE il Decreto
ingiuntivo opposto;
IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare a e _1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti CP_3
conto delle società a far data dal 10.12.2018 (inadempimento del Piano di
Rientro), al fine di acquisire esatta contezza di tutti gli importi,
rispettivamente, accreditati a e addebitati ad a far data _1 CP_3
dal 10.12.2018. Detti importi, infatti, in ragione di quanto pattuito nel Piano
di Rientro ed eseguito per anni tra le Parti, devono imputarsi alle fatture garantite dall'odierno opponente e, pertanto, rilevano ai fini della decisione della domanda proposta da nei confronti di - _1 Pt_1
2 ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nei mesi di giugno e luglio 2018, con socio unico e Controparte_1 CP_3
discutevano le condizioni e i termini di pagamento, da parte di
[...]
, delle fatture emesse da , scadute e/o a scadere, come CP_3 _1
indicate nell'elenco di cui al doc. 2 che si rammostra al teste? 2. Vero che, in sede di negoziazione e stipula del piano di rientro del 31 luglio 2018 tra con socio unico e le Parti Controparte_1 Controparte_3
prevedevano che, in caso di inadempimento del piano di rientro da parte di
, avrebbe trattenuto la merce di proprietà di CP_3 _1 CP_3
presso il magazzino di Basiano e avrebbe autorizzato a ritirare detta CP_3
merce per dare esecuzione agli ordini dei clienti, a condizione che il ricavato fosse destinato a soddisfare il credito di di cui alle fatture elencate _1
nel piano di rientro (come da doc. 2 che si rammostra al teste)?;
3. Vero che,
in sede di negoziazione e stipula del piano di rientro del 31 luglio 2018,
con socio unico chiedeva di inserire nell'accordo Controparte_1
una previsione in forza della quale, in caso di inadempimento del piano di rientro da parte di avrebbe trattenuto la Controparte_3 _1
merce di presso il magazzino di Basiano e avrebbe autorizzato il ritiro CP_3
di detta merce, in esecuzione degli ordini dei clienti di , solo a CP_3
condizione che il ricavato fosse destinato a pagare il credito di di _1
cui alle fatture elencate nel piano di rientro (come da doc. 2 che si rammostra al teste)? 4. Vero che, in esecuzione di quanto concordato tra Controparte_3
e con socio unico nel piano di rientro del 31
[...] Controparte_1
luglio 2018, chiedeva preventivamente a CP_3 _1
l'autorizzazione a ritirare la merce di sua proprietà collocata presso il
3 magazzino di Basiano, per dare esecuzione degli ordini dei clienti? 5. Vero
che, in esecuzione di quanto concordato tra e Controparte_3
con socio unico nel piano di rientro del 31 luglio Controparte_1
2018, comunicava preventivamente a gli ordini dei CP_3 _1
clienti di e il corrispettivo che avrebbe fatturato a detti clienti? CP_3 CP_3
6. Vero che, in esecuzione di quanto concordato tra e Controparte_3
con socio unico nel piano di rientro del 31 luglio Controparte_1
2018, autorizzava, di volta in volta, il ritiro della merce di _1 CP_3
collocata presso il magazzino di Basiano, a condizione che destinasse CP_3
il ricavato della commercializzazione di detta merce al pagamento delle fatture oggetto del piano di rientro (come elencate nel doc. 2 che si rammostra al teste)? 7. Vero che, in esecuzione di quanto concordato tra Controparte_3
e con socio unico nel piano di rientro del 31
[...] Controparte_1
luglio 2018, corrispondeva a , a far data da metà dicembre CP_3 _1
2018, gli importi derivanti dal commercio della merce di trattenuta CP_3
presso i magazzini di a Basiano? 8. Vero che, in esecuzione di _1
quanto concordato tra e con Controparte_3 Controparte_1
socio unico nel piano di rientro del 31 luglio 2018, corrispondeva a CP_3
, a far data da metà dicembre 2018, gli importi derivanti dal _1
commercio della merce di collocata presso il magazzino di Basiano, CP_3
ad estinzione delle fatture oggetto del piano di rientro (cfr. docc. 3, 4 e 7 che si rammostrano al teste)? 9. Vero che le prestazioni eseguite da
[...]
con socio unico avevano ad oggetto la spedizione e il trasporto _1
della merce di presso i clienti finali della società? 10. Vero che il CP_3
deposito della merce di presso il magazzino di a Basiano, CP_3 _1
4 era funzionale a consentire a di svolgere la spedizione e il _1
trasporto della merce di presso i clienti finali di quest'ultima? Sui CP_3
capitoli di cui sopra si indicano come testi i seguenti soggetti: -
[...]
di sui capitoli da 4 a 10; - Tes_1 Controparte_4 [...]
di su tutti i capitoli di prova sopra articolati;
Tes_2 Controparte_4
- di su tutti i capitoli di prova sopra Testimone_3 CP_3 CP_3
articolati; - ex dipendente di sui capitoli 9 Tes_4 Controparte_3
e 10; - , ex dipendente di sul capitolo 9; Testimone_5 Controparte_3
- di sui capitoli da 4 a 8; - CP_5 CP_3 CP_3 Tes_6
di sui capitoli da 4 a 8. - Nel denegato e non creduto Controparte_3
caso in cui venissero ammessi i capitoli di prova orale articolati da
, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli 1 e _1
2 con i testi e - ex dipendente di Tes_4 Testimone_5 Controparte_3
- e con i seguenti capitoli:
1. Vero che le prestazioni eseguite da
[...]
con socio unico avevano ad oggetto la spedizione e Controparte_1
il trasporto della merce di presso i clienti finali della società? 2. Vero CP_3
che il deposito della merce di presso il magazzino di a CP_3 _1
Basiano, era funzionale a consentire a di svolgere la spedizione _1
e il trasporto della merce di presso i clienti finali di quest'ultima? IN CP_3
OGNI CASO, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
dell'emananda sentenza, sua registrazione, successive e relative.
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, per i motivi di cui in narrativa: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE − rigettare l'appello e le domande tutte formulate
5 dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata. IN VIA ISTRUTTORIA Per scrupolo difensionale,
senza consentire all'inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183,
co. 6, c.p.c. e ci si oppone a quelle formulate della Controparte per tutti i motivi ivi dedotti. In particolare: A. Istanza di prova per testi Sempre senza consentire l'inversione dell'onere della prova, solo per scrupolo difensionale e per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non già
documentale la controversia, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (1) Vero che all'inizio del mese di luglio del
2017 si rivolgeva a chiedendole di poter fruire dei servizi CP_3 _1
di deposito, logistica e magazzinaggio dalla stessa forniti presso un capannone sito in Basiano (MI)? (2) Vero che le foto depositate sub doc. 11
da rappresentano alcuni scaffali con la merce depositata da _1
presso il magazzino di Basiano (MI) gestito da (cfr. doc. CP_3 _1
11 che si rammostra al teste)? (3) Vero che il 31.7.2018 riconosceva CP_3
di essere debitrice nei confronti di dell'importo di euro _1
572.059,60 a fronte di servizi correttamente resi sino a tale data (cfr. doc. 4
che si rammostra al teste)? (4) Vero che quelle che mi si rammostrano sono le fatture emesse da nei confronti di tra il 31.8.2017 ed il _1 CP_3
31.10.2019 (cfr. doc. 9 che si rammostra al teste)? (5) Vero che tra il luglio
2017 e l'ottobre 2019 ha fornito ad servizi di deposito, _1 CP_3
magazzinaggio e logistica per complessivi € 1.363.000,70? (6) Vero che quello che mi si rammostra è l'estratto conto relativo alle fatture emesse da nei confronti di tra il 31.8.2017 ed il 31.10.2019 e dei _1 CP_3
6 pagamenti eseguiti da (cfr. doc. 10 che si rammostra al teste)? Si CP_3
indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova i sig.ri: ; Testimone_7
tutti dipendenti di Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
all'epoca dei fatti. B. Prova contraria per testi Nella denegata _1
ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. C. Consulenza
tecnica d'ufficio Sempre per mero scrupolo difensivo si chiede che il Giudice,
laddove lo reputi necessario, disponga una consulenza tecnica contabile al fine di stabilire il saldo residuo in favore di nei confronti di _1
alla luce delle fatture emesse da e dei pagamenti eseguiti CP_3 _1
da come risultanti dall'estratto conto depositato sub doc. 10 In ogni CP_3
caso Con vittoria di spese e onorari di primo e secondo grado.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 10 ottobre 2023 Parte_1
evocava ed il
[...] Controparte_1 Controparte_3
in persona del curatore, che non si costituiva, avanti la Corte
[...]
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1691/2023 del Tribunale di
Treviso (pubblicata il 3 ottobre 2023 e notificata il successivo 11 ottobre) che nei giudizi riuniti di opposizione al decreto n. 7119/2021 del Tribunale di
Treviso, col quale era stato ingiunto al garante ( il pagamento di €. Pt_1
320.242,69 e al debitore principale quello di €. CP_3 CP_3
573.983,14, su fatture, per servizi di logistica, aveva dichiarato improcedibile l'opposizione del debitore principale stante l'intervenuto fallimento e rigettato l'opposizione del garante per l'esistenza di un contratto di garanzia a prima richiesta insensibile alle eccezioni del rapporto principale, regolando
7 le spese. Lamentava il mancato accertamento della inesistenza, stante il pagamento e la intervenuta estinzione, per prescrizione, del debito garantito anche censurando la statuizione di tardività delle eccezioni.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 17 marzo
2025, con modalità telematiche non in presenza e con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e illustrative finali.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
Le spese processuali, stante la soccombenza, vanno addebitate all'appellante secondo i valori del DM 55/2014 e successive modifiche
4.- Infatti i motivi di gravame appaiono infondati omettodno censura alla sentenza che, per quanto attiene la posizione dello ha qualificato Pt_1
l'obbligazione, a favore del debitore principale per Controparte_3
debiti verso quale contratto autonomo di garanzia giusto Controparte_1
il quale il garante era tenuto al pagamento del debito del garantito a prescindere dalle eccezioni svolte. Il tutto con ciò che ne consegue sulla inammissibilità delle eccezioni estintive riferite al rapporto fondamentale,
posta l'autonomia dell'obbligazione autonoma e la infondatezza, per mancata dimostrazione, del pagamento del debito principale articolata con la exceptio
doli.
5.1.- Varrà innanzi tutto evidenziare che l'appellante non ha censurato la qualificazione del rapporto nella disciplina atipica del contratto autonomo di
8 garanzia, qualificazione del resto coerente con la clausola negoziale che prevedeva il pagamento da parte del garante a favore del creditore, a prima richiesta, dunque a semplice richiesta scritta entro 7 giorni, senza poter sollevare eccezione alcuna rispetto il rapporto fondamentale: “ciascun fideiussore si impegna all'integrale pagamento in favore di Controparte_1
entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della semplice richiesta
[...]
scritta di quest'ultima, di quanto dovutole, senza che sia necessaria la preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art 1944 codice civile o dell'altro fideiussore, volendo e intendendo restare obbligato in solido con
Ciascun fideiussore inoltre si impegna al suddetto Controparte_3
pagamento eventuali opposizioni da parte del debitore garantito o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del relativo credito e, in ogni caso, rinuncia espressamente ad ogni eccezione e contestazione, a chiunque eventualmente spettante, in deroga all'art. 1945 cod. civ. dovendosi la presente fideiussione intendersi a prima richiesta”; il tutto in termini coerenti con la regola per la quale (così Cass. sez. 2^ ordinanza n. 19693 del
17 giugno 2022) il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
9 5.2.- Poiché, dunque (Cass. sez. 3^ ordinanza n. 12875 del 15 maggio 2019),
la qualificazione nella disciplina atipica del contratto autonomo di garanzia ha costituito la necessaria premessa logica della pronuncia (di rigetto delle eccezioni del garante) e poiché alcuna ragione di impugnazione risulta proposta, non è nemmeno consentito in questa sede, pena alterazione del
petitum e della causa petendi, operare una qualsivoglia, diversa,
qualificazione.
6.1.- Con il primo motivo si lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito della verso _1 Controparte_3
derivante, appunto, dai trasporti eseguiti dalla prima. La censura si
[...]
articola in forza dei seguenti sottomotivi: i.- erroneità del rilievo di tardività
dell'eccezione; ii.- omessa applicazione della disciplina della prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto ex art. 2951 Cod. Civ.
stante il fatto che il rapporto garantito afferiva al trasporto di merci da parte di per , emergente dalle fatture e dall'oggetto sociale di _1 CP_3
stessa; irrilevante la natura mista del contratto di appalto di servizi CP_3
applicandosi ad esso lo stesso regime della prescrizione annuale.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal rilievo di tardività dell'excepito doli, che non appare esattamente argomentato evidenziandosi che dalla sentenza appare unicamente la non applicabilità di essa (excepito doli), le censure proposte con il motivo non considerano affatto la natura del contratto autonomo di garanzia come del resto evidenziato in sentenza.
6.2.- Infatti (Cass. S.U. sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010 e Cass. 19
febbraio 2019, n. 4717) «il contratto autonomo di garanzia (cd.
10 ), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., Controparte_6
ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore),
contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore». Posta tale funzione - là dove, sul piano della struttura negoziale, viene in rilievo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto - il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore
11 principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952,
secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al 7 pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).
6.3.- Appare dunque condivisibile la pronuncia ove si comprova che “Tali
presupposti non ricorrono minimamente nella fattispecie, atteso che l'opponente invoca un'eccezione di prescrizione breve che, oltre a porsi in contrasto logico con la documentata concessione da parte della debitrice di una cospicua dilazione temporale per il pagamento di debiti già scaduti
(circostanza questa che di per sé esclude l'inerzia della creditrice nel coltivare le proprie ragioni di credito), postulerebbe la necessità di una approfondita indagine istruttoria sulla causa in concreto delle prestazioni sottese a ciascuna delle fatture contemplate nel piano di rientro del luglio del 2018, onde stabilirne la prevalente riconducibilità allo schema del contratto di trasporto o a quello di deposito o dell'appalto di servizi”.
Peraltro, a precisazione sul punto, si evidenzia pure l'inconsistenza dell'argomentazione dell'appellante che mirerebbe a rendere inoperante il contratto autonomo di garanzia invocando, diversamente dagli impegni assunti con esso, la prescrizione del rapporto a base garantito (di trasporto
12 merci da parte di verso la debitrice e mittente, garantita, ) _1 CP_3
assumendo la prescrizione annuale ex art. 2951 Cod. Civ. dei diritti ed in forza di dati indici (fatture, oggetto sociale e argomentazioni giuridiche). Infatti
(Cass. sez. 3^ sentenza n. 30509 del 22 novembre 2019) l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"excepito doli " deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Mancando i presupposti per l'esperimento dell'eccezione di mala fede,
siccome articolata, il motivo va disatteso.
7.1.- Con il secondo motivo si censura il mancato accoglimento, sempre dell'exceptio doli, atto ad infirmare il contratto autonomo di garanzia e reso evidente, a detta dell'appellante, dal pagamento del debito garantito.
Anche questo motivo è infondato non ponendo censura motivata alla sentenza che ha stabilito “Allo stesso modo, la doglianza di parte opponente circa l'inesattezza delle imputazioni ex latere creditoris dei pagamenti medio tempore eseguiti dalla debitrice principale dopo la stipula di quella scrittura,
non trova immediato riscontro nelle risultanze documentali acquisite al giudizio. Le disposizioni di pagamento allegate dall'opponente non recano,
infatti, alcuna indicazione testuale sullo specifico riferimento a determinate fatture o al piano di rientro del 31.7.2018, il ché rende non implausibile la prospettazione alternativa di parte convenuta sull'eventualità che tali
13 pagamenti non potessero essere in toto destinati all'estinzione del debito garantito dal ma ad altri crediti egualmente scaduti e meno Pt_1
garantiti, secondo il criterio generale di cui all'art. 1193, co. 2 c.c. Non vi è,
quindi, alcuna evidenza immediata della radicale inesistenza o, comunque,
dell'inconfutabile estinzione (per prescrizione o per integrale pagamento) del rapporto garantito, tale da poter considerare ictu oculi abusiva l'azione monitoria del creditore garantito. Per tale ragione, non si ritiene sussistano i presupposti per invocare utilmente l'exceptio doli rispetto all'escussione della garanzia personale prestata dal sig. e, conseguentemente, la Pt_1
sua opposizione non potrà trovare accoglimento, residuando unicamente per il medesimo, attesa l'evidenziata autonomia della garanzia personale da egli prestata, l'esperibilità dell'azione di rivalsa verso la fallita, sempre che l'attivo fallimentare ne consenta, anche solo parzialmente, la soddisfazione”.
7.3.- Il tutto appare coerente con la regola per la quale (Cass. ordinanza n.
33866 del 4 dicembre 2023) non solo spetta al garante, che proponga l'excepito doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia ma anche che tale prova deve essere "prima facie"
certa o comunque c.d. liquida, cioè di pronta soluzione.
7.4.- Lo anche in questa sede, ribadisce la fondatezza Pt_1
dell'eccezione come di seguito:
-) richiamando l'accordo del 31 luglio 2018 “con cui le Parti avevano predeterminato la gestione dell'inadempimento del Piano di Rientro da parte di e i pagamenti successivi ad esso, disponendo che, in caso di CP_3
inadempimento, avrebbe trattenuto la merce di e ne _1 CP_3
14 avrebbe autorizzato la movimentazione – in esecuzione degli ordini dei clienti di di volta in volta comunicati a – a condizione che il CP_3 _1
ricavato fosse andato ad estinguere le fatture garantite oggetto del Piano di
Rientro; (ii) le causali delle distinte dei bonifici eseguiti da successive CP_3
all'inadempimento del Piano di Rientro (cfr. docc. 4 e 7 fascicolo , Pt_1
che, proprio in ragione di quanto pattuito nell'Accordo del 31 luglio 2018,
indicavano di volta in volta l'ordine del cliente di , dalla cui CP_3
esecuzione – previamente autorizzata da – sarebbe derivata la _1
provvista per il pagamento del debito portato dalle fatture oggetto del Piano
di rientro”;
-) assumendo che “Dalla lettura dell'Accordo e delle causali dei pagamenti,
risulta provato che, a seguito dell'inadempimento del Piano di Rientro,
comunicava a ciascun ordine dei clienti, che CP_3 _1 _1
autorizzava, così assicurandosi il controllo sui flussi in ingresso del proprio debitore, destinati al saldo delle fatture oggetto del Piano di Rientro;
per questo, al momento del pagamento, richiamava l'ordine del cliente CP_3
da cui derivava la provvista per il saldo, ben noto a in quanto _1
precedentemente comunicato alla stessa e dalla stessa autorizzato. Dunque,
l'affermazione del primo Giudice” … “potrebbe essere astrattamente condivisibile laddove non esistesse l'Accordo del 31 luglio 2018, con cui le
Parti avevano predeterminato l'imputazione dei pagamenti eseguiti da successivamente all'inadempimento del Piano di Rientro e la CP_3
modalità di estinzione delle fatture garantite (attraverso la movimentazione della merce di autorizzata dal creditore , che in questo CP_3 _1
modo aveva il controllo degli incassi del suo debitore e poteva verificare
15 l'adempimento di quanto previsto nell'Accordo). Le disposizioni di pagamento non fanno riferimento alle fatture oggetto del Piano di Rientro, ma ai singoli ordini dei clienti di , proprio in ragione del contenuto CP_3
dell'Accordo del 31 luglio 2018 (in assenza del quale non avrebbe avuto senso che indicasse gli ordini dei suoi clienti nel momento in cui CP_3
pagava ); non solo, il fatto che nell'Accordo del 31 luglio 2018 _1
fosse espressamente previsto che i pagamenti di – la cui provvista CP_3
sarebbe derivata dall'esecuzione degli ordini dei suoi clienti, autorizzata da
– avrebbero estinto il debito di oggetto del Piano di _1 CP_3
Rientro, rende incomprensibile il richiamo del Tribunale all'art. 1193,
secondo comma, c.c., il quale non può operare nel caso di specie, dal momento che vi era un espresso accordo tra le Parti in ordine all'imputazione dei pagamenti di . A fronte di quanto precede, laddove il primo CP_3
Giudice avesse considerato il contenuto dell'Accordo del 31 luglio 2018 (cfr.
doc. 2) e avesse letto le causali delle disposizioni di pagamento eseguite da alla luce di quanto pattuito in detto Accordo, avrebbe dovuto CP_3
concludere in ordine al carattere chiaramente fraudolento dell'azione promossa da nei confronti del Garante, visto e considerato che _1
– dopo aver pacificamente incassato un importo di Euro _1
789.017,56 (cfr. comparsa di costituzione avversaria, p. 6 e doc. 10 avv.),
ampiamente superiore al credito oggetto dell'Accordo – ha maliziosamente agito in giudizio per il recupero del credito garantito come se il medesimo non fosse già stato estinto, omettendo di rappresentare sia l'Accordo
intercorso tra le Parti in ordine all'imputazione dei pagamenti e alle modalità
di estinzione del credito garantito sia i pagamenti ricevuti in esecuzione di
16 detto Accordo e ad estinzione del credito garantito. Dell'Accordo del 31
luglio 2018 e del suo contenuto, il Tribunale non fa menzione alcuna, avendo deciso la causa come se detto Accordo – che pure è scritto nero su bianco ed
è alla base dell'opposizione del Garante – non fosse mai esistito”.
La censura non è condivisibile, per plurime ragioni.
Innanzi tutto in quanto risulta del tutto generica, anche in questa sede, posto che non indica i pagamenti operati nel rapporto fondamentale argomentando unicamente in merito all'accordo del 31 luglio 2018, al suo contenuto ed ai pagamenti svolti, neppure richiamati allegativamente. In secondo luogo in quanto l'ammissione di pagamento operata dal controparte, non è utilizzabile a questi fini laddove si consideri che ha rilevato che aveva portato _1
in “in detrazione i pagamenti ricevuti da ” e che “Dall'inizio del CP_3
rapporto, ha regolarmente fornito ad servizi per _1 CP_3
complessivi € 1.363.000,70. ha tuttavia provveduto a corrispondere a CP_3
il minoro importo di € 789.017,56. La differenza tra quanto _1
dovuto e corrisposto è pari ad € 573.983,14, ovvero l'importo ingiunto nei confronti di . Il sig. aveva garantito, seppure con il limite di CP_3 Pt_1
Euro 400.000, fatture per complessivi € 572.059,60 (cfr. doc. 4). I pagamenti effettuati, di cui si è dato atto nel doc. 10, sono stati imputati a tali fatture per
€ 251.816,91, lasciando un debito residuo di € 320.242,69 garantito dal sig.
Esattamente quanto oggetto di ingiunzione”. Il tutto appare Pt_1
conforme alle difese del primo grado, proposte nei termini per il thema
decudendum ed esclude che l'appellata avesse ammesso i pagamenti satisfattivi di . In terzo luogo perché (Cass. ordinanza n. 27247 del 25 CP_3
settembre 2023), almeno a livello allegativo, non ha dato conto di Pt_1
17 pagamenti circostanziati nel tempo, negli importi e nelle causali, ad estinguere il debito di verso la ed il tutto risulta evidente CP_3 _1
da quanto sopra sicchè, anche ad ammettere un normale rapporto debitorio,
l'eccezione di imputazione sarebbe risultata generica e non idonea a riversare sulla creditrice la diversa prova. A fortiori, in quarto luogo, le argomentazioni addotte non dimostrano affatto, anche in questa sede, la prova liquida e certa del pagamento operato in tesi da a , in forza del predetto CP_3 _1
accordo, con funzione chiaramente estintiva. Ogni riferimento alla condotta in frode non appare argomentato.
8.- Vanno disattese le istanze istruttorie per la prova costituenda articolate dell'appellante in quanto genericamente formulate, senza l'indicazione di motivate ragioni per le quali le stesse, ove accolte, avrebbero dovuto indurre ad una diversa decisione rispetto quella resa. Irrilevanti le istanze di parte appallata. Gli ordini di esibizione, infine, non possono essere ammessi in quanto ingiustificati e generici in assenza della esatta identificazione dei documenti di riferimento.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 Controparte_1
e contro in persona del curatore,
[...] Controparte_3
così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore di in Controparte_1
€. 16.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- nulla per le spese nel restante rapporto;
18 - da atto, stante il rigetto della impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto.
Venezia lì 18 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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