CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2023, n. 36378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36378 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che propone l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36378 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a OS RA con la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 15 dicembre 2017, irrevocabile in data 16 gennaio 2019, portante condanna ad anni due di reclusione per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - TU Stup. (fatti commessi in data 26 settembre 2011), derivante dal passaggio in giudicato in data 9 giugno 2021 della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 29 gennaio 2019, portante condanna alla pena di anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 9.330 di multa per i reati di tentato omicidio e armi commessi in data 20 febbraio 2012, poiché anteriormente commessi e con pena cumulata che supera i limiti di legge, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. 2. Ricorre OS RA, a mezzo dei difensori avv. Giuseppe Salvatore AR e avv. Pietro Fusca, che denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e agli artt. 665 e 674 cod. proc. pen., nonché l'omesso esame della documentazione offerta dalla difesa e il travisamento degli atti. Il ricorrente si duole che sia stata ritenuta causa di revoca del beneficio la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 29 gennaio 2019 poiché essa, in realtà, si è limitata a determinare il trattamento sanzionatorio per i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 30 settembre 2015, annullata con rinvio soltanto per il trattamento sanzionatorio dalla Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 39221 del 3/07/2017), sicché l'accertamento di responsabilità, presupposto della revoca del beneficio, era divenuto irrevocabile in data anteriore alla pronuncia della sentenza revocanda. In particolare, il giudice dell'esecuzione, oltre a errare nell'applicazione della norma, non ha esaminato la sentenza di legittimità che era stata prodotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Secondo consolidati principi, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si 2 realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. 2.1. Con riguardo all'ipotesi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 - dep. 2018, Szal, Rv. 274333; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368). Si è, ulteriormente, precisato che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015 - dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, PMT c/ Salamina, Rv. 280056). 2.2. Si tratta di principi giurisprudenziali che è il caso di ribadire poiché tuttora condivisi e corretti. 3. Priva di rilievo è, dunque, la circostanza che la seconda sentenza (quella che giudica il reato anteriormente commesso al passaggio in giudicato della prima) sia stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di condanna per il reato in discorso. Quale che sia la ragione per la quale la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio, resta indiscutibile che, fino alla definitività della sentenza 3 pronunciata in sede di rinvio, non si è formato il giudicato esecutivo che presiede alle cause di revoca del beneficio della sospensione condizionale. 3.1. Non rileva, in particolare, che, in ragione del rigetto o della declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso sull'a responsabilità, tali punti della decisione annullata siano indiscutibili, essendosi su di essi formato il giudicato, poiché ciò che rileva è, in effetti, la formazione del giudic:ato esecutivo che comprende anche il trattamento sanzionatorio: è necessario, cioè, che la sentenza di condanna sia irrevocabile nel suo complesso, quanto meno in relazione a un capo (di imputazione) e alla relativa sanzione (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01). 3.2. Si è, infatti, chiarito (Sez. U, n. 4904 del 26/03;1997, Attinà, Rv. 207640) che al giudicato progressivo è associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benché la regiudicata possa non essere ancora connotata dall'esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta. Dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen., si desume che la formazione del titolo esecutivo consegue all'irrevocabilità delle parti della sentenza relative all'accertamento della responsabilità del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato e alla determinazione della pena: quest'ultimo principio assume significativo rilievo ai fini della soluzione della questione posta dal ricorrente. 3.3. L'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti al giudizio di colpevolezza dell'imputato - nell'interpretazione della nozione di "parte" della sentenza ex art. 624 cod. proc. pen. accolta dal diritto vivente - offre un sicuro fondamento giustificativo agli effetti correlati al giudicato progressivo. Tale fondamento giustificativo dà corpo a quella "condanna definitiva" che, in forza dell'art. 27, secondo comma, Cost., segna, a questi fini, il superamento della presunzione di innocenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196888 - 01). Secondo Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 - dep. 1991, Agnese, Rv. 186165, l'irrevocabilità della sentenza, in relazione allo sviluppo del rapporto processuale, 4 costituisce un profilo ben distinto rispetto alla possibilità di attuazione delle decisioni definitive in essa contenute. La definitività va, piuttosto, posta in relazione alla «formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilità dell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto», laddove l'irrevocabilità è «conseguente all'esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato». Un esplicito riconoscimento del giudicato progressivo si rinviene anche nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale ha rilevato che «con l'espressione giudicato la legge non intende, certo, riferirsi all'intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione»; vale il principio secondo cui «non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la pena relativa» (ord. n. 367 del 1996). 4. Deve perciò concludersi che, in terna di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., non deve aversi riguardo alla data di definitività dell'accertamento di responsabilità per il reato anteriormente commesso, quanto piuttosto alla formazione del giudicato esecutivo che riguarda anche la determinazione di una pena eseguibile per detto reato. 4.1. Il ricorso va, dunque, rigettato. 4.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2023.
lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che propone l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36378 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a OS RA con la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 15 dicembre 2017, irrevocabile in data 16 gennaio 2019, portante condanna ad anni due di reclusione per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - TU Stup. (fatti commessi in data 26 settembre 2011), derivante dal passaggio in giudicato in data 9 giugno 2021 della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 29 gennaio 2019, portante condanna alla pena di anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 9.330 di multa per i reati di tentato omicidio e armi commessi in data 20 febbraio 2012, poiché anteriormente commessi e con pena cumulata che supera i limiti di legge, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. 2. Ricorre OS RA, a mezzo dei difensori avv. Giuseppe Salvatore AR e avv. Pietro Fusca, che denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e agli artt. 665 e 674 cod. proc. pen., nonché l'omesso esame della documentazione offerta dalla difesa e il travisamento degli atti. Il ricorrente si duole che sia stata ritenuta causa di revoca del beneficio la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 29 gennaio 2019 poiché essa, in realtà, si è limitata a determinare il trattamento sanzionatorio per i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 30 settembre 2015, annullata con rinvio soltanto per il trattamento sanzionatorio dalla Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 39221 del 3/07/2017), sicché l'accertamento di responsabilità, presupposto della revoca del beneficio, era divenuto irrevocabile in data anteriore alla pronuncia della sentenza revocanda. In particolare, il giudice dell'esecuzione, oltre a errare nell'applicazione della norma, non ha esaminato la sentenza di legittimità che era stata prodotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Secondo consolidati principi, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si 2 realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. 2.1. Con riguardo all'ipotesi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 - dep. 2018, Szal, Rv. 274333; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368). Si è, ulteriormente, precisato che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015 - dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, PMT c/ Salamina, Rv. 280056). 2.2. Si tratta di principi giurisprudenziali che è il caso di ribadire poiché tuttora condivisi e corretti. 3. Priva di rilievo è, dunque, la circostanza che la seconda sentenza (quella che giudica il reato anteriormente commesso al passaggio in giudicato della prima) sia stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di condanna per il reato in discorso. Quale che sia la ragione per la quale la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio, resta indiscutibile che, fino alla definitività della sentenza 3 pronunciata in sede di rinvio, non si è formato il giudicato esecutivo che presiede alle cause di revoca del beneficio della sospensione condizionale. 3.1. Non rileva, in particolare, che, in ragione del rigetto o della declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso sull'a responsabilità, tali punti della decisione annullata siano indiscutibili, essendosi su di essi formato il giudicato, poiché ciò che rileva è, in effetti, la formazione del giudic:ato esecutivo che comprende anche il trattamento sanzionatorio: è necessario, cioè, che la sentenza di condanna sia irrevocabile nel suo complesso, quanto meno in relazione a un capo (di imputazione) e alla relativa sanzione (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01). 3.2. Si è, infatti, chiarito (Sez. U, n. 4904 del 26/03;1997, Attinà, Rv. 207640) che al giudicato progressivo è associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benché la regiudicata possa non essere ancora connotata dall'esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta. Dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen., si desume che la formazione del titolo esecutivo consegue all'irrevocabilità delle parti della sentenza relative all'accertamento della responsabilità del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato e alla determinazione della pena: quest'ultimo principio assume significativo rilievo ai fini della soluzione della questione posta dal ricorrente. 3.3. L'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti al giudizio di colpevolezza dell'imputato - nell'interpretazione della nozione di "parte" della sentenza ex art. 624 cod. proc. pen. accolta dal diritto vivente - offre un sicuro fondamento giustificativo agli effetti correlati al giudicato progressivo. Tale fondamento giustificativo dà corpo a quella "condanna definitiva" che, in forza dell'art. 27, secondo comma, Cost., segna, a questi fini, il superamento della presunzione di innocenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196888 - 01). Secondo Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 - dep. 1991, Agnese, Rv. 186165, l'irrevocabilità della sentenza, in relazione allo sviluppo del rapporto processuale, 4 costituisce un profilo ben distinto rispetto alla possibilità di attuazione delle decisioni definitive in essa contenute. La definitività va, piuttosto, posta in relazione alla «formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilità dell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto», laddove l'irrevocabilità è «conseguente all'esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato». Un esplicito riconoscimento del giudicato progressivo si rinviene anche nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale ha rilevato che «con l'espressione giudicato la legge non intende, certo, riferirsi all'intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione»; vale il principio secondo cui «non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la pena relativa» (ord. n. 367 del 1996). 4. Deve perciò concludersi che, in terna di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., non deve aversi riguardo alla data di definitività dell'accertamento di responsabilità per il reato anteriormente commesso, quanto piuttosto alla formazione del giudicato esecutivo che riguarda anche la determinazione di una pena eseguibile per detto reato. 4.1. Il ricorso va, dunque, rigettato. 4.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2023.