Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2023, n. 36378
CASS
Sentenza 7 luglio 2023

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La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, ha esaminato il ricorso proposto da OS RA avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria, giudice dell'esecuzione, che aveva accolto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. La revoca era stata disposta a causa di una successiva condanna divenuta irrevocabile, per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio, la cui pena cumulata superava i limiti di legge. Il ricorrente OS RA, a mezzo dei propri difensori, lamentava la violazione di legge in relazione all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., e agli artt. 665 e 674 cod. proc. pen., deducendo l'omesso esame della documentazione offerta dalla difesa e il travisamento degli atti. In particolare, si sosteneva che la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva determinato il trattamento sanzionatorio per fatti antecedenti, non potesse costituire causa di revoca poiché si era limitata a quantificare la pena a seguito di un annullamento con rinvio della Cassazione, e l'accertamento di responsabilità era divenuto irrevocabile in data anteriore alla pronuncia della sentenza revocanda. Si contestava, inoltre, che il giudice dell'esecuzione avesse errato nell'applicazione della norma e non avesse esaminato la sentenza di legittimità prodotta.

Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte. La Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile entro il termine del periodo di sospensione. È stato chiarito che l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato. La Corte ha precisato che, ai fini della revoca, non rileva la data di definitività dell'accertamento di responsabilità per il reato anteriormente commesso, bensì la formazione del giudicato esecutivo che comprende anche la determinazione di una pena eseguibile per detto reato. Pertanto, anche nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna per il reato antecedente, è necessario che la sentenza pronunciata in sede di rinvio sia irrevocabile nel suo complesso, inclusa la determinazione della pena, affinché possa costituire titolo esecutivo e comportare la revoca del beneficio. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2023, n. 36378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36378
    Data del deposito : 7 luglio 2023

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