Articolo 2292 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2292.

(Ragione sociale).

La societa' in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto sociale.

La societa' puo' conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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