Ordinanza cautelare 8 aprile 2015
Decreto decisorio 8 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 08/06/2021, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2021
N. 00321/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2015, proposto da
GA BA, AN DA LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Maria Fracanzani, Lorenza Chimento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Carla Gobbetto in Mestre, corso del Popolo, 58 Scala B;
contro
Comune di Lentiai, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
EN AS non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 9172 del 16/12/2014, notificato il 30/12/2014, emesso dal Servizio Tecnico del Comune di Lentiai, avente oggetto: "procedimento sanzionatorio a seguito di richiesta di sanatoria pratica 007/14 prot. SUAP 569", con cui veniva irrogata alle odierne ricorrenti la sanzione di € 13.000,00 quale sanzione amministrativa per le opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo sul fabbricato commerciale sopra individuato;
del verbale della commissione edilizia del Comune di Lentiai prot. n., 4222 del 27/5/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 marzo 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Venezia il giorno 8 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO