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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3213 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/06/2023 ed iscritto al n 3213 - 2023 RG , vertente tra
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria via Pio XI° Diram. Alampi n. 7 presso e nello studio dell'avv. Domenica Nucera c.f.: , dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
Sede di Vibo Valentia, C.F.
[...]
, in persona del Direttore Regionale per la Calabria in carica P.IVA_1
“pro tempore” Dott. , giusta delibera del Consiglio di CP_2 amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Manuela Amalia Nucera
(C.F. ) ed Elisabetta Paonessa (C.F. C.F._3
) in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr. C.F._4
, notaio in Catanzaro, in data 08/02/2022, rep.47098, racc. Persona_1
n.17470, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via V. Veneto 60 presso la Sede della Regione Calabria;
CP_1 resistente
(C.F.: ) in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore con sede Roma Via g. Grezar 14; convenuto
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.06.2023 la ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420220037407973000, notificata con racc. a/r in data 22.05.2023, con la quale veniva intimato il pagamento complessivo di € 293,09 avente ad oggetto premi previdenziali per l'annualità 2022. CP_1
Eccepisce l'illegittimità delle somme richieste dall' relative a rate CP_1 premio anno 2022, per effetto della cancellazione della ditta dal registro imprese dall'anno 2014, difatti, la ditta risulta cancellata con effetto dal 31.12.2014, come si evince dalla ricevuta di attestazione di Cancellazione
d'Impresa rilasciata dall' di Reggio Calabria, depositata in atti. CP_4
Eccepisce in subordine l'omessa notifica di un avviso bonario di pagamento, nullità dell'atto perché privo dell'indicazione del calcolo degli interessi, violazione degli artt. 7 e 10, l. 212 del 2000,Statuto del contribuente e dell'art. 3 l. 241 del 1990.
§ 2. La difesa dell , nella sua memoria di costituzione, allega e CP_1 documenta che la società ricorrente, inquadrata nel settore artigianato, ha iniziato l'attività il 07/02/2007 e l'ha cessata il 31/12/2014. Rileva che a seguito di accertamenti amministrativi la ditta veniva cessata d'ufficio nel 2023, ma non risulta che la stessa abbia mai presentato la denuncia di cessazione dell'attività. Inoltre, precisa che: “La cartella esattoriale n. 094 2022 0037407973, dall'iter del ruolo, risulta notificata il 22/05/2023 e sgravata per intero per effetto della tardiva cessazione della ditta e del relativo provvedimento di sgravio del 23/11/2023.”
Chiede la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio, atteso che la ditta non ha mai presentato denuncia di cessazione ed è stata cessata d'ufficio.
§ 3. Quanto ad era stata disposta la Controparte_5 rinnovazione della notifica del ricorso ad Controparte_5 essendo irregolare per il mancato rispetto del termine di legge a difesa. La difesa della ricorrente ha dedotto di averla effettuata ma di non riuscire a reperirla. In ogni caso la mancata prova della detta notifica non osta alla decisione della causa, in quanto il contraddittorio risulta costituito con l'ente impositore.
2 § 4. Deve darsi atto dell'intervenuto sgravio che determina la cessazione della materia del contendere.
Ai fini del regolamento delle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale, deve darsi atto che lo sgravio depositato dall' CP_1
è successivo alla notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, tuttavia è pure vero che la ricorrente ha omesso di presentare all' la dovuta comunicazione di cessazione attività. CP_1
Pertanto le spese legali vengono compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto sgravio totale della cartella esattoriale n. 09420220037407973;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3213 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/06/2023 ed iscritto al n 3213 - 2023 RG , vertente tra
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria via Pio XI° Diram. Alampi n. 7 presso e nello studio dell'avv. Domenica Nucera c.f.: , dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
Sede di Vibo Valentia, C.F.
[...]
, in persona del Direttore Regionale per la Calabria in carica P.IVA_1
“pro tempore” Dott. , giusta delibera del Consiglio di CP_2 amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Manuela Amalia Nucera
(C.F. ) ed Elisabetta Paonessa (C.F. C.F._3
) in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr. C.F._4
, notaio in Catanzaro, in data 08/02/2022, rep.47098, racc. Persona_1
n.17470, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via V. Veneto 60 presso la Sede della Regione Calabria;
CP_1 resistente
(C.F.: ) in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore con sede Roma Via g. Grezar 14; convenuto
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.06.2023 la ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420220037407973000, notificata con racc. a/r in data 22.05.2023, con la quale veniva intimato il pagamento complessivo di € 293,09 avente ad oggetto premi previdenziali per l'annualità 2022. CP_1
Eccepisce l'illegittimità delle somme richieste dall' relative a rate CP_1 premio anno 2022, per effetto della cancellazione della ditta dal registro imprese dall'anno 2014, difatti, la ditta risulta cancellata con effetto dal 31.12.2014, come si evince dalla ricevuta di attestazione di Cancellazione
d'Impresa rilasciata dall' di Reggio Calabria, depositata in atti. CP_4
Eccepisce in subordine l'omessa notifica di un avviso bonario di pagamento, nullità dell'atto perché privo dell'indicazione del calcolo degli interessi, violazione degli artt. 7 e 10, l. 212 del 2000,Statuto del contribuente e dell'art. 3 l. 241 del 1990.
§ 2. La difesa dell , nella sua memoria di costituzione, allega e CP_1 documenta che la società ricorrente, inquadrata nel settore artigianato, ha iniziato l'attività il 07/02/2007 e l'ha cessata il 31/12/2014. Rileva che a seguito di accertamenti amministrativi la ditta veniva cessata d'ufficio nel 2023, ma non risulta che la stessa abbia mai presentato la denuncia di cessazione dell'attività. Inoltre, precisa che: “La cartella esattoriale n. 094 2022 0037407973, dall'iter del ruolo, risulta notificata il 22/05/2023 e sgravata per intero per effetto della tardiva cessazione della ditta e del relativo provvedimento di sgravio del 23/11/2023.”
Chiede la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio, atteso che la ditta non ha mai presentato denuncia di cessazione ed è stata cessata d'ufficio.
§ 3. Quanto ad era stata disposta la Controparte_5 rinnovazione della notifica del ricorso ad Controparte_5 essendo irregolare per il mancato rispetto del termine di legge a difesa. La difesa della ricorrente ha dedotto di averla effettuata ma di non riuscire a reperirla. In ogni caso la mancata prova della detta notifica non osta alla decisione della causa, in quanto il contraddittorio risulta costituito con l'ente impositore.
2 § 4. Deve darsi atto dell'intervenuto sgravio che determina la cessazione della materia del contendere.
Ai fini del regolamento delle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale, deve darsi atto che lo sgravio depositato dall' CP_1
è successivo alla notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, tuttavia è pure vero che la ricorrente ha omesso di presentare all' la dovuta comunicazione di cessazione attività. CP_1
Pertanto le spese legali vengono compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto sgravio totale della cartella esattoriale n. 09420220037407973;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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