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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 20 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 4551/2024 R.G. e al n. 346/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Venetico via Antonio Romano n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Quinci giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 5.9.2024 Parte_1
esponeva di aver presentato, in data 20.1.2024, ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c., incoato presso questo Tribunale al n. 346/2024 R.G., per l'accertamento dei presupposti medico legali ai fini del riconoscimento dei benefici assistenziali in materia di invalidità civile, dell'indennità
1 di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla legge 104/1992 ai sensi dell'art. 3 comma
3; disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
aveva depositato, in data 7.8.2024, dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, evidenziano che dalla analisi della c.t.p. e della documentazione medica prodotta, risultava manifesta l'assoluta compromissione della capacità di ella ricorrente di poter soddisfare in maniera adeguata le proprie primarie esigenze di vita quotidiana, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92.
Contestava, altresì, la mancata e inidonea ponderazione delle patologie esistenti, le quali risultavano sottostimate sia nella diagnosi sia nella valutazione dei relativi effetti invalidanti.
Evidenziava l'omessa e/o contraddittoria valutazione degli effetti invalidanti derivanti dalle patologie psichiche, neurologiche, e da quelle inerenti l'apparato scheletrico e locomotore.
Lamentava, infine, la mancata valutazione dell'obesità, delle patologie cardiologiche e dei complessivi esiti invalidanti delle patologie riconosciute, rilevando come tale omissione si traducesse in una sostanziale carenza nell'approccio diagnostico.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato invalidante utile ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie utili alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, a far data dalla domanda amministrativa. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituendosi in giudizio in data 29.11.2024 eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al riconoscimento della prestazione e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 20.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- Va rilevato che le risultanze della consulenza espletata nella presente fase non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati.
Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:
“Decadimento cognitivo medio-grave e disturbo depressivo maggiore in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed atrofia cerebrale. Cardiopatia ipertensiva con insufficienza
2 mitralica, aortica e tricuspidalica lieve in soggetto in sovrapeso in prima-seconda classe funzionale NYHA. Artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale in soggetto in sovrappeso”; ha quindi accertato che tali patologie rendono la ricorrente Pt_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravissime a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con diritto all'indennità d'accompagnamento, con decorrenza dal
01.07.2024” nonché soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992, con la medesima decorrenza.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, si dichiara che possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità Parte_1
di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dall'1.7.2024.
6.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio relative alla fase sommaria, mentre le spese relative alla fase di merito seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'IO (stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio) come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 20.1.2024e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 17.7.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dall'1.7.2024;
3 - compensa le spese di lite relative alla fase sommaria;
- condanna l' alla rifusione in favore dell'IO delle spese giudiziali relative alla CP_1
fase di merito, che liquida in euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario spese generali;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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