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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2025 p.u.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.Beatrice Magaro' - Presidente dott.Alessandro Paone - Giudice dott Giuliana Gaudiano - Giudice rel.
nel procedimento n. r.g. 8/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto da ) per l'apertura della Parte_1 C.F._1 liquidazione controllata del proprio patrimonio, depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 7/2/2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i; premesso che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 co. 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel titolo III CCI, nei limiti di compatibilità; rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore, non sono individuabili specifici contraddittori e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. , nominato dall'O.C.C. Persona_1 di Castrovillari;
udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato che a corredo della domanda, all'esito della integrazione documentale richiesta con decreto del 14/2/2025:
- è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI) e nello specifico:
1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2. inventario dei beni del ricorrente;
3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione
1 contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5. lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI).
- è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 co. 3 CC.II., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali anche presso gli enti locali;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...] e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
- che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- rilevato, infatti, che pur essendo stato titolare di una ditta individuale Eurobazar di SC
UI, la medesima è stata dichiarata fallita (RG. 2/2011 Trib. Di Rossano) ed il fallimento è stato chiuso in data 03/04/2023;
- che, in ogni caso, il patrimonio di sia sottoponibile alla procedura di liquidazione Pt_1 controllata, in applicazione dell'art. 33, comma 1 bis, CCII;
- da un punto di vista soggettivo, il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale (l'impresa di cui era titolare è stata infatti cancellata dal registro delle imprese in data 28/2/2011) ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo pari ad €) 1.584.522,91;
- considerato infatti che: -) il debitore non è titolare di beni fruttuosamente liquidabili;
-) il ricorrente è poi titolare di uno stipendio di circa € 1.650 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti non essendovi ulteriore attivo;
- Che la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 8 ss);
- Che sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Che sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C.. rilevato che, com'è noto, è stato soppresso dal CCI per l'accesso a questa procedura l'accertamento della meritevolezza del ricorrente, sicché la ricorrenza di tale requisito è sottratto all'accertamento da parte del Tribunale;
2 ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
rilevato che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, dovendo a tal fine provvedere alla valutazione il giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura (a tal fine, il
Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza);
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; rilevato che è stato nominato liquidatore lo stesso gestore dell'OCC; visto il preventivo di spesa comunicato dall'OCC ed accettato dal ricorrente;
rilevato, tuttavia, che verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta come gestore dell'OCC
e come liquidatore, all'esito della procedura di liquidazione senza necessità che tale compenso sia inserito nello stato passivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
) nato a [...] il [...] C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa GIULIANA GAUDIANO; liquidatore la dott.ssa Persona_2
[...] al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma c.c.;
3 che, ai sensi dell'art. 268 co.4 CC.II., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;
che i beni sopravvenuti – dedotte le passività necessarie per il loro acquisto e conservazione – nonché tutte le somme che sopraggiungono, tranne le somme che il debitore è esplicitamente autorizzato a trattenere mensilmente, fanno parte del patrimonio liquidabile;
AVVERTE il debitore che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, in presenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co.
2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE:
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co.
4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, depositi una relazione relativa alla situazione reddituale dell'interno nucleo familiare e richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I.;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Il mancato rispetto di detto termine costituisce giusta causa di revoca del liquidatore;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in cui non inserirà il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.;
- ogni sei mesi richieda al debitore un estratto conto aggiornato del proprio conto corrente, al fine di verificare se vi siano ulteriori somme da acquisire alla procedura, nonché verifichi l'eventuale presenza di beni sopravvenuti;
- eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitore medesimo in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.;
- ogni sei mesi entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, riferisca al Giudice in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione, depositando in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- riferisca, con apposita relazione da depositare allorquando sarà richiesta la chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione; AVVERTE il liquidatore:
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultanti dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.; DISPONE che, a cura del liquidatore, la presente sentenza:
- sia inserita su sito internet del Tribunale di Castrovillari;
- sia pubblicata nel registro delle imprese, nel caso in cui il ricorrente svolga attività d'impresa;
- sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC Castrovillari, 14/03/2025
Il Giudice relatore Giuliana Gaudiano
Il Presidente Beatrice Magaro'
5
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.Beatrice Magaro' - Presidente dott.Alessandro Paone - Giudice dott Giuliana Gaudiano - Giudice rel.
nel procedimento n. r.g. 8/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto da ) per l'apertura della Parte_1 C.F._1 liquidazione controllata del proprio patrimonio, depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 7/2/2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i; premesso che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 co. 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel titolo III CCI, nei limiti di compatibilità; rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore, non sono individuabili specifici contraddittori e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. , nominato dall'O.C.C. Persona_1 di Castrovillari;
udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato che a corredo della domanda, all'esito della integrazione documentale richiesta con decreto del 14/2/2025:
- è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI) e nello specifico:
1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2. inventario dei beni del ricorrente;
3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione
1 contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5. lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI).
- è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 co. 3 CC.II., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali anche presso gli enti locali;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...] e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
- che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- rilevato, infatti, che pur essendo stato titolare di una ditta individuale Eurobazar di SC
UI, la medesima è stata dichiarata fallita (RG. 2/2011 Trib. Di Rossano) ed il fallimento è stato chiuso in data 03/04/2023;
- che, in ogni caso, il patrimonio di sia sottoponibile alla procedura di liquidazione Pt_1 controllata, in applicazione dell'art. 33, comma 1 bis, CCII;
- da un punto di vista soggettivo, il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale (l'impresa di cui era titolare è stata infatti cancellata dal registro delle imprese in data 28/2/2011) ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo pari ad €) 1.584.522,91;
- considerato infatti che: -) il debitore non è titolare di beni fruttuosamente liquidabili;
-) il ricorrente è poi titolare di uno stipendio di circa € 1.650 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti non essendovi ulteriore attivo;
- Che la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 8 ss);
- Che sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Che sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C.. rilevato che, com'è noto, è stato soppresso dal CCI per l'accesso a questa procedura l'accertamento della meritevolezza del ricorrente, sicché la ricorrenza di tale requisito è sottratto all'accertamento da parte del Tribunale;
2 ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
rilevato che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, dovendo a tal fine provvedere alla valutazione il giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura (a tal fine, il
Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza);
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; rilevato che è stato nominato liquidatore lo stesso gestore dell'OCC; visto il preventivo di spesa comunicato dall'OCC ed accettato dal ricorrente;
rilevato, tuttavia, che verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta come gestore dell'OCC
e come liquidatore, all'esito della procedura di liquidazione senza necessità che tale compenso sia inserito nello stato passivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
) nato a [...] il [...] C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa GIULIANA GAUDIANO; liquidatore la dott.ssa Persona_2
[...] al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma c.c.;
3 che, ai sensi dell'art. 268 co.4 CC.II., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;
che i beni sopravvenuti – dedotte le passività necessarie per il loro acquisto e conservazione – nonché tutte le somme che sopraggiungono, tranne le somme che il debitore è esplicitamente autorizzato a trattenere mensilmente, fanno parte del patrimonio liquidabile;
AVVERTE il debitore che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, in presenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co.
2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE:
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co.
4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, depositi una relazione relativa alla situazione reddituale dell'interno nucleo familiare e richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I.;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Il mancato rispetto di detto termine costituisce giusta causa di revoca del liquidatore;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in cui non inserirà il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.;
- ogni sei mesi richieda al debitore un estratto conto aggiornato del proprio conto corrente, al fine di verificare se vi siano ulteriori somme da acquisire alla procedura, nonché verifichi l'eventuale presenza di beni sopravvenuti;
- eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitore medesimo in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.;
- ogni sei mesi entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, riferisca al Giudice in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione, depositando in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- riferisca, con apposita relazione da depositare allorquando sarà richiesta la chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione; AVVERTE il liquidatore:
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultanti dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.; DISPONE che, a cura del liquidatore, la presente sentenza:
- sia inserita su sito internet del Tribunale di Castrovillari;
- sia pubblicata nel registro delle imprese, nel caso in cui il ricorrente svolga attività d'impresa;
- sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC Castrovillari, 14/03/2025
Il Giudice relatore Giuliana Gaudiano
Il Presidente Beatrice Magaro'
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