Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11838/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.to GIANCASPERO MICHELE
ricorrente contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv.to CANDALICE FABIO resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione a precetto con istanza di sospensione.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 17.04.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio promosso in opposizione ad atto di precetto intimato dalla parte opposta per il recupero dell'importo di € 203.103,71 in forza del decreto ingiuntivo n.
2513/2019 emesso dal Tribunale di Bari e confermato dallo stesso
Tribunale con la sentenza n. 4184/2020, la parte opponente eccepiva l'insussistenza del credito vantato dalla parte opposta avendo la stessa parte opposta promosso opposizione, ancora pendente, al decreto ingiuntivo n. 73/2018 emesso dal Tribunale di Bari per crediti
Si costituiva la parte resistente opposta per domandare il rigetto della promossa opposizione per infondatezza dei motivi di doglianza formulati e per opporsi all'istanza cautelare avanzata, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, la promossa opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
In concreto, per comprendere le ragioni delle conclusioni appena rassegante, occorre puntualizzare che il giudizio in esame, trattandosi di opposizione ad atto di precetto, debba essere circoscritto all'accertamento di sussistenza dei requisiti prescritti ex lege del titolo azionato per poterlo ritenere valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. utile a procedere in via esecutiva.
Esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti potrebbero essere dedotti ed accertati in questo giudizio1.
Pag. 2 di 17 A tal proposito si consideri che perché possa intraprendersi validamente un'azione esecutiva risulta imprescindibile la sussistenza non solo di un valido titolo esecutivo ma soprattutto che questo riguardi un credito caratterizzato dai presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, e quindi dell'attualità dell'obbligazione vantata, secondo quanto espressamente richiesto dall'art. 474 c.p.c.2
Sebbene nessun'altra domanda afferente al merito delle pretese azionate esecutivamente, pertanto, potrebbe essere astrattamente scrutinata in questo giudizio3, essendo limitato al solo accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata4, in ogni caso il sindacato giudiziale potrebbe essere esteso anche all'accertamento di un controcredito laddove sia stata proposta una specifica domanda, cosa che nel caso di specie manca radicalmente, 2 Cfr. Cass. SS.UU. 31.03.2006, n. 7578. 3 Cfr. Cass. SS.UU. 15.05.2017, n. 11989 così massimata: “Presupposto del processo di esecuzione civile
è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile. Invero, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.”.
Pag. 3 di 17 non avendo la parte opponente formulato una specifica domanda di accertamento del contro credito vantato.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità, che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Assume che nel giudizio di opposizione all'esecuzione il thema decidendum deve rimanere circoscritto alla contestazione del diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata, per cui fuori di questi limiti non sarebbe consentito al giudice di prendere in esame e di apprezzare nel merito ragioni o domande diverse da quelle strettamente attinenti all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo.
Aggiunge che, poiché la domanda nel suo complesso riflette il pagamento di interessi usurari, che sarebbero stati corrisposti in data anteriore alla formazione dei titoli esecutivi cambiari posti a base dell'intimato precetto, detto preteso indebito non sarebbe dovuto venire in considerazione quale fatto estintivo dell'azionato suo credito cartolare, giacché, data l'astrazione del titolo cambiario dalla situazione sostanziale sottostante, non sarebbe consentito dedurre fatti estintivi pregressi alla formazione del credito cartolare.
Il motivo non è fondato per nessuno dei due profili in cui esso si articola.
Anzitutto -in ordine alla censura circa la dedotta inopponibilità al titolo esecutivo cambiario di fatti impeditivi, estintivi o modificativi antecedenti alla formazione del credito cartolare- è di tutta evidenza che la regola, di cui il ricorrente richiede l'applicazione, riguarda il titolo esecutivo di formazione giudiziale, rispetto al quale vale il principio secondo cui a paralizzarne gli effetti non sono idonei i fatti pregressi alla sua formazione, ma possono essere opposti soltanto quelli successivi.
Pag. 4 di 17 Per i titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, in particolare per le cambiali, la regola, invece, è proprio quella contraria, nel senso che l'opponente può domandare l'accertamento della estinzione (totale o parziale) del credito azionata in executivis, oltre che per un evento posteriore alla formazione di esso, anche per eventi pregressi, in virtù di tutte le ragioni e le eccezioni che avrebbe potuto dedurre nel caso in cui il creditore, nei suoi confronti, avesse esercitato l'ordinaria azione di condanna.
L'altra censura pone a questa Corte il problema del contenuto e dei limiti del giudizio d'opposizione all'esecuzione e dei poteri che in esso al debitore opponente sono riconosciuti.
La tesi avanzata dal ricorrente -secondo cui l'oggetto del giudizio di opposizione a precetto sarebbe soltanto quello di stabilire se il titolo esecutivo, considerato nei suoi elementi formali e nel suo contenuto di accertamento del credito per il quale si procede, risponda o meno in pieno agli scopi dell'art. 474 c.p.c., per il quale una esecuzione forzata può avere luogo soltanto in virtù di un titolo esecutivo- non può essere condivisa.
A tal fine deve, anzitutto, premettersi la considerazione che nel giudizio di opposizione all'esecuzione il soggetto opponente (a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la espropriazione forzata in suo danno sia stata soltanto minacciata con l'intimato precetto, ma ancora non sia stata introdotta con il pignoramento) assume a tutti gli effetti la veste di attore.
Sul piano processuale, pertanto, è inesatto qualificare come domanda riconvenzionale la eventuale istanza con cui l'opponente ex art. 615 c.p.c., nei confronti del soggetto che gli ha intimato il precetto di pagamento, chiede al giudice,
Pag. 5 di 17 oltre che l'accertamento negativo del diritto altrui di agire in executivis in suo danno in base al credito azionato in precetto, la condanna a suo favore del convenuto in conseguenza proprio del medesimo fatto estintivo del credito rappresentato dal titolo esecutivo.
Trattasi, piuttosto, di cumulo di domande, proponibili con il medesimo atto introduttivo del giudizio nella forma della citazione, sicché non sussistono ragioni in contrario perché il suddetto cumulo non debba essere consentito e perché il particolare thema decidendum tipico dell'opposizione ex art. 615 1 comma, c.p.c. debba comportare la inammissibilità del simultaneo processo in ordine ad altre pretese aggiuntive dell'opponente, collegate all'unico accertamento richiesto al giudice.
Occorre, infatti, considerare -secondo quanto bene è stato evidenziato in dottrina- che nelle opposizioni all'esecuzione, minacciata o iniziata in virtù di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, il petitum dell'azione ex art. 615 c.p.c. è indubbiamente-rappresentato dall'accertamento con l'autorità di cosa giudicata della situazione che giustifica la pronuncia di inesistenza del credito azionato esecutivamente.
Sarebbe, pertanto, illogico e, comunque, contrario proprio al principio dell'economia dei giudizi, cui pure il ricorrente si riporta a sostegno della sua tesi limitare per l'attore gli effetti del giudicato derivanti dall'accertamento a suo favore, nel senso di ritenere che la definita sua posizione di vantaggio, impeditiva o estintiva del credito del precettante, possa anche realizzare, nel medesimo processo, gli ulteriori suoi effetti a favore dell'opponente.
Pag. 6 di 17 In particolare, ove nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, tale domanda è certamente consentita ed ammissibile, salvo poi a stabilire da parte del giudice dell'esecuzione (ma non è questa la situazione del caso in esame) che, essendo il maggior credito dedotto in compensazione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo non possa essere sospeso.
A tale conclusione si perviene, inoltre, considerando che al creditore opposto la giurisprudenza del tutto pacifica di questa Corte consente, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., sinanco di introdurre, in riconvenzione, altra diversa causa petendi diretta ad ottenere la condanna dell'opponente anche per altra sua ragione credito, onde deve ammettersi, specularmente, che l'opponente possa cumulare alla domanda d'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in suo danno le altre sue pretese, derivanti dal medesimo titolo dedotto in giudizio.
Alla medesima conclusione, del resto, questo giudice di legittimità era già pervenuto con una pregressa sua pronuncia (Cass., n. 1602-79), ritenendo ammissibile che il debitore opponente possa, oltre che contrastare la pretesa esecutiva dell'opposto, chiederne anche la condanna al pagamento del sovrappiù del maggiore suo credito.
Con la predetta decisione, tuttavia, l'esame di tale ultima domanda era stato subordinato all'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, condizione questa che, invece, non deve ritenersi indispensabile, se è vero che le esigenze di celerità e di sollecita
Pag. 7 di 17 realizzazione di un credito assistito dalla efficacia esecutiva sono soddisfatte, nell'ambito specifico proprio del processo esecutivo, con la previsione che solo con provvedimento del giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi e con l'adozione di eventuali cautele art. 624, 1 comma, c.p.c.), la esecuzione può essere sospesa in pendenza di opposizione ex art. 615 stesso codice. … (omissis)…”5.
Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati al caso in esame, risultando insussistente sia una domanda di accertamento del credito vantato dall'opponente che una di condanna, previa compensazione, della parte opposta al pagamento della somma residua vantata, va integralmente rigettata la promossa opposizione.
A ben vedere, infatti, la promossa opposizione è fondata esclusivamente sulla ritenuta illegittimità della duplicazione del diritto di credito azionato dalla parte opposta per avere, quest'ultima, già eccepito in compensazione in altri giudizi lo stesso credito di cui al precetto opposto.
Ebbene, come rappresentato dalla stessa parte opponente in ricorso, si tratta di mera eccezione di compensazione. Non solo: come chiaramente statuito nella sentenza n. 4184/2020 del Tribunale di
Bari, la parte opposta negli altri giudizi non ha promosso alcuna domanda riconvenzionale tesa ad ottenere l'accertamento del credito azionato con l'atto di precetto opposto. Questa pronuncia è stata confermata dalla sentenza n. 1995/2022 della Corte di appello di
Bari, le cui condivisibili conclusioni si richiamano espressamente: “…
(omissis)… Ai fini di una compiuta comprensione della presente
Pag. 8 di 17 controversia, occorre brevemente dar conto dei fatti di causa, pacifici e incontrovertibili, così come desumibili dalle allegazioni di tipo documentale offerte dalle parti.
È acclarato che in data 09.01.2018 veniva emesso da parte del
Tribunale di Bari - Sez. Civile il decreto ingiuntivo n. 73/2018 dell'importo di € 235.902,74 (R.G. n. 17513/2017) in favore di
, sulla base di fatture non pagate dalla , da Pt_1 Controparte_1 ricollegarsi al rapporto di convenzione intercorso tra le parti per la gestione del Centro Anziani di Bari, decreto che veniva successivamente opposto dalla con atto di citazione del CP_1
09.02.2018.
Nel suddetto (precedente) giudizio di opposizione (R.G. n.
2640/2018), la aveva contrastato le pretese Controparte_1 creditorie di negando l'esistenza delle somme dovute sia per Pt_1 le prestazioni aggiuntive rese (fatture n. 12, 13, 14, 15 e 16 del
2017) che per la fornitura di materiali sanitari (fattura n. 17 del
2017), nonché allegando l'esistenza di un proprio contro – credito.
Parimenti, a seguito della richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'anzidetto decreto da parte della , il Tribunale di Controparte_1
Bari con ordinanza del 24.04.2018 ne aveva sospeso la provvisoria esecutorietà, poiché “l'opponente, tra l'altro, eccepisce in compensazione la sussistenza di un suo controcredito nei confronti dell'opposta, e che tale credito eccepito in compensazione riguarda un debito derivante dal mancato pagamento di stipendi ed omesso accantonamento del TFR da parte dell'opposta; considerato, al riguardo, che l'opponente ha prodotto documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 per un importo totale di € 190.028,00 (doc. nn. 44, 50
e 51) e che ha pure prodotto i verbali di conciliazione in sede
Pag. 9 di 17 sindacale del 20.12.2017 con i vari lavoratori dell'opposta relativi al pagamento del TFR non versato in busta paga per un importo complessivo di € 233.065,81 e non è contestato il pagamento dello stesso nel corso di questi mesi con le rispettive buste paga (si noti che ratei di TFR)”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la Controparte_1 all'interno della prima memoria datata 11.10.2018 aveva precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “accertare che, per le ragioni espresse nell'opposizione, nulla è dovuto dalla
[...] all'opposta Parte_2
, per le fatture nn. 12, 13, 14, 15 Controparte_2
e 16 tutte del 2017 e poste a fondamento della domanda di ingiunzione;
per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 73/2018 del 11.1.2018 (R.G. n. 17513/2017), emesso dal Tribunale di Bari. Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario e accessori di legge”.
Successivamente all'instaurazione del predetto giudizio civile, la aveva provveduto a depositare in data 20.11.2019 Controparte_1 presso il Giudice del Lavoro di Bari (da cui è originato l'attuale giudizio), ricorso per decreto ingiuntivo con cui chiedeva, per l'appunto, il pagamento, quale cessionaria del credito, dell'intero TFR versato ai lavoratori precedentemente in forza alla Socialia, attesa l'attivazione della procedura di cambio gestione ex art. 37 CCNL
Coop. Soc., in forza dell'intervenuta risoluzione del contratto per la gestione del Centro Anziani di Bari con la predetta Socialia, la quale non aveva (dato da ritenersi pacifico) accantonato nel corso degli anni il TFR nei confronti dei propri dipendenti (in tutto 45).
Tanto doverosamente premesso, osserva la Corte che, con il gravame proposto, parte appellante lamentava, con il primo motivo di appello,
Pag. 10 di 17 come il Tribunale di Bari avesse erroneamente escluso la sussistenza della continenza di cause tra il giudizio instaurato in sede civile e quello successivamente proposto da parte della , Controparte_1 come sopra meglio individuati.
In particolare, ribadiva che vi era identità di cause tra l'eccezione di compensazione sollevata dalla nell'opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo ottenuto da e il provvedimento monitorio Pt_1 emesso dal Giudice del Lavoro di Bari, in quanto basate sugli stessi titoli, ovverosia 45 atti di cessione di credito di TFR, con ciò ravvisandosi, a suo dire, la totale identità di parti, petitum e causa petendi.
Con il secondo ed ultimo motivo di gravame, la si doleva Pt_1 della violazione e/o falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 39 c.p.c., avendo il Tribunale consentito una “illegittima duplicazione di titoli in favore del medesimo creditore fondati sullo stesso rapporto di credito sostanziale costituito dai 45 atti di cessione di credito dei lavoratori” (così a pag. 7 del ricorso in appello).
Aggiungeva che, in realtà, la Provincia Italiana, allorquando aveva opposto il cennato decreto ingiuntivo rilasciato all'odierna parte appellante in sede civile, aveva spiegato una eccezione in via riconvenzionale, da ciò derivando la violazione del principio del ne bis in idem.
Entrambi i motivi di gravame, essendo tra loro strettamente connessi, verranno trattati congiuntamente.
L'appello è infondato e va rigettato.
Innanzitutto, giova rilevare che ha inteso censurare le sole Pt_1 statuizioni del Giudice di prime cure inerenti alla continenza con il giudizio previamente instaurato innanzi al Tribunale di Bari - Sez.
Civile (R.G. n. 2640/2018), prestando acquiescenza alle restanti parti
Pag. 11 di 17 della sentenza gravata, concernenti la ritenuta competenza per materia del giudice del lavoro e l'inoperatività della compensazione eccepita in questa sede da (in relazione alle fatture di cui Pt_1 sopra) avendo ad oggetto “un credito sub iudice”, come tale illiquido ed “inidoneo a paralizzare la pretesa della Provincia opposta”.
Ciò detto, deve ritenersi pacifico che la continenza si verifichi quando due azioni, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, abbiano lo stesso elemento soggettivo e la stessa causa petendi e differiscano, sotto il profilo quantitativo da plus a minus, nel petitum, nel senso che una è contenuta nell'altra ovvero, più latamente, nel caso in cui una delle due cause abbracci, in tutto o in parte, gli effetti decisori dell'altra (c.d. continenza qualitativa).
Quanto al profilo oggettivo del petitum, la giurisprudenza di legittimità è nel senso di ricomprendere all'interno della definizione di continenza qualitativa tutte le questioni dedotte nella causa proposta anteriormente allorché costituiscano un presupposto necessario per la definizione del giudizio successivo e tra le due cause sussista un nesso di pregiudizialità logica (v. Cass. n. 8690/1987) ovvero di interdipendenza o di alternatività (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20600/2007
e Cass. n. 7525/2007, secondo cui la continenza sussisterebbe anche quando fra due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui siano prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività, caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi), ovvero una relazione logica tale da porre l'esigenza di evitare giudicati contraddittori.
Statuiti tali principi, ai fini della declaratoria o meno della continenza, deve, pertanto, procedersi a verificare se le difese articolate dalla
Provincia nel giudizio civile contenenti l'esistenza del relativo CP_1
Pag. 12 di 17 controcredito sia idonea a “contenere” la successiva domanda introitata per via monitoria innanzi al Giudice del Lavoro di Bari.
Orbene, a tale riguardo dev'essere in primo luogo rilevato che, nell'ambito del suddetto processo civile di primo grado introdotto da
– attualmente ancora pendente ed in fase istruttoria – a ben Pt_1 vedere la con atto di citazione in opposizione del Controparte_1
07.02.2018 aveva prospettato (v. in particolare pag. 24 dello stesso) di vantare un contro – credito di € 190.028,00 per le retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 e che “stava sobbarcandosi il pagamento rateizzato del TFR dei lavoratori per € 233.065.81 (oltre alle maggiori somme in via definizione per il TFR non versato ai fondi complementari)” – TFR che d'intesa con le organizzazioni sindacali
(giusta accordo dell'08.11.2017) sarebbe stato appunto versato ratealmente tra il gennaio ed il dicembre 2018 in ragione di n. 12 mensilità.
Va da sé che all'epoca (7 febbraio 2018) dell'opposizione di cui al capoverso che precede (alla stregua anche della documentazione esibita, meglio indicata alle pagg. 30 e 31 del citato atto oppositivo) non era stato dedotto né tanto meno documentato (né poteva essere diversamente) il pagamento di alcuna rata delle somme dovute ai lavoratori a titolo di TFR;
né risulta dalle memorie ex art. 183 c.p.c. successivamente depositate dalla – e dalla stessa prodotta CP_1 in questa sede – che l'originaria eccezione di compensazione sia stata
“integrata” e/o aggiornata tramite una specifica allegazione e documentazione degli importi in concreto versati nelle more ai predetti lavoratori.
Ne consegue che, nell'ambito di detto (precedente) giudizio, a ben vedere, l'eccezione di compensazione sollevata dalla non CP_1 ricomprende affatto il credito a titolo di TFR qui azionato.
Pag. 13 di 17 Ma vi è di più.
Come correttamente statuito dal Tribunale di Bari, non può non rilevarsi che effettivamente la nel Controparte_1 suddetto giudizio non ha in ogni caso formulato alcuna domanda riconvenzionale nei confronti di , essendosi Pt_1 limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima attraverso contestazioni afferenti sia il merito del preteso credito sia l'esistenza di autonome ragioni di contro – credito (come detto non ricomprendenti comunque il
TFR).
Tanto detto, va rilevato che anche a voler opinare diversamente
(ovvero nel senso che la abbia, in quella sede, eccepito in CP_1 compensazione anche il credito oggetto del presente giudizio, sebbene, come visto sopra, non avesse ancora iniziato a versare le rate in parola né tanto meno documentato, in epoca successiva, detti pagamenti), l'eccezione di compensazione di per sé non estende l'oggetto del processo, in quanto il diritto del convenuto è oggetto di cognizione incidenter tantum;
di conseguenza, la formulazione di una mera eccezione di compensazione non comporta problemi di competenza o di rito (v. Cass. n. 21499/2004 e Cass. n. 9174/1987).
Diversamente, la contestazione sull'esistenza del controcredito (nella fattispecie, non avvenuta in sede civile da parte di , stando Pt_1 anche a quanto riportato nell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del 24.4.2018 cit. emessa dal Tribunale di
Bari) da parte dell'attore estende l'oggetto del giudizio ed impone che sul diritto del convenuto si decida con piena efficacia di giudicato
(esigenza qui non ravvisabile stante la già evidenziata assenza, da quanto risulta dagli atti, di qualsivoglia contestazione da parte di
Pag. 14 di 17 circa il merito del credito per cui è causa, sia in questo che Pt_1 nell'altro giudizio civile di cui si è detto sopra).
Ciò detto va rammentato, appunto, che (Cass. n. 5849 del 1999;
Cass. n. 4787 del 1988) anche quando trattasi di domande contrapposte che si ricollegano ad un medesimo rapporto giuridico, la continenza non sussiste quando nel giudizio avente un più ampio oggetto non sia esplicitamente od implicitamente contestata la pretesa fatta valere nell'altro giudizio, come nel caso in cui il debitore ingiunto (qui Socialia), riconoscendo il debito di cui gli è stato ingiunto il pagamento, ne chieda, nel giudizio di opposizione, soltanto la compensazione con il suo credito nascente dallo stesso rapporto da lui fatto valere nell'altro giudizio.
In sostanziale sintonia con tale condivisibile orientamento il primo giudice ha poi correttamente osservato – senza che la relativa statuizione sia stata in alcun modo gravata da censure di sorta – che nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto provato il credito azionato da
, non vi è alcun rischio che quest'ultima “possa ritenersi Pt_1 esposta ad una duplicità di pretese. Si consideri, infatti, che, per giurisprudenza pacifica, nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si valuta esclusivamente la sussistenza dei presupposti per il provvedimento monitorio, ma occorre anche considerare tutti i fatti incidenti sulla pretesa, ivi compresi quelli successivi all'instaurazione del giudizio (caso classico quello del successivo pagamento, spesso parziale)...”.
Per cui nulla osterebbe a che di un eventuale pagamento, totale o parziale, del decreto ingiuntivo per cui è causa si tenga conto, un domani, nell'ambito della sentenza conclusiva del giudizio civile pendente inter partes sopra più volte citato.
Pag. 15 di 17 Alla luce di tutte le motivazioni esposte, l'impugnata sentenza, pertanto, va integralmente confermata, seppure con le dovute integrazioni motivazionali succitate. … (omissis)…”.
Pertanto, va rigettata, per infondatezza, la promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze e domande formulate.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal
03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa opposizione;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.258,50 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari,17/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 16 di 17 Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.12.2017, n. 29786 così massimata: “In tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado.”. 4 In tale senso cfr. anche Cass. 06.09.2017, n. 20868 così massimata: “In sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.”. 5 Così Cass. n. 11449/2003.