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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.701/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 settembre 2024 tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), assistiti e difesi, congiuntamente e Pt_2 C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti SULANO NUNZIATA e AGLIANÒ PIETRO
APPELLANTI
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IACHELLA Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1025/2020 pubblicata il 22/10/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, disattesa ogni contraria istanza e difesa, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto: 1°) condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., invia principale a titolo di
[...]
responsabilità contrattuale, ed in via subordinata a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti a causa dell'accertato inadempimento contrattuale della e dell'accertato Controparte_1
comportamento contrario a correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, da liquidarsi nella misura sopra determinata alle pagg. 8 e 9 del presente atto di appello, o in quell'altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di liquidazione in via equitativa ex art. 1226
c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione dal 16.11.2006 fino all'effettivo soddisfo. 2°) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per Parte Appellata: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: a) preliminarmente e nel rito rigettare l'appello proposto dagli appellanti principali, signori e , perché notificato oltre il Controparte_2 Controparte_3 termine di legge;
b) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'odierna concludente, dire e dichiarare che la ha esercitato CP_1
legittimamente il diritto di recesso ovvero in subordine il contratto deve essere dichiarato risolto, per inadempimento degli appellanti principali;
c) in ogni caso dire e dichiarare che i signori e non hanno dato Controparte_2 Pt_2 alcuna prova dei danni sofferti e per l'effetto rigettare l'atto di appello dai medesimi proposto;
d) con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1025/2020 pubblicata il 22/10/2020, il Tribunale di Siracusa accertava l'inadempimento della convenuta che ingiustificatamente CP_1
era receduta dal rapporto contrattuale;
dichiarava la risoluzione del contratto di officina autorizzata stipulato tra e per colpa di Controparte_4 CP_1
quest'ultima; rigettava per il resto le domande proposte da parte attrice
[...]
e condannava parte convenuta a rifondere in favore Pt_3 Parte_2
pag. 2/10 di parte attrice le spese di lite nella misura della metà, compensando le restanti spese di lite.
In particolare il primo giudice, riteneva che, sebbene fosse possibile recedere sempre dal contratto purché con un preavviso di 24 mesi ovvero con effetto immediato solo nei casi disciplinati dall'art. 41 del contratto stipulato tra
[...]
e la nel caso di specie era stato utilizzato CP_4 CP_1
impropriamente l'art 41, che prevede il recesso immediato in caso di “incapacità
o scomparsa della persona fisica che abbia il controllo dell'officina autorizzata
Alfa Romeo”, posto che il era deceduto e tale situazione era Controparte_4
diversa dalla scomparsa come poteva evincersi dall'art. 31 del medesimo contratto, con la conseguenza che il contratto doveva ritenersi risolto per inadempimento da parte della per aver ingiustificatamente interrotto il CP_1
rapporto.
Il Tribunale, tuttavia, escludeva la fondatezza della domanda attorea di risarcimento del danno, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio, non avendo parte attrice allegato: di avere effettuato spese confidando nella continuazione del rapporto (danno emergente); difficoltà nella gestione della clientela a causa dell'interruzione del rapporto, né un pregiudizio nei rapporti con i clienti già in essere, articolando una molteplicità di capitoli di prova orale vertenti su fatti generici, irrilevanti ai fini del decidere o non contestati.
Quanto alla ingente mole di documentazione relativa al volume di affari nel periodo di vigenza del contratto per cui è causa, il primo giudice evidenziava la mancanza di alcun elemento probatorio relativamente all'attività svolta dopo il recesso di dalla quale desumere una perdita economica imputabile CP_1 all'interruzione del rapporto con considerando, peraltro, che l'attività CP_1
di assistenza dei veicoli Alfa Romeo non era in regime di esclusiva (così come indicato in contratto), sicché l'unico vantaggio derivante dal contratto in esame andava ricondotto solo agli interventi in garanzia e parte attrice non aveva fornito pag. 3/10 al giudice elementi sulla base dei quali verificare la sussistenza di un danno economico causato dall'illegittima interruzione del contratto e quindi imputabile alla condotta di giacché parte attrice non ha in alcun modo dimostrato CP_1 di aver subito un calo del fatturato in seguito all'interruzione del rapporto contrattuale.
Avverso detta sentenza, e hanno proposto Parte_3 Parte_2
appello per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Costituendosi in giudizio ha eccepito la tardività dell'appello e nel CP_1
merito la sua infondatezza, proponendo appello incidentale in punto di legittimo esercizio del diritto di recesso, ovvero, in subordine, per affermare la risoluzione del contratto per inadempimento degli appellanti principali.
Indi, sulle conclusioni come precisate dalle parti in verbale, all'udienza del
13/09/2024 la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di tardività dell'appello principale sollevata dalla società appellata.
Invero, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. “indipendentemente dalla notificazione,
l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza” e nel caso in esame risulta pacifico che la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1025/2020 è stata pubblicata il 22/10/2020, con la conseguenza che l'appello, notificato in data 22/04/2021, è stato tempestivamente proposto.
Ciò premesso, deve essere esaminato in via preliminare il primo motivo di appello incidentale proposto da atteso che con lo stesso è stato CP_1
impugnato il capo di sentenza con il quale il primo giudice ha affermato che il pag. 4/10 contratto deve ritenersi risolto per inadempimento da parte della per aver CP_1
ingiustificatamente interrotto il rapporto, questione di natura preliminare rispetto a quella afferente il rigetto della domanda risarcitoria oggetto dell'appello principale proposto dai . CP_4
Con l'appello incidentale censura la sentenza, denunciando la errata CP_1
interpretazione della clausola contrattuale, la quale prevede espressamente che l'incapacità e/o la scomparsa comportano il diritto di recesso della concessionaria e, alla stregua delle regole di ermeneutica contrattuale, il termine scomparsa deve intendersi anche quale decesso e comunque associato al termine incapacità sta a significare che il contratto è informato all'intuitus personae.
L'appellante incidentale precisa, inoltre che l'art. 41 lettera (d) del contratto prevede espressamente che il mutamento del controllo dell'officina autorizzata comporta il diritto di recesso della concessionaria fatto salvo il caso in cui (i)
l'acquirente sia un parente entro il secondo grado e (ii) egli intenda acquisire il controllo della officina autorizzata Alfa Romeo comunicando preventivamente in forma scritta al concessionario tale sua intenzione, sottoponendo un piano sui futuri sviluppi ed assetti dell'officina e deduce che gli appellanti principali non hanno offerto e comunicato tale piano ed anzi gli eredi, quale ulteriore inadempimento, non hanno affatto fornito i requisiti richiesti dalla case madre ai termini del contratto (doc.2 allegato B contratto) per la gestione dell'officina autorizzata, quale l'ampiezza e la qualità dei locali, il personale tecnico specializzato, la strumentazione specifica etc etc, come risulta dalla lettera raccomandata a.r. del 19.12.2006 (doc. 3).
Gli appellanti principali hanno contestato i superiori assunti, evidenziando:
- preliminarmente l'inammissibilità dell'appello incidentale nella parte in cui al punto b delle conclusioni, in totale assenza di domande riconvenzionali prospettate in primo grado, formula domanda subordinata volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento degli appellanti pag. 5/10 principali …”, avendo proposto in primo grado solo una (infondata) CP_1
eccezione riconvenzionale di risoluzione per inadempimento al solo fine di contrastare la domanda attorea, senza chiedere al Tribunale alcuna statuizione positiva in tal senso;
- la correttezza delle statuizioni del giudice di prime cure - nel punto in cui dichiara la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. in ragione dell'inadempimento imputabile alla - che non sono state specificamente CP_1
contestate;
- che tenta di giustificare ex post l'illegittimo recesso richiamando CP_1
l'applicazione dell'art 41.1 lett. (d), ma con la raccomandata del 19.11.2006 ha esercitato il recesso immediato invocando quale causa giustificatrice l'art. 41.1 lett. e del contratto, vale a dire “incapacità o scomparsa della persona fisica che abbia il controllo dell'Officina”, con conseguente inammissibilità di tale richiamo non essendo stato mai intimato il recesso ex art. 41.1 lett. (d);
- che dalla lettura di detta disposizione emerge chiaramente che il capo (ii) – che pone a carico del soggetto subentrante una serie di adempimenti circa gli sviluppi ed assetti futuri dell'officina – non si applica nel caso in cui nella gestione subentri inter vivos o iure hereditatis un parente entro il secondo grado dell'originario contraente (come nel caso di specie).
A giudizio della Corte il motivo di appello incidentale va esaminato, seppure nel limitato ambito di eccezione riconvenzionale di inadempimento, essendo stato tempestivamente proposto in questi termini nella comparsa di costituzione in primo grado.
Il motivo è fondato.
Occorre all'uopo rilevare che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nei contratti a tempo indeterminato, il recesso immediato può essere espressamente previsto in presenza di una giusta causa, ossia il verificarsi di pag. 6/10 determinate condizioni in presenza delle quali il contratto non può più proseguire.
Il Tribunale, tuttavia, ha deciso per l'illegittimità del recesso ritenendo che dalle condizioni di recesso immediato (senza preavviso) indicate dall'art. 41.1, non vi è l'ipotesi della morte del proprietario o socio di maggioranza dell'officina Autorizzata Alfa Romeo, posto che l'articolo 41.1.(e) richiamato da nella lettera di recesso fa esclusivo riferimento all'incapacità e alla CP_1
scomparsa, non anche al decesso come invece indicato dall'art. 31.1 (a) e di conseguenza, il decesso di non avrebbe potuto legittimare il Controparte_4
recesso con effetto immediato dal contratto ai sensi dell'art. 41.1. (e).
A giudizio del Collegio tale tesi non può essere condivisa per plurime ragioni.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il decesso del contraente titolare di un'impresa individuale non può non rilevare in via generale anche prescindendo da quanto disciplinato in contratto.
In secondo luogo, dall'intero testo contrattuale e, soprattutto, dalla stessa premessa (“l'Alfa Romeo presa visione della struttura organizzativa dell'officina auotrizzata”) e dai primi articoli del contratto (si vedano ad es. gli artt. 16 e ss afferenti l'organizzazione), ma anche dagli stessi art. 31 e 41, emerge con evidenza come la scelta del soggetto contraente debba sottostare a calzanti requisiti, circostanza questa che denota la peculiare connotazione personalistica del contraente (cd. intuitus personae).
Ed invero, come nell'ipotesi del mandato disciplinato dall'art. 1722 c.c. il cui n. 4 fa testualmente riferimento all'ipotesi di scioglimento del mandato per morte o sopravvenuta incapacità del mandatario, anche nel contratto in esame l'ipotesi di morte del contraente non può non tenere conto dell'intuitus personae e quindi dell'intrasmissibilità del rapporto che implica la relativa obbligazione di fare.
Lo stesso art. 31 lett. (a) del contratto nell'imporre l'obbligo di comunicazione del decesso del proprietario dell'officina autorizzata (e persino del decesso del pag. 7/10 socio di maggioranza nel caso di attività gestita da una società) - come anche le ipotesi disciplinate dalle successive lettere - non può che essere ispirato proprio dalla rilevanza delle condizioni personali del contraente, con la conseguenza che, nella specie - alla stregua del contratto concluso dalle parti – assume rilevanza decisiva il particolare intuitus personae ovvero la fiducia posta a base della collaborazione tra la società concessionaria e l'officina autorizzata.
Deve, pertanto, ritenersi che la formulazione dell'art. 41 lett. (e) non possa non ricomprendere in sé anche l'ipotesi del decesso, solo perché non menzionato, essendo tale ipotesi ancor più grave di quella della incapacità o scomparsa della persona fisica che ha il controllo dell'officina autorizzata, e la previsione del recesso ad nutum fondata sulla medesima ratio: quella di evitare che l'officina sia gestita da persone non in grado di rispettare gli standards anche qualitativi richiesti.
A tal uopo, non può non evidenziarsi che a seguire la tesi della prosecuzione automatica del rapporto iure hereditario si giungerebbe alla conclusione che anche soggetti non aventi i requisiti minimi (si pensi al figlio del titolare laureato in giurisprudenza o in lettere) potrebbero vantare un tale diritto al subentro nella titolarità del rapporto contrattuale.
Ed invece che tale prosecuzione non sia automatica lo si ricava proprio dalla disciplina delle altre ipotesi contemplate dall'art. 41 e soprattutto dalla
(precedente) lett. (d) a mente della quale anche il mutamento del controllo dell'officina legittima il recesso immediato e la cessione dell'impresa anche ai parenti entro il secondo grado non può avere l'effetto automatico del subentro ma soggiacere alla procedura ivi prevista.
In altri termini, dalla complessiva disciplina contrattuale, non solo deve escludersi l'ipotesi del subentro automatico nella titolarità dell'officina in capo agli eredi, atteso l'intuitus personae che caratterizza il rapporto, con conseguente legittimità del recesso ad nutum esercitato dalla , ma anche la sussistenza CP_1
pag. 8/10 dei presupposti della cessione anche ai parenti stretti del titolare, essendo in tal caso loro imposto di comunicare preventivamente in forma scritta al
Concessionario tali loro intenzioni, sottoponendo un piano sui futuri sviluppi ed assetti dell'officina autorizzata Alfa Romeo, piano che nel caso di specie non risulta mai essere stato predisposto ed inviato al Concessionario.
L'appello incidentale va, pertanto, accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande formulate da Parte_3
e e dell'appello principale dagli stessi proposto. Parte_2
Le spese, anche di primo grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore indeterminato di complessità bassa, esclusa la fase di trattazione non espletata nel corso del presente giudizio).
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e e da Parte_1 Parte_4 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1025/2020 pubblicata il
[...]
22/10/2020 così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da rigetta Controparte_1
le domande formulate da e in Parte_1 Parte_4
primo grado e dell'appello principale dagli stessi proposto;
2) condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_4
favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio che Controparte_1
liquida, quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00, e quanto alla presente fase di gravame in complessivi € , 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
pag. 9/10 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 16/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.701/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 settembre 2024 tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), assistiti e difesi, congiuntamente e Pt_2 C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti SULANO NUNZIATA e AGLIANÒ PIETRO
APPELLANTI
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IACHELLA Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1025/2020 pubblicata il 22/10/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, disattesa ogni contraria istanza e difesa, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto: 1°) condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., invia principale a titolo di
[...]
responsabilità contrattuale, ed in via subordinata a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti a causa dell'accertato inadempimento contrattuale della e dell'accertato Controparte_1
comportamento contrario a correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, da liquidarsi nella misura sopra determinata alle pagg. 8 e 9 del presente atto di appello, o in quell'altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di liquidazione in via equitativa ex art. 1226
c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione dal 16.11.2006 fino all'effettivo soddisfo. 2°) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per Parte Appellata: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: a) preliminarmente e nel rito rigettare l'appello proposto dagli appellanti principali, signori e , perché notificato oltre il Controparte_2 Controparte_3 termine di legge;
b) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'odierna concludente, dire e dichiarare che la ha esercitato CP_1
legittimamente il diritto di recesso ovvero in subordine il contratto deve essere dichiarato risolto, per inadempimento degli appellanti principali;
c) in ogni caso dire e dichiarare che i signori e non hanno dato Controparte_2 Pt_2 alcuna prova dei danni sofferti e per l'effetto rigettare l'atto di appello dai medesimi proposto;
d) con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1025/2020 pubblicata il 22/10/2020, il Tribunale di Siracusa accertava l'inadempimento della convenuta che ingiustificatamente CP_1
era receduta dal rapporto contrattuale;
dichiarava la risoluzione del contratto di officina autorizzata stipulato tra e per colpa di Controparte_4 CP_1
quest'ultima; rigettava per il resto le domande proposte da parte attrice
[...]
e condannava parte convenuta a rifondere in favore Pt_3 Parte_2
pag. 2/10 di parte attrice le spese di lite nella misura della metà, compensando le restanti spese di lite.
In particolare il primo giudice, riteneva che, sebbene fosse possibile recedere sempre dal contratto purché con un preavviso di 24 mesi ovvero con effetto immediato solo nei casi disciplinati dall'art. 41 del contratto stipulato tra
[...]
e la nel caso di specie era stato utilizzato CP_4 CP_1
impropriamente l'art 41, che prevede il recesso immediato in caso di “incapacità
o scomparsa della persona fisica che abbia il controllo dell'officina autorizzata
Alfa Romeo”, posto che il era deceduto e tale situazione era Controparte_4
diversa dalla scomparsa come poteva evincersi dall'art. 31 del medesimo contratto, con la conseguenza che il contratto doveva ritenersi risolto per inadempimento da parte della per aver ingiustificatamente interrotto il CP_1
rapporto.
Il Tribunale, tuttavia, escludeva la fondatezza della domanda attorea di risarcimento del danno, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio, non avendo parte attrice allegato: di avere effettuato spese confidando nella continuazione del rapporto (danno emergente); difficoltà nella gestione della clientela a causa dell'interruzione del rapporto, né un pregiudizio nei rapporti con i clienti già in essere, articolando una molteplicità di capitoli di prova orale vertenti su fatti generici, irrilevanti ai fini del decidere o non contestati.
Quanto alla ingente mole di documentazione relativa al volume di affari nel periodo di vigenza del contratto per cui è causa, il primo giudice evidenziava la mancanza di alcun elemento probatorio relativamente all'attività svolta dopo il recesso di dalla quale desumere una perdita economica imputabile CP_1 all'interruzione del rapporto con considerando, peraltro, che l'attività CP_1
di assistenza dei veicoli Alfa Romeo non era in regime di esclusiva (così come indicato in contratto), sicché l'unico vantaggio derivante dal contratto in esame andava ricondotto solo agli interventi in garanzia e parte attrice non aveva fornito pag. 3/10 al giudice elementi sulla base dei quali verificare la sussistenza di un danno economico causato dall'illegittima interruzione del contratto e quindi imputabile alla condotta di giacché parte attrice non ha in alcun modo dimostrato CP_1 di aver subito un calo del fatturato in seguito all'interruzione del rapporto contrattuale.
Avverso detta sentenza, e hanno proposto Parte_3 Parte_2
appello per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Costituendosi in giudizio ha eccepito la tardività dell'appello e nel CP_1
merito la sua infondatezza, proponendo appello incidentale in punto di legittimo esercizio del diritto di recesso, ovvero, in subordine, per affermare la risoluzione del contratto per inadempimento degli appellanti principali.
Indi, sulle conclusioni come precisate dalle parti in verbale, all'udienza del
13/09/2024 la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di tardività dell'appello principale sollevata dalla società appellata.
Invero, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. “indipendentemente dalla notificazione,
l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza” e nel caso in esame risulta pacifico che la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1025/2020 è stata pubblicata il 22/10/2020, con la conseguenza che l'appello, notificato in data 22/04/2021, è stato tempestivamente proposto.
Ciò premesso, deve essere esaminato in via preliminare il primo motivo di appello incidentale proposto da atteso che con lo stesso è stato CP_1
impugnato il capo di sentenza con il quale il primo giudice ha affermato che il pag. 4/10 contratto deve ritenersi risolto per inadempimento da parte della per aver CP_1
ingiustificatamente interrotto il rapporto, questione di natura preliminare rispetto a quella afferente il rigetto della domanda risarcitoria oggetto dell'appello principale proposto dai . CP_4
Con l'appello incidentale censura la sentenza, denunciando la errata CP_1
interpretazione della clausola contrattuale, la quale prevede espressamente che l'incapacità e/o la scomparsa comportano il diritto di recesso della concessionaria e, alla stregua delle regole di ermeneutica contrattuale, il termine scomparsa deve intendersi anche quale decesso e comunque associato al termine incapacità sta a significare che il contratto è informato all'intuitus personae.
L'appellante incidentale precisa, inoltre che l'art. 41 lettera (d) del contratto prevede espressamente che il mutamento del controllo dell'officina autorizzata comporta il diritto di recesso della concessionaria fatto salvo il caso in cui (i)
l'acquirente sia un parente entro il secondo grado e (ii) egli intenda acquisire il controllo della officina autorizzata Alfa Romeo comunicando preventivamente in forma scritta al concessionario tale sua intenzione, sottoponendo un piano sui futuri sviluppi ed assetti dell'officina e deduce che gli appellanti principali non hanno offerto e comunicato tale piano ed anzi gli eredi, quale ulteriore inadempimento, non hanno affatto fornito i requisiti richiesti dalla case madre ai termini del contratto (doc.2 allegato B contratto) per la gestione dell'officina autorizzata, quale l'ampiezza e la qualità dei locali, il personale tecnico specializzato, la strumentazione specifica etc etc, come risulta dalla lettera raccomandata a.r. del 19.12.2006 (doc. 3).
Gli appellanti principali hanno contestato i superiori assunti, evidenziando:
- preliminarmente l'inammissibilità dell'appello incidentale nella parte in cui al punto b delle conclusioni, in totale assenza di domande riconvenzionali prospettate in primo grado, formula domanda subordinata volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento degli appellanti pag. 5/10 principali …”, avendo proposto in primo grado solo una (infondata) CP_1
eccezione riconvenzionale di risoluzione per inadempimento al solo fine di contrastare la domanda attorea, senza chiedere al Tribunale alcuna statuizione positiva in tal senso;
- la correttezza delle statuizioni del giudice di prime cure - nel punto in cui dichiara la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. in ragione dell'inadempimento imputabile alla - che non sono state specificamente CP_1
contestate;
- che tenta di giustificare ex post l'illegittimo recesso richiamando CP_1
l'applicazione dell'art 41.1 lett. (d), ma con la raccomandata del 19.11.2006 ha esercitato il recesso immediato invocando quale causa giustificatrice l'art. 41.1 lett. e del contratto, vale a dire “incapacità o scomparsa della persona fisica che abbia il controllo dell'Officina”, con conseguente inammissibilità di tale richiamo non essendo stato mai intimato il recesso ex art. 41.1 lett. (d);
- che dalla lettura di detta disposizione emerge chiaramente che il capo (ii) – che pone a carico del soggetto subentrante una serie di adempimenti circa gli sviluppi ed assetti futuri dell'officina – non si applica nel caso in cui nella gestione subentri inter vivos o iure hereditatis un parente entro il secondo grado dell'originario contraente (come nel caso di specie).
A giudizio della Corte il motivo di appello incidentale va esaminato, seppure nel limitato ambito di eccezione riconvenzionale di inadempimento, essendo stato tempestivamente proposto in questi termini nella comparsa di costituzione in primo grado.
Il motivo è fondato.
Occorre all'uopo rilevare che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nei contratti a tempo indeterminato, il recesso immediato può essere espressamente previsto in presenza di una giusta causa, ossia il verificarsi di pag. 6/10 determinate condizioni in presenza delle quali il contratto non può più proseguire.
Il Tribunale, tuttavia, ha deciso per l'illegittimità del recesso ritenendo che dalle condizioni di recesso immediato (senza preavviso) indicate dall'art. 41.1, non vi è l'ipotesi della morte del proprietario o socio di maggioranza dell'officina Autorizzata Alfa Romeo, posto che l'articolo 41.1.(e) richiamato da nella lettera di recesso fa esclusivo riferimento all'incapacità e alla CP_1
scomparsa, non anche al decesso come invece indicato dall'art. 31.1 (a) e di conseguenza, il decesso di non avrebbe potuto legittimare il Controparte_4
recesso con effetto immediato dal contratto ai sensi dell'art. 41.1. (e).
A giudizio del Collegio tale tesi non può essere condivisa per plurime ragioni.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il decesso del contraente titolare di un'impresa individuale non può non rilevare in via generale anche prescindendo da quanto disciplinato in contratto.
In secondo luogo, dall'intero testo contrattuale e, soprattutto, dalla stessa premessa (“l'Alfa Romeo presa visione della struttura organizzativa dell'officina auotrizzata”) e dai primi articoli del contratto (si vedano ad es. gli artt. 16 e ss afferenti l'organizzazione), ma anche dagli stessi art. 31 e 41, emerge con evidenza come la scelta del soggetto contraente debba sottostare a calzanti requisiti, circostanza questa che denota la peculiare connotazione personalistica del contraente (cd. intuitus personae).
Ed invero, come nell'ipotesi del mandato disciplinato dall'art. 1722 c.c. il cui n. 4 fa testualmente riferimento all'ipotesi di scioglimento del mandato per morte o sopravvenuta incapacità del mandatario, anche nel contratto in esame l'ipotesi di morte del contraente non può non tenere conto dell'intuitus personae e quindi dell'intrasmissibilità del rapporto che implica la relativa obbligazione di fare.
Lo stesso art. 31 lett. (a) del contratto nell'imporre l'obbligo di comunicazione del decesso del proprietario dell'officina autorizzata (e persino del decesso del pag. 7/10 socio di maggioranza nel caso di attività gestita da una società) - come anche le ipotesi disciplinate dalle successive lettere - non può che essere ispirato proprio dalla rilevanza delle condizioni personali del contraente, con la conseguenza che, nella specie - alla stregua del contratto concluso dalle parti – assume rilevanza decisiva il particolare intuitus personae ovvero la fiducia posta a base della collaborazione tra la società concessionaria e l'officina autorizzata.
Deve, pertanto, ritenersi che la formulazione dell'art. 41 lett. (e) non possa non ricomprendere in sé anche l'ipotesi del decesso, solo perché non menzionato, essendo tale ipotesi ancor più grave di quella della incapacità o scomparsa della persona fisica che ha il controllo dell'officina autorizzata, e la previsione del recesso ad nutum fondata sulla medesima ratio: quella di evitare che l'officina sia gestita da persone non in grado di rispettare gli standards anche qualitativi richiesti.
A tal uopo, non può non evidenziarsi che a seguire la tesi della prosecuzione automatica del rapporto iure hereditario si giungerebbe alla conclusione che anche soggetti non aventi i requisiti minimi (si pensi al figlio del titolare laureato in giurisprudenza o in lettere) potrebbero vantare un tale diritto al subentro nella titolarità del rapporto contrattuale.
Ed invece che tale prosecuzione non sia automatica lo si ricava proprio dalla disciplina delle altre ipotesi contemplate dall'art. 41 e soprattutto dalla
(precedente) lett. (d) a mente della quale anche il mutamento del controllo dell'officina legittima il recesso immediato e la cessione dell'impresa anche ai parenti entro il secondo grado non può avere l'effetto automatico del subentro ma soggiacere alla procedura ivi prevista.
In altri termini, dalla complessiva disciplina contrattuale, non solo deve escludersi l'ipotesi del subentro automatico nella titolarità dell'officina in capo agli eredi, atteso l'intuitus personae che caratterizza il rapporto, con conseguente legittimità del recesso ad nutum esercitato dalla , ma anche la sussistenza CP_1
pag. 8/10 dei presupposti della cessione anche ai parenti stretti del titolare, essendo in tal caso loro imposto di comunicare preventivamente in forma scritta al
Concessionario tali loro intenzioni, sottoponendo un piano sui futuri sviluppi ed assetti dell'officina autorizzata Alfa Romeo, piano che nel caso di specie non risulta mai essere stato predisposto ed inviato al Concessionario.
L'appello incidentale va, pertanto, accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande formulate da Parte_3
e e dell'appello principale dagli stessi proposto. Parte_2
Le spese, anche di primo grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore indeterminato di complessità bassa, esclusa la fase di trattazione non espletata nel corso del presente giudizio).
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e e da Parte_1 Parte_4 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1025/2020 pubblicata il
[...]
22/10/2020 così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da rigetta Controparte_1
le domande formulate da e in Parte_1 Parte_4
primo grado e dell'appello principale dagli stessi proposto;
2) condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_4
favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio che Controparte_1
liquida, quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00, e quanto alla presente fase di gravame in complessivi € , 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
pag. 9/10 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 16/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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