Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4462/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr.ssa Carlotta Calvosa Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto la “riassunzione ex art 392 cpc” a seguito della cassazione, con ordinanza pubblicata il 7/7/2023 nel procedimento n 12/2022, dell'ordinanza Corte d'appello Roma del “decreto n. cronol.
3707/2021 pubblicato il 23/11/2021”, pendente tra elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Margherita Gualtieri che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- Appellante in riassunzione e
, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Guido Gianni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
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RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Roma, con provvedimento n. 3707/2021, pubblicato il
23/11/2021, ha
. respinto il reclamo ex art 708 cpc proposto da avverso l'ordinanza con Parte_1
cui il Presidente del Tribunale di Civitavecchia ha posto a carico del un CP_1
contributo al mantenimento delle figlie di € 400 mensili,
. condannato la reclamante al pagamento delle spese relative alla fase del reclamo.
A seguito di ricorso della , la Corte di Cassazione ha cassato il provvedimento Pt_1
impugnato e, “decidendo nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c. 2° comma, [ha] dispo[sto] la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali della fase di reclamo”, rimettendo “al giudice del merito le spese del […] giudizio di legittimità”.
Premettendo il proprio interesse a “riassumere la causa dinanzi la competente Corte
d'Appello come previsto dall'art. 392 c.p.c.”, ha convenuto in giudizio il , CP_1
chiedendo alla Corte adita “di disporre in ordine alle spese processuali nel giudizio di legittimità con conseguente condanna del al pagamento delle spese di lite”. CP_1
Costituendosi, il ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, assumendo che CP_1
“dovrà essere il Giudice del merito a provvedere sulle spese processuali all'esito del giudizio, avendo il procedimento di reclamo natura incidentale, rispetto al giudizio principale”.
La domanda va dichiarata inammissibile, in quanto il giudice del rinvio, nel provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, ciò da cui discende che la sede per la richiesta regolamentazione è il giudizio nel corso del quale è stata emessa 2 l'ordinanza reclamata ex art 708 cpc, giudizio del quale il reclamo detto costituisce fase incidentale.
Le spese di lite, considerata la decisione in rito, vanno dichiarate compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. dichiara inammissibile la domanda spiegata dalla , Pt_1
. dichiara compensate le spese di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma il 29.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno
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