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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1507 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Parte_1
Gentile, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Patrizia De Chirico, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. e disposta per l'udienza del 17/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/2/2024 il ricorrente deduceva di aver svolto attività di pizzaiolo, dapprima come apprendista dal 1987 al 1997 e poi come titolare di pizzeria e socio di altra pizzeria in Bisceglie, svolgendo per 10 ore al giorno e per 6 giorni a settimana tutte le fasi della lavorazione della pizza (preparazione dell'impasto, taglio dell'impasto per la preparazione delle porzioni, lavorazione delle singole porzioni con movimenti circolari, dopo la lievitazione e per la preparazione della pizza); di aver subito “la rottura degenerativa postero superiore dei tendini della spalla omolaterale, per il quale era stato sottoposto nell'ottobre 2021 ad intervento della cuffia dei rotatori della spalla destra con due ancore a tripla sutura twin fix, tenotomia del CLB, acromionplastica anteriore e laterale. Alla spalla sinistra presenta tendinosi avanzata più evidente
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a livello delle fibre anteriori con distensione fluida della borsa subcoracoidea” con una valutazione di percentuale di danno biologico pari al 13,00% secondo il D.lgs 38/2000”; di aver presentato in data 8/5/2022 domanda di riconoscimento di malattia professionale, con esito negativo;
di aver diritto al riconoscimento della malattia professionale, trattandosi di “sindrome da sovraccarico biomeccanico: tendinopatia inserzione distale tricipite”. Chiedeva dunque che si accertasse ex art. 445 bis c.p.c. il danno biologico subito.
Si costituiva in giudizio l' , che eccepiva l'inammissibilità dell'ATP, come proposto, per non CP_1
essere le controversie soggette al procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nel merito contestava CP_1 la sussistenza di un nesso causale tra la patologia del ricorrente e l'attività lavorativa svolta, deducendo che la patologia da cui era affetto il ricorrente non era tabellata e che il ricorrente non aveva provato l'esposizione a rischio specifico.
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Va detto in via preliminare che il ricorso proposto va qualificato come ricorso ex art. 442 c.p.c. e non come ricorso ex art. 445 bis c.p.c., in quanto l'atto è impostato come ricorso ordinario (anche l'intestazione è “ricorso ex art. 442 c.p.c.) e solo nelle conclusioni viene chiesto l'accertamento tecnico preventivo volto ad accertare la percentuale di danno biologico subito dal ricorrente.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia, che comunque deve aver causato al lavoratore postumi pari ad almeno il 6% di invalidità.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR
n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. L. n. 15400/2011).
Il lavoratore deve tuttavia fornire la prova, anche nelle malattie cd. tabellate, della patologia contratta, dell'inserimento nelle Tabelle previste dalla legge e dell'insorgenza della malattia nell'arco temporale previsto dalle tabelle stesse (cfr. sul punto Cass. n. 13024/2017)
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la prova della natura professionale della malattia contratta per non aver provato l'esposizione a rischio.
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Infatti il ricorrente non ha articolato mezzi istruttori volti a provare lo svolgimento delle dedotte mansioni di pizzaiolo, né ha depositato un estratto contributivo comprovante lo svolgimento delle suddette mansioni.
Dunque il ricorrente non ha fornito la prova di essere stato esposto al rischio di contrarre la patologia denunciata;
peraltro non ha neppure fornito la prova che la patologia in questione rientri fra le cd. malattie tabellate.
Pertanto una CTU sull'eventuale sussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate e l'attività lavorativa svolta sarebbe meramente esplorativa e come tale inammissibile.
In definitiva e per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere rigettata.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico del ricorrente ed in favore dell' , essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
22/2/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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