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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2024, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6469/2023 R.G promossa con ricorso depositato il 15/11/2023
da con l'avv. RIOLINO FEDERICA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. CORNOLO' ANDREA Controparte_1
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
In data 13.11.2024 le parti presentavano le seguenti conclusioni congiunte:
“Nel merito,
dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocamento e Persona_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre nella casa sita a Padova (PD), Via Ansuino da Forlì n.
68/c; Il padre potrà stare con i figli ogni volta che vorrà, compatibilmente con le proprie
esigenze lavorative e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, indicativamente
secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale:
- un giorno infrasettimanale, dall'uscita di scuola dei figli fino alle ore 21.00
- un weekend alternato, dal venerdì al sabato, oppure dal sabato alla domenica, a seconda dei
turni lavorativi del padre, dalla fine dell'orario scolastico, oppure dalle ore 9.00 alle ore 21.00
del giorno successivo.
- Per quanto attiene alle vacanze estive, i figli trascorreranno un periodo di almeno quindici
giorni, anche consecutivi, con ciascuno dei genitori, da definirsi tenuto conto dei giorni di ferie
di cui godranno entrambi i ricorrenti e delle vacanze scolastiche del minore. Il periodo dovrà
essere concordato entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
- Durante il periodo natalizio, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno sette
giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo
comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con i figli il Natale
trascorrerà con loro il Capodanno nell'anno successivo. Nell'anno in cui i minori
trascorreranno il Natale con uno dei genitori, l'altro coniuge lo terrà con sé il giorno della
Vigilia.
- Per quanto riguarda le festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno
tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; lo stesso
dicasi per il giorno del compleanno.
- Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, invece, i figli trascorreranno la sera con il
genitore che compie gli anni e lo stesso vale per la festa della mamma e del papà. Non appena
disponibile, il sig. comunicherà alla sig.ra il calendario mensile dei propri CP_1 Pt_2
turni lavorativi e si concorderanno i giorni che il padre trascorrerà con i figli;
2 3
- disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Tezze sul Brenta (VI), Via Don A. Grotto n
44, con gli arredi ivi esistenti, alsig. , atteso che la sig.ra si è Controparte_1 Pt_2
già trasferita in separato alloggio;
- disporre a carico del padre un assegno di mantenimento dei minori pari a complessivi €
250,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al rimborso 50% delle spese
straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
- disporre che l'assegno unico sia percepito interamente, nella misura del 100%, alla madre
collocataria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2023, la sig.ra , premettendo che: Pt_1
- contraeva matrimonio con il sig. in data 7.07.2018 in Tezze Controparte_1
Sul Brenta (VI);
- dalla loro unione nascevano due figli: , il 20/11/2018, e il Persona_1 Per_2
14/03/2021;
- dal 02/08/2023 la signora ha trasferito la propria residenza e quella dei Pt_1
figli a Padova (PD), via Ansuino Da Forlì 68/c;
- vive in un alloggio condotto in locazione temporanea, sostenendo un canone di €
350,00 mensili;
- la ricorrente lavora saltuariamente come assistente domestica a chiamata,
percependo un importo variabile dai € 500,00 ai € 700,00 circa mensili;
- il marito, secondo quanto è noto alla moglie, lavora presso una ditta di Castelfranco
Veneto come operaio e percepisce uno stipendio di circa € 1.200-1.300,00; egli, inoltre,
percepisce l'assegno unico di circa € 400,00 mensili;
-il sig. è in carico al CSM di Bassano del Grappa;
CP_1
- la comunione materiale e spirituale dei coniugi si andava progressivamente deteriorando a causa degli atteggiamenti prevaricatori e aggressivi perpetrati dal marito ai danni della sig.ra nel corso degli ultimi anni;
Pt_1
3 4
- il sig. , nell'ultimo periodo, teneva condotte molto gravi verso se stesso e nei CP_1
confronti della moglie;
pertanto, chiedeva:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...]
Moldova (EE), residente in [...], C.F
il sig. , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
12/02/1990, residente in [...], C.F.
, C.F._2
2) La casa coniugale verrà assegnata al marito;
3) Disporre l'affidamento dei figli minori e in modalità condivisa nel Persona_1 Per_2
rispetto del piano genitoriale individuato sub doc. 8 e/o secondo le diverse modalità indicate dal
Giudice;
4) I figli minori saranno collocati prevalentemente presso la madre nella nuova abitazione
individuata nel comune di Padova;
il padre, se lo vorrà, potrà stare con i figli nel w.e. dal
venerdì pomeriggio alla domenica sera ogni 15 giorni.
5) Condannare il sig. a provvedere al pagamento di un assegno di mantenimento dei figli CP_1
minori pari ad € 150,00 mensili ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie da versarsi
entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente che l'odierna
ricorrente indicherà; l'assegno unico percepito dal marito verrà bonificato alla moglie che lo
utilizzerà in favore dei figli;
6) Spese ed onorari della presente procedura interamente rifusi.”
All'udienza di prima comparizione, in data 13.03.2024, partecipavano entrambe le parti;
il sig. si presentava senza difensore e chiedeva di Controparte_1
rilasciare dichiarazioni. Il difensore di parte di parte ricorrente insisteva per modificare la domanda in merito all'affido dei figli, chiedendone l'affido esclusivo;
per il resto, si riportava alle domande già formulate. Quindi, il Giudice si riservava.
Il Giudice con Decreto n. 2325/2024, depositato in data 19.03.2024, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
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- affida i minori , nato il [...] e nata il [...] in [...] Persona_1 Per_2
esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa nella sua abitazione;
- incarica il Servizio Sociale competente territorialmente, in collaborazione con i
Servizi Specialistici, di:
1)valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti, la relazione con i figli, lo stato di benessere dei minori (anche sentendo la scuola e il pediatra di riferimento), con facoltà
di attivare i percorsi di supporto alla genitorialità o di sostegno evolutivo/psicologico per i minori ritenuti necessari
2) organizzare le visite padre/figlio con i tempi ritenuti più opportuni, inizialmente in spazio neutro, previa verifica con il CSM delle condizioni psicofisiche del sig
[...]
Controparte_1
3) all'esito indicare le migliori condizioni di affido e di visita del genitore non collocatario
- dispone che il CSM comunichi a questo Tribunale ed al Servizio incaricato, al fine dell'espletamento dell'incarico, notizie aggiornate in merito alle condizioni di salute ed ai percorsi di cura seguiti e tuttora in corso del sig. nato in Controparte_1
Romania il 12.2.1990
- dispone che il padre sig. alla madre Persona_3 Parte_1
entro il 10 di ogni mese la somma di € 250 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova”
Quindi, rinviava all'udienza del 24 ottobre 2024 ore 9.30 per esame della documentazione e della relazione dei Servizi Sociali, concedendo termine per deposito della relazione fino al 14 ottobre 2024.
In data 24.09.2024 si costituiva il sig. , il quale, premettendo Controparte_1
che:
- Nel corso degli anni, la vita familiare veniva segnata da numerosi momenti di tensione e difficoltà, che incidevano progressivamente sulla serenità dell'ambiente
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domestico. In particolare, il sig. affrontava diversi problemi personali che, nel CP_1
tempo, contribuivano a determinare uno stato di instabilità emotiva e mentale;
- il sig. , pienamente consapevole della propria situazione e delle conseguenze CP_1
che questa ha avuto sulla sua vita familiare, decideva di intraprendere un percorso terapeutico nel 2023, rivolgendosi al Centro di Salute Mentale;
- a seguito del percorso riabilitativo a cui si sottoponeva il sig. , le sue condizioni CP_1
di salute sono nettamente migliorate;
- il resistente svolge attività lavorativa di operaio presso la IdealPlast di Romano
d'Ezzelino, con orario di lavoro a turno: lavora due giorni al pomeriggio, dalle 13.00
alle 21.00, il giorno successivo sta a casa, poi lavora due giorni al mattino dalle 5.00 alle
13, due giorni alla notte, dalle 21.00 alle 05.00 e un giorno di riposo a casa;
- è assunto con contratto a tempo determinato e scadenza al 30 settembre 2024,
percependo un reddito mensile di € 1.200/1.300,00;
pertanto, chiedeva:
“Nel merito, in via preliminare,
- Per le motivazioni di cui in atto, pronunciare la separazione dei coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
Nel merito, in via principale,
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre l'affidamento condiviso dei minori
[...]
e con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre nella Per_1 Per_2
casa sita a Padova (PD), Via Ansuino Da Forlì n. 68/A;
- disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Tezze sul Brenta (VI), Via Don A. Grotto
n. 44, con gli arredi ivi esistenti, al sig. ; Controparte_1
- disporre a carico del padre un assegno di mantenimento dei minori pari a 150,00 € mensili
ciascuno rivalutatili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso
presso il Tribunale di Vicenza;
- disporre che l'assegno unico sia percepito interamente, nella misura del 100% alla madre
collocataria;
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Nel merito, in via subordinata,
- Disporre l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti dei figli e Persona_1 Per_2
secondo le modalità che riterranno più opportune e idonee al benessere dei minori;
[...]
- disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Tezze sul Brenta (VI), Via Don A. Grotto
n. 44, con gli arredi ivi esistenti, al sig. ; Controparte_1
- disporre a carico del padre un assegno di mantenimento dei minori pari a 150,00 € mensili
ciascuno ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso Parte_3
presso il Tribunale di Vicenza;
- disporre che l'assegno unico sia percepito interamente, nella misura del 100% alla madre
collocataria;
In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di legge. In via
istruttoria, ci si riserva il deposito di documentazione.”
In data 17.10.2024 veniva depositata la relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 24.10.2024 i Procuratori della parti riferivano di avere trovato un accordo di massima e chiedevano un breve rinvio per pc congiunte. Pertanto, il
Giudice rinviava per conclusioni congiunte all'udienza del 14.11.2024 in trattazione scritta, con termine per note fino al 13.11.2024.
A seguito dell'udienza in trattazione scritta già fissata, per la quale le parti precisavano conclusioni congiunte, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio,
del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del
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Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, la residenza abituale dei coniugi
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del
13.03.2024 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è
ormai divenuta intollerabile.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019
attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda,
ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli minori, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno
2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja
del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
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I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. Alla luce delle positive valutazioni contenute nella relazione del
Servizio Sociale depositata il 17.10.2024, le condizioni su affido, diritto di visita e mantenimento dei figli minori concordate dai coniugi risultano prive di profili d'illegittimità, e conformi all'interesse dei figli;
pertanto, va preso atto delle stesse.
La parti si sono impegnate con il Servizio Sociale a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare nell'ambito della beneficità.
Spese compensate, in considerazione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di TEZZE SUL BRENTA (VI)
di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte I anno 2018
n°4);
3) prende atto delle condizioni proposte dalle parti congiuntamente;
4) spese compensate.
Padova, 3.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.Alina Rossato
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