Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 14.12.2024, a seguito dell'invito al deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 164 del 2023, di opposizione a decreto GI, promossa da Sig. (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto GI, dall'Avv. Alberto Lodigiani (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dello stesso in Mede (PV), Corso Italia n. 32 ( comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni ex lege previste al N. di fax: 0384-803889 o all'indirizzo PEC: Email_1
-attore - Opponente- contro (P.IVA - C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.) e Andrea Ornati (C.F.), giusta procura generale alle liti, allegata al ricorso per ingiunzione, ed elettivamente domiciliata in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia Convenuta- Opposta CONCLUSIONI Per l'attore- Opponente: « Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis;
- in via preliminare: dare atto che l'opponente si oppone alla eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto GI opposto, richiamate le argomentazioni esposte;
- nel merito: contestata la titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria e la sua carenza di legittimazione all'azione, revocare e comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto GI telematico N. 2075/2022 del 04/11/2022 (R.G. N. 5008/2022) del Tribunale di Pavia – Dott. Erminio Rizzi – emesso nei confronti di - respingere, comunque, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda Parte_1 di controparte perché infondata in fatto e in diritto, richiamate le argomentazioni esposte;
- con il favore dei compensi di causa. ». Per la convenuta- Opposta: « Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, Concedere alla il termine per attivare il CP_1
1
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto GI n. 2075/2022, R.G. n. 5008/2022, del 04/11/2022 emesso dal Tribunale di Pavia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto GI n. 2075/2022, R.G. n. 5008/2022, del 04/11/2022 emesso dal Tribunale di Pavia. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Su ricorso di , il Tribunale di Pavia ha emesso il decreto Controparte_1 GI n. 1/2022 con il quale ha ingiunto al Sig
il pagamento della somma di € 17.869,53, oltre gli interessi Parte_1 come da domanda, oltre le spese di procedura liquidate in € 900,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per Legge ed oltre alle successive occorrende. Il ricorso e il decreto sono stati notificati all'opponente in data 01/12/2022. Nella fase monitoria ha dedotto che il credito si fondava Controparte_1 sull'esposizione debitoria del Sig per il rapporto Parte_1 contrattuale n 1288, in origine intrattenuto con e CP_2 successivamente oggetto di cessione , tramite , ad Controparte_3
e ad Controparte_4 Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 04/01/2023 il Sig Parte_1 ha proposto opposizione avverso il predetto decreto GI, contestando la richiesta di pagamento per l'importo di euro 17.869,53 in quanto ritiene di nulla dover corrispondere, difettando la prova per adempiere a quanto richiesto, in particolare deducendo, quali motivi di opposizione, che:
- i documenti prodotti dalla Opposta, e posti a fondamento della richiesta di pagamento, non rappresentano, né confermano, la fondatezza del quantum richiesto anzi, al contrario, escludono che l'importo di euro 17.859,53 debba essere riconosciuto a CP_1
- la richiesta si fonda su un contratto di c/c sottoscritto dal in data Pt_1
21/12/2007 presso la filiale di di Alassio ch hiuso e Controparte_5 che, di per sé, non può essere generatore di alcun debito
- non risulta nessuna prova che confermi che il quantum richiesto nel Decreto monitorio pari a euro 17.869,53 sia riconducibile a debiti sorti in base al predetto contratto di c/c.
- soltanto gli estratti conto riguardanti il c/c N. 000041140515 potranno dimostrare l'esistenza di un eventuale debito del : considerato che la Pt_1 richiesta di pagamento, per l'importo di euro 17.869,53, parrebbe essere originata da saldi negativi dei movimenti riconducibili al c/c n. 000041140515,
2 acceso in data 21/12/2007 presso filiale di Alassio, soltanto Controparte_5 gli estratti conto potranno confermare o meno la fondatezza del quantum richiesto
- difettando la prova, il decreto GI opposto dovrà essere revocato per la mancata produzione degli estratti conto attestanti i movimenti bancari che hanno originato il credito richiesto in pagamento: il semplice contratto di c/c non può aver originato il quantum oggetto di ingiunzione.
- soltanto la prova di sconfinamento di un affidamento sul c/c o la mancata restituzione di un finanziamento o di una somma concessa a prestito potrà rappresentare la fondatezza della richiesta economica avanzata nei confronti del Pt_1
-né può costituire una prova del credito il documento n. 5) prodotto dall'Opposta, riepilogativo degli importi parziali dovuti, pari ad un saldo finale di euro 17.869,53: non è dato capire a quale titolo vengano richiesti gli importi di euro 14.023,00 e quelli successivi che hanno portato il saldo finale ad euro 17.869,53. Tale documento, di per sé, non fa riferimento ad alcun contratto in base al quale si è formato il credito ingiunto, né tale importo può essere riferito al contratto di c/c di cui si è trattato prima: l'importo di euro 14.023,51 ha, come descrizione dell'operazione di riferimento, un “extra prezzo cessione capitale” mentre quello di euro 2.365,06 ha, come descrizione di riferimento all'operazione, un “extra prezzo cessione interessi”; entrambe le voci, così riportate, sembrano fare riferimento ad un'operazione di cessione di capitale ed interessi fatta in favore di di cui, però, non vi è alcun documento che CP_5 provi l'avvenuta operazione
- nel decreto GI l'importo richiesto è di euro 17.869,53 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale che, però, non è dato individuare senza distinguere l'importo capitale da quello degli interessi. Infatti nel rapporto di sofferenza con la sigla l'importo “extra prezzo cessione CP_5 capitale” è di euro 14.023,51 e “l'extra prezzo cessione interessi” per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 è pari a euro 4.370,16 mentre nella lettera del 12/01/2017 di il credito nei confronti del CP_1
sarebbe stato di euro 13.761,6 capitale e di euro 4.084,91 Pt_1 per interessi
- la cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco, è stata effettuata da società di veicolo di cartolarizzazione del Controparte_4 [...]
ad una società del gruppo non è dato sapere da CP_6 CP_1 CP_7 tra iginato il credito di 17.869,53 oggetto di ingiunzione nei confronti del Pt_1
- è errato ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto senza, peraltro, produrre anche il contratto originario da cui è derivato il credito azionato con la relativa documentazione attestante la fondatezza del quantum richiesto Concludeva Parte Opponente , nel merito, contestando la titolarità del credito in capo alla cessionaria e la sua carenza di legittimazione all'azione, e chiedendo revocarsi e comunque dichiararsi nullo e privo di effetti giuridici il
3 decreto GI telematico N. 2075/2022 del 04/11/2022 emesso nei confronti di;
respingersi, comunque, in ogni caso, ogni e Parte_1 qualsiasi domanda di controparte perché infondata in fatto e in diritto, richiamate le argomentazioni esposte;
con refusione delle spese di causa. Si è costituita l'Opposta società contro deducendo che: Controparte_1
-a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e CP_1
il credito vantato nei confronti del Sig è stato oggetto
[...] Parte_1 di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- la società cessionaria, quale subentra nelle sole posizioni di Controparte_1 credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento: non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti alla essenza del contratto, poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito
- si appalesa un difetto di legittimazione dell'odierna società convenuta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale
- risultano depositati in atti, sia il contratto di cessione, che la lista crediti ceduti, da cui è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione: ad integrazione è stato prodotta in questa sede la Certificazione Notarile del contratto di cessione (cfr. doc. n. 4)
- la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie (Cfr. Doc. n.
1 - Fascicolo monitorio)
- la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei “documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc. (Trib. Modena sentenza 582/2022), proprio come avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)
- con lettera raccomandata a/r l'odierna creditrice, oltre a Controparte_1 sollecitare il pagamento della somma, successivamente oggetto di ingiunzione,
4 comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo (Cfr. Doc. n. 6 – fascicolo monitorio): la suddetta missiva risulta regolarmente recapitata come da avviso di ricevimento allegato
- il contratto depositato in fase monitoria riporta esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale
- nel caso in questione il conto corrente era passato “a sofferenza”, ciò ha comportato l'apertura di altro contratto diverso da quello stipulato originariamente tra Banca e cliente. Il passaggio a sofferenza comporta quindi, in maniera automatica, l'apertura di nuovo conto corrente chiamato appunto “a sofferenza” nel quale vengono registrate tutte le operazioni dare/avere tra il cliente e la Banca. Dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato in atti, riportante la movimentazione del rapporto in parola, è possibile evincere il dettaglio degli importi oggi dovuti (Doc. n. 5 fascicolo monitorio)
- nella fattispecie de qua il decreto GI è stato ottenuto in forza dell'Estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito
- la stessa produzione in giudizio dell'estratto conto costituisce “trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 C.c., onerando l'opponente alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria di tale documentazione
- le eccezioni formulate da controparte sono oltremodo generiche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 C.p.c.; inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato
- l'opponente non ha contestato la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, con l'ovvia conseguenza che l'esistenza del vincolo contrattuale deve ritenersi pacifica Concludeva Parte Opposta chiedendo, in via pregiudiziale, concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via CP_1 el merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto GI;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto GI , in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della di inore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria, con refusione delle spese di causa. Con ordinanza del 4 maggio 2023 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto GI opposto e sono stati concessi i termini per la mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo;
con ordinanza del 26.9.2023 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma VI cpc, e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni il 27 maggio 2024; il processo è stato riassegnato in data 16.5.2024, con riprogrammazione
5 dell'udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione dal 14.12.2024 con assegnazione del termini di legge ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che nell'ordinanza del 4.5.2023 con la quale è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto GI opposto è stato indicato : “ - che, a fronte delle obiezioni mosse dal debitore ingiunto, la dinamica processuale non esime il convenuto opposto (attore in senso sostanziale) dall'onere di fornire la prova, nel giudizio ordinario instaurato con l'opposizione, dell'an e del quantum del diritto di credito azionato, - che, nel caso che occupa, non appare allo stato sufficientemente chiarito come il credito esposto in sede monitoria sia sorto e sia stato calcolato, ferme le altre eccezioni attoree anche in punto di titolarità giuridica attiva (rispetto alla quale si invita fin d'ora la parte convenuta opposta ad indicare cortesemente i punti della documentazione CP_1 prodotta che permettano di ricomprendere “senza incertezze” il rapporto in contesa tra quelli oggetto della cessione)”.
Preliminarmente deve osservarsi che la documentazione prodotta in atti, complessivamente considerata e analizzata, consiste nella documentazione allegata da parte convenuta Opposta e prodotta nella fase monitoria.
Ebbene, ripercorrendo l'analisi della predetta documentazione, è documentalmente provato che il Sig in data 21 dicembre Parte_1
2007 ha sottoscritto con , Filiale di Alassio, un contratto di CP_2 conto corrente n. 41140515 con specifica indicazione e approvazione del tasso di interesse creditore, del tasso debitore e capitalizzazione.
In tale contratto viene espressamente richiamato, altresì il Numero Cliente: NDG N. 17331148.
In data 10.2.2017 qui Parte Opposta, ha CP_1 comunicato , con raccomandata ricevuta dal Sig a mani proprie, Pt_1
l'avvenuta cessione pro-soluto del credito di € 17.846,60, ivi indicando il Numero cliente: 0000000017331148.
Nella medesima comunicazione indicava altresì al CP_1
Sig che “in data 19/10/2016, società veicolo di Pt_1 Controparte_4 cartolarizzazione del , nell'ambito di una cessione di Controparte_6 portafoglio di crediti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - ha ceduto ad Controparte_1 una società del gruppo il credito nei Suoi confronti. Il relativo avviso é stato CP_7 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 145, del 10/12/2016, codice redazionale TX16AAB11768, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993. Con la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, diventa l'unica titolare del credito Controparte_1 nei Suoi confronti. Viene, quindi, a cessare ogni diritto di in CP_4 CP_4 relazione al summenzionato credito.”.
6 Inoltre precisava che “alla data del 03/10/2016 il CP_1
Suo debito nei nostri confronti ammonta ad Euro 13.761,69 in linea capitale ed Euro 4.084,91 per interessi”.
Ebbene la somma di tali due voci corrisponde complessivamente ad euro 17.846,60.
Infine nella predetta comunicazione risulta indicato “Se per qualsiasi motivo non Le fosse possibile provvedere all'integrale pagamento del dovuto entro il termine sopra specificato, potrà contattare i nostri consulenti ai seguenti recapiti: tel. 0187/5361810, fax 0187/1854794, email: Insieme potremo Email_2 trovare il modo migliore per permetterLe di estinguere il Suo debito. Peraltro, La informiamo che i nostri consulenti possono contattarLa telefonicamente per concordare la migliore soluzione possibile.”
Ora non risulta dedotta, o allegata in atti, alcuna comunicazione di contestazione di tale missiva, ricevuta dal Sig il 10.2.2017, prima Pt_1 delle contestazioni contenute nell'atto di c notificato in data 04/01/2023, in opposizione a decreto GI.
Deve, inoltre, sul punto, osservarsi che , in tale missiva, con la quale veniva comunicata al Sig la cessione del credito, nel Parte_1 predetto importo, era stato espressamente indicato che tale credito di si fondava su cessione del credito pro soluto, con riferimento CP_1 al società veicolo di cartolarizzazione del , nell'ambito di una CP_6 CP_5 cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco.
Quindi considerata tale specificazione al quale Controparte_6 cedente, tramite società veicolo di cartolarizzazione , unitamente alla indicazione del Numero cliente: 0000000017331148, deve ritenersi che tale missiva contenesse gli elementi per individuare il credito oggetto di cessione anche nel suo riferimento al rapporto di conto corrente con CP_2 sottoscritto dal Sig. . Parte_1
Deve osservarsi , quanto alla cessione del credito alla attuale Parte opposta, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Ancora sul punto si osserva che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
7 laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. ( Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023)
Ebbene è documentalmente provato l'atto di cessione intervenuto tra e (doc. 7 monitorio): inoltre, CP_1 Controparte_4
veniva, espressamente, indicata, nella comunicazione Controparte_4 di cessione del credito ricevuta dal Sig il 10.2.2017, quale” società Pt_1 veicolo di cartolarizzazione del ”. Controparte_6
La cessione di credito, ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, è stata, inoltre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 145, del 10/12/2016 ( doc 4 monitorio ).
Dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione , risulta il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio (doc. 7), così indicato: con l'indicazione del citato Numero Cliente (17331148), l'indicazione e l'indicazione del capitale di Parte_1 C.F._3 euro 13.761,69 e del totale € 17.846,60 €.
Tale somma totale di € 17.846,60 corrisponde al totale indicato nella citata comunicazione di cessione del credito del 10.2.2017 al Sig . Pt_1
La cessione suddetta è stata comunicata al Sig. in Parte_1 data 10.2.2017 con l'importo totale di € 17.846,60, ed ivi indicando il Numero cliente: 0000000017331148. (doc. 6 monitorio): né risultano contestazioni sul punto successive.
Pertanto non può essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione di Parte Opposta.
Il quantum è stato determinato dalla convenuta attraverso allegazione di estratti ex art. 50 TUB, in cui sono comunque partitamente specificati gli importi .
E' provato il contratto sottoscritto dal Sig con Parte_1 in data 21.12.2007 ed è provato il passaggio a sofferenza di CP_2 tale contratto con il correlativo credito di poi ceduto CP_2 all'odierna Opposta nella misura indicata nel decreto CP_1 GI opposto.
Infatti il contratto di conto corrente n. 41140515 del 21 dicembre 2007 con , Filiale di Alassio, riportava una specifica indicazione e CP_2 approvazione del tasso di interesse creditore, del tasso debitore e capitalizzazione.
Dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione al 19/10/2016, risulta il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio (doc. 7), così indicato: con l'indicazione del citato Numero Cliente (17331148),
8 l'indicazione e l'indicazione Parte_1 C.F._3 del capitale di euro 13.761,69 e del totale € 17.846,60 €.
Tale somma totale di € 17.846,60 corrisponde al totale indicato nella citata comunicazione di cessione del credito del 10.2.2017 al Sig . Pt_1
L'estratto conto di ( con indicazione del RAPPORTO: CP_5
1288 NDG: 17331148 estratto dal 19/07/2002 al Email_3
31/10/2016 del rapporto a sofferenze conto corrente ordinario) al 31/10/2016 riportava un saldo finale di euro 17.869,53 ( con l'inserimento di euro 22,93 per EXTRA-PREZZO: INT.CAPIT.ESTINZ.)
In conclusione, in ragione di quanto esposto, la domanda di parte opponente Sig. risulta quindi infondata e il decreto Parte_1 GI emesso dal Tribunale di Pavia n. 2075 emesso in data 04/11/2022 nei confronti del medesimo, deve essere confermato e deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite in considerazione dei temi dedotti e dello svolgimento del processo, con riferimento anche alle analisi e ricostruzione delle predette specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, devono essere interamente compensate.
Le spese della fase monitoria restano addebitate su parte Opponente come da decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. rigetta l'opposizione proposta dal Sig. e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto GI opposto emesso dal Tribunale di Pavia n. 2075 emesso in data 04/11/2022 nei confronti del medesimo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso il 3.4.2025
Sentenza depositata il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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