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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1438/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1438/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via Badalati n. 3, presso lo C.F._1
studio dell'avv. MOTTA SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in IA (CT), V.le Europa n. 34, C.F._2
presso lo studio dell'avv. VENTURA GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA
(CT) in data 25.5.2017.
Dall'unione coniugale è nata la figlia in data 17.2.2018. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 3567/2023
pronunciata da questo Tribunale in data 5.9.2023 e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
2 Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne, versando un assegno mensile dell'importo di Euro 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA (CT) in data 25.5.2017, tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di IA (CT) dell'anno 2017 al N.
6 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la resistente;
CP_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé Parte_1
la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_1
della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 20,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 20,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali
3 almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della Parte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1438/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via Badalati n. 3, presso lo C.F._1
studio dell'avv. MOTTA SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in IA (CT), V.le Europa n. 34, C.F._2
presso lo studio dell'avv. VENTURA GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA
(CT) in data 25.5.2017.
Dall'unione coniugale è nata la figlia in data 17.2.2018. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 3567/2023
pronunciata da questo Tribunale in data 5.9.2023 e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
2 Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne, versando un assegno mensile dell'importo di Euro 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IA (CT) in data 25.5.2017, tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di IA (CT) dell'anno 2017 al N.
6 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la resistente;
CP_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé Parte_1
la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_1
della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 20,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 20,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali
3 almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della Parte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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