Articolo 147 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 146Articolo 126
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31 dicembre 2019
Art. 147. Alimenti ed abitazione del debitore 1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo' godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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